Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5322/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/05/2024 da
e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CANTONE SOLEIL
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 13/05/2024, i SInori consensuale
e hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
dato atto che dall'unione sono nate le figlie (19/04/2013) e Per_1
(25/11/2016) entrambe minorenni;
Per_2
il 25/06/2024 e pubbl. il 26/06/2024 sub RG n. 5322/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione dei SI.ri
[...]
e , passata in giudicato il 25/09/2024; Parte_1 Parte_2
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 25/06/2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 09/10/2021 in
Tarcento (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 10, Parte 1, dell'anno 2021, tra
[...]
e , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. prende atto che entrambi i ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti e godendo di reddito proprio, rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento a carico dell'altro coniuge;
2. dà atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti per le figlie, validi per l'espatrio;
3. dà atto che i coniugi, previo espletamento delle relative formalità,
provvederanno alla chiusura dei conti correnti cointestati con suddivisione a metà delle somme depositate ad eccezione del conto corrente ove sono depositate somme destinate alle figlie che resterà
cointestato e condiviso;
4. assegna la casa familiare alla SI.ra ; Parte_1
5. dà atto che la casa familiare, in comproprietà al 50% tra i ricorrenti resterà tale, con la precisazione che ciascun ricorrente si farà carico del
50% della rata del mutuo e che, quando la casa sarà venduta nei tempi e modi che i ricorrenti concorderanno, il ricavato e le eventuali spese saranno suddivise a metà. Dà atto che le spese di straordinaria manutenzione resteranno a carico di ciascun ricorrente nella misura del
50%; mentre le spese per le utenze domestiche e per l'ordinaria manutenzione resteranno a carico della SI.ra . Dà atto che Parte_1
qualora la SI.ra decidesse di lasciare l'alloggio familiare Parte_1
prima della vendita, la stessa si impegna a rilasciarla in favore del marito,
SI. , ed in tal caso entrambi continueranno a versare il 50% della Pt_2
rata del mutuo e delle spese di straordinaria manutenzione;
6. dà atto che per quanto riguarda il destino gli arredi della casa familiare al momento della vendita, i ricorrenti si accorderanno con separata scrittura privata;
7. dispone che le figlie e restino affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
8. dispone che entrambe le figlie siano collocate nello stesso periodo a settimane alterne presso la dimora materna e paterna;
dispone che ciascun genitore tenga con sé le figlie dal lunedì pomeriggio alla mattina del lunedì seguente. Nei periodi scolastici, il genitore collocatario porterà le figlie a scuola il lunedì mattina e saranno prelevate dall'altro il lunedì
pomeriggio a fine scuola. Nei periodi non scolastici, gli orari in cui i genitori provvederanno a lasciare e prelevare le figlie, saranno concordate dai genitori.
9.
considerato che
le figlie restano collocate presso ciascun genitore a settimane alterne, prende atto che i genitori rinunciano alla richiesta di contributi al mantenimento e, pertanto, dispone che le spese ordinarie restino a carico di ciascun genitore per il periodo in cui le figlie resteranno con lo stesso;
10. le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: - le spese per beni personali indispensabili, spese scolastiche e per il servizio di scuolabus, nonché spese per prestazioni mediche urgenti, saranno rimborsate nella misura del 50% a semplice richiesta del genitore che le ha sostenute, previa eventuale presentazione di giustificativo, se richiesto;
- le spese per attività ludiche, ricreative, per vacanze, per prestazioni mediche non urgenti o per beni della persona non essenziali,
dovranno essere concordate con l'altro genitore;
11. dà atto che l'assegno unico sarà incassato per metà dalla madre e per metà dal padre fino alla vendita della casa familiare, momento in cui sarà incassato per 2/3 dalla madre e per 1/3 dal padre, previo espletamento delle relative formalità.
12. per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, dispone che i genitori trascorrano con le figlie le predette vacanze alternate in modo che ed possano trascorrere alternativamente un anno il Per_2 Per_1
Natale o la Pasqua con la madre e Capodanno e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Analogo discorso per le altre festività; 13. in ordine alle vacanze estive, dispone che i genitori trascorrano con le figlie almeno 15 (quindici) giorni consecutivi presso una località di vacanza. Detto periodo dovrà essere individuato, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze lavorative di ciascun genitore. Dà atto che i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. Dà atto che i genitori autorizzano a far trascorrere alle figlie parte delle vacanze con i nonni materni o paterni presso le relative dimore (Sicilia e Sardegna) come da consolidate abitudini;
14. Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tarcento (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 10, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2021.
Udine, li 25.06.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini