TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8065 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 16835/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16835/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. , con il patrocinio dell'avv. Paola Maria Cavallaro, come da procura in atti, Parte_2 con elezione di domicilio presso lo studio della medesima, in Milano, via Fontana n. 28
OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. , con il patrocinio dell'avv. , l'avv. CP_2 Controparte_3
LA AN e l'avv. Giovannina Ventura, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Milano, Via Borgonuovo n. 9
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
In principalità:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di per non avere eseguito a Controparte_1
regola d'arte i lavori appaltati e, quindi, che nulla è più dovuto da a Parte_1
in merito alle fatture n. 23 del 14/1/2021 e n. 79 del /2/2021 per i motivi tutti CP_1
espressi in narrativa e, per l'effetto,
- dichiarare nullo, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n.
4796/2023 - RG n. 7080/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14/3/2023 e notificato il
20/3/2023;
- respingere, in ogni caso, le domande tutte comunque formulate dalla nei Controparte_1
confronti della esponente;
- condannare a risarcire a i danni conseguenti alla cattiva Controparte_1 Parte_1
esecuzione delle opere così come accertati in corso di causa tra i quali l'importo di € 17.290,88 corrisposto da al Signor , e le somme che ha pagato Parte_1 Parte_3 Parte_1
e/o sarà tenuta a pagare a favore dei signori , e e del Pt_4 Parte_5 Pt_6 [...]
. Parte_7
In via subordinata:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di per non avere eseguito a Controparte_1
regola d'arte i lavori appaltati e, per l'effetto,
- condannarla al pagamento dei danni conseguenti a detto inadempimento tra i quali l'importo di €
17,290,88 corrisposto da al Signor e le somme che Parte_1 Parte_3 Parte_1
ha pagato e/o sarà tenuta a pagare a favore dei signori , e e del Pt_4 Parte_5 Pt_6
, operando, se del caso, le opportune compensazioni tra reciproci Parte_7
debiti-crediti e, per l'effetto,
2 - dichiarare nullo, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n.
4796/2023 - RG n. 7080/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14/3/2023 e notificato il
20/3/2023;
In ogni caso:
- respingere le domande tutte comunque formulate dalla dichiarando che nulla Controparte_1
è alla stessa dovuto in merito alle fatture n. 23 del 14/1/2021 e n. 79 del febbraio 2021 per i motivi tutti espressi in narrativa.
- respingere le domande di nullità e/o inammissibilità formulate dalla in sede Controparte_1
di memoria ex art. 183 co.1 cpc poichè tardive, pretestuose e comunque infondate.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre cpa ed IVA se dovuta.
Salvo ogni altro diritto.
Per l'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria, e previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla prescrizione e decadenza eccepite, così
GIUDICARE
In via preliminare: per i motivi tutti di cui in atti
- melius re perpensa, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4796/2023,
R.G. n. 7080/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- dichiarare l'inammissibilità / nullità delle domande avversariamente formulate atteso che le stesse presuppongono e richiedono un accertamento e la condanna di in relazione ad un CP_1
oggetto ed ad un rapporto contrattuale diverso da quello originariamente azionato da e senza aver svolto apposita e necessaria domanda CP_1 Parte_1
riconvenzionale in tale senso;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di circa la domanda Parte_1
svolta nei confronti di Controparte_1
In via principale e nel merito: per i motivi tutti di cui in atti
3 - rigettare l'opposizione di avverso al decreto ingiuntivo n. 4796/2023, R.G. n. Parte_1
7080/2023 emesso dal Tribunale di Milano, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo medesimo;
- respingere le domande tutte comunque formulate da dichiarando che nulla Parte_1
alla stessa è dovuto, per i motivi tutti espressi in narrativa;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare per i motivi e le causali tutte dedotte, l'Opponente al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di €. 20.006,76, oltre interessi ai sensi del d.lgs n. Controparte_1
231/2020 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese della procedura monitoria, ovvero di quel diverso, maggiore/minore, importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, onorari di causa, oltre CPA ed IVA.
In via istruttoria:
A) Ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste /la parte se, quando venivano commissionati e realizzati gli impianti di cui al
Contratto 26.07.2019 il sottotetto della palazzina di era già stata innalzata (come Parte_7
da doc. 27 che si rammostra).
2. Vero che gli impianti forniti e installati sulla base del Contratto 26.07.2019 funzionano a gas frigorifero.
3. Vero che gli impianti di cui al Contratto 30.11.2020 funzionano ad acqua.
4. Vero che gli impianti forniti e installati sulla base del Contratto 26.07.2019 e quelli forniti ed installati sulla base del Contratto 30.11.2020 sono tra loro diversi e indipendenti.
5. Vero che veniva autorizzata all'emissione della fattura n. 23 del 2021 di CP_1
€.11.843,70 oltre iva, con certificato di pagamento dell'11 gennaio 2021 emesso dall'Arch. CP_4
direttore lavori della committenza (cfr. doc. 7 e 8 che si rammostrano).
6. Vero che il Sig. chiedeva in data 5 febbraio 2021 all'Arch. quale DL di Testimone_1 CP_4
, se avesse mandato avanti il certificato di pagamento di gennaio 2021, come da Parte_1
doc. 32 che si rammostra.
4 7. Vero che l'Arch. nel febbraio 2021, autorizzava verbalmente il Sig. di CP_4 Testimone_1
ad emettere la fattura n. 79 del 2021, come emerge dal doc. 32 che si Controparte_1
rammostra;
8. Vero che a seguito della segnalazione dell'Arch. del giugno 2021 sulle difficoltà del Sig. CP_4
a commutare l'impianto di riscaldamento/raffrescamento presente nel proprio appartamento Pt_8
da invernale a estivo, si attivava immediatamente nella persona del Sig. Controparte_1 [...]
Tes_1
9. Vero che, con riferimento alle difficoltà del Sig. di cui sopra, il Sig. Pt_8 Testimone_1
telefonava immediatamente al Sig. e gli indicava telefonicamente come procedere alla Pt_8
commutazione dell'impianto di riscaldamento / raffreddamento da invernale ad estivo.
10. Vero che a seguito della telefonata di cui al capitolo di prova precedente tra il Sig.
[...]
e il Sig. , quest'ultimo riusciva da sé a commutare il proprio impianto di Tes_1 Pt_8
riscaldamento / raffreddamento da invernale ad estivo (come emerge dal doc. 15 CTP che si rammostra).
11. Dica il teste/ la parte se a seguito del consulto telefonico di cui al precedente capitolo di prova il
Sig. abbia avuto ulteriori difficoltà a commutare il proprio impianto di riscaldamento/ Pt_8
raffreddamento da invernale a estivo o viceversa;
12. Vero che, dopo che il Sig. aveva lamentato che l'aria del condizionatore della propria Pt_8
camera da letto non fosse sufficientemente fredda, inviava il proprio tecnico Controparte_1
Sig. presso il suo appartamento (come emerge dal doc. 16 che si rammostra). Persona_1
13. Vero che in occasione dell'intervento presso l'appartamento dei Sig.ri di cui Parte_5
sopra il tecnico riscontrava la presenza di bolle d'aria rimaste nell'impianto di Persona_1
riscaldamento / raffreddamento.
14. Vero che il tecnico , nel corso dell'accesso di cui al precedente punto, faceva Persona_1
sfogare le bolle d'aria rimaste nell'impianto dall'apposita valvola.
15. Vero che il Sig. , a seguito dell'intervento di cui al precedente capitolo di Parte_5
prova, confermava il buon esito dell'intervento del Sig. (come da doc. 16 che si Persona_1
rammostra).
16. Dica il teste/la parte se il Sig. abbia lamentato in altre occasioni il malfunzionamento Pt_8
del condizionatore della propria camera da letto.
5 17. Vero che il problema lamentato l'11 gennaio 2023 da era dovuto ai lavori Parte_1
realizzati dal cartongessista incaricato dalla medesima;
Parte_1
18. Vero che il cartongessista incaricato da aveva il compito di installare la Parte_1
vaschetta di scolo della condensa dietro il pannello nel quale si trovava il tubo dell'impianto (cfr. docc. 16, 19 e 28 che si rammostrano).
19. Vero che la problematica di cui all'email dell'11 gennaio 2023 era stata determinata dalle viti usate dal cartongessista per fissare le lastre che avevano determinato il distacco della bacinella di raccolta (come da doc. 28 che si rammostra).
20. Vero che la circostanza di cui sopra veniva accertata nel corso di un intervento congiunto tra il
Sig. , , il cartongessista e l'Arch. tenutosi nel settembre 2022. Pt_8 Controparte_1 CP_4
21. Vero che e il cartongessista concordavano con il Sig. un intervento Controparte_1 Pt_8
per il 1° febbraio 2023 per risolvere la problematica di cui sopra (cfr. doc. 18).
22. Vero che la decisione di intervenire il 1° febbraio 2023 veniva assunta dal Sig. insieme Pt_8
a e al cartongessista in quanto, quando l'impianto presente in casa Controparte_1 [...]
era impostato in modalità riscaldamento non produceva condensa e, quindi, non vi era Parte_9
alcun rischio che la bacinella di raccolta si riempisse mentre erano ancora presenti le viti installate dal cartongessista.
23. Vero che il 1 febbraio 2023 ed il cartongessista risolvevano positivamente Parte_10
il distacco della bacinella dell'impianto del Sig. (come da doc. 28 che si Parte_5
rammostra).
24. Dica il teste/la parte se, a seguito dell'intervento del 1 febbraio 2023, i Sig.ri Parte_9
abbiano lamentato problemi con la vaschetta di raccolta della condensa del proprio impianto di riscaldamento / raffreddamento.
25. Vero che da progetto, il preparatore ACS (boiler) dell'impianto di casa Parte_9
doveva essere installato in cucina.
26. Vero che la Sig.ra di chiedeva al Sig. di Testimone_2 Parte_1 Testimone_1
spostare il preparatore ACS (boiler) dell'appartamento dalla cucina allo Parte_9
sgabuzzino.
6 27. Vero che la richiesta di cui al precedente capitolo era dovuta al fatto che i Sig.ri - Pt_8
dovevano installare una cucina con dei pensili bassi e, quindi, la presenza del preparatore Parte_9
ACS (boiler) sarebbe stata antiestetica.
28. Vero che il preparatore ACS (boiler) montato in casa può essere svuotato e Parte_11
smontato dalla sede.
29. Vero che la manutenzione del preparatore ACS (boiler) in casa può essere Parte_11
effettuata svuotando il boiler, togliendolo dal muro e, successivamente, rimontandolo e riempiendolo.
30. Dica il teste/la parte se i proprietari degli altri appartamenti di cui al sottotetto dell'immobile di abbiano lamentato problematiche ai propri impianti di raffreddamento / Parte_7
riscaldamento.
31. Vero che si è sempre messa immediatamente a disposizione dei Sig.ri Controparte_1
per risolvere problematiche cagionate dall'intervento di terzi. Parte_5
32. Vero che ha risposto prontamente alla comunicazione dell'11 gennaio, Controparte_1
precisando che, su richiesta del Sig. , l'intervento di risoluzione del disagio cagionato dal Pt_8
cartongessista era stato programmato nel mese di gennaio 2023 (cfr. doc. 18 che si rammostra).
33. Vero che nella suddetta lettera, inviata mezzo pec, precisava, altresì, che le Controparte_1
tempistiche dell'intervento non avrebbero comportato alcun pregiudizio o aggravamento della situazione esistente in ragione del fatto che, l'impianto, una volta settato sulla modalità riscaldamento, non produce condensa (e, quindi, non vi è alcuno scolo nella vaschetta) (cfr. doc. 18 che si rammostra).
34. Vero che l'intervento veniva eseguito positivamente mercoledì 1 febbraio 2023 con la sistemazione della bacinella raccogli condensa ed il ripristino del cartongesso.
35. Vero che in occasione dell'intervento dell'1 febbraio 2023 veniva ribadita la responsabilità del cartongessista circa i disagi inerenti alla suddetta vaschetta (cfr. doc.ti 19 e 16 che si rammostrano).
36. Dica il parte se abbia corrisposto a gli importi Tes_3 Parte_1 Controparte_1
trattenuti a garanzia sui SAL di cui ai lavori del Contratto 30.11.2020.
*°*°*°
Si indicano quali testi:
− il Sig. c/o ; Testimone_1 Controparte_1
7 − il Sig. residente in [...]. Testimone_4
*
B) Ammettersi i seguenti capitoli a prova contraria indiretta, in ragione delle produzioni e/o argomentazioni svolte da controparte con la memoria 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sebbene non abbia la stessa formulato capitoli di prova diretta e sia, pertanto, da dichiararsi decaduta dal relativo diritto):
37. Dica il teste/ la parte se, nel corso del sopralluogo tenutosi presso l'appartamento dei Sig.ri in data 1 febbraio 2023, il Sig. e/o la Sig.ra abbiano parlato Parte_9 Pt_8 Parte_9
con Termoidraulica delle questioni di cui alla email del 9 gennaio 2023 che si rammostra (doc. 27
CTP);
37. Vero che il 10 marzo 2021, a seguito della segnalazione dell'Arch. CP_4 CP_1
inviava, nello stesso giorno, un proprio tecnico presso il tetto di;
Parte_7
38. Vero che, in detta occasione, accertava la presenza di una piccola valvola rotta CP_1
sul tetto;
39. Vero che l'impianto perdeva gocce d'acqua pulita dalla valvola rotta sul tetto;
40. Vero che interrompeva immediatamente il flusso d'acqua e provvedeva Controparte_1
alla sostituzione del pezzo.
41. Dica il teste / la parte se a seguito dell'intervento del 10 marzo 2021 siano state denunciate a altre perdite dalla valvola sul tetto di . CP_1 Parte_7
*
Dichiarare inammissibili e, in ogni caso, non considerare ai fini della decisione i docc. 27 - 29 prodotti da controparte esclusivamente con la memoria 2 ex art. 183 c.p.c. senza alcuna specificazione in merito le circostanze che detti documenti sarebbero volti a provare.
* * *
Salvo ogni altro diritto.
8 FATTO E DIRITTO
I) – otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 4796/2023 in Controparte_1
data 14 marzo 2023, notificato il 20 marzo 2023, con il quale veniva ingiunto a Parte_1
il pagamento della somma di € 20.006,76, oltre accessori e spese, a titolo di saldo delle fatture
[...]
nn. 23/2021 e 79/2021 per gli impianti realizzati presso l'immobile di , a Milano. Parte_7
con atto di citazione del 21 aprile 2023, si opponeva al suddetto decreto Parte_1
ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
- erano stati stipulati tra le parti in data 26 luglio 2019 e 30 novembre 2020 due contratti di subappalto per la realizzazione di impianti di condizionamento, riscaldamento e idrosanitari presso l'immobile di a Milano, il primo relativo a n. 6 unità immobiliari posti Parte_7
ai piani 1, 3 e 4 dell'edifico, il secondo relativo a n. 3 appartamenti ubicati nel sottotetto del medesimo stabile;
- i lavori non erano stati eseguiti dall'opposta a regola d'arte e vi erano una serie di contestazioni sul malfunzionamento degli impianti installati;
- non era intervenuta adeguatamente per risolvere le problematiche Controparte_1
evidenziate;
- il proprietario di una unità immobiliare, sig. , aveva citato in giudizio Parte_3
per i danni connessi all'impianto, non realizzato a regola d'arte, e il Parte_1
contenzioso si era definito con una transazione in virtù della quale era stato corrisposto da al predetto danneggiato l'importo di € 16.378,07; Parte_1
- altre contestazioni erano state formulate in relazione agli impianti dai proprietari , , Pt_4 Pt_6
in quanto non realizzati correttamente ovvero con macchinari installati Parte_5
differenti rispetto all'ordine.
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento Parte_1
dell'importo di euro 16.378,07 (importo rideterminato in € 17.290,88 in sede di precisazione delle conclusioni) quale risarcimento corrisposto al . Parte_3
Con comparsa di costituzione in data 19 ottobre 2023 contestava quanto Controparte_1
ex adverso dedotto ed eccepito.
Rilevava in particolare che:
9 - l'importo di € 20.006,76 richiesto con il decreto ingiuntivo si riferisce al contratto stipulato tra le parti in data 30 novembre 2020 riguardante i lavori nel sottotetto dell'immobile mentre l'opponente eccepisce fatti riferentesi all'altro contratto del 26 luglio 2019;
- aveva rilasciato i verbali di avvenuto collaudo degli impianti nonché, in data 4 febbraio 2021,
GNF Impianti srl aveva rilasciato il certificato di avvenuto collaudo;
- la controversia riguardante e il Capicotto riguarda i lavori e gli impianti Parte_1
relativi al contratto del 2019; è relativa ad un separato giudizio e, in ogni caso, la vicenda e l'importo corrisposto con la transazione non è opponibile a , alla quale non Controparte_1
era stato esteso il contradditorio giudiziale;
- la prescrizione e decadenza per le azioni dei committenti per le opere del contratto del 2019, le cui unità immobiliari sono state vendute nel I semestre 2020, in quanto non vi è prova che i presunti vizi siano stati denunciati nei termini di cui all'art. 1667, II co., c.c. con conseguente decadenza da parte di . Parte_1
Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione e delle domande di . Parte_1
*
II) - Alla prima udienza del 17 novembre 2023 il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. opposto e assegnava i termini per memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Senza svolgimento della fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 29 aprile 2025.
Alla predetta udienza il giudice tratteneva la causa in decisione e accordava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel corso del giudizio si costituiva in data 15 maggio 2025 nuovo difensore della parte opponente.
*
III) - In sintesi, le pretese delle parti possono essere così sintetizzate: parte opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo di cui trattasi, in quanto nulla è dovuto a controparte in relazione ai vizi e difetti dei lavori eseguiti;
inoltre chiede il pagamento dell'importo di € 17.290,88 riferentesi all'importo corrisposto con la transazione all'acquirente per vizi Parte_3
dell'impianto realizzato da;
Controparte_1
10 parte opposta insiste per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, con conseguente pagamento del dovuto da parte della società opponente per gli impianti realizzati.
In considerazione di quanto sopra, con riguardo all'inquadramento giuridico della presente controversia, si rileva che la richiesta in sede monitoria trova fondamento nel contratto stipulato in data 30 novembre 2020 tra le parti in causa, disciplinato dagli artt. 1655 e segg. cod. civ., con cui ha incaricato della realizzazione di impianti di Parte_1 Controparte_1
condizionamento, riscaldamento e idrosanitari presso l'immobile di a Milano Parte_7
Il titolo contrattuale è quindi pacifico e documentale.
*
IV) - Premesso quanto sopra, l'opposizione non risulta fondata e deve essere respinta per i seguenti motivi.
L'opponente espone vizi dei lavori riferentesi essenzialmente al precedente contratto intercorso tra le parti in data 26 luglio 2019.
Si deve tener conto che i vizi e i difetti lamentati non sono di rilevante entità e parte opposta riferisce di aver in ogni caso effettuato gli interventi rimediali necessari presso le unità immobiliari interessate, circostanza non contestata da parte opponente.
Gli impianti realizzati da erano nella disponibilità degli acquirenti delle unità Controparte_1
immobiliari.
La domanda di parte opponente rientra nell'ambito delle tutele di cui all'art. 1667 c.c. mentre l'art. 1453 c.c. ha invece come presupposto la non avvenuta esecuzione o completamento dell'opera.
L'opposta ha eccepito la prescrizione/decadenza di cui all'art. 1667 c.c ovvero all'art. 1495 c.c.
L'art. 1670 c.c. prevede inoltre che l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Alla data indicata quale termine dei lavori, il 28 febbraio 2021, il committente era nella disponibilità del bene, i vizi lamentati, vista la loro natura, erano immediatamente visibili e riscontrabili.
11 I proprietari delle unità immobiliari erano a conoscenza dei vizi e mancanze e ne avevano, o avrebbero dovuto avere, cognizione fin dall'inizio.
L'opponente, in relazione agli impianti oggetto del contratto del 2019, produce una mail del 24 novembre 2020 di contestazione dell'acquirente (cfr. doc. 5 fasc. opponente). Parte_3
L'opponente non ha dato prova né ha articolato capitoli di prova volti a riscontrare le circostanze di cui sopra, di aver denunciato i vizi tempestivamente, ma ha articolato solo capitoli a prova contraria con la memoria es art. 183, VI co., n. 3 c.p.c.
Vizi che, nonostante la loro natura, risultano esser stati prospettati alla opposta solo con il ricorso presso il Tribunale di Napoli, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4121/2021, emesso il
22/5/2021 e notificato il 25/5/2021.
La denuncia dei vizi è dunque tardiva, non essendo avvenuta entro i 60 giorni di cui alla previsione dell'art. 1667 c.c. , la parte è quindi decaduta e la relativa azione prescritta.
In considerazione di quanto sopra l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 4796/2023 del Tribunale di Milano che va dichiarato esecutivo ex art.653
c.p.c..
*
V) Con riferimento alla domanda risarcitoria dell'importo di € 17.290,88 riferentesi alla transazione intervenuta tra e , relativa ad un separato giudizio si osserva quanto Parte_1 Parte_3
segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “l'azione di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per le somme erogate a terzi a titolo di risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata è soggetta all'ordinario termine di prescrizione, e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c., atteso che in tale ipotesi non viene azionata la speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., bensì una ordinaria azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale” (Cass. n.
16830/2018).
La domanda risarcitoria formulata dall'opponente nei confronti dell'opposta si riferisce ad una domanda del proprietario di unità immobiliare nei confronti di , per Parte_3 Parte_1
vizi e difetti riferentesi ad un impianto realizzato da . Controparte_1
12 è quindi legittimata a formulare tale richiesta ma si rileva che il pagamento al Parte_1
danneggiato risulta corrisposto non a seguito di un accertamento giudiziale ma da ai fini transattivi della controversia, alla quale è rimasta estranea Parte_1
Controparte_1
Pertanto il predetto importo, corrisposto in via transattiva da , non può essere Parte_1
ritenuto ripetibile a carico di e la domanda formulata dall'opponente deve Controparte_1
essere rigettata.
*
VI) Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo, in base ai criteri legali, tenuto conto in particolare modo del valore della causa, dell'attività svolta e della natura e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4796/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di dichiarandolo Controparte_1
esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
3) condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate per compensi in € 5.260,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%.
Milano, 24 ottobre 2025
Il giudice dott. Luca M. Carati
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16835/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. , con il patrocinio dell'avv. Paola Maria Cavallaro, come da procura in atti, Parte_2 con elezione di domicilio presso lo studio della medesima, in Milano, via Fontana n. 28
OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. , con il patrocinio dell'avv. , l'avv. CP_2 Controparte_3
LA AN e l'avv. Giovannina Ventura, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Milano, Via Borgonuovo n. 9
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
In principalità:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di per non avere eseguito a Controparte_1
regola d'arte i lavori appaltati e, quindi, che nulla è più dovuto da a Parte_1
in merito alle fatture n. 23 del 14/1/2021 e n. 79 del /2/2021 per i motivi tutti CP_1
espressi in narrativa e, per l'effetto,
- dichiarare nullo, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n.
4796/2023 - RG n. 7080/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14/3/2023 e notificato il
20/3/2023;
- respingere, in ogni caso, le domande tutte comunque formulate dalla nei Controparte_1
confronti della esponente;
- condannare a risarcire a i danni conseguenti alla cattiva Controparte_1 Parte_1
esecuzione delle opere così come accertati in corso di causa tra i quali l'importo di € 17.290,88 corrisposto da al Signor , e le somme che ha pagato Parte_1 Parte_3 Parte_1
e/o sarà tenuta a pagare a favore dei signori , e e del Pt_4 Parte_5 Pt_6 [...]
. Parte_7
In via subordinata:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di per non avere eseguito a Controparte_1
regola d'arte i lavori appaltati e, per l'effetto,
- condannarla al pagamento dei danni conseguenti a detto inadempimento tra i quali l'importo di €
17,290,88 corrisposto da al Signor e le somme che Parte_1 Parte_3 Parte_1
ha pagato e/o sarà tenuta a pagare a favore dei signori , e e del Pt_4 Parte_5 Pt_6
, operando, se del caso, le opportune compensazioni tra reciproci Parte_7
debiti-crediti e, per l'effetto,
2 - dichiarare nullo, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n.
4796/2023 - RG n. 7080/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14/3/2023 e notificato il
20/3/2023;
In ogni caso:
- respingere le domande tutte comunque formulate dalla dichiarando che nulla Controparte_1
è alla stessa dovuto in merito alle fatture n. 23 del 14/1/2021 e n. 79 del febbraio 2021 per i motivi tutti espressi in narrativa.
- respingere le domande di nullità e/o inammissibilità formulate dalla in sede Controparte_1
di memoria ex art. 183 co.1 cpc poichè tardive, pretestuose e comunque infondate.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre cpa ed IVA se dovuta.
Salvo ogni altro diritto.
Per l'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria, e previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla prescrizione e decadenza eccepite, così
GIUDICARE
In via preliminare: per i motivi tutti di cui in atti
- melius re perpensa, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4796/2023,
R.G. n. 7080/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- dichiarare l'inammissibilità / nullità delle domande avversariamente formulate atteso che le stesse presuppongono e richiedono un accertamento e la condanna di in relazione ad un CP_1
oggetto ed ad un rapporto contrattuale diverso da quello originariamente azionato da e senza aver svolto apposita e necessaria domanda CP_1 Parte_1
riconvenzionale in tale senso;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di circa la domanda Parte_1
svolta nei confronti di Controparte_1
In via principale e nel merito: per i motivi tutti di cui in atti
3 - rigettare l'opposizione di avverso al decreto ingiuntivo n. 4796/2023, R.G. n. Parte_1
7080/2023 emesso dal Tribunale di Milano, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo medesimo;
- respingere le domande tutte comunque formulate da dichiarando che nulla Parte_1
alla stessa è dovuto, per i motivi tutti espressi in narrativa;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare per i motivi e le causali tutte dedotte, l'Opponente al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di €. 20.006,76, oltre interessi ai sensi del d.lgs n. Controparte_1
231/2020 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese della procedura monitoria, ovvero di quel diverso, maggiore/minore, importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, onorari di causa, oltre CPA ed IVA.
In via istruttoria:
A) Ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste /la parte se, quando venivano commissionati e realizzati gli impianti di cui al
Contratto 26.07.2019 il sottotetto della palazzina di era già stata innalzata (come Parte_7
da doc. 27 che si rammostra).
2. Vero che gli impianti forniti e installati sulla base del Contratto 26.07.2019 funzionano a gas frigorifero.
3. Vero che gli impianti di cui al Contratto 30.11.2020 funzionano ad acqua.
4. Vero che gli impianti forniti e installati sulla base del Contratto 26.07.2019 e quelli forniti ed installati sulla base del Contratto 30.11.2020 sono tra loro diversi e indipendenti.
5. Vero che veniva autorizzata all'emissione della fattura n. 23 del 2021 di CP_1
€.11.843,70 oltre iva, con certificato di pagamento dell'11 gennaio 2021 emesso dall'Arch. CP_4
direttore lavori della committenza (cfr. doc. 7 e 8 che si rammostrano).
6. Vero che il Sig. chiedeva in data 5 febbraio 2021 all'Arch. quale DL di Testimone_1 CP_4
, se avesse mandato avanti il certificato di pagamento di gennaio 2021, come da Parte_1
doc. 32 che si rammostra.
4 7. Vero che l'Arch. nel febbraio 2021, autorizzava verbalmente il Sig. di CP_4 Testimone_1
ad emettere la fattura n. 79 del 2021, come emerge dal doc. 32 che si Controparte_1
rammostra;
8. Vero che a seguito della segnalazione dell'Arch. del giugno 2021 sulle difficoltà del Sig. CP_4
a commutare l'impianto di riscaldamento/raffrescamento presente nel proprio appartamento Pt_8
da invernale a estivo, si attivava immediatamente nella persona del Sig. Controparte_1 [...]
Tes_1
9. Vero che, con riferimento alle difficoltà del Sig. di cui sopra, il Sig. Pt_8 Testimone_1
telefonava immediatamente al Sig. e gli indicava telefonicamente come procedere alla Pt_8
commutazione dell'impianto di riscaldamento / raffreddamento da invernale ad estivo.
10. Vero che a seguito della telefonata di cui al capitolo di prova precedente tra il Sig.
[...]
e il Sig. , quest'ultimo riusciva da sé a commutare il proprio impianto di Tes_1 Pt_8
riscaldamento / raffreddamento da invernale ad estivo (come emerge dal doc. 15 CTP che si rammostra).
11. Dica il teste/ la parte se a seguito del consulto telefonico di cui al precedente capitolo di prova il
Sig. abbia avuto ulteriori difficoltà a commutare il proprio impianto di riscaldamento/ Pt_8
raffreddamento da invernale a estivo o viceversa;
12. Vero che, dopo che il Sig. aveva lamentato che l'aria del condizionatore della propria Pt_8
camera da letto non fosse sufficientemente fredda, inviava il proprio tecnico Controparte_1
Sig. presso il suo appartamento (come emerge dal doc. 16 che si rammostra). Persona_1
13. Vero che in occasione dell'intervento presso l'appartamento dei Sig.ri di cui Parte_5
sopra il tecnico riscontrava la presenza di bolle d'aria rimaste nell'impianto di Persona_1
riscaldamento / raffreddamento.
14. Vero che il tecnico , nel corso dell'accesso di cui al precedente punto, faceva Persona_1
sfogare le bolle d'aria rimaste nell'impianto dall'apposita valvola.
15. Vero che il Sig. , a seguito dell'intervento di cui al precedente capitolo di Parte_5
prova, confermava il buon esito dell'intervento del Sig. (come da doc. 16 che si Persona_1
rammostra).
16. Dica il teste/la parte se il Sig. abbia lamentato in altre occasioni il malfunzionamento Pt_8
del condizionatore della propria camera da letto.
5 17. Vero che il problema lamentato l'11 gennaio 2023 da era dovuto ai lavori Parte_1
realizzati dal cartongessista incaricato dalla medesima;
Parte_1
18. Vero che il cartongessista incaricato da aveva il compito di installare la Parte_1
vaschetta di scolo della condensa dietro il pannello nel quale si trovava il tubo dell'impianto (cfr. docc. 16, 19 e 28 che si rammostrano).
19. Vero che la problematica di cui all'email dell'11 gennaio 2023 era stata determinata dalle viti usate dal cartongessista per fissare le lastre che avevano determinato il distacco della bacinella di raccolta (come da doc. 28 che si rammostra).
20. Vero che la circostanza di cui sopra veniva accertata nel corso di un intervento congiunto tra il
Sig. , , il cartongessista e l'Arch. tenutosi nel settembre 2022. Pt_8 Controparte_1 CP_4
21. Vero che e il cartongessista concordavano con il Sig. un intervento Controparte_1 Pt_8
per il 1° febbraio 2023 per risolvere la problematica di cui sopra (cfr. doc. 18).
22. Vero che la decisione di intervenire il 1° febbraio 2023 veniva assunta dal Sig. insieme Pt_8
a e al cartongessista in quanto, quando l'impianto presente in casa Controparte_1 [...]
era impostato in modalità riscaldamento non produceva condensa e, quindi, non vi era Parte_9
alcun rischio che la bacinella di raccolta si riempisse mentre erano ancora presenti le viti installate dal cartongessista.
23. Vero che il 1 febbraio 2023 ed il cartongessista risolvevano positivamente Parte_10
il distacco della bacinella dell'impianto del Sig. (come da doc. 28 che si Parte_5
rammostra).
24. Dica il teste/la parte se, a seguito dell'intervento del 1 febbraio 2023, i Sig.ri Parte_9
abbiano lamentato problemi con la vaschetta di raccolta della condensa del proprio impianto di riscaldamento / raffreddamento.
25. Vero che da progetto, il preparatore ACS (boiler) dell'impianto di casa Parte_9
doveva essere installato in cucina.
26. Vero che la Sig.ra di chiedeva al Sig. di Testimone_2 Parte_1 Testimone_1
spostare il preparatore ACS (boiler) dell'appartamento dalla cucina allo Parte_9
sgabuzzino.
6 27. Vero che la richiesta di cui al precedente capitolo era dovuta al fatto che i Sig.ri - Pt_8
dovevano installare una cucina con dei pensili bassi e, quindi, la presenza del preparatore Parte_9
ACS (boiler) sarebbe stata antiestetica.
28. Vero che il preparatore ACS (boiler) montato in casa può essere svuotato e Parte_11
smontato dalla sede.
29. Vero che la manutenzione del preparatore ACS (boiler) in casa può essere Parte_11
effettuata svuotando il boiler, togliendolo dal muro e, successivamente, rimontandolo e riempiendolo.
30. Dica il teste/la parte se i proprietari degli altri appartamenti di cui al sottotetto dell'immobile di abbiano lamentato problematiche ai propri impianti di raffreddamento / Parte_7
riscaldamento.
31. Vero che si è sempre messa immediatamente a disposizione dei Sig.ri Controparte_1
per risolvere problematiche cagionate dall'intervento di terzi. Parte_5
32. Vero che ha risposto prontamente alla comunicazione dell'11 gennaio, Controparte_1
precisando che, su richiesta del Sig. , l'intervento di risoluzione del disagio cagionato dal Pt_8
cartongessista era stato programmato nel mese di gennaio 2023 (cfr. doc. 18 che si rammostra).
33. Vero che nella suddetta lettera, inviata mezzo pec, precisava, altresì, che le Controparte_1
tempistiche dell'intervento non avrebbero comportato alcun pregiudizio o aggravamento della situazione esistente in ragione del fatto che, l'impianto, una volta settato sulla modalità riscaldamento, non produce condensa (e, quindi, non vi è alcuno scolo nella vaschetta) (cfr. doc. 18 che si rammostra).
34. Vero che l'intervento veniva eseguito positivamente mercoledì 1 febbraio 2023 con la sistemazione della bacinella raccogli condensa ed il ripristino del cartongesso.
35. Vero che in occasione dell'intervento dell'1 febbraio 2023 veniva ribadita la responsabilità del cartongessista circa i disagi inerenti alla suddetta vaschetta (cfr. doc.ti 19 e 16 che si rammostrano).
36. Dica il parte se abbia corrisposto a gli importi Tes_3 Parte_1 Controparte_1
trattenuti a garanzia sui SAL di cui ai lavori del Contratto 30.11.2020.
*°*°*°
Si indicano quali testi:
− il Sig. c/o ; Testimone_1 Controparte_1
7 − il Sig. residente in [...]. Testimone_4
*
B) Ammettersi i seguenti capitoli a prova contraria indiretta, in ragione delle produzioni e/o argomentazioni svolte da controparte con la memoria 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sebbene non abbia la stessa formulato capitoli di prova diretta e sia, pertanto, da dichiararsi decaduta dal relativo diritto):
37. Dica il teste/ la parte se, nel corso del sopralluogo tenutosi presso l'appartamento dei Sig.ri in data 1 febbraio 2023, il Sig. e/o la Sig.ra abbiano parlato Parte_9 Pt_8 Parte_9
con Termoidraulica delle questioni di cui alla email del 9 gennaio 2023 che si rammostra (doc. 27
CTP);
37. Vero che il 10 marzo 2021, a seguito della segnalazione dell'Arch. CP_4 CP_1
inviava, nello stesso giorno, un proprio tecnico presso il tetto di;
Parte_7
38. Vero che, in detta occasione, accertava la presenza di una piccola valvola rotta CP_1
sul tetto;
39. Vero che l'impianto perdeva gocce d'acqua pulita dalla valvola rotta sul tetto;
40. Vero che interrompeva immediatamente il flusso d'acqua e provvedeva Controparte_1
alla sostituzione del pezzo.
41. Dica il teste / la parte se a seguito dell'intervento del 10 marzo 2021 siano state denunciate a altre perdite dalla valvola sul tetto di . CP_1 Parte_7
*
Dichiarare inammissibili e, in ogni caso, non considerare ai fini della decisione i docc. 27 - 29 prodotti da controparte esclusivamente con la memoria 2 ex art. 183 c.p.c. senza alcuna specificazione in merito le circostanze che detti documenti sarebbero volti a provare.
* * *
Salvo ogni altro diritto.
8 FATTO E DIRITTO
I) – otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 4796/2023 in Controparte_1
data 14 marzo 2023, notificato il 20 marzo 2023, con il quale veniva ingiunto a Parte_1
il pagamento della somma di € 20.006,76, oltre accessori e spese, a titolo di saldo delle fatture
[...]
nn. 23/2021 e 79/2021 per gli impianti realizzati presso l'immobile di , a Milano. Parte_7
con atto di citazione del 21 aprile 2023, si opponeva al suddetto decreto Parte_1
ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
- erano stati stipulati tra le parti in data 26 luglio 2019 e 30 novembre 2020 due contratti di subappalto per la realizzazione di impianti di condizionamento, riscaldamento e idrosanitari presso l'immobile di a Milano, il primo relativo a n. 6 unità immobiliari posti Parte_7
ai piani 1, 3 e 4 dell'edifico, il secondo relativo a n. 3 appartamenti ubicati nel sottotetto del medesimo stabile;
- i lavori non erano stati eseguiti dall'opposta a regola d'arte e vi erano una serie di contestazioni sul malfunzionamento degli impianti installati;
- non era intervenuta adeguatamente per risolvere le problematiche Controparte_1
evidenziate;
- il proprietario di una unità immobiliare, sig. , aveva citato in giudizio Parte_3
per i danni connessi all'impianto, non realizzato a regola d'arte, e il Parte_1
contenzioso si era definito con una transazione in virtù della quale era stato corrisposto da al predetto danneggiato l'importo di € 16.378,07; Parte_1
- altre contestazioni erano state formulate in relazione agli impianti dai proprietari , , Pt_4 Pt_6
in quanto non realizzati correttamente ovvero con macchinari installati Parte_5
differenti rispetto all'ordine.
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento Parte_1
dell'importo di euro 16.378,07 (importo rideterminato in € 17.290,88 in sede di precisazione delle conclusioni) quale risarcimento corrisposto al . Parte_3
Con comparsa di costituzione in data 19 ottobre 2023 contestava quanto Controparte_1
ex adverso dedotto ed eccepito.
Rilevava in particolare che:
9 - l'importo di € 20.006,76 richiesto con il decreto ingiuntivo si riferisce al contratto stipulato tra le parti in data 30 novembre 2020 riguardante i lavori nel sottotetto dell'immobile mentre l'opponente eccepisce fatti riferentesi all'altro contratto del 26 luglio 2019;
- aveva rilasciato i verbali di avvenuto collaudo degli impianti nonché, in data 4 febbraio 2021,
GNF Impianti srl aveva rilasciato il certificato di avvenuto collaudo;
- la controversia riguardante e il Capicotto riguarda i lavori e gli impianti Parte_1
relativi al contratto del 2019; è relativa ad un separato giudizio e, in ogni caso, la vicenda e l'importo corrisposto con la transazione non è opponibile a , alla quale non Controparte_1
era stato esteso il contradditorio giudiziale;
- la prescrizione e decadenza per le azioni dei committenti per le opere del contratto del 2019, le cui unità immobiliari sono state vendute nel I semestre 2020, in quanto non vi è prova che i presunti vizi siano stati denunciati nei termini di cui all'art. 1667, II co., c.c. con conseguente decadenza da parte di . Parte_1
Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione e delle domande di . Parte_1
*
II) - Alla prima udienza del 17 novembre 2023 il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. opposto e assegnava i termini per memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Senza svolgimento della fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 29 aprile 2025.
Alla predetta udienza il giudice tratteneva la causa in decisione e accordava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel corso del giudizio si costituiva in data 15 maggio 2025 nuovo difensore della parte opponente.
*
III) - In sintesi, le pretese delle parti possono essere così sintetizzate: parte opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo di cui trattasi, in quanto nulla è dovuto a controparte in relazione ai vizi e difetti dei lavori eseguiti;
inoltre chiede il pagamento dell'importo di € 17.290,88 riferentesi all'importo corrisposto con la transazione all'acquirente per vizi Parte_3
dell'impianto realizzato da;
Controparte_1
10 parte opposta insiste per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, con conseguente pagamento del dovuto da parte della società opponente per gli impianti realizzati.
In considerazione di quanto sopra, con riguardo all'inquadramento giuridico della presente controversia, si rileva che la richiesta in sede monitoria trova fondamento nel contratto stipulato in data 30 novembre 2020 tra le parti in causa, disciplinato dagli artt. 1655 e segg. cod. civ., con cui ha incaricato della realizzazione di impianti di Parte_1 Controparte_1
condizionamento, riscaldamento e idrosanitari presso l'immobile di a Milano Parte_7
Il titolo contrattuale è quindi pacifico e documentale.
*
IV) - Premesso quanto sopra, l'opposizione non risulta fondata e deve essere respinta per i seguenti motivi.
L'opponente espone vizi dei lavori riferentesi essenzialmente al precedente contratto intercorso tra le parti in data 26 luglio 2019.
Si deve tener conto che i vizi e i difetti lamentati non sono di rilevante entità e parte opposta riferisce di aver in ogni caso effettuato gli interventi rimediali necessari presso le unità immobiliari interessate, circostanza non contestata da parte opponente.
Gli impianti realizzati da erano nella disponibilità degli acquirenti delle unità Controparte_1
immobiliari.
La domanda di parte opponente rientra nell'ambito delle tutele di cui all'art. 1667 c.c. mentre l'art. 1453 c.c. ha invece come presupposto la non avvenuta esecuzione o completamento dell'opera.
L'opposta ha eccepito la prescrizione/decadenza di cui all'art. 1667 c.c ovvero all'art. 1495 c.c.
L'art. 1670 c.c. prevede inoltre che l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Alla data indicata quale termine dei lavori, il 28 febbraio 2021, il committente era nella disponibilità del bene, i vizi lamentati, vista la loro natura, erano immediatamente visibili e riscontrabili.
11 I proprietari delle unità immobiliari erano a conoscenza dei vizi e mancanze e ne avevano, o avrebbero dovuto avere, cognizione fin dall'inizio.
L'opponente, in relazione agli impianti oggetto del contratto del 2019, produce una mail del 24 novembre 2020 di contestazione dell'acquirente (cfr. doc. 5 fasc. opponente). Parte_3
L'opponente non ha dato prova né ha articolato capitoli di prova volti a riscontrare le circostanze di cui sopra, di aver denunciato i vizi tempestivamente, ma ha articolato solo capitoli a prova contraria con la memoria es art. 183, VI co., n. 3 c.p.c.
Vizi che, nonostante la loro natura, risultano esser stati prospettati alla opposta solo con il ricorso presso il Tribunale di Napoli, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4121/2021, emesso il
22/5/2021 e notificato il 25/5/2021.
La denuncia dei vizi è dunque tardiva, non essendo avvenuta entro i 60 giorni di cui alla previsione dell'art. 1667 c.c. , la parte è quindi decaduta e la relativa azione prescritta.
In considerazione di quanto sopra l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 4796/2023 del Tribunale di Milano che va dichiarato esecutivo ex art.653
c.p.c..
*
V) Con riferimento alla domanda risarcitoria dell'importo di € 17.290,88 riferentesi alla transazione intervenuta tra e , relativa ad un separato giudizio si osserva quanto Parte_1 Parte_3
segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “l'azione di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per le somme erogate a terzi a titolo di risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata è soggetta all'ordinario termine di prescrizione, e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c., atteso che in tale ipotesi non viene azionata la speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., bensì una ordinaria azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale” (Cass. n.
16830/2018).
La domanda risarcitoria formulata dall'opponente nei confronti dell'opposta si riferisce ad una domanda del proprietario di unità immobiliare nei confronti di , per Parte_3 Parte_1
vizi e difetti riferentesi ad un impianto realizzato da . Controparte_1
12 è quindi legittimata a formulare tale richiesta ma si rileva che il pagamento al Parte_1
danneggiato risulta corrisposto non a seguito di un accertamento giudiziale ma da ai fini transattivi della controversia, alla quale è rimasta estranea Parte_1
Controparte_1
Pertanto il predetto importo, corrisposto in via transattiva da , non può essere Parte_1
ritenuto ripetibile a carico di e la domanda formulata dall'opponente deve Controparte_1
essere rigettata.
*
VI) Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo, in base ai criteri legali, tenuto conto in particolare modo del valore della causa, dell'attività svolta e della natura e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4796/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di dichiarandolo Controparte_1
esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
3) condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate per compensi in € 5.260,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%.
Milano, 24 ottobre 2025
Il giudice dott. Luca M. Carati
13