CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/08/2023, n. 33962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33962 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO EA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2022 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. DAVIDE MANZO, in sostituzione dell'Avv. ENRICO MARZADURI, difensore di OT ND, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/12/2022, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 20/04/2021 del Tribunale di Massa: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di ND OT per i reati di truffa aggravata (ex art. 61, n. 11, cod. pen.) commessi anteriormente al mese di aprile 2015; b) confermava la condanna dello stesso OT per i reati di truffa aggravata (ex art. 61, n. 11, cod. pen.) commessi posteriormente all'aprile 2015; c) rideterminava, conseguentemente, la pena irrogata all'imputato in sei mesi e dieci giorni di reclusione ed C 80,00 di multa. o Penale Sent. Sez. 2 Num. 33962 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 18/07/2023 Secondo il capo d'imputazione (capo A), il reato di truffa aggravata era stato contestato all'imputato «perché in qualità di commercialista-revisore contabile, con artifici e raggiri consistiti: - nell'avere stipulato in data 1 marzo 2012 con la società "Al. MA. di NA AR & C. SNC" contratto di "consulenza e assistenza professionale" della durata di un anno, ad ogni scadenza tacitamente rinnovabile per uguale periodo di tempo alle stesse condizioni;
- nell'omettere di presentare presso la competente Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi della società Al. MA. di NA AR & C. SNC relative agli anni 2012, 2013 e 2014; - nell'aver inviato alla società Al. MA. di NA AR & C. SNC la documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi della predetta società, relativa ai periodi di imposta corrispondenti agli anni solari 2012, 2013 e 2014 al fine di far apparire come regolarmente registrata, mentre in realtà tale adempimento era stato omesso;
- nel rassicurare NA AR e GA AL circa la regolarità della posizione fiscale della società Al. MA. di NA AR & C. SNC;
- inducendo in errore NA AR e GA AL, legali rappresentanti della società Al. MA. di NA AR & C. SNC sull'effettiva presentazione alla competente Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi sopra citate, si procurava l'ingiusto profitto pari ad euro 4.500,00 corrispondenti all'importo complessivo pagato dalla predetta società per le prestazioni effettuate dall'indagato, con pari danno per le persone offese. Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11) per avere abusato della particolare fiducia che le persone offese riponevano in lui in quanto professionista del settore;
con recidiva fatto commesso in Carrara (MS) dal 1 marzo 2012 al 12 agosto 2015 (fatto appreso dalle pp. oo. in data 15 giugno 2018)». 2. Avverso l'indicata sentenza del 21/12/2022 della Corte d'appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, ND OT, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento della prova, con riguardo alla motivazione con la quale la Corte d'appello di Genova ha ritenuto la tempestività della querela proposta dalle persone offese. Il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Genova ha ritenuto che le persone offese (che avevano proposto la querela il 16 luglio 2018) ebbero notizia del fatto costituente il reato solo il 15 giugno 2018, quando 2 il commercialista IC Musetti, che esse avevano incaricato in sostituzione dell'imputato, si era recato all'Agenzia delle entrate di Carrara per verificare la posizione fiscale di Al. MA. & C. s.n.c. e dei suoi due soci AL GA e AR NA, rappresentando in proposito che, dalle risultanze dibattimentali, sarebbe emerso che le persone offese «già nel 2015 avessero avuto contezza delle insorte problematiche tributarie», come sarebbe risultato, in particolare: a) da quanto era stato dichiarato dal predetto IC Musetti all'udienza del 12 febbraio 2021, nel corso della quale il Musetti avrebbe dovuto «ammettere che il primo incontro a cui lo stesso partecipò avvenne in data 17 aprile 2018» e avrebbe rappresentato che, al momento del controllo da lui effettuato, le persone offese avevano già pagato la cartella di pagamento per l'anno 2012, la quale «viene emessa in caso di inoperatività da parte del contribuente una volta ricevuto l'avviso di accertamento»; b) da quanto era stato dichiarato da LI ER, moglie della persona offesa AR NA, secondo cui questi «si era recato personalmente presso l'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del primo avviso - quindi siamo per forza di cose nel 2015 [...] - venendo a conoscenza delle inadempienze di cui si discute» (così il ricorso). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del delitto di truffa. Il ricorrente rappresenta che le rassicurazioni date dall'imputato alle persone offese circa la regolare esecuzione, da parte sua, degli adempimenti fiscali - le quali integrerebbero la condotta di artifici e raggiri - sarebbero successive all'ultimo pagamento del 12 agosto 2015 effettuato in proprio favore dalle stesse persone offese, atteso che, come era stato riferito dal testimone persona offesa AL GA, «la segnalazione di irregolarità per l'anno 2012 da parte dell'Agenzia delle Entrate veniva recapitata poco prima della chiusura dell'azienda, avvenuta nel novembre 2015» (così il ricorso) e che la stessa Corte d'appello di Genova avrebbe correlato la menzionata condotta di rassicurazione all'insorgenza del "problema" con l'Agenzia delle entrate, sicché dal processo non sarebbe emerso alcun comportamento dell'imputato teso a celare le proprie inadempienze durante lo svolgimento del rapporto con le persone offese. Per tale ragione, il ricorrente ritiene che il fatto a lui attribuito integrerebbe, caso mai, un mero inadempimento contrattuale (è citata, in proposito, Sez. 2, n. 17106 del 22/03/2011, Abete, Rv. 250250-01). 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione 3 sempre con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del delitto di truffa. Il ricorrente lamenta come la Corte d'appello di Genova mostri di ritenere la totale inosservanza del proprio incarico, trascurando di considerare che, come era stato segnalato nel proprio atto di appello, egli aveva parzialmente adempiuto al compito di inviare la dichiarazione telematica per l'anno 2014, e sottolinea come la Corte d'appello di Genova abbia ritenuto che non fosse maturata la prescrizione per le condotte posteriori all'aprile 2015 «in ragione del pagamento di compensi effettuati a favore del OT ricadenti comunque nell'ambito temporale coincidente con la scadenza dell'adempimento fiscale a cui lo stesso aveva provveduto». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di truffa. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Genova avrebbe trascurato di considerare la «situazione di grave confusione e disorganizzazione anche sotto il profilo lavorativo che coinvolgeva il commercialista a causa delle problematiche di dipendenza dall'alcol e dalla droga» - la quale era emersa dalle deposizioni dello psicologo del SERD di Sarzana Alfredo Casini, di GI OR, che si occupava di sostegno per la psicoterapia di gruppo di persone che versavano in simili situazioni, e del fratello dell'imputato DA OT - al fine di valutare se la condotta dell'imputato, tenuto anche conto del fatto che egli, «come acclarato, aveva comunque provveduto nel corso del suo mandato alla predisposizione di documentazione a favore delle parti offese, alla raccolta di dati per svolgere aggiornamenti della situazione contabile dell'azienda, all'elaborazione di bozze delle dichiarazioni nonché all'invio telematico della dichiarazione relativa all'anno 2014», «dovesse essere considerat[a] più in termini di negligenza e superficialità del suo operato piuttosto che di intenti fraudolenti ai danni dei propri clienti». 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione relativamente alla richiesta, che era stata avanzata con il proprio atto di appello, di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza 4 certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi;
pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018-01; Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395-01; Sez. 5, n. 14660 del 01/10/1999, Carniato, Rv. 215188-01). La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non sarebbe consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948-01; Sez. 2, n. 32985 del 09/07/2013, Giangreco, Rv. 256845-01; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, dep. 2013, Lanni, Rv. 254385-01). Ribaditi tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve rilevare come la Corte d'appello di Genova abbia appurato, con un accertamento in fatto, che le persone offese ebbero «piena conoscenza» del fatto costituente reato - cioè una conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva - solo quando il commercialista IC Musetti, che esse avevano incaricato in sostituzione dell'imputato, si era recato all'Agenzia delle entrate di Carrara per verificare la posizione fiscale di Al. MA. & C. s.n.c. e dei suoi due soci AL GA e AR NA. Tale motivazione del compiuto accertamento in fatto appare esente da contraddizioni e illogicità manifeste. Né l'asserita tardività della querela si può qui rilevare sulla base di quanto è stato dedotto dal ricorrente con il motivo in esame, atteso che le circostanze, rappresentate dal OT, che le persone offese avevano ricevuto e pagato una cartella di pagamento per l'anno 2012 e si erano recate (il NA) all'Agenza delle entrate dopo avere ricevuto un primo avviso di accertamento non appaiono di per sé sole tali da fare emergere, con i caratteri di immediatezza e inequivocità che, soli, consentirebbero il rilievo in questa sede della tardività dell'atto, che già in tali momenti le stesse persone offese avessero avuto una conoscenza certa, prima degli accertamenti che erano stati compiuti da un nuovo commercialista - che la persona offesa NA aveva affermato di essere stato spinto a incaricare quando, nel 2018, ricevette la notificazione di un 5 ulteriore avviso di accertamento (pag. 1 della sentenza di primo grado) - del fatto- reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A tale proposito, si deve osservare che, secondo la Corte d'appello di Genova, gli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato non erano consistiti solo nelle rassicurazioni che egli forniva alle persone offese circa l'avvenuta regolare esecuzione degli adempimenti fiscali ma anche - elemento, questo, che è stato del tutto trascurato dal ricorrente, il quale, perciò, si deve anche ritenere non essersi neppure compiutamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata - nel fatto che lo stesso imputato, durante lo svolgimento del rapporto professionale con le persone offese, inviava periodicamente alle stesse, a mezzo della e-mail, copia delle dichiarazioni dei redditi che assumeva falsamente di avere presentato, inducendo così in errore il NA e il GA in ordine all'effettività di tali presentazioni (come era stato dichiarato dal teste GA: «con ciò pensavamo di essere a posto, anche perché la copia era quella che davamo alla banca per avere il fido, con l'inoltro di tale documentazione noi eravamo tranquilli»), per le quali l'imputato aveva poi percepito il proprio onorario professionale. Si deve pertanto ritenere che la Corte d'appello di Genova, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il quale, si ribadisce, ha omesso di confrontarsi compitamente con la motivazione della sentenza impugnata - non sia incorsa nella denunciata inosservanza o erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., avendo dato conto di artifici e raggiri posti in essere dall'imputato antecedentemente all'induzione in errore delle persone offese e al conseguimento, da parte sua, dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099-01). 3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. Con tale motivo, il ricorrente ha dedotto il travisamento per omissione della valutazione della prova del fatto che egli avrebbe adempiuto al compito di inviare la dichiarazione telematica per l'anno 2014. A tale riguardo, si deve ribadire che il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517-01). Nel caso di specie, si deve rilevare che, invece, sin dall'atto di appello, il ricorrente ha del tutto omesso di indicare in modo inequivoco e specifico gli atti processuali dai quali sarebbe emerso l'invio, da parte sua, della dichiarazione 6 telematica per l'anno 2014, segnatamente, quali testimoni avrebbero dichiarato ciò e nel corso di quale udienza o da quali documenti ciò sarebbe risultato. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Appare infatti evidente come la Corte d'appello di Genova, alla luce delle concrete circostanze del caso e delle modalità esecutive dell'azione criminosa (invio alle persone offese di copia delle dichiarazioni dei redditi che l'imputato assumeva falsamente di avere presentato, rassicurazioni date alle stesse persone offese circa la regolarità della posizione fiscale della loro società e di loro in quanto soci di essa, conseguente percepimento di onorari per prestazioni non svolte) abbia, ancorché implicitamente, del tutto logicamente ritenuto come la condizione di «grave confusione e disorganizzazione anche sotto il profilo lavorativo» dovuta alla dipendenza dell'imputato da alcol e droghe non fosse evidentemente tale da escludere la cosciente rappresentazione e volontà, in capo allo stesso imputato, degli elementi oggettivi del reato, quali sono gli evidenziati artifici e raggiri, il conseguente inganno delle persone offese, il proprio profitto e il danno per le vittime, così da doversi ritenere integrato il dolo generico del delitto di truffa. 5. Il quinto motivo è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. Con il terzo motivo del suo atto di appello, il OT aveva chiesto che la Corte d'appello di Genova, previa diminuzione della pena anche a seguito di un diverso bilanciamento delle circostanze, sostituisse l'irrogata pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981. Ciò rammentato, con riguardo al primo profilo della genericità del motivo, si deve rilevare come il ricorrente, nello stesso motivo, abbia del tutto omesso di indicare sulla base di quali presupposti, nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenesse che fosse concedibile la sostituzione dell'irrogata pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente. Con riguardo al secondo profilo della manifesta infondatezza del motivo, si deve rilevare che la Corte d'appello di Genova, confermando il giudizio di equivalenza tra la ritenuta aggravante di cui all'art. 61, n. 11), cod. pen., e le concesse circostanze attenuanti generiche, ha determinato la pena detentiva in sei mesi e dieci giorni di reclusione e, quindi, in una misura superiore al limite di sei mesi entro il quale l'art. 53 della legge n. 689 del 1981 consente la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente. 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili 7 profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/07/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. DAVIDE MANZO, in sostituzione dell'Avv. ENRICO MARZADURI, difensore di OT ND, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/12/2022, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 20/04/2021 del Tribunale di Massa: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di ND OT per i reati di truffa aggravata (ex art. 61, n. 11, cod. pen.) commessi anteriormente al mese di aprile 2015; b) confermava la condanna dello stesso OT per i reati di truffa aggravata (ex art. 61, n. 11, cod. pen.) commessi posteriormente all'aprile 2015; c) rideterminava, conseguentemente, la pena irrogata all'imputato in sei mesi e dieci giorni di reclusione ed C 80,00 di multa. o Penale Sent. Sez. 2 Num. 33962 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 18/07/2023 Secondo il capo d'imputazione (capo A), il reato di truffa aggravata era stato contestato all'imputato «perché in qualità di commercialista-revisore contabile, con artifici e raggiri consistiti: - nell'avere stipulato in data 1 marzo 2012 con la società "Al. MA. di NA AR & C. SNC" contratto di "consulenza e assistenza professionale" della durata di un anno, ad ogni scadenza tacitamente rinnovabile per uguale periodo di tempo alle stesse condizioni;
- nell'omettere di presentare presso la competente Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi della società Al. MA. di NA AR & C. SNC relative agli anni 2012, 2013 e 2014; - nell'aver inviato alla società Al. MA. di NA AR & C. SNC la documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi della predetta società, relativa ai periodi di imposta corrispondenti agli anni solari 2012, 2013 e 2014 al fine di far apparire come regolarmente registrata, mentre in realtà tale adempimento era stato omesso;
- nel rassicurare NA AR e GA AL circa la regolarità della posizione fiscale della società Al. MA. di NA AR & C. SNC;
- inducendo in errore NA AR e GA AL, legali rappresentanti della società Al. MA. di NA AR & C. SNC sull'effettiva presentazione alla competente Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi sopra citate, si procurava l'ingiusto profitto pari ad euro 4.500,00 corrispondenti all'importo complessivo pagato dalla predetta società per le prestazioni effettuate dall'indagato, con pari danno per le persone offese. Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11) per avere abusato della particolare fiducia che le persone offese riponevano in lui in quanto professionista del settore;
con recidiva fatto commesso in Carrara (MS) dal 1 marzo 2012 al 12 agosto 2015 (fatto appreso dalle pp. oo. in data 15 giugno 2018)». 2. Avverso l'indicata sentenza del 21/12/2022 della Corte d'appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, ND OT, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento della prova, con riguardo alla motivazione con la quale la Corte d'appello di Genova ha ritenuto la tempestività della querela proposta dalle persone offese. Il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Genova ha ritenuto che le persone offese (che avevano proposto la querela il 16 luglio 2018) ebbero notizia del fatto costituente il reato solo il 15 giugno 2018, quando 2 il commercialista IC Musetti, che esse avevano incaricato in sostituzione dell'imputato, si era recato all'Agenzia delle entrate di Carrara per verificare la posizione fiscale di Al. MA. & C. s.n.c. e dei suoi due soci AL GA e AR NA, rappresentando in proposito che, dalle risultanze dibattimentali, sarebbe emerso che le persone offese «già nel 2015 avessero avuto contezza delle insorte problematiche tributarie», come sarebbe risultato, in particolare: a) da quanto era stato dichiarato dal predetto IC Musetti all'udienza del 12 febbraio 2021, nel corso della quale il Musetti avrebbe dovuto «ammettere che il primo incontro a cui lo stesso partecipò avvenne in data 17 aprile 2018» e avrebbe rappresentato che, al momento del controllo da lui effettuato, le persone offese avevano già pagato la cartella di pagamento per l'anno 2012, la quale «viene emessa in caso di inoperatività da parte del contribuente una volta ricevuto l'avviso di accertamento»; b) da quanto era stato dichiarato da LI ER, moglie della persona offesa AR NA, secondo cui questi «si era recato personalmente presso l'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del primo avviso - quindi siamo per forza di cose nel 2015 [...] - venendo a conoscenza delle inadempienze di cui si discute» (così il ricorso). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del delitto di truffa. Il ricorrente rappresenta che le rassicurazioni date dall'imputato alle persone offese circa la regolare esecuzione, da parte sua, degli adempimenti fiscali - le quali integrerebbero la condotta di artifici e raggiri - sarebbero successive all'ultimo pagamento del 12 agosto 2015 effettuato in proprio favore dalle stesse persone offese, atteso che, come era stato riferito dal testimone persona offesa AL GA, «la segnalazione di irregolarità per l'anno 2012 da parte dell'Agenzia delle Entrate veniva recapitata poco prima della chiusura dell'azienda, avvenuta nel novembre 2015» (così il ricorso) e che la stessa Corte d'appello di Genova avrebbe correlato la menzionata condotta di rassicurazione all'insorgenza del "problema" con l'Agenzia delle entrate, sicché dal processo non sarebbe emerso alcun comportamento dell'imputato teso a celare le proprie inadempienze durante lo svolgimento del rapporto con le persone offese. Per tale ragione, il ricorrente ritiene che il fatto a lui attribuito integrerebbe, caso mai, un mero inadempimento contrattuale (è citata, in proposito, Sez. 2, n. 17106 del 22/03/2011, Abete, Rv. 250250-01). 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione 3 sempre con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del delitto di truffa. Il ricorrente lamenta come la Corte d'appello di Genova mostri di ritenere la totale inosservanza del proprio incarico, trascurando di considerare che, come era stato segnalato nel proprio atto di appello, egli aveva parzialmente adempiuto al compito di inviare la dichiarazione telematica per l'anno 2014, e sottolinea come la Corte d'appello di Genova abbia ritenuto che non fosse maturata la prescrizione per le condotte posteriori all'aprile 2015 «in ragione del pagamento di compensi effettuati a favore del OT ricadenti comunque nell'ambito temporale coincidente con la scadenza dell'adempimento fiscale a cui lo stesso aveva provveduto». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di truffa. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Genova avrebbe trascurato di considerare la «situazione di grave confusione e disorganizzazione anche sotto il profilo lavorativo che coinvolgeva il commercialista a causa delle problematiche di dipendenza dall'alcol e dalla droga» - la quale era emersa dalle deposizioni dello psicologo del SERD di Sarzana Alfredo Casini, di GI OR, che si occupava di sostegno per la psicoterapia di gruppo di persone che versavano in simili situazioni, e del fratello dell'imputato DA OT - al fine di valutare se la condotta dell'imputato, tenuto anche conto del fatto che egli, «come acclarato, aveva comunque provveduto nel corso del suo mandato alla predisposizione di documentazione a favore delle parti offese, alla raccolta di dati per svolgere aggiornamenti della situazione contabile dell'azienda, all'elaborazione di bozze delle dichiarazioni nonché all'invio telematico della dichiarazione relativa all'anno 2014», «dovesse essere considerat[a] più in termini di negligenza e superficialità del suo operato piuttosto che di intenti fraudolenti ai danni dei propri clienti». 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione relativamente alla richiesta, che era stata avanzata con il proprio atto di appello, di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza 4 certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi;
pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018-01; Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395-01; Sez. 5, n. 14660 del 01/10/1999, Carniato, Rv. 215188-01). La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non sarebbe consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948-01; Sez. 2, n. 32985 del 09/07/2013, Giangreco, Rv. 256845-01; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, dep. 2013, Lanni, Rv. 254385-01). Ribaditi tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve rilevare come la Corte d'appello di Genova abbia appurato, con un accertamento in fatto, che le persone offese ebbero «piena conoscenza» del fatto costituente reato - cioè una conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva - solo quando il commercialista IC Musetti, che esse avevano incaricato in sostituzione dell'imputato, si era recato all'Agenzia delle entrate di Carrara per verificare la posizione fiscale di Al. MA. & C. s.n.c. e dei suoi due soci AL GA e AR NA. Tale motivazione del compiuto accertamento in fatto appare esente da contraddizioni e illogicità manifeste. Né l'asserita tardività della querela si può qui rilevare sulla base di quanto è stato dedotto dal ricorrente con il motivo in esame, atteso che le circostanze, rappresentate dal OT, che le persone offese avevano ricevuto e pagato una cartella di pagamento per l'anno 2012 e si erano recate (il NA) all'Agenza delle entrate dopo avere ricevuto un primo avviso di accertamento non appaiono di per sé sole tali da fare emergere, con i caratteri di immediatezza e inequivocità che, soli, consentirebbero il rilievo in questa sede della tardività dell'atto, che già in tali momenti le stesse persone offese avessero avuto una conoscenza certa, prima degli accertamenti che erano stati compiuti da un nuovo commercialista - che la persona offesa NA aveva affermato di essere stato spinto a incaricare quando, nel 2018, ricevette la notificazione di un 5 ulteriore avviso di accertamento (pag. 1 della sentenza di primo grado) - del fatto- reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A tale proposito, si deve osservare che, secondo la Corte d'appello di Genova, gli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato non erano consistiti solo nelle rassicurazioni che egli forniva alle persone offese circa l'avvenuta regolare esecuzione degli adempimenti fiscali ma anche - elemento, questo, che è stato del tutto trascurato dal ricorrente, il quale, perciò, si deve anche ritenere non essersi neppure compiutamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata - nel fatto che lo stesso imputato, durante lo svolgimento del rapporto professionale con le persone offese, inviava periodicamente alle stesse, a mezzo della e-mail, copia delle dichiarazioni dei redditi che assumeva falsamente di avere presentato, inducendo così in errore il NA e il GA in ordine all'effettività di tali presentazioni (come era stato dichiarato dal teste GA: «con ciò pensavamo di essere a posto, anche perché la copia era quella che davamo alla banca per avere il fido, con l'inoltro di tale documentazione noi eravamo tranquilli»), per le quali l'imputato aveva poi percepito il proprio onorario professionale. Si deve pertanto ritenere che la Corte d'appello di Genova, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il quale, si ribadisce, ha omesso di confrontarsi compitamente con la motivazione della sentenza impugnata - non sia incorsa nella denunciata inosservanza o erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., avendo dato conto di artifici e raggiri posti in essere dall'imputato antecedentemente all'induzione in errore delle persone offese e al conseguimento, da parte sua, dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099-01). 3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. Con tale motivo, il ricorrente ha dedotto il travisamento per omissione della valutazione della prova del fatto che egli avrebbe adempiuto al compito di inviare la dichiarazione telematica per l'anno 2014. A tale riguardo, si deve ribadire che il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517-01). Nel caso di specie, si deve rilevare che, invece, sin dall'atto di appello, il ricorrente ha del tutto omesso di indicare in modo inequivoco e specifico gli atti processuali dai quali sarebbe emerso l'invio, da parte sua, della dichiarazione 6 telematica per l'anno 2014, segnatamente, quali testimoni avrebbero dichiarato ciò e nel corso di quale udienza o da quali documenti ciò sarebbe risultato. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Appare infatti evidente come la Corte d'appello di Genova, alla luce delle concrete circostanze del caso e delle modalità esecutive dell'azione criminosa (invio alle persone offese di copia delle dichiarazioni dei redditi che l'imputato assumeva falsamente di avere presentato, rassicurazioni date alle stesse persone offese circa la regolarità della posizione fiscale della loro società e di loro in quanto soci di essa, conseguente percepimento di onorari per prestazioni non svolte) abbia, ancorché implicitamente, del tutto logicamente ritenuto come la condizione di «grave confusione e disorganizzazione anche sotto il profilo lavorativo» dovuta alla dipendenza dell'imputato da alcol e droghe non fosse evidentemente tale da escludere la cosciente rappresentazione e volontà, in capo allo stesso imputato, degli elementi oggettivi del reato, quali sono gli evidenziati artifici e raggiri, il conseguente inganno delle persone offese, il proprio profitto e il danno per le vittime, così da doversi ritenere integrato il dolo generico del delitto di truffa. 5. Il quinto motivo è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. Con il terzo motivo del suo atto di appello, il OT aveva chiesto che la Corte d'appello di Genova, previa diminuzione della pena anche a seguito di un diverso bilanciamento delle circostanze, sostituisse l'irrogata pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981. Ciò rammentato, con riguardo al primo profilo della genericità del motivo, si deve rilevare come il ricorrente, nello stesso motivo, abbia del tutto omesso di indicare sulla base di quali presupposti, nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenesse che fosse concedibile la sostituzione dell'irrogata pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente. Con riguardo al secondo profilo della manifesta infondatezza del motivo, si deve rilevare che la Corte d'appello di Genova, confermando il giudizio di equivalenza tra la ritenuta aggravante di cui all'art. 61, n. 11), cod. pen., e le concesse circostanze attenuanti generiche, ha determinato la pena detentiva in sei mesi e dieci giorni di reclusione e, quindi, in una misura superiore al limite di sei mesi entro il quale l'art. 53 della legge n. 689 del 1981 consente la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente. 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili 7 profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/07/2023.