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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 260/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dell'avv. Carlo Colucci, giusta procura in atti
Attrice contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio nel P.IVA_1 presente giudizio dall'avv. Andrea Ricchiuti, giusta procura in atti;
Convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva in giudizio nei confronti della Parte_1 CP_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti e quantificati nella misura di €
1 182.234,83, ovvero in altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, a causa della condotta tenuta dall' CP_1
A sostegno della propria domanda, rappresentava che: Parte_1
- era titolare dell'azienda zootecnica di famiglia sita in agro di Alberobello (BA), precisamente, alla Contrada Badessa, vocata all'allevamento di bovini da carne e da latte;
- nel mese di novembre del 2013 aveva acquistato da n. 32 animali adulti da Persona_1 riproduzione e n. 7 vitelli, pagandoli l'importo complessivo di € 18.500,00;
- la spedizione degli animali da parte del era accompagnata dal modello 4, n° A-21-2013 Per_1
e dal relativo allegato, nel quale erano riportati i codici identificativi di tutti i 39 bovini Cont acquistati, rilasciato dalla della Provincia di in data 2 dicembre 2013; CP_1
- in particolare, il citato modello 4 n° A-21-2013 riportava la seguente dicitura: “il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito FAVOREVOLE in data 02/12/2013”; e, soprattutto, come prescritto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 14.11.2006, il veterinario dipendente della dott. aveva attestato che, in data 5 CP_1 Persona_2
– 8 novembre 2013, l'azienda di provenienza era stata sottoposta a controllo ufficiale all'esito del quale aveva ottenuto la qualifica sanitaria di “ufficialmente indenne da TBC”; Cont
- in sostanza, la aveva attestato che gli animali presenti nell'allevamento del , ivi Per_1 compresi quelli venduti alla erano sani e non affetti da tubercolosi bovina;
Pt_1
- tuttavia, a distanza di sei mesi dall'ingresso nella stalla della e precisamente, l'11 giugno Pt_1
2014, le due bovine identificate con i codici [...] e [...], entrambe acquistate dal , venivano avviate alla macellazione, ed in sede di ispezione sanitaria post Per_1 mortem, risultavano affette da tubercolosi evolutiva cronica d'organo;
- dopo il controllo di tutti gli animali presenti nell'azienda venivano individuate altre Pt_1 nove bovine – anch'esse tutte provenienti dall'allevamento del – affette da tubercolosi;
Per_1
Part Cont
- con ordinanza n° 1 del 20.06.2014 del Direttore del Servizio Veterinario – Area della di veniva ordinato l'abbattimento degli animali infetti e venivano disposte ulteriori Pt_3 stringenti prescrizioni: in particolare, le autorità sanitarie ritiravano all'azienda della Ivone la qualifica di stalla “ufficialmente indenne” da TBC con tutte le conseguenti restrizioni alla vendita di latte e carne;
- in data 18.09.2024 l'attrice proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del quale il nominato CTU dott. aveva accertato la responsabilità della in ordine ai Per_3 CP_1 fatti di causa, quantificando il danno subito dall'attrice in € 154.899,61;
2 - vani si erano rivelati i tentativi di definire la controversia in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di ATP n. RG 7162/2014 e la rinnovazione delle operazioni peritali.
Con provvedimento del 28.03.2023, il precedente Giudice istruttore dichiarava la nullità della
CTU espletata dal dott. stante l'acquisizione di documenti nuovi in violazione del Per_4 contraddittorio tra le parti e nominava quale nuovo CTU il dott. Persona_5
Depositata la CTU e forniti i chiarimenti richiesti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti precisavano le conclusioni dinanzi all'odierno Giudice (subentrato nel ruolo in data 11.09.2024), che tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Parte attrice ha attribuito alla condotta della - consistente nell'aver erroneamente CP_1 certificato che gli animali acquistati dall'attrice e provenienti dal fossero sani e non Per_1 affetti da tubercolosi bovina - la responsabilità dei danni patrimoniali subiti per effetto dell'abbattimento degli animali infetti e dell'inibizione alla vendita di latte.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Dall'attività istruttoria effettuata, ed in particolare dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio effettuata nell'ambito del presente giudizio – che si condivide, in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici, anche con riferimento alle osservazioni provenienti dalle parti e che deve essere preferita rispetto alla CTU svolta in sede di ATP in quanto, alla luce dei nuovi e più esaustivi quesiti formulati dal Giudice istruttore con ordinanza dell'08.01.2021, è caratterizzata da un'indagine più completa e convincente in ordine all'accertamento del nesso di causalità - è emersa l'assenza di un nesso di causalità tra l'attività posta in essere dall' e i danni subiti CP_1 da parte attrice, alla stregua del principio del «più probabile che non» (altrimenti detto della
«preponderanza dell'evidenza»), secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui.
3 Ebbene la CTU e i successivi chiarimenti del dott. hanno consentito Persona_5 di accertato che:
- “L'attestazione rilasciata dalla nella vendita degli animali, manifestata con la compilazione del CP_1 modello 4 del 02.12.2013 n° A-21-2013, non evidenzia profili di responsabilità rispetto ai fatti (patologia tubercolare) manifestatisi a distanza di oltre sei mesi dall'uscita delle suddette bovine dall'azienda del sig. Contr
La di partenza ha ottemperato totalmente agli obblighi che la normativa le imponeva. Comunque, Per_1 anche dando spazio probabilistico di tipo meramente scientifico ad un limite diagnostico intrinseco del premoving test, il troppo tempo trascorso tra la sua esecuzione ed il rilevamento della patologia in due capi diversi dai trentanove acquistati, è tale da aprire un ulteriore scenario che giustificherebbe una differente origine della tubercolosi e quindi un profilo di responsabilità ricadente su altri attori”;
- “La certificazione da essa rilasciata soddisfa pienamente i requisiti normativi allora imposti. Il tempo trascorso dall'introduzione degli animali nell'allevamento della sig.ra a quello del riscontro della malattia tubercolare Pt_1
(sei mesi) è tale da poter ammettere altre fonti (terze) d'infezione (…) la presenza accertata di due animali
(propri e cioè già presenti) – positivi alla T.B.C. - nell'azienda potrebbe costituire la causa dell'origine e Pt_1 diffusione dell'infezione in allevamento, oggi a base del contenzioso. Questa è però solo un'ipotesi epidemiologica basata sul fatto che: a) nei sei mesi precedenti gli animali dell'azienda erano stati testati per la T.B.C., Per_1 con esito negativo, al test tubercolinico mentre quelli dell'allevamento non lo erano stati;
b) i riscontri Pt_1 anatomo patologici descritti genericamente presso il mattatoio di Santeramo in Colle (lì dove macellati gli uni e gli altri) non possono fornire alcun aiuto diagnostico finalizzato a definirne la tempistica”;
- “la suddetta certificazione medica di negatività alla tubercolosi degli animali controllati presso l'azienda Contr
NON è stata contraddetta da: A) una certificazione contraria prodotta dalla di rilasciata Per_1 Pt_3 entro i 42 giorni successivi all'ingresso degli stessi animali nell'azienda della sig.ra (vedi Ordinanza Min. Pt_1
San. 02/01/1993, art. 5, comma 1 e D. M. della Sanità nr 592 del 15.12.95, cap. 12, art. 1, lettera c). B) riscontro di lesioni anatomo patologiche specifiche, viste presso un mattatoio, in un animale trasferito dall'ex az. del sig. entro un lasso di tempo inferiore a circa 60 giorni”. Per_1
Alla luce di accertamenti il CTU ha, quindi, escluso, secondo il criterio probabilistico del «più probabile che non», che gli animali acquistati fossero già infetti quando furono introdotti nell'allevamento della Pt_1
Conseguentemente la domanda di parte attrice va rigettata.
Al riguardo, va osservato che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le
4 ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ. n. 21187/2019).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite con riferimento al giudizio di ATP e in virtù della soccombenza della parte attrice nel presente giudizio occorre porre le spese di lite a suo carico ed in favore di parte convenuta e si liquidano ex dm 55/2014 (e successive modificazioni) come in dispositivo, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e del valore indeterminabile a complessità bassa della controversia (cfr. Cass. civ. n.10984/2021).
Le spese di CTU, svolte nel giudizio di ATP e nel presente giudizio, già liquidate, devono porsi in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1
favore della che liquida Controparte_1 CP_1 in € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
c) compensa le spese di lite del giudizio di ATP;
d) pone le spese di C.T.U., svolte nel giudizio di ATP e nel presente giudizio, già liquidate, definitivamente a carico esclusivo di parte attrice.
Foggia, 05 Marzo 2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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