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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1299/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
14/04/1939, C.F. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
CO Ariosto n°7/A 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. BEFUMO ACHILLE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell' Controparte_2
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: TO AT
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.04.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 11.01.2023 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento oltre il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1° e 3° della L. n. 104/1992; che, sottoposta a visita medica dalla competente Commissione, veniva riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) grave 100% a far data dal
11.01.2023 (data di presentazione della domanda amministrativa) e “portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 1)L. 05.02.1992 n°104”; che pertanto aveva depositato in data 09.05.2023 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione
(giudizio iscritto al n RG. 1441/2023, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott. , aveva concluso che: Persona_1
“Sulla base di tali considerazioni concludo pertanto dichiarando che
[...]
, oggi di anni 84, per causa ed effetto delle menomazioni che Parte_1
La affliggono:
, in stato di impossibilità di deambulare e\o di svolgere i compiti CP_3
e le funzioni proprie dell'età autonomamente,
-VERSA, in condizioni di gravità tali da rendere necessario l'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione previsto dall'art 3, comma 3, della L 104\92 e ciò a decorrere dal 17.02.23, alla data dell'accertamento espletato dal CML . CP_1
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento oltre i benefici della Legge 104/92 sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la CP_1
decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in
2 favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 16.09.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art 445, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez.
VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale
“può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della
3 proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'indennità di accompagnamento formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente le Parte_1
patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida al 100% con necessità di assistenza continua in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana con decorrenza dalla data del 30.07.2024. Confermava, inoltre, il riconoscimento delle condizioni di disabilità tali da rendere necessario l'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione previsto dall'art 3, comma 3, della L 104\92 a decorrere dal 17.02.23 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella Parte_1
misura del 100% con necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere dalla data del 30.07.2024 e persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art 3, comma 3, della L 104\92 a decorrere dal 17.02.23.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_5
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente
4 all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per AT e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'AT.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
A ciò, inoltre, deve aggiungersi la parziale soccombenza stante l'inammissibilità della domanda di condanna.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 30.04.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida nella misura del Parte_1
100% con necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere dalla data del 30.07.2024;
5 - Dichiara che è persona in condizione di disabilità Parte_1 con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art 3, comma 3, della L
104\92 a decorrere dal 17.02.23;
- Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione richiesta;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di AT;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 13 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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