CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2023, n. 16238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16238 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI MA nato il [...] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 1 dicembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova del 7-12-2020, riduceva la pena inflitta a SI LK ad anni 2, mesi 11 di reclusione ed € 700,00 di multa in ordine ai contestati reati di lesioni personali e rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Madella, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.ati:. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati non essendo emersa la prova che la violenza esercitata fosse diretta ad assicurarsi il possesso ovvero l'impunità avuto riguardo alla ricostruzione dei fatti resa dall'imputato circa le ragioni dell'aggressione finalizzata ad ottenere il pagamento di somme allo stesso dovute;
mancava inoltre il dolo specifico ed in ogni caso il fatto poteva qualificarsi ex art. 393 cod.pen. essendo stato esercitato un diritto di cui si aveva la convinzione soggettiva come dimostrato dalle Penale Sent. Sez. 2 Num. 16238 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/04/2023 modalità del fatto compiuto in pieno giorno e senza alcun camuffamento;
- insussistenza dell'aggravante del concorso di persone avendo il ricorrente agito da solo ed insussistenza altresì del reato di lesioni personali per omessa applicazione della esimente della legittima difesa ovvero dell'eccesso colposo e dell'aberratio delicti;
- inattendibilità della persona offesa, violazione di legge e difetto di motivazione sul punto posto che la stessa risultava portatrice di un interesse antagonistico ed era mancata una verifica penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante;
- sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in ipotesi di riqualificazione dei fatti ex art. 393 cod.pen.; - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. difetto di motivazione quanto alla commisurazione della pena;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa concessione della sospensione condizionale ex art. 163 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che reiterativo di aspetti già analiticamente confutati dalla corte di merito e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo, con il quale si propongono doglianze in punto affermazione di responsabilità e qualificazione giuridica dei fatti, priva di qualsiasi vizio appare la motivazione della sentenza impugnata che spiega, a pagina 4, come a seguito dell'arresto in flagranza dell'imputato la circostanza assunta dallo stesso in sede di interrogatorio quando riferiva di avere agito per il recupero di un proprio asserito credito da lavoro in nero vantato nei riguardi della vittima, sia rimasta totalmente sfornita di qualsiasi riscontro. Peraltro dalla stessa ricostruzione difensiva risulta che tale asserito credito avrebbe avuto ad oggetto attività svolte 6-7 anni prima della condotta delittuosa e tale circostanza, unita alle altre già evidenziate in sede di appello, esclude la fondatezza della richiesta di riqualificazione posto che l'esercizio arbitrario sussiste soltanto ove l'agente abbia un fondato diritto esercitabile in sede giurisdizionale, circostanza nel caso in esame mai emersa adeguatamente e da escludere alla luce della stessa genericità della difesa. 2.2 Quanto agli altri motivi: - l'aggravante delle persone riunite veniva correttamente riconosciuta alla luce delle dichiarazioni della vittima che riferiva di essere stata aggredita da più soggetti uno dei quali rimasto non identificato;
e la credibilità delle dichiarazioni della stessa risulta verificata dalla corte di appello anche in considerazione dei riscontri evidenziati e costituiti dalle patite lesioni e dall'arresto in flagranza;
- l'assenza di qualsiasi minaccia alla propria integrità esclude in radice la configurabilità delle ipotesi di legittima difesa e dell'eccesso colposo nella stessa così che la volontarietà dell'azione diretta all'impossessamento di beni altrui deve fare ritenere manifestamente infondato il riferimento all'aberratio delicti;
- l'avvenuta qualificazione dei fatti. ex art. 628 aggravato cod.pen. esclude la .possibilità di ritenere applicabile l'art. 131 bis cod.pen.. Infine deve ancora rilevarsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. La sanzione comminata esclude, poi, la possibilità di concessione della sospensione condizionale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 11 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 1 dicembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova del 7-12-2020, riduceva la pena inflitta a SI LK ad anni 2, mesi 11 di reclusione ed € 700,00 di multa in ordine ai contestati reati di lesioni personali e rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Madella, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.ati:. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati non essendo emersa la prova che la violenza esercitata fosse diretta ad assicurarsi il possesso ovvero l'impunità avuto riguardo alla ricostruzione dei fatti resa dall'imputato circa le ragioni dell'aggressione finalizzata ad ottenere il pagamento di somme allo stesso dovute;
mancava inoltre il dolo specifico ed in ogni caso il fatto poteva qualificarsi ex art. 393 cod.pen. essendo stato esercitato un diritto di cui si aveva la convinzione soggettiva come dimostrato dalle Penale Sent. Sez. 2 Num. 16238 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/04/2023 modalità del fatto compiuto in pieno giorno e senza alcun camuffamento;
- insussistenza dell'aggravante del concorso di persone avendo il ricorrente agito da solo ed insussistenza altresì del reato di lesioni personali per omessa applicazione della esimente della legittima difesa ovvero dell'eccesso colposo e dell'aberratio delicti;
- inattendibilità della persona offesa, violazione di legge e difetto di motivazione sul punto posto che la stessa risultava portatrice di un interesse antagonistico ed era mancata una verifica penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante;
- sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in ipotesi di riqualificazione dei fatti ex art. 393 cod.pen.; - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. difetto di motivazione quanto alla commisurazione della pena;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa concessione della sospensione condizionale ex art. 163 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che reiterativo di aspetti già analiticamente confutati dalla corte di merito e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo, con il quale si propongono doglianze in punto affermazione di responsabilità e qualificazione giuridica dei fatti, priva di qualsiasi vizio appare la motivazione della sentenza impugnata che spiega, a pagina 4, come a seguito dell'arresto in flagranza dell'imputato la circostanza assunta dallo stesso in sede di interrogatorio quando riferiva di avere agito per il recupero di un proprio asserito credito da lavoro in nero vantato nei riguardi della vittima, sia rimasta totalmente sfornita di qualsiasi riscontro. Peraltro dalla stessa ricostruzione difensiva risulta che tale asserito credito avrebbe avuto ad oggetto attività svolte 6-7 anni prima della condotta delittuosa e tale circostanza, unita alle altre già evidenziate in sede di appello, esclude la fondatezza della richiesta di riqualificazione posto che l'esercizio arbitrario sussiste soltanto ove l'agente abbia un fondato diritto esercitabile in sede giurisdizionale, circostanza nel caso in esame mai emersa adeguatamente e da escludere alla luce della stessa genericità della difesa. 2.2 Quanto agli altri motivi: - l'aggravante delle persone riunite veniva correttamente riconosciuta alla luce delle dichiarazioni della vittima che riferiva di essere stata aggredita da più soggetti uno dei quali rimasto non identificato;
e la credibilità delle dichiarazioni della stessa risulta verificata dalla corte di appello anche in considerazione dei riscontri evidenziati e costituiti dalle patite lesioni e dall'arresto in flagranza;
- l'assenza di qualsiasi minaccia alla propria integrità esclude in radice la configurabilità delle ipotesi di legittima difesa e dell'eccesso colposo nella stessa così che la volontarietà dell'azione diretta all'impossessamento di beni altrui deve fare ritenere manifestamente infondato il riferimento all'aberratio delicti;
- l'avvenuta qualificazione dei fatti. ex art. 628 aggravato cod.pen. esclude la .possibilità di ritenere applicabile l'art. 131 bis cod.pen.. Infine deve ancora rilevarsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. La sanzione comminata esclude, poi, la possibilità di concessione della sospensione condizionale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 11 aprile 2023