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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 711 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), quale titolare della Parte_1 C.F._1 ditta individuale “ (p.i. ), con sede in Lecce, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Romano, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. , quale titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2
ditta individuale “ ” affiliato Mail Boxes Etc. 710 (p.i. Controparte_1
), con sede in Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. Erica Serafino, P.IVA_2 come da mandato in atti
APPELLATO
NONCHE'
(già - (p.i. Controparte_2 Controparte_3
), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Totaro e Marialisa Taglienti, come da mandato in atti
ALTRA APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.9.2024 ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ , quale titolare della ditta Sucrette, conveniva in giudizio i Parte_1 convenuti in epigrafe generalizzati chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento di essi alle obbligazioni contrattuali rispettivamente assunte, condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti, sia in punto di costi sostenuti, indicati in euro 12.138.07, sia in punto di danni da perdita di chance. A sostegno della domanda deduceva: di aver commissionato, in data 28.06.2014, al convenuto , quale titolare della Mail CP_1
Boxes Etc. filiale di Nardò, la spedizione di n. 4 colli da far pervenire a Parigi entro le ore 16.00 del 03.07.2014: che la consegna entro la detta data ed orario era necessaria per l'utile partecipazione alla Fiera della moda: che, nella data convenuta, venivano recapitati solo 3 dei 4 colli, non venendo consegnato giusto il collo che conteneva la merce da esporre: che, nonostante i vari solleciti effettuati nelle more, il collo non veniva mai recapitato a Parigi, venendo riconsegnato presso la sede della ditta ben 11 giorni dopo la spedizione;
che l'assenza del collo contenente la merce aveva precluso la partecipazione alla fiera, con i tutti i danni in punto di costi sostenuti e perdita di chance;
che essa aveva anche rivolto le proprie rimostranze al trasportatore della Cont merce, (di seguito , senza ricevere alcuna utile Controparte_4 risposta;
che, quindi, aveva dovuto agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Si costituiva il convenuto il quale negava ogni addebito. Rilevava che egli aveva CP_1
Cont comunicato alla attrice che si sarebbe avvalso del vettore per il trasporto, vettore
pag. 2/11 già contattato, che aveva espresso la sua disponibilità al trasporto all'esito dell'esame delle misure e peso dei colli forniti dalla attrice;
che, una volta ritirati i colli dalla sede della ditta attrice, il collaboratore incaricato si avvedeva di una differenza in ordine alle misure ed al peso, differenza che però non inficiava la spedizione, potendo al più rilevare sui costi del traporto;
che egli, avvisato della mancata consegna di un collo, si attivava presso il vettore non riuscendo ad avere notizie su dove fosse lo stesso;
che il collo mancante fu effettivamente riconsegnato alla attrice dopo vari giorni: che, nonostante tali accadimenti, nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, avendo esso ritirato e consegnato i 4 colli al vettore addirittura in anticipo rispetto ai tempi indicati e non essendo esso, per espressa clausola contrattuale ( Art 4) responsabile del ritardo nella consegna causato dal vettore. Concludeva chiedendo rigettarsi l'avversa Cont richiesta, in subordine dichiarare l'esclusiva responsabilità della o comunque la responsabilità prevalente di essa nella causazione dei danni occorsi alla parte attrice, con vittoria delle spese di lite. Cont Si costituiva la convenuta la quale chiedeva rigettarsi la domanda avanzata in suo danno. Rappresentava: che non aveva mai avuto alcuna relazione contrattuale con la Contr parte attrice: che aveva sottoscritto con la convenuta un Accordo Quadro per la Contr fornitura dei servizi di trasporto;
che, su incarico della essa aveva preso in Contr consegna n.4 colli da consegnare a Parigi: che la le aveva commissionato un servizio Economy Express, con data di consegna indicativa ma non garantita;
che appresa la notizia della mancata consegna del collo, essa si era adoperata per rintracciarlo, ma senza fortuna, riuscendo solo a farlo pervenire presso la sede della attrice alcuni giorni dopo. Contestava il difetto di legittimazione attiva della attrice ritenendo spettare, giusta Convenzione di Ginevra, al solo destinatario del bene
l'azione risarcitoria per l'avaria o la perdita della merce occorse in occasione del Contr trasporto;
che, in ogni caso, ogni contestazione andava mossa solo alla quale Cont vettore principale, essendo essa solo sub-vettore, come chiaramente emergente dal Contr contratto di trasporto dove, quale mittente, risulta essere la sola che, sotto altro profilo, il servizio di trasporto sottoscritto non garantiva la consegna nel giorno indicato;
che i danni richiesti non erano provati e molte delle voci di spesa delle quali
l'attrice chiedeva il rimborso non erano strettamente collegate all'evento che si doveva pag. 3/11 svolgere a Parigi. Concludeva chiedendo rigettarsi ogni pretesa nei suoi confronti. La causa veniva istruita con prove orali e documentali”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 379 del
10.2.2022 ha rigettato le domande risarcitorie avanzate da Parte_1 compensando le spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, ritenuto che a dovesse essere attribuito il ruolo Parte_3 di mero “spedizioniere”, stante il tenore letterale delle clausole contenute nel MOS
(modulo ordine spedizione) prodotto dalla stessa attrice;
Contr
- ha affermato che unico compito di fosse, quello di curare le “attività di organizzazione e spedizione, tra cui quella di ricercare un corriere che provvedesse al trasporto dei beni, stipulando il relativo contratto di trasporto, nonché di organizzare gli adempimenti a ciò necessari” (cfr. sent. 1°grado)
- ha, poi, osservato che dallo stesso modulo poteva evincersi che il servizio di Cont trasporto della merce “risulta effettuato in concreto in via esclusiva dalla società Contr su richiesta di;
- ha, pertanto, escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il reale Contr mittente e il vettore escludendo così la possibilità, per Parte_1
Contr l'attrice, di chiedere a il ristoro dei danni patiti per la mancata consegna di quello - tra i 4 colli spediti - contenente i capi di abbigliamento da esporre in fiera;
Contr
- ha ritenuto che alcuna responsabilità potesse essere ascritta alla convenuta dato il pieno adempimento degli impegni dalla stessa assunti nei confronti dell'attrice per avere “tempestivamente concluso un contratto con un vettore di rinomata Parte_1 professionalità (TNT), a condizioni (Tipo di servizio Express) conformi alle esigenze del mittente (consegna ore 16.00 il giorno giovedì 3 luglio)”;
- ha evidenziato l'esistenza di una clausola inserita nel MOS in forza della quale Contr
“nel caso di eventuale perdita o danneggiamento dei colli provvederà, in nome e per conto del cliente, ed in via extragiudiziale a richiedere al corriere il risarcimento”;
pag. 4/11 - ha, pertanto, concluso che in assenza di azioni poste in essere in tal senso da Contr a tutela delle ragioni dell'attrice, l'unico rimedio azionabile in separata sede fosse l'azione surrogatoria.
§ 2
Avverso la sentenza n. 379/2022 del tribunale di Lecce ha proposto appello
[...] ed ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, fosse accolta nei Parte_1 confronti di entrambi i convenuti, la domanda risarcitoria già proposta i primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado. Contr
quale titolare della omonima ditta individuale (per e Controparte_1
[...]
(già si sono costituiti in giudizio, con atti Controparte_2 Controparte_3 separati, ed hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'udienza del 16.10.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in cinque motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il giudice di prime cure a ritenere che unico rimedio a sua disposizione fosse l'azione surrogatoria (tipicamente idonea a fornire una mera “utilità mediata”), con evidente lesione del “diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e sostanziale”.
In proposito ha anche denunciato il vizio di ultrapetizione poiché il tribunale avrebbe fondato tale decisione su una clausola del MOS che nessuna delle parti aveva invocato.
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha negato tutela alle ragioni creditorie dell'attrice/appellante, ritenendo, erroneamente, che l'unico strumento processuale a sua disposizione fosse quello dell'azione surrogatoria, da esercitare con separato giudizio, per sopperire all'inerzia Contr tenuta da a fronte dell'inadempimento degli obblighi assunti nei suoi confronti da Contr con il contratto di trasporto in esame.
pag. 5/11 Una attenta analisi della documentazione (in atti) consente, invece, di affermare che, in favore di avrebbe dovuto essere garantita una più ampia tutela, Parte_1
Contr anche diretta nei confronti del vettore contrattualmente responsabile dei danni dalla stessa subiti, come dettagliatamente si argomenterà di seguito.
È sufficiente qui rammentare che, in basso a destra del MOS compare la seguente Contr clausola: “Il cliente dà incarico a Mail Boxes Etc. (qui di seguito di provvedere Cont alla consegna del suo collo al corriere UPS, SDA, che ne curerà la consegna al luogo di destinazione e di sottoscrivere in suo nome e conto la relativa lettera di vettura le cui condizioni di trasporto il cliente dichiara di conoscere in quanto allegate al presente ordine di spedizione”.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe Parte_1
Contr errato il giudice di prime cure a qualificare l'incarico dalla stessa affidato ad come Contr contratto di spedizione, inidoneo ad instaurare tra la committente e (vettore incaricato del trasporto), un legame contrattuale diretto.
Il motivo è fondato.
L'art. 1737 c.c. dispone che “Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie”.
E' evidente che, nella prima ipotesi regolata dalla norma non sorge alcun rapporto diretto tra il committente ed il trasportatore, per carenza di rappresentanza in capo allo spedizioniere.
Nella seconda ipotesi - che ricorre proprio nella vicenda oggetto di causa - l'incarico conferito allo spedizioniere, di agire in nome e per conto del mandante, espressamente previso dalle clausole del MOS (richiamata per esteso al precedente § 3.1), contiene i poteri di rappresentanza e quindi vincola entrambi (committente e spedizioniere) nei rapporti con il vettore;
ne deriva che in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, il cliente/mandante/committente possiede la legittimazione attiva a pag. 6/11 domandare il risarcimento dei danni cagionati dalla illecita condotta dei suoi partners contrattuali (lo spedizioniere da un lato e il vettore dall'altro).
Se ciò non bastasse, la legittimazione ad agire contro il vettore spetterebbe a
[...] anche per il fatto di essere certamente lei la destinataria della merce Parte_1 spedita, trasportata e solo parzialmente consegnatale (tre pacchi su quattro) a Parigi. Un compiuto esame della lettera di vettura (in atti) consente di trarre tale conclusione, laddove i dati identificativi dell'attrice (nome cognome, numero di telefono, nome e numero dello stand del marchio ) compaiono nel modulo, precisamente Pt_2 nell'area dedicata all'indicazione del contatto addetto alla ricezione, mentre pretestuoso Contr appare l'argomento difensivo di secondo cui destinatario della consegna era il
“Parc des espositions, porte de Versaille, Paris”, espressione genericamente indicativa del luogo dove doveva essere eseguita la consegna.
Vero è che tre dei quattro pacchi furono consegnati all'attrice/appellante che ne era la effettiva destinataria.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, tanto basta a ritenere Parte_1 legittimata ad agire per il risarcimento dei danni causati dall'inesatto
[...] adempimento del contratto di trasporto.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, ha dedotto che qualora si Parte_1 dovesse aderire alla ricostruzione fornita dal giudice di prime cure in forza della quale Contr alcun vincolo contrattuale sarebbe rinvenibile tra l'odierna appellante e il vettore sarebbe in ogni caso possibile far ricorso alla figura del contatto sociale qualificato, per accordare la tutela rivendicata da e “ colmare quel “vuoto normativo”, quel Parte_1
“vulnus” ordinamentale, lamentato dallo stesso Giudice di prime cure in sentenza, assicurando effettiva tutela della sfera giuridica dell'odierna appellante” (cfr. atto di appello . Parte_1
Il motivo è assorbito, e comunque inammissibile perché espresso da argomentazioni formulate per la prima volta in appello.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il giudice di prime cure a ritenere che alcuna responsabilità potesse essere ascritta pag. 7/11 in capo a Parte appellante ha, in merito, argomentato che “le risultanze Parte_3 istruttorie non consentono di ritenere correttamente adempiuta la prestazione di consegnare i colli al corriere prescelto, posto che sia documentale che il peso complessivo dei colli dichiarato dalla Sig.ra nel MOS (pari a 29 kg+ 29 kg + Parte_1
29 kg + 21 kg) non coincida con quello risultante dal documento di trasporto della
[...]
in cui è indicato il peso complessivo dei pacchi, pari a soli 70 Controparte_4
Kg” (cfr. atto di appello . Parte_1
Parte appellante ha poi affermato che la scelta del vettore a cui rivolgersi per il Contr trasporto, fosse stata operata esclusivamente dal (scelta ritenuta non adeguata dall'appellante stante il mancato recapito per tempo di uno dei colli). Avrebbe, pertanto, Contr errato il tribunale a non ravvisare “quantomeno culpa in eligendo in capo a per la scelta del vettore”. Ha, poi, continuato affermando che “considerata la natura Contr professionale dell'attività svolta da la stessa non abbia svolto le obbligazioni assunte con diligenza di cui al 1176 co. 2 c.c.”. ha, da ultimo, insistito sulla responsabilità del derivante dal fatto che Parte_1 CP_1 lo stesso “abbia colpevolmente omesso di monitorare, in maniera efficace la spedizione”.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni mosse dall'appellante circa la incongruenza tra peso Parte_1 complessivo riportato nel documento di trasporto di TNT e peso di ciascun collo indicato nel modulo di spedizione sono infondate.
L'appellato in merito ha argomentato che tale differenza è da ascrivere ad CP_1 un'informazione inesatta fornita dalla La stessa, infatti, ha contattato via mail Parte_1
Contr la filiale manifestando la necessità di spedire i 4 colli contenenti espositori e merce, ed ha riferito che il peso era approssimativamente di 70 kg. Contr Contr L'operatore di ha fornito a i dati ricevuti dalla stessa attrice, prima ancora di ritirare i colli presso la sede della ditta di Solo una volta Parte_1 recatosi a ritirare i pacchi ha verificato il peso e le misure reali dei pacchi e le ha riportate correttamente sul MOS sottoscritto dall'odierna appellante.
Tali circostanze sono state confermate sia dall'operatore di Controparte_6 che dalla stessa entrambi sentiti a verbale quali testi nel corso del
[...] Parte_1
pag. 8/11 primo grado. In particolare ha affermato che “nella mia mail il peso indicato Parte_1 era approssimativo, nel modulo d'ordine il relativo campo è stato compilato dall'incaricato”, confermando che il peso dichiarato nella mail ed indicato sul documento di trasporto non fosse quello reale ma solo approssimativo, e che quello reale fosse poi correttamente individuato al momento del ritiro dei colli dall'incaricato Contr della .
Quanto poi alla eccepita responsabilità per culpa in eligendo e violazione degli obblighi di diligenza ex art. 1176 co. 2 c.c. anche queste rappresentano contestazioni nuove e per questo inammissibili, oltre che infondate.
§ 3.5
Con il quinto motivo d'impugnazione, ha denunciato il vizio di Parte_1 omessa motivazione sulla domanda risarcitoria, quale stretta conseguenza della errata definizione in rito della controversia.
Il motivo è fondato.
L'omessa consegna dei capi di abbigliamento che avrebbe Parte_1 dovuto esporre in fiera a Parigi, è incontestata, come pacifica è invece la ricezione tempestiva degli altri tre pacchi contenenti gli espositori della merce. Del tutto irrilevante ai fini del decidere appare, invece, la restituzione tardiva della merce al mittente, a Lecce, ad evento commerciale concluso.
Non v'è dubbio, di conseguenza che l'attrice/appellante abbia subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa della impossibilità di esporre le proprie creazioni in fiera.
La quantificazione di quelli patrimoniali contempla certamente le spese vive che la ha documentato (c.d. danno emergente), pari ad € 2.306,75 per versamento Parte_1
ICE (come da fattura in atti), € 480,00 per acquisto biglietti aerei (come da fattura in atti); € 1.549,60 per soggiorno alberghiero (come da fattura in atti), con esclusione di quelle non essenziali;
del pari, in via equitativa, deve essere riconosciuto il danno, certamente ricorrente nel caso di specie, derivante dal mancato concretizzarsi di occasioni di conoscenza e di espansione del marchio, con contatti che, in presenza della merce in esposizione, si sarebbero potuti concretizzare con soggetti interessati e potenzialmente tradursi in ordini di acquisto. Attesa la oggettiva difficoltà di provare l'ammontare di detto danno, lo stesso, come anticipato, può essere liquidato pag. 9/11 equitativamente in misura di € 10.000,00 attualizzati al momento della domanda. Non spettano invece le spese sostenute per successivi viaggi promozionali a Parigi e Milano.
Deve invece riconoscersi, tra i pregiudizi non patrimoniali, un evidente danno all'immagine ed una componente di danno morale da sofferenza psichica: gli espositori vuoti, documentati fotograficamente in atti, hanno chiaramente trasmesso al pubblico, per tutto il tempo della fiera, un messaggio svilente della ragione sociale e della serietà dell'azienda. Tale danno può essere liquidato equitativamente, alla data della domanda, in € 10.000,00. Contr dovrà pertanto risarcire in misura di € 24.336,35, somma Parte_1 da rivalutarsi dalla data della domanda alla data della presente sentenza, con interessi sulla somma anno per anno rivalutata. Dalla data della sentenza e fino al soddisfo, sono dovuti i soli interessi, senza ulteriore rivalutazione. Contr Non pare potersi ascrivere alcuna responsabilità concorrente ad che ha adempiuto ai propri obblighi di spedizioniere, ed ha anche dimostrato di aver invitato Contr stragiudizialmente a risarcire i danni vantati dalla Parte_1
§ 4 - Spese
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza nei rapporti tra Contr e devono invece essere compensate nei rapporti tra e Parte_1 Parte_1 Parte_4 in considerazione del fatto che, per la complessità del rapporto contrattuale
[...] instaurato, solo in corso di causa è stato possibile distinguere i profili di colpa esclusiva Contr di
p.q.m.
La corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- accerta la responsabilità contrattuale esclusiva di e la Controparte_4 condanna al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 24.336,35 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
- conferma il rigetto della domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti di;
[...] Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_4 doppio grado in favore di che liquida - per il primo grado - in € Parte_1
pag. 10/11 545,00 per spese ex € 2.800,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, e – per il giudizio d'appello - in € 804,00 per spese ed € 2.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali del doppio grado tra e;
Parte_1 Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.9.2025 il consigliere estensore il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 711 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), quale titolare della Parte_1 C.F._1 ditta individuale “ (p.i. ), con sede in Lecce, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Romano, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. , quale titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2
ditta individuale “ ” affiliato Mail Boxes Etc. 710 (p.i. Controparte_1
), con sede in Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. Erica Serafino, P.IVA_2 come da mandato in atti
APPELLATO
NONCHE'
(già - (p.i. Controparte_2 Controparte_3
), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Totaro e Marialisa Taglienti, come da mandato in atti
ALTRA APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.9.2024 ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ , quale titolare della ditta Sucrette, conveniva in giudizio i Parte_1 convenuti in epigrafe generalizzati chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento di essi alle obbligazioni contrattuali rispettivamente assunte, condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti, sia in punto di costi sostenuti, indicati in euro 12.138.07, sia in punto di danni da perdita di chance. A sostegno della domanda deduceva: di aver commissionato, in data 28.06.2014, al convenuto , quale titolare della Mail CP_1
Boxes Etc. filiale di Nardò, la spedizione di n. 4 colli da far pervenire a Parigi entro le ore 16.00 del 03.07.2014: che la consegna entro la detta data ed orario era necessaria per l'utile partecipazione alla Fiera della moda: che, nella data convenuta, venivano recapitati solo 3 dei 4 colli, non venendo consegnato giusto il collo che conteneva la merce da esporre: che, nonostante i vari solleciti effettuati nelle more, il collo non veniva mai recapitato a Parigi, venendo riconsegnato presso la sede della ditta ben 11 giorni dopo la spedizione;
che l'assenza del collo contenente la merce aveva precluso la partecipazione alla fiera, con i tutti i danni in punto di costi sostenuti e perdita di chance;
che essa aveva anche rivolto le proprie rimostranze al trasportatore della Cont merce, (di seguito , senza ricevere alcuna utile Controparte_4 risposta;
che, quindi, aveva dovuto agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Si costituiva il convenuto il quale negava ogni addebito. Rilevava che egli aveva CP_1
Cont comunicato alla attrice che si sarebbe avvalso del vettore per il trasporto, vettore
pag. 2/11 già contattato, che aveva espresso la sua disponibilità al trasporto all'esito dell'esame delle misure e peso dei colli forniti dalla attrice;
che, una volta ritirati i colli dalla sede della ditta attrice, il collaboratore incaricato si avvedeva di una differenza in ordine alle misure ed al peso, differenza che però non inficiava la spedizione, potendo al più rilevare sui costi del traporto;
che egli, avvisato della mancata consegna di un collo, si attivava presso il vettore non riuscendo ad avere notizie su dove fosse lo stesso;
che il collo mancante fu effettivamente riconsegnato alla attrice dopo vari giorni: che, nonostante tali accadimenti, nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, avendo esso ritirato e consegnato i 4 colli al vettore addirittura in anticipo rispetto ai tempi indicati e non essendo esso, per espressa clausola contrattuale ( Art 4) responsabile del ritardo nella consegna causato dal vettore. Concludeva chiedendo rigettarsi l'avversa Cont richiesta, in subordine dichiarare l'esclusiva responsabilità della o comunque la responsabilità prevalente di essa nella causazione dei danni occorsi alla parte attrice, con vittoria delle spese di lite. Cont Si costituiva la convenuta la quale chiedeva rigettarsi la domanda avanzata in suo danno. Rappresentava: che non aveva mai avuto alcuna relazione contrattuale con la Contr parte attrice: che aveva sottoscritto con la convenuta un Accordo Quadro per la Contr fornitura dei servizi di trasporto;
che, su incarico della essa aveva preso in Contr consegna n.4 colli da consegnare a Parigi: che la le aveva commissionato un servizio Economy Express, con data di consegna indicativa ma non garantita;
che appresa la notizia della mancata consegna del collo, essa si era adoperata per rintracciarlo, ma senza fortuna, riuscendo solo a farlo pervenire presso la sede della attrice alcuni giorni dopo. Contestava il difetto di legittimazione attiva della attrice ritenendo spettare, giusta Convenzione di Ginevra, al solo destinatario del bene
l'azione risarcitoria per l'avaria o la perdita della merce occorse in occasione del Contr trasporto;
che, in ogni caso, ogni contestazione andava mossa solo alla quale Cont vettore principale, essendo essa solo sub-vettore, come chiaramente emergente dal Contr contratto di trasporto dove, quale mittente, risulta essere la sola che, sotto altro profilo, il servizio di trasporto sottoscritto non garantiva la consegna nel giorno indicato;
che i danni richiesti non erano provati e molte delle voci di spesa delle quali
l'attrice chiedeva il rimborso non erano strettamente collegate all'evento che si doveva pag. 3/11 svolgere a Parigi. Concludeva chiedendo rigettarsi ogni pretesa nei suoi confronti. La causa veniva istruita con prove orali e documentali”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 379 del
10.2.2022 ha rigettato le domande risarcitorie avanzate da Parte_1 compensando le spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, ritenuto che a dovesse essere attribuito il ruolo Parte_3 di mero “spedizioniere”, stante il tenore letterale delle clausole contenute nel MOS
(modulo ordine spedizione) prodotto dalla stessa attrice;
Contr
- ha affermato che unico compito di fosse, quello di curare le “attività di organizzazione e spedizione, tra cui quella di ricercare un corriere che provvedesse al trasporto dei beni, stipulando il relativo contratto di trasporto, nonché di organizzare gli adempimenti a ciò necessari” (cfr. sent. 1°grado)
- ha, poi, osservato che dallo stesso modulo poteva evincersi che il servizio di Cont trasporto della merce “risulta effettuato in concreto in via esclusiva dalla società Contr su richiesta di;
- ha, pertanto, escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il reale Contr mittente e il vettore escludendo così la possibilità, per Parte_1
Contr l'attrice, di chiedere a il ristoro dei danni patiti per la mancata consegna di quello - tra i 4 colli spediti - contenente i capi di abbigliamento da esporre in fiera;
Contr
- ha ritenuto che alcuna responsabilità potesse essere ascritta alla convenuta dato il pieno adempimento degli impegni dalla stessa assunti nei confronti dell'attrice per avere “tempestivamente concluso un contratto con un vettore di rinomata Parte_1 professionalità (TNT), a condizioni (Tipo di servizio Express) conformi alle esigenze del mittente (consegna ore 16.00 il giorno giovedì 3 luglio)”;
- ha evidenziato l'esistenza di una clausola inserita nel MOS in forza della quale Contr
“nel caso di eventuale perdita o danneggiamento dei colli provvederà, in nome e per conto del cliente, ed in via extragiudiziale a richiedere al corriere il risarcimento”;
pag. 4/11 - ha, pertanto, concluso che in assenza di azioni poste in essere in tal senso da Contr a tutela delle ragioni dell'attrice, l'unico rimedio azionabile in separata sede fosse l'azione surrogatoria.
§ 2
Avverso la sentenza n. 379/2022 del tribunale di Lecce ha proposto appello
[...] ed ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, fosse accolta nei Parte_1 confronti di entrambi i convenuti, la domanda risarcitoria già proposta i primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado. Contr
quale titolare della omonima ditta individuale (per e Controparte_1
[...]
(già si sono costituiti in giudizio, con atti Controparte_2 Controparte_3 separati, ed hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'udienza del 16.10.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in cinque motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il giudice di prime cure a ritenere che unico rimedio a sua disposizione fosse l'azione surrogatoria (tipicamente idonea a fornire una mera “utilità mediata”), con evidente lesione del “diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e sostanziale”.
In proposito ha anche denunciato il vizio di ultrapetizione poiché il tribunale avrebbe fondato tale decisione su una clausola del MOS che nessuna delle parti aveva invocato.
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha negato tutela alle ragioni creditorie dell'attrice/appellante, ritenendo, erroneamente, che l'unico strumento processuale a sua disposizione fosse quello dell'azione surrogatoria, da esercitare con separato giudizio, per sopperire all'inerzia Contr tenuta da a fronte dell'inadempimento degli obblighi assunti nei suoi confronti da Contr con il contratto di trasporto in esame.
pag. 5/11 Una attenta analisi della documentazione (in atti) consente, invece, di affermare che, in favore di avrebbe dovuto essere garantita una più ampia tutela, Parte_1
Contr anche diretta nei confronti del vettore contrattualmente responsabile dei danni dalla stessa subiti, come dettagliatamente si argomenterà di seguito.
È sufficiente qui rammentare che, in basso a destra del MOS compare la seguente Contr clausola: “Il cliente dà incarico a Mail Boxes Etc. (qui di seguito di provvedere Cont alla consegna del suo collo al corriere UPS, SDA, che ne curerà la consegna al luogo di destinazione e di sottoscrivere in suo nome e conto la relativa lettera di vettura le cui condizioni di trasporto il cliente dichiara di conoscere in quanto allegate al presente ordine di spedizione”.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe Parte_1
Contr errato il giudice di prime cure a qualificare l'incarico dalla stessa affidato ad come Contr contratto di spedizione, inidoneo ad instaurare tra la committente e (vettore incaricato del trasporto), un legame contrattuale diretto.
Il motivo è fondato.
L'art. 1737 c.c. dispone che “Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie”.
E' evidente che, nella prima ipotesi regolata dalla norma non sorge alcun rapporto diretto tra il committente ed il trasportatore, per carenza di rappresentanza in capo allo spedizioniere.
Nella seconda ipotesi - che ricorre proprio nella vicenda oggetto di causa - l'incarico conferito allo spedizioniere, di agire in nome e per conto del mandante, espressamente previso dalle clausole del MOS (richiamata per esteso al precedente § 3.1), contiene i poteri di rappresentanza e quindi vincola entrambi (committente e spedizioniere) nei rapporti con il vettore;
ne deriva che in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, il cliente/mandante/committente possiede la legittimazione attiva a pag. 6/11 domandare il risarcimento dei danni cagionati dalla illecita condotta dei suoi partners contrattuali (lo spedizioniere da un lato e il vettore dall'altro).
Se ciò non bastasse, la legittimazione ad agire contro il vettore spetterebbe a
[...] anche per il fatto di essere certamente lei la destinataria della merce Parte_1 spedita, trasportata e solo parzialmente consegnatale (tre pacchi su quattro) a Parigi. Un compiuto esame della lettera di vettura (in atti) consente di trarre tale conclusione, laddove i dati identificativi dell'attrice (nome cognome, numero di telefono, nome e numero dello stand del marchio ) compaiono nel modulo, precisamente Pt_2 nell'area dedicata all'indicazione del contatto addetto alla ricezione, mentre pretestuoso Contr appare l'argomento difensivo di secondo cui destinatario della consegna era il
“Parc des espositions, porte de Versaille, Paris”, espressione genericamente indicativa del luogo dove doveva essere eseguita la consegna.
Vero è che tre dei quattro pacchi furono consegnati all'attrice/appellante che ne era la effettiva destinataria.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, tanto basta a ritenere Parte_1 legittimata ad agire per il risarcimento dei danni causati dall'inesatto
[...] adempimento del contratto di trasporto.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, ha dedotto che qualora si Parte_1 dovesse aderire alla ricostruzione fornita dal giudice di prime cure in forza della quale Contr alcun vincolo contrattuale sarebbe rinvenibile tra l'odierna appellante e il vettore sarebbe in ogni caso possibile far ricorso alla figura del contatto sociale qualificato, per accordare la tutela rivendicata da e “ colmare quel “vuoto normativo”, quel Parte_1
“vulnus” ordinamentale, lamentato dallo stesso Giudice di prime cure in sentenza, assicurando effettiva tutela della sfera giuridica dell'odierna appellante” (cfr. atto di appello . Parte_1
Il motivo è assorbito, e comunque inammissibile perché espresso da argomentazioni formulate per la prima volta in appello.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il giudice di prime cure a ritenere che alcuna responsabilità potesse essere ascritta pag. 7/11 in capo a Parte appellante ha, in merito, argomentato che “le risultanze Parte_3 istruttorie non consentono di ritenere correttamente adempiuta la prestazione di consegnare i colli al corriere prescelto, posto che sia documentale che il peso complessivo dei colli dichiarato dalla Sig.ra nel MOS (pari a 29 kg+ 29 kg + Parte_1
29 kg + 21 kg) non coincida con quello risultante dal documento di trasporto della
[...]
in cui è indicato il peso complessivo dei pacchi, pari a soli 70 Controparte_4
Kg” (cfr. atto di appello . Parte_1
Parte appellante ha poi affermato che la scelta del vettore a cui rivolgersi per il Contr trasporto, fosse stata operata esclusivamente dal (scelta ritenuta non adeguata dall'appellante stante il mancato recapito per tempo di uno dei colli). Avrebbe, pertanto, Contr errato il tribunale a non ravvisare “quantomeno culpa in eligendo in capo a per la scelta del vettore”. Ha, poi, continuato affermando che “considerata la natura Contr professionale dell'attività svolta da la stessa non abbia svolto le obbligazioni assunte con diligenza di cui al 1176 co. 2 c.c.”. ha, da ultimo, insistito sulla responsabilità del derivante dal fatto che Parte_1 CP_1 lo stesso “abbia colpevolmente omesso di monitorare, in maniera efficace la spedizione”.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni mosse dall'appellante circa la incongruenza tra peso Parte_1 complessivo riportato nel documento di trasporto di TNT e peso di ciascun collo indicato nel modulo di spedizione sono infondate.
L'appellato in merito ha argomentato che tale differenza è da ascrivere ad CP_1 un'informazione inesatta fornita dalla La stessa, infatti, ha contattato via mail Parte_1
Contr la filiale manifestando la necessità di spedire i 4 colli contenenti espositori e merce, ed ha riferito che il peso era approssimativamente di 70 kg. Contr Contr L'operatore di ha fornito a i dati ricevuti dalla stessa attrice, prima ancora di ritirare i colli presso la sede della ditta di Solo una volta Parte_1 recatosi a ritirare i pacchi ha verificato il peso e le misure reali dei pacchi e le ha riportate correttamente sul MOS sottoscritto dall'odierna appellante.
Tali circostanze sono state confermate sia dall'operatore di Controparte_6 che dalla stessa entrambi sentiti a verbale quali testi nel corso del
[...] Parte_1
pag. 8/11 primo grado. In particolare ha affermato che “nella mia mail il peso indicato Parte_1 era approssimativo, nel modulo d'ordine il relativo campo è stato compilato dall'incaricato”, confermando che il peso dichiarato nella mail ed indicato sul documento di trasporto non fosse quello reale ma solo approssimativo, e che quello reale fosse poi correttamente individuato al momento del ritiro dei colli dall'incaricato Contr della .
Quanto poi alla eccepita responsabilità per culpa in eligendo e violazione degli obblighi di diligenza ex art. 1176 co. 2 c.c. anche queste rappresentano contestazioni nuove e per questo inammissibili, oltre che infondate.
§ 3.5
Con il quinto motivo d'impugnazione, ha denunciato il vizio di Parte_1 omessa motivazione sulla domanda risarcitoria, quale stretta conseguenza della errata definizione in rito della controversia.
Il motivo è fondato.
L'omessa consegna dei capi di abbigliamento che avrebbe Parte_1 dovuto esporre in fiera a Parigi, è incontestata, come pacifica è invece la ricezione tempestiva degli altri tre pacchi contenenti gli espositori della merce. Del tutto irrilevante ai fini del decidere appare, invece, la restituzione tardiva della merce al mittente, a Lecce, ad evento commerciale concluso.
Non v'è dubbio, di conseguenza che l'attrice/appellante abbia subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa della impossibilità di esporre le proprie creazioni in fiera.
La quantificazione di quelli patrimoniali contempla certamente le spese vive che la ha documentato (c.d. danno emergente), pari ad € 2.306,75 per versamento Parte_1
ICE (come da fattura in atti), € 480,00 per acquisto biglietti aerei (come da fattura in atti); € 1.549,60 per soggiorno alberghiero (come da fattura in atti), con esclusione di quelle non essenziali;
del pari, in via equitativa, deve essere riconosciuto il danno, certamente ricorrente nel caso di specie, derivante dal mancato concretizzarsi di occasioni di conoscenza e di espansione del marchio, con contatti che, in presenza della merce in esposizione, si sarebbero potuti concretizzare con soggetti interessati e potenzialmente tradursi in ordini di acquisto. Attesa la oggettiva difficoltà di provare l'ammontare di detto danno, lo stesso, come anticipato, può essere liquidato pag. 9/11 equitativamente in misura di € 10.000,00 attualizzati al momento della domanda. Non spettano invece le spese sostenute per successivi viaggi promozionali a Parigi e Milano.
Deve invece riconoscersi, tra i pregiudizi non patrimoniali, un evidente danno all'immagine ed una componente di danno morale da sofferenza psichica: gli espositori vuoti, documentati fotograficamente in atti, hanno chiaramente trasmesso al pubblico, per tutto il tempo della fiera, un messaggio svilente della ragione sociale e della serietà dell'azienda. Tale danno può essere liquidato equitativamente, alla data della domanda, in € 10.000,00. Contr dovrà pertanto risarcire in misura di € 24.336,35, somma Parte_1 da rivalutarsi dalla data della domanda alla data della presente sentenza, con interessi sulla somma anno per anno rivalutata. Dalla data della sentenza e fino al soddisfo, sono dovuti i soli interessi, senza ulteriore rivalutazione. Contr Non pare potersi ascrivere alcuna responsabilità concorrente ad che ha adempiuto ai propri obblighi di spedizioniere, ed ha anche dimostrato di aver invitato Contr stragiudizialmente a risarcire i danni vantati dalla Parte_1
§ 4 - Spese
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza nei rapporti tra Contr e devono invece essere compensate nei rapporti tra e Parte_1 Parte_1 Parte_4 in considerazione del fatto che, per la complessità del rapporto contrattuale
[...] instaurato, solo in corso di causa è stato possibile distinguere i profili di colpa esclusiva Contr di
p.q.m.
La corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- accerta la responsabilità contrattuale esclusiva di e la Controparte_4 condanna al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 24.336,35 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
- conferma il rigetto della domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti di;
[...] Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_4 doppio grado in favore di che liquida - per il primo grado - in € Parte_1
pag. 10/11 545,00 per spese ex € 2.800,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, e – per il giudizio d'appello - in € 804,00 per spese ed € 2.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali del doppio grado tra e;
Parte_1 Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.9.2025 il consigliere estensore il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
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