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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/09/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1104 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Venezia - Mestre, Via Bruno Maderna n. 7, Torre Eva, presso lo studio dell'Avv. Daniela Ajese, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORI/OPPONENTI E (C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare, Via Scarfoglio n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Natale, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per gli attori: In Via Pregiudiziale: Accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti per l'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarare competente il Tribunale di Vicenza sia ex artt. 18 e 20 c.p.c., sia ex art. 63 del Codice del Consumo, quantomeno per quanto riguarda la posizione dei Signori e , e per Parte_2 Parte_4
l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti per tutti i motivi esposti. Sempre In Via Pregiudiziale: Accertato che ai sensi dell'art. 11 del conferimento incarico professionale oggetto di causa vi è l'obbligo di previo esperimento di un tentativo di conciliazione della CCIAA di Chieti, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti per l'evidente improcedibilità dell'azione monitoria intrapresa dalla convenuta opposta e/o comunque per tutti i motivi dedotti. In Via Preliminare: Sospendere, in ogni caso, la provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 324/24, emesso dal Tribunale di Chieti, anche nei confronti della Sig.ra per tutti i motivi dedotti;
Sempre In Via Parte_1
Preliminare: Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o Controparte_1 revocare o comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti nei confronti degli opponenti, per tutti i motivi dedotti;
In Via Preliminare Ulteriore: Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei signori e , per l'effetto dichiarare Controparte_2 Parte_2 nullo e/o annullare e/o revocare o comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti nei loro confronti, per tutti i motivi dedotti;
In Via Riconvenzionale: Accertata la vessatorietà della clausola n. 3 del conferimento incarico professionale prodotto sub. doc. 5 monitorio, per violazione dell'art. 34 Codice del Consumo, per l'effetto dichiararla nulla ex art. 1 36 Codice del Consumo, per tutti i motivi esposti;
Nel Merito: Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori opponenti per le causali di cui all'opposto decreto, e per l'effetto, dichiararsi nullo e/o annullare e/o revocarsi o quantomeno dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti nei confronti degli opponenti, per tutti i motivi esposti;
In Via Subordinata: Rideterminare la somma che eventualmente verrà accertata dovuta alla convenuta opposta da parte degli opponenti, per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, in quella minore rispetto a quella ingiunta ovvero in quella, comunque minore, che verrà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, con richiesta di distrazione delle spese legali in favore del procuratore attoreo che se ne dichiara antistatario. Per la convenuta: 1) accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 11 del contratto in essere tra le odierne parti in cui si stabiliva il foro esclusivo, o in alternativa, il forum destinatae solutionis, trattandosi di obbligazione certa, liquida ed esigibile derivante da fonte negoziale e dunque da adempiere presso il domicilio del creditore e, conseguentemente, rigettare l'eccezione d'incompetenza territoriale del foro di Chieti in favore del foro di Vicenza;
2) accertare e dichiarare la legittimazione attiva di;
3) accertare e dichiarare la Controparte_1 legittimazione passiva dei Sigg.ri e;
4) accertare Parte_2 Controparte_2
e dichiarare la correttezza dell'importo dovuto alla e per Controparte_1
l'effetto ritenere provato il credito. E PERTANTO Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 324/2024 (R.G. 847/2024) emesso dal Tribunale di Chieti;
IN OGNI CASO: con condanna alle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.7.2024 la ha chiesto Controparte_1 ingiungersi ai sig.ri , e il Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di € 23.973,00, oltre interessi e spese della fase monitoria per l'attività di consulenza svolta nel procedimento RG. n. 1704/2023 innanzi alla Corte di Appello di Venezia, su incarico degli odierni opponenti, chiusosi su accordo delle parti. Il giudizio aveva ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1388 pubblicata in data 19 luglio 2023 del Tribunale di Vicenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo richiesto da in danno di Controparte_3 Controparte_4
(poi fallita) in persona dell'allora rappresentate legale pro tempore e Parte_1 della fidejubente per il pagamento di euro 635.000,00 oltre Parte_1 interessi e spese. Come detto, il giudizio di appello di concludeva con una transazione che prevedeva quanto segue: Con il perfezionamento del presente Accordo, : (i) rinuncia alla restituzione CP_3 dell'importo di Euro 175.000,00 (cento set inque mila/00) di cui alla Quietanza, il quale resta pertanto definitivamente acquisito alle casse del;
(ii) rinuncia all'ipoteca sui beni della signora e si impegna Parte_5 Parte_1
a far eseguire le formalità di cancellazione e di relativa annotazione nei Registri Immobiliari, se necessario presentando il relativo atto di assenso, con spese ed oneri fiscali a proprio carico;
(iii) tiene a proprio carico la tassa di registro del Decreto Ingiuntivo n.987/2020 del Tribunale di Vicenza, per Euro 23.466,00, assolta come da quietanza prodotta sub doc.4 nel Giudizio di Appello;
(iv)
2 provvederà alla restituzione al Fallimento delle 70 (settanta) cambiali di cui alla Sentenza, rimaste nella sua disponibilità; (v) provvederà al pagamento del 50% della tassa di registro della Sentenza n.1388/2023 del Tribunale di Vicenza e quella relativa al Giudizio di Appello, mentre il restante 50% di tali tasse sarà versato dal;
(vi) corrisponderà in unica soluzione la somma Parte_5 onnicomprensi i Euro 20.000,00 (venti mila/00) in favore dei signori
, e , mediante bonifico bancario Parte_1 Parte_2 Controparte_2
N I 0 000000000485 (BPM - Ag. Parte_2 Arzignano) ) giorni lavorativi dal perfezionamento del presente Accordo. Ha, dunque agito per il riconoscimento del compenso professionale pattuito nella lettera di incarico professionale come segue “[…] Il Committente pattuisce con la predetta Professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali dianzi indicate come segue: nella misura percentuale del 3% (tre percento) del risultato ottenuto, costituito dal risparmio riconosciuto a favore del Committente a seguito di sentenza, anche non definitiva, di transazione o qualunque riconoscimento giudiziale o stragiudiziale in favore del Committente;
si precisa che, per risultato ottenuto, deve intendersi il “risparmio” riconosciuto in favore del Committente, costituito dal complessivo importo detratto e/o rimborsato a fronte del saldo contabile asserito da nell'ambito dei rapporti Controparte_3 finanziari di cui è causa. Il compenso professionale è stato determinato calcolando il 3% della somma di € 655.000,00 (€ 635.000,00 somma oggetto del ricorso monitorio + € 20.000,00 somma riconosciuta agli opponenti). Il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, è stato opposto dai sig.ri Pt_1
, e i quali hanno eccepito, in via
[...] Parte_2 Parte_3 preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Chieti in favore del Tribunale di Vicenza, posto che avrebbero stipulato il contratto in qualità di consumatori, nonostante la previsione del foro esclusivo teatino. Ancora, hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di conciliazione presso la CCIAA di Chieti cui le parti si sono impegnate a partecipare personalmente nel contratto di prestazione professionale e la carenza di titolarità attiva del rapporto, in ragione del fatto che l'attività è stata posta in essere dal rag. nominato CTP nel procedimento innanzi alla Per_1
Corte d'Appello, con conseguente difetto di titolarità passiva del rapporto in capo ai sig.ri e . Parte_2 Parte_3
Si dolgono, ulteriormente, della vessatorietà e della nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione del compenso. Eccepiscono, poi, che il risparmio sarebbe, al massimo, da parametrare a quello raggiunto al netto di quanto già ottenuto in primo grado, ove era stato revocato il decreto ingiuntivo di € 635.000,00. Dunque, il compenso andrebbe calcolato sulla sola somma di € 20.000,00 e già ampiamente corrisposto a pagamento della fattura n. 39 del 20.12.2023 di € 1.830,00 con descrizione “Consulenza tecnica di parte nell'ambito del giudizio di secondo grado pendente fra e (e suoi aventi Controparte_5 Controparte_4 causa), avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 1388/2023 emessa in data 19/07/2023 del Tribunale di Vicenza”. Si dolgono, infine, della mancata produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili ove la fattura, azionata in monitorio, sarebbe stata registrata.
3 Si è costituita la insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. Ciò detto, si osserva quanto segue. Esperito iussu iuducis, il tentativo di conciliazione, la prima questione da affrontare attiene all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti. L'incarico professionale, come evincibile per tabulas, è stato conferito da tutti gli opponenti alla ed ha ad oggetto “l'assistenza tecnico- Controparte_1 contabile necessaria nell'ambito del mentovato contenzioso civile”. Nelle premesse viene specificato che “il Committente ha interesse a vedersi riconosciuto, ai sensi di legge, il rimborso e/o la riduzione della sorte interessi convenuta nell'ambito della condotta delittuosa perpetrata dall'amministratore della in danno di e suoi aventi causa (così come Controparte_3 Parte_1 megli enza n. 138 a il 19/07/2023 dal Tribunale ordinario di Vicenza), e intende conferire l'incarico alla Professionista al fine di ottenere l'assistenza; la Professionista è abilitata a svolgere la prestazione professionale funzionale all'espletamento dell'incarico e si dichiara disponibile ad accettare”. È, dunque, evidente che l'incarico ha ad oggetto l'attività di consulenza nell'ambito del giudizio di appello alla predetta sentenza. Sempre nel contratto viene indicato, quale foro esclusivo, il Tribunale di Chieti. Con ordinanza del 18.11.2024 questo giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con riferimento ai sig.ri e Parte_2 [...]
mentre, con riferimento alla sig.ra , ha osservato che “ad Parte_3 Parte_1 una cognizione sommaria, tipica della presente fase, con riferimento alla evocata eccezione di incompetenza territoriale, va detto che (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020, in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - Per_2 all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. Quindi, essendo la sig.ra amministratrice della appare assai Parte_1 Controparte_6 arduo considerarla, almeno ad una cognizione sommaria, come consumatore”. Si ricorda che la era l'originaria debitrice indicata nel Controparte_6 ricorso monitorio da parte della al quale seguirono il decreto Controparte_3 ingiuntivo ed i giudizi di opposizione e di appello sopra indicati. Quanto ai sig.ri e , va osservato che in tema di Parte_2 Parte_3 contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6578 del 10/03/2021). Dunque, la domanda alla quale occorre rispondere è se il contratto con la opposta sia stato stipulato per la soddisfazione di esigenze di vita estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
4 Ora, è sicuramente vero che nella sentenza di primo grado viene affermato che
“Aggiungeva, ancora, di aver sostenuto tale meccanismo fino all'11 ottobre del 2018, quando tale situazione diveniva insostenibile, motivando le parti ad un incontro per addivenire ad una soluzione transattiva, incontro che effettivamente aveva luogo in pari data presso la sede di tra i signori , CP_6 Parte_6
e (per e i signori Parte_2 Parte_3 CP_6 Parte_7
(per )”. Parte_8 CP_3
ste ensore degli opponenti, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Vicenza, a dichiarare che a volte l'operazione avveniva per il tramite della La Primiera s.r.l., società collegata ai sig.ri Pt_2
e (doc. 1 punto 10 della seconda memoria istruttoria
[...] Parte_3 della opposta).
Il ruolo in particolare della sig.ra viene evidenziato anche dalle sommarie Pt_2 informazioni rese dal commercialista della dott. Controparte_3 [...]
il quale (doc. 5 della seconda memoria istruttoria della opposta) ha Tes_1 affermato che “della conosco la signora ed anche sua CP_6 Parte_1 madre Non ricordo in che periodo ma ho avuto richiesta da parte Parte_2 della s nella persona del di stipulare un CP_3 Parte_7 atto di concessione di ipoteca volontaria a garanzia di crediti vantati dalla società, non ricordo nei confronti di quale soggetto debitore. Successivamente ho avuto un incontro nel mio ufficio con la signora e probabilmente la figlia Pt_2 Per_3
, incontro nel quale hanno prospettato il fatto che l'entità del credito vantato
[...]
fosse dipeso anche da interessi usurai”. CP_3
Da tali dichiarazioni, così come da quelle rese dallo stesso sig. e dal Pt_1 commercialista della meglio esposte nella seconda memoria della CP_6 opposta, emerge, chiaramente, quanto meno un interessamento nella gestione della medesima società da parte dei sig.ri e . Parte_2 Parte_3
Peraltro, come detto, a volte la Primiera s.r.l. ha agito come società intermedia nelle operazioni poste in essere tra e CP_3 CP_6
Tuttavia, se ciò è vero, è anche vero che nella sentenza di primo grado la società La Primiera s.r.l. non viene mai neanche nominata né risulta aver avuto alcuna posizione processuale nel giudizio. L'attività dei sig.ri e , nella Nikonos, per quanto Parte_2 Parte_3 emerge dagli atti, ben potrebbe essersi limitata a sporadici interventi. Infine, circostanza dirimente, non vi sono elementi certi per escludere che il conferimento dell'incarico alla possa essere stato reso per motivi CP_1 estranei all'attività di impresa. Anzi, dal tenore letterale risulta come l'obiettivo sia quello di svelare la condotta delittuosa perpetrata “dall'amministratore della in danno di e suoi aventi causa”. Controparte_3 Parte_1
Tale interesse, di carattere anche solo morale, ben può appartenere anche ai genitori della sig.ra , per esigenze dunque estranee all'attività Parte_1
d'impresa. Esclusa (o, almeno, non dimostrata) la qualifica di professionista in capo ai sig.ri e e non dimostrata una specifica trattativa Parte_2 Parte_3 sulla scelta del foro di Chieti, il decreto ingiuntivo nei loro confronti va revocato. Difatti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17083 del 10/07/2013), il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che si dimostri l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, sicché la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista
5 che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un "prius" logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola. Viene assorbita la questione concernente l'eccepito difetto di titolarità passiva del rapporto in capo ai sig.ri e , non scrutinabile in Parte_2 Parte_3 questa sede ma, semmai, innanzi al giudice competente, ponendosi la questione della competenza come prius logico. Quanto all'eccepito difetto di titolarità attiva della opposta, va rilevato come l'incarico sia stato affidato alla che, dunque, risulta unica CP_1 legittimata a pretendere il pagamento. L'eccezione non può, pertanto, essere accolta. Ulteriore eccezione riguarda la asserita vessatorietà per indeterminatezza della clausola determinativa del corrispettivo. Come detto, il contratto prevede che “Il Committente pattuisce con la predetta Professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali dianzi indicate come segue: nella misura percentuale del 3% (tre percento) del risultato ottenuto, costituito dal risparmio riconosciuto a favore del Committente a seguito di sentenza, anche non definitiva, di transazione o qualunque riconoscimento giudiziale o stragiudiziale in favore del Committente;
si precisa che, per risultato ottenuto, deve intendersi il “risparmio” riconosciuto in favore del Committente, costituito dal complessivo importo detratto e/o rimborsato a fronte del saldo contabile asserito da nell'ambito dei rapporti finanziari Controparte_3 di cui è causa”. Il giudizio di appello di concludeva con una transazione che prevedeva quanto segue: Con il perfezionamento del presente Accordo, : (i) rinuncia alla restituzione CP_3 dell'importo di Euro 175.000,00 (cento set inque mila/00) di cui alla Quietanza, il quale resta pertanto definitivamente acquisito alle casse del;
(ii) rinuncia all'ipoteca sui beni della signora e si impegna Parte_5 Parte_1
a far eseguire le formalità di cancellazione e di relativa annotazione nei Registri Immobiliari, se necessario presentando il relativo atto di assenso, con spese ed oneri fiscali a proprio carico;
(iii) tiene a proprio carico la tassa di registro del Decreto Ingiuntivo n.987/2020 del Tribunale di Vicenza, per Euro 23.466,00, assolta come da quietanza prodotta sub doc.4 nel Giudizio di Appello;
(iv) provvederà alla restituzione al delle 70 (settanta) cambiali di cui alla Parte_5
Sentenza, rimaste nella sua di (v) provvederà al pagamento del 50% della tassa di registro della Sentenza n.1388/2023 del Tribunale di Vicenza e quella relativa al Giudizio di Appello, mentre il restante 50% di tali tasse sarà versato dal;
(vi) corrisponderà in unica soluzione la somma Parte_5 onnicomprensi i Euro 20.000,00 (venti mila/00) in favore dei signori
, e , mediante bonifico bancario Parte_1 Parte_2 Controparte_2 intestato a , IBAN IT 50 N 05034 60120 000000000485 (BPM - Ag. Parte_2
Arzignano) entro 7 (sette) giorni lavorativi dal perfezionamento del presente Accordo. Posto che, nel ricorso per ingiunzione, aveva chiesto l'importo di € CP_3
635.000,00, tale deve considerarsi il saldo contabile asserito da
[...] al quale aggiungersi la somma di € 20.000,00 riconosciuta agli Controparte_3 opponenti. Ne consegue che deve escludersi la indeterminatezza della pattuizione e riconosciuta la correttezza del calcolo.
6 Neanche può essere portata a deconto il pagamento della fattura n. 39 del 20.12.2023 di € 1.830,00 con descrizione “Consulenza tecnica di parte nell'ambito del giudizio di secondo grado pendente fra e Controparte_5
(e suoi aventi causa), avente ad oggetto la riforma della Controparte_4 sentenza n. 1388/2023 emessa in data 19/07/2023 del Tribunale di Vicenza”. Tale somma, infatti, è pari ad € 1.500,00 + iva, prevista nel contratto (art. 4) come fondo spese. Per il resto, essendo stata prodotta la lettera di incarico e la transazione raggiunta, il credito è ampiamente provato. In conclusione, l'opposizione va accolta con riferimento ai soli sig.ri
[...]
e in ragione della incompetenza territoriale del Pt_2 Parte_3 tribunale teatino. Per tale ragione le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Rigetta l'opposizione proposta da (C.F.: Parte_1
) e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, C.F._1 nei suoi confronti, il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 del Tribunale di Chieti, depositato in data 19/07/24; 2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 del Tribunale di Chieti, depositato in data 19/07/24 nei confronti di (C.F.: Parte_2
) e (C.F.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 fissando termine di mesi 3 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della domanda, avente ad oggetto la pretesa creditoria, innanzi al Tribunale di Vicenza;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Chieti, il 18.9.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
7
in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1104 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Venezia - Mestre, Via Bruno Maderna n. 7, Torre Eva, presso lo studio dell'Avv. Daniela Ajese, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORI/OPPONENTI E (C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare, Via Scarfoglio n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Natale, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per gli attori: In Via Pregiudiziale: Accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti per l'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarare competente il Tribunale di Vicenza sia ex artt. 18 e 20 c.p.c., sia ex art. 63 del Codice del Consumo, quantomeno per quanto riguarda la posizione dei Signori e , e per Parte_2 Parte_4
l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti per tutti i motivi esposti. Sempre In Via Pregiudiziale: Accertato che ai sensi dell'art. 11 del conferimento incarico professionale oggetto di causa vi è l'obbligo di previo esperimento di un tentativo di conciliazione della CCIAA di Chieti, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti per l'evidente improcedibilità dell'azione monitoria intrapresa dalla convenuta opposta e/o comunque per tutti i motivi dedotti. In Via Preliminare: Sospendere, in ogni caso, la provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 324/24, emesso dal Tribunale di Chieti, anche nei confronti della Sig.ra per tutti i motivi dedotti;
Sempre In Via Parte_1
Preliminare: Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o Controparte_1 revocare o comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti nei confronti degli opponenti, per tutti i motivi dedotti;
In Via Preliminare Ulteriore: Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei signori e , per l'effetto dichiarare Controparte_2 Parte_2 nullo e/o annullare e/o revocare o comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti nei loro confronti, per tutti i motivi dedotti;
In Via Riconvenzionale: Accertata la vessatorietà della clausola n. 3 del conferimento incarico professionale prodotto sub. doc. 5 monitorio, per violazione dell'art. 34 Codice del Consumo, per l'effetto dichiararla nulla ex art. 1 36 Codice del Consumo, per tutti i motivi esposti;
Nel Merito: Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori opponenti per le causali di cui all'opposto decreto, e per l'effetto, dichiararsi nullo e/o annullare e/o revocarsi o quantomeno dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 324/24 emesso dal Tribunale di Chieti nei confronti degli opponenti, per tutti i motivi esposti;
In Via Subordinata: Rideterminare la somma che eventualmente verrà accertata dovuta alla convenuta opposta da parte degli opponenti, per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, in quella minore rispetto a quella ingiunta ovvero in quella, comunque minore, che verrà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, con richiesta di distrazione delle spese legali in favore del procuratore attoreo che se ne dichiara antistatario. Per la convenuta: 1) accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 11 del contratto in essere tra le odierne parti in cui si stabiliva il foro esclusivo, o in alternativa, il forum destinatae solutionis, trattandosi di obbligazione certa, liquida ed esigibile derivante da fonte negoziale e dunque da adempiere presso il domicilio del creditore e, conseguentemente, rigettare l'eccezione d'incompetenza territoriale del foro di Chieti in favore del foro di Vicenza;
2) accertare e dichiarare la legittimazione attiva di;
3) accertare e dichiarare la Controparte_1 legittimazione passiva dei Sigg.ri e;
4) accertare Parte_2 Controparte_2
e dichiarare la correttezza dell'importo dovuto alla e per Controparte_1
l'effetto ritenere provato il credito. E PERTANTO Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 324/2024 (R.G. 847/2024) emesso dal Tribunale di Chieti;
IN OGNI CASO: con condanna alle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.7.2024 la ha chiesto Controparte_1 ingiungersi ai sig.ri , e il Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di € 23.973,00, oltre interessi e spese della fase monitoria per l'attività di consulenza svolta nel procedimento RG. n. 1704/2023 innanzi alla Corte di Appello di Venezia, su incarico degli odierni opponenti, chiusosi su accordo delle parti. Il giudizio aveva ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1388 pubblicata in data 19 luglio 2023 del Tribunale di Vicenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo richiesto da in danno di Controparte_3 Controparte_4
(poi fallita) in persona dell'allora rappresentate legale pro tempore e Parte_1 della fidejubente per il pagamento di euro 635.000,00 oltre Parte_1 interessi e spese. Come detto, il giudizio di appello di concludeva con una transazione che prevedeva quanto segue: Con il perfezionamento del presente Accordo, : (i) rinuncia alla restituzione CP_3 dell'importo di Euro 175.000,00 (cento set inque mila/00) di cui alla Quietanza, il quale resta pertanto definitivamente acquisito alle casse del;
(ii) rinuncia all'ipoteca sui beni della signora e si impegna Parte_5 Parte_1
a far eseguire le formalità di cancellazione e di relativa annotazione nei Registri Immobiliari, se necessario presentando il relativo atto di assenso, con spese ed oneri fiscali a proprio carico;
(iii) tiene a proprio carico la tassa di registro del Decreto Ingiuntivo n.987/2020 del Tribunale di Vicenza, per Euro 23.466,00, assolta come da quietanza prodotta sub doc.4 nel Giudizio di Appello;
(iv)
2 provvederà alla restituzione al Fallimento delle 70 (settanta) cambiali di cui alla Sentenza, rimaste nella sua disponibilità; (v) provvederà al pagamento del 50% della tassa di registro della Sentenza n.1388/2023 del Tribunale di Vicenza e quella relativa al Giudizio di Appello, mentre il restante 50% di tali tasse sarà versato dal;
(vi) corrisponderà in unica soluzione la somma Parte_5 onnicomprensi i Euro 20.000,00 (venti mila/00) in favore dei signori
, e , mediante bonifico bancario Parte_1 Parte_2 Controparte_2
N I 0 000000000485 (BPM - Ag. Parte_2 Arzignano) ) giorni lavorativi dal perfezionamento del presente Accordo. Ha, dunque agito per il riconoscimento del compenso professionale pattuito nella lettera di incarico professionale come segue “[…] Il Committente pattuisce con la predetta Professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali dianzi indicate come segue: nella misura percentuale del 3% (tre percento) del risultato ottenuto, costituito dal risparmio riconosciuto a favore del Committente a seguito di sentenza, anche non definitiva, di transazione o qualunque riconoscimento giudiziale o stragiudiziale in favore del Committente;
si precisa che, per risultato ottenuto, deve intendersi il “risparmio” riconosciuto in favore del Committente, costituito dal complessivo importo detratto e/o rimborsato a fronte del saldo contabile asserito da nell'ambito dei rapporti Controparte_3 finanziari di cui è causa. Il compenso professionale è stato determinato calcolando il 3% della somma di € 655.000,00 (€ 635.000,00 somma oggetto del ricorso monitorio + € 20.000,00 somma riconosciuta agli opponenti). Il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, è stato opposto dai sig.ri Pt_1
, e i quali hanno eccepito, in via
[...] Parte_2 Parte_3 preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Chieti in favore del Tribunale di Vicenza, posto che avrebbero stipulato il contratto in qualità di consumatori, nonostante la previsione del foro esclusivo teatino. Ancora, hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di conciliazione presso la CCIAA di Chieti cui le parti si sono impegnate a partecipare personalmente nel contratto di prestazione professionale e la carenza di titolarità attiva del rapporto, in ragione del fatto che l'attività è stata posta in essere dal rag. nominato CTP nel procedimento innanzi alla Per_1
Corte d'Appello, con conseguente difetto di titolarità passiva del rapporto in capo ai sig.ri e . Parte_2 Parte_3
Si dolgono, ulteriormente, della vessatorietà e della nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione del compenso. Eccepiscono, poi, che il risparmio sarebbe, al massimo, da parametrare a quello raggiunto al netto di quanto già ottenuto in primo grado, ove era stato revocato il decreto ingiuntivo di € 635.000,00. Dunque, il compenso andrebbe calcolato sulla sola somma di € 20.000,00 e già ampiamente corrisposto a pagamento della fattura n. 39 del 20.12.2023 di € 1.830,00 con descrizione “Consulenza tecnica di parte nell'ambito del giudizio di secondo grado pendente fra e (e suoi aventi Controparte_5 Controparte_4 causa), avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 1388/2023 emessa in data 19/07/2023 del Tribunale di Vicenza”. Si dolgono, infine, della mancata produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili ove la fattura, azionata in monitorio, sarebbe stata registrata.
3 Si è costituita la insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. Ciò detto, si osserva quanto segue. Esperito iussu iuducis, il tentativo di conciliazione, la prima questione da affrontare attiene all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti. L'incarico professionale, come evincibile per tabulas, è stato conferito da tutti gli opponenti alla ed ha ad oggetto “l'assistenza tecnico- Controparte_1 contabile necessaria nell'ambito del mentovato contenzioso civile”. Nelle premesse viene specificato che “il Committente ha interesse a vedersi riconosciuto, ai sensi di legge, il rimborso e/o la riduzione della sorte interessi convenuta nell'ambito della condotta delittuosa perpetrata dall'amministratore della in danno di e suoi aventi causa (così come Controparte_3 Parte_1 megli enza n. 138 a il 19/07/2023 dal Tribunale ordinario di Vicenza), e intende conferire l'incarico alla Professionista al fine di ottenere l'assistenza; la Professionista è abilitata a svolgere la prestazione professionale funzionale all'espletamento dell'incarico e si dichiara disponibile ad accettare”. È, dunque, evidente che l'incarico ha ad oggetto l'attività di consulenza nell'ambito del giudizio di appello alla predetta sentenza. Sempre nel contratto viene indicato, quale foro esclusivo, il Tribunale di Chieti. Con ordinanza del 18.11.2024 questo giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con riferimento ai sig.ri e Parte_2 [...]
mentre, con riferimento alla sig.ra , ha osservato che “ad Parte_3 Parte_1 una cognizione sommaria, tipica della presente fase, con riferimento alla evocata eccezione di incompetenza territoriale, va detto che (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020, in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - Per_2 all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. Quindi, essendo la sig.ra amministratrice della appare assai Parte_1 Controparte_6 arduo considerarla, almeno ad una cognizione sommaria, come consumatore”. Si ricorda che la era l'originaria debitrice indicata nel Controparte_6 ricorso monitorio da parte della al quale seguirono il decreto Controparte_3 ingiuntivo ed i giudizi di opposizione e di appello sopra indicati. Quanto ai sig.ri e , va osservato che in tema di Parte_2 Parte_3 contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6578 del 10/03/2021). Dunque, la domanda alla quale occorre rispondere è se il contratto con la opposta sia stato stipulato per la soddisfazione di esigenze di vita estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
4 Ora, è sicuramente vero che nella sentenza di primo grado viene affermato che
“Aggiungeva, ancora, di aver sostenuto tale meccanismo fino all'11 ottobre del 2018, quando tale situazione diveniva insostenibile, motivando le parti ad un incontro per addivenire ad una soluzione transattiva, incontro che effettivamente aveva luogo in pari data presso la sede di tra i signori , CP_6 Parte_6
e (per e i signori Parte_2 Parte_3 CP_6 Parte_7
(per )”. Parte_8 CP_3
ste ensore degli opponenti, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Vicenza, a dichiarare che a volte l'operazione avveniva per il tramite della La Primiera s.r.l., società collegata ai sig.ri Pt_2
e (doc. 1 punto 10 della seconda memoria istruttoria
[...] Parte_3 della opposta).
Il ruolo in particolare della sig.ra viene evidenziato anche dalle sommarie Pt_2 informazioni rese dal commercialista della dott. Controparte_3 [...]
il quale (doc. 5 della seconda memoria istruttoria della opposta) ha Tes_1 affermato che “della conosco la signora ed anche sua CP_6 Parte_1 madre Non ricordo in che periodo ma ho avuto richiesta da parte Parte_2 della s nella persona del di stipulare un CP_3 Parte_7 atto di concessione di ipoteca volontaria a garanzia di crediti vantati dalla società, non ricordo nei confronti di quale soggetto debitore. Successivamente ho avuto un incontro nel mio ufficio con la signora e probabilmente la figlia Pt_2 Per_3
, incontro nel quale hanno prospettato il fatto che l'entità del credito vantato
[...]
fosse dipeso anche da interessi usurai”. CP_3
Da tali dichiarazioni, così come da quelle rese dallo stesso sig. e dal Pt_1 commercialista della meglio esposte nella seconda memoria della CP_6 opposta, emerge, chiaramente, quanto meno un interessamento nella gestione della medesima società da parte dei sig.ri e . Parte_2 Parte_3
Peraltro, come detto, a volte la Primiera s.r.l. ha agito come società intermedia nelle operazioni poste in essere tra e CP_3 CP_6
Tuttavia, se ciò è vero, è anche vero che nella sentenza di primo grado la società La Primiera s.r.l. non viene mai neanche nominata né risulta aver avuto alcuna posizione processuale nel giudizio. L'attività dei sig.ri e , nella Nikonos, per quanto Parte_2 Parte_3 emerge dagli atti, ben potrebbe essersi limitata a sporadici interventi. Infine, circostanza dirimente, non vi sono elementi certi per escludere che il conferimento dell'incarico alla possa essere stato reso per motivi CP_1 estranei all'attività di impresa. Anzi, dal tenore letterale risulta come l'obiettivo sia quello di svelare la condotta delittuosa perpetrata “dall'amministratore della in danno di e suoi aventi causa”. Controparte_3 Parte_1
Tale interesse, di carattere anche solo morale, ben può appartenere anche ai genitori della sig.ra , per esigenze dunque estranee all'attività Parte_1
d'impresa. Esclusa (o, almeno, non dimostrata) la qualifica di professionista in capo ai sig.ri e e non dimostrata una specifica trattativa Parte_2 Parte_3 sulla scelta del foro di Chieti, il decreto ingiuntivo nei loro confronti va revocato. Difatti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17083 del 10/07/2013), il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che si dimostri l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, sicché la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista
5 che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un "prius" logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola. Viene assorbita la questione concernente l'eccepito difetto di titolarità passiva del rapporto in capo ai sig.ri e , non scrutinabile in Parte_2 Parte_3 questa sede ma, semmai, innanzi al giudice competente, ponendosi la questione della competenza come prius logico. Quanto all'eccepito difetto di titolarità attiva della opposta, va rilevato come l'incarico sia stato affidato alla che, dunque, risulta unica CP_1 legittimata a pretendere il pagamento. L'eccezione non può, pertanto, essere accolta. Ulteriore eccezione riguarda la asserita vessatorietà per indeterminatezza della clausola determinativa del corrispettivo. Come detto, il contratto prevede che “Il Committente pattuisce con la predetta Professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali dianzi indicate come segue: nella misura percentuale del 3% (tre percento) del risultato ottenuto, costituito dal risparmio riconosciuto a favore del Committente a seguito di sentenza, anche non definitiva, di transazione o qualunque riconoscimento giudiziale o stragiudiziale in favore del Committente;
si precisa che, per risultato ottenuto, deve intendersi il “risparmio” riconosciuto in favore del Committente, costituito dal complessivo importo detratto e/o rimborsato a fronte del saldo contabile asserito da nell'ambito dei rapporti finanziari Controparte_3 di cui è causa”. Il giudizio di appello di concludeva con una transazione che prevedeva quanto segue: Con il perfezionamento del presente Accordo, : (i) rinuncia alla restituzione CP_3 dell'importo di Euro 175.000,00 (cento set inque mila/00) di cui alla Quietanza, il quale resta pertanto definitivamente acquisito alle casse del;
(ii) rinuncia all'ipoteca sui beni della signora e si impegna Parte_5 Parte_1
a far eseguire le formalità di cancellazione e di relativa annotazione nei Registri Immobiliari, se necessario presentando il relativo atto di assenso, con spese ed oneri fiscali a proprio carico;
(iii) tiene a proprio carico la tassa di registro del Decreto Ingiuntivo n.987/2020 del Tribunale di Vicenza, per Euro 23.466,00, assolta come da quietanza prodotta sub doc.4 nel Giudizio di Appello;
(iv) provvederà alla restituzione al delle 70 (settanta) cambiali di cui alla Parte_5
Sentenza, rimaste nella sua di (v) provvederà al pagamento del 50% della tassa di registro della Sentenza n.1388/2023 del Tribunale di Vicenza e quella relativa al Giudizio di Appello, mentre il restante 50% di tali tasse sarà versato dal;
(vi) corrisponderà in unica soluzione la somma Parte_5 onnicomprensi i Euro 20.000,00 (venti mila/00) in favore dei signori
, e , mediante bonifico bancario Parte_1 Parte_2 Controparte_2 intestato a , IBAN IT 50 N 05034 60120 000000000485 (BPM - Ag. Parte_2
Arzignano) entro 7 (sette) giorni lavorativi dal perfezionamento del presente Accordo. Posto che, nel ricorso per ingiunzione, aveva chiesto l'importo di € CP_3
635.000,00, tale deve considerarsi il saldo contabile asserito da
[...] al quale aggiungersi la somma di € 20.000,00 riconosciuta agli Controparte_3 opponenti. Ne consegue che deve escludersi la indeterminatezza della pattuizione e riconosciuta la correttezza del calcolo.
6 Neanche può essere portata a deconto il pagamento della fattura n. 39 del 20.12.2023 di € 1.830,00 con descrizione “Consulenza tecnica di parte nell'ambito del giudizio di secondo grado pendente fra e Controparte_5
(e suoi aventi causa), avente ad oggetto la riforma della Controparte_4 sentenza n. 1388/2023 emessa in data 19/07/2023 del Tribunale di Vicenza”. Tale somma, infatti, è pari ad € 1.500,00 + iva, prevista nel contratto (art. 4) come fondo spese. Per il resto, essendo stata prodotta la lettera di incarico e la transazione raggiunta, il credito è ampiamente provato. In conclusione, l'opposizione va accolta con riferimento ai soli sig.ri
[...]
e in ragione della incompetenza territoriale del Pt_2 Parte_3 tribunale teatino. Per tale ragione le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Rigetta l'opposizione proposta da (C.F.: Parte_1
) e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, C.F._1 nei suoi confronti, il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 del Tribunale di Chieti, depositato in data 19/07/24; 2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 324/24 del Tribunale di Chieti, depositato in data 19/07/24 nei confronti di (C.F.: Parte_2
) e (C.F.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 fissando termine di mesi 3 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della domanda, avente ad oggetto la pretesa creditoria, innanzi al Tribunale di Vicenza;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Chieti, il 18.9.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
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