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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 675/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Santino Parte_1 C.F._1
Cuffaro Farruggia e Carmelo Brucculeri, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.02.2025, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1 il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, va considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (ex multis, Cass.
n. 7013 del 2004).
Orbene, nella specie, l'odierno ricorrente ha genericamente dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione della gravità delle patologie da lei sofferte, senza però indicare specificamente alcuna censura nel senso suindicato;
ne consegue che quanto asserito in sede di ricorso non appare in grado di revocare in dubbio le conclusioni della perizia, che al contrario evidenziano in modo coerente con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. di cui si tratta, dichiarando che la parte ricorrente non possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento e non è soggetto in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Agrigento, il 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 675/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Santino Parte_1 C.F._1
Cuffaro Farruggia e Carmelo Brucculeri, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.02.2025, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1 il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, va considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (ex multis, Cass.
n. 7013 del 2004).
Orbene, nella specie, l'odierno ricorrente ha genericamente dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione della gravità delle patologie da lei sofferte, senza però indicare specificamente alcuna censura nel senso suindicato;
ne consegue che quanto asserito in sede di ricorso non appare in grado di revocare in dubbio le conclusioni della perizia, che al contrario evidenziano in modo coerente con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. di cui si tratta, dichiarando che la parte ricorrente non possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento e non è soggetto in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Agrigento, il 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo