Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8369
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Sentenza 4 novembre 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano dal giudice dott. Antonio S. Stefani, riguarda una controversia tra una parte ricorrente e diverse compagnie assicurative in merito a un indennizzo per danni indiretti derivanti dalla rottura di un macchinario. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'obbligo contrattuale delle compagnie di corrispondere un indennizzo residuo di 298.800 euro, contestando l'applicazione di una franchigia e la validità di alcune clausole contrattuali. Le compagnie convenute, al contrario, hanno sostenuto l'infondatezza della domanda, argomentando che la franchigia applicata fosse corretta e che le clausole in questione non necessitassero di approvazione specifica.

Il giudice ha rigettato le domande della parte ricorrente, affermando che la franchigia di 298.755,98 euro fosse stata applicata correttamente in base alla sezione IV della polizza, specificamente dedicata ai danni indiretti. Ha inoltre chiarito che la clausola contestata non limitava la responsabilità, ma definiva i limiti della garanzia assicurativa, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 1341 c.c. per la necessaria approvazione scritta. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, confermando la validità delle posizioni delle compagnie assicurative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8369
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 8369
    Data del deposito : 4 novembre 2025

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