TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8369 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 25318/2025 promosso da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MICCICHE' MARIO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Controparte_1 P.IVA_2
MAURIZIO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
ORLANDO MAURIZIO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore contumace Controparte_3
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ogni necessario e opportuno accertamento, In via principale 1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto e previa ogni opportuna declaratoria, l'obbligo contrattuale di e Controparte_1 Controparte_4 [...]
ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione in virtù Parte_2 della polizza assicurativa n. 1.402760546, di corrispondere alla ricorrente Parte_1 pagina 1 di 5 Contr
l'indennizzo dovuto per danni indiretti pari ad euro 500.000,00 (di cui ha già Pt_1 pagato parzialmente l'importo di euro 201.200,00); e per l'effetto 2. condannare e Controparte_1 Controparte_4 [...]
ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione in virtù della Parte_2 polizza assicurativa n. 1.402760546, a corrispondere alla società assicurata,
[...]
l'importo residuo di euro 298.800,00, ovvero la maggiore o minore somma Parte_1 che dovesse risultare ad esito del giudizio;
In via subordinata 3. accertare e dichiarare la vessatorietà della previsione contenuta nel glossario tale per cui
“[s]e in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo”, e pertanto, dichiarare tale previsione nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto non specificamente approvata per iscritto da per l'effetto Parte_1
4. condannare e Controparte_1 Controparte_4 [...]
ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione in virtù della Parte_2 polizza assicurativa n. 1.402760546, a corrispondere alla società assicurata,
[...]
l'importo residuo di euro 298.800,00, ovvero la maggiore o minore somma Parte_1 che dovesse risultare ad esito del giudizio;
In ogni caso
5. condannare e Controparte_1 Controparte_4 [...] al pagamento degli interessi, dalla data del dovuto al saldo, ai sensi Parte_2 del D.Lgs. 231/2002 e/o comunque ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
6. con vittoria di spese e onorari del procedimento di mediazione e del giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge, con condanna delle (assicurazioni) a corrispondere alla ricorrente la somma, da determinarsi in via equitativa, di cui all'art. 12-bis, comma 3, D. Lgs. n. 28/2010.
Conclusioni di parte convenuta
Nel merito, in via principale Rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Nel merito, in subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Ricorrente, determinare l'obbligazione di manleva di Controparte_5
nei limiti della rispettiva quota di coassicurazione Parte_2 del 40% e 25% e con esclusione di qualsivoglia responsabilità solidale tra le , Parte_3 liquidando l'indennizzo in favore dell'Assicurata in virtù di quanto accertato e provato in corso di causa, in ossequio a limiti ed esclusioni tutte previste dal contratto e applicando la franchigia e il sottolimite di € 500.000=, comprensivo di capitale interessi e spese, al netto di quanto già versato alla Ricorrente ante causam a titolo di indennizzo per danni indiretti. In ogni caso con rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 298.800,00 vantato da parte ricorrente a titolo di indennizzo assicurativo nei confronti delle compagnie convenute, in forza della polizza All risks n. 1.402760546, stipulata in coassicurazione in data 29/5/2017 (v. doc. 3 ric., doc. 4 per le condizioni generali e doc. 5 fascicolo informativo).
E' pacifico in causa che in data 28/3/2022 si sia verificato un sinistro, consistito nella rottura di un macchinario di parte ricorrente, il che ha provocato una interruzione della produzione per nove giorni.
Il danno diretto alla macchina è stato concordemente liquidato e indennizzato. Per quanto riguarda, invece, il danno indiretto le compagnie hanno versato un indennizzo di euro
201.200,00, ma per tale voce parte ricorrente vanta un ulteriore credito nella misura sopra indicata.
2. La controversia verte in primo luogo sulla misura della franchigia da applicare per la liquidazione dell'indennizzo richiesto.
Secondo parte ricorrente la franchigia sarebbe di euro 10.000,00, come previsto nella sezione III della polizza, relativa ai danni diretti. Si dovrebbe applicare tale franchigia perché nella sezione III, nel riquadro rubricato “precisazioni relative alla sezione III – guasti macchine”, si legge: “si intende assicurato un sotto-limite di euro 500.000 per danni indiretti derivanti da guasti macchine”. La presenza di tale clausola avrebbe l'effetto di rendere applicabile al danno indiretto l'intera disciplina della sezione III, seppure essa sia relativa ai danni diretti, e quindi anche la franchigia di euro 10.000 ivi prevista.
L'interpretazione non è condivisibile.
E' pacifico e documentale che i danni diretti siano previsti dalla sezione III e i danni indiretti dalla sezione IV della polizza in questione. Pertanto, è logico e doveroso che dovendo liquidare un danno indiretto si faccia applicazione delle previsioni della sezione
IV. Tuttavia, nella sezione III è stata inserita una previsione relativa ad un sottolimite, di euro 500.000, che si riferisce invece ai danni indiretti. Dal punto di vista sistematico si tratta, evidentemente, di una previsione fuori contesto, che meglio sarebbe stata collocata nella sezione IV. Tuttavia, la previsione è chiara e inequivoca e non vi è dubbio che essa si riferisca e si applichi ai danni indiretti. Da ciò, tuttavia, non può derivare un effetto trascinamento, per cui l'intera disciplina della sezione III diviene applicabile ai danni pagina 3 di 5 indiretti, anche se essa si riferisce espressamente ai danni diretti. Al contrario, si tratta di una clausola eccezionale, fuori contesto, che non regola in alcun modo la franchigia per i danni indiretti, la cui disciplina si ritrova correttamente nella sezione IV.
A ciò si aggiunga che nella sezione III, dove è prevista la franchigia di euro 10.000, è presente la seguente precisazione: “Per qualsiasi tipo di danno indennizzabile salvo quanto diversamente e successivamente indicato”. Pertanto, la stessa lettera della polizza fa salva la diversa franchigia prevista nella sezione IV, che deve trovare applicazione nella fattispecie in quanto si tratta di indennizzare un danno indiretto. Non è contestato che la franchigia calcolata sulla base della sezione IV sia pari ad euro 298.755,98 e, sulla base di quanto sopra argomentato, tale misura è stata correttamente applicata dai coassicuratori in sede di liquidazione dell'indennizzo.
3. Parte ricorrente ha contestato anche che le compagnie abbiano applicato la franchigia alla liquidano danno indiretto, quando essa era stata applicata al danno diretto. Ma l'argomento non ha fondamento, perché si tratta della liquidazione di due danni diversi, per ognuno dei quali la polizza prevede una diversa franchigia, che è stata quindi correttamente applicata.
4. Infine, parte ricorrente ha ritenuto che la franchigia si debba applicare all'ammontare del danno complessivo, liquidato concordemente in euro 883.170,20, di modo che il danno indennizzabile sarebbe comunque superiore al sotto-limite di euro 500.000,00, che dovrebbe essere integralmente riconosciuto.
Sul punto, parte convenuta ha fondatamente rilevato che nel glossario, contenuto nel fascicolo informativo e oggetto di espressa accettazione nel frontespizio della polizza, alla voce “normativa di riferimento”, è presente la seguente definizione per la franchigia:
“l'importo espresso in valore assoluto (o il corrispondente valore in giorni) o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l' tiene a suo Parte_4 carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.”
Pertanto, il calcolo operato dalle compagnie, che hanno applicato prima il sotto-limite e poi la franchigia, corrisponde alla previsione contrattuale ed è quindi corretto.
La clausola in esame, poi, non doveva essere oggetto di specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., perché essa non introduce una limitazione di responsabilità. Infatti, come pagina 4 di 5 da giurisprudenza più che consolidata, “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.” (v. ad es. Cass. n. 395/2007).
Ne deriva che la clausola invocata dalle parti convenute è valida ed efficace, con conseguente infondatezza della domanda della ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale, con esclusione della fase di trattazione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 6.023,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA
Milano, 4 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 25318/2025 promosso da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MICCICHE' MARIO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Controparte_1 P.IVA_2
MAURIZIO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
ORLANDO MAURIZIO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore contumace Controparte_3
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ogni necessario e opportuno accertamento, In via principale 1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto e previa ogni opportuna declaratoria, l'obbligo contrattuale di e Controparte_1 Controparte_4 [...]
ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione in virtù Parte_2 della polizza assicurativa n. 1.402760546, di corrispondere alla ricorrente Parte_1 pagina 1 di 5 Contr
l'indennizzo dovuto per danni indiretti pari ad euro 500.000,00 (di cui ha già Pt_1 pagato parzialmente l'importo di euro 201.200,00); e per l'effetto 2. condannare e Controparte_1 Controparte_4 [...]
ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione in virtù della Parte_2 polizza assicurativa n. 1.402760546, a corrispondere alla società assicurata,
[...]
l'importo residuo di euro 298.800,00, ovvero la maggiore o minore somma Parte_1 che dovesse risultare ad esito del giudizio;
In via subordinata 3. accertare e dichiarare la vessatorietà della previsione contenuta nel glossario tale per cui
“[s]e in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo”, e pertanto, dichiarare tale previsione nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto non specificamente approvata per iscritto da per l'effetto Parte_1
4. condannare e Controparte_1 Controparte_4 [...]
ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione in virtù della Parte_2 polizza assicurativa n. 1.402760546, a corrispondere alla società assicurata,
[...]
l'importo residuo di euro 298.800,00, ovvero la maggiore o minore somma Parte_1 che dovesse risultare ad esito del giudizio;
In ogni caso
5. condannare e Controparte_1 Controparte_4 [...] al pagamento degli interessi, dalla data del dovuto al saldo, ai sensi Parte_2 del D.Lgs. 231/2002 e/o comunque ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
6. con vittoria di spese e onorari del procedimento di mediazione e del giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge, con condanna delle (assicurazioni) a corrispondere alla ricorrente la somma, da determinarsi in via equitativa, di cui all'art. 12-bis, comma 3, D. Lgs. n. 28/2010.
Conclusioni di parte convenuta
Nel merito, in via principale Rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Nel merito, in subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Ricorrente, determinare l'obbligazione di manleva di Controparte_5
nei limiti della rispettiva quota di coassicurazione Parte_2 del 40% e 25% e con esclusione di qualsivoglia responsabilità solidale tra le , Parte_3 liquidando l'indennizzo in favore dell'Assicurata in virtù di quanto accertato e provato in corso di causa, in ossequio a limiti ed esclusioni tutte previste dal contratto e applicando la franchigia e il sottolimite di € 500.000=, comprensivo di capitale interessi e spese, al netto di quanto già versato alla Ricorrente ante causam a titolo di indennizzo per danni indiretti. In ogni caso con rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 298.800,00 vantato da parte ricorrente a titolo di indennizzo assicurativo nei confronti delle compagnie convenute, in forza della polizza All risks n. 1.402760546, stipulata in coassicurazione in data 29/5/2017 (v. doc. 3 ric., doc. 4 per le condizioni generali e doc. 5 fascicolo informativo).
E' pacifico in causa che in data 28/3/2022 si sia verificato un sinistro, consistito nella rottura di un macchinario di parte ricorrente, il che ha provocato una interruzione della produzione per nove giorni.
Il danno diretto alla macchina è stato concordemente liquidato e indennizzato. Per quanto riguarda, invece, il danno indiretto le compagnie hanno versato un indennizzo di euro
201.200,00, ma per tale voce parte ricorrente vanta un ulteriore credito nella misura sopra indicata.
2. La controversia verte in primo luogo sulla misura della franchigia da applicare per la liquidazione dell'indennizzo richiesto.
Secondo parte ricorrente la franchigia sarebbe di euro 10.000,00, come previsto nella sezione III della polizza, relativa ai danni diretti. Si dovrebbe applicare tale franchigia perché nella sezione III, nel riquadro rubricato “precisazioni relative alla sezione III – guasti macchine”, si legge: “si intende assicurato un sotto-limite di euro 500.000 per danni indiretti derivanti da guasti macchine”. La presenza di tale clausola avrebbe l'effetto di rendere applicabile al danno indiretto l'intera disciplina della sezione III, seppure essa sia relativa ai danni diretti, e quindi anche la franchigia di euro 10.000 ivi prevista.
L'interpretazione non è condivisibile.
E' pacifico e documentale che i danni diretti siano previsti dalla sezione III e i danni indiretti dalla sezione IV della polizza in questione. Pertanto, è logico e doveroso che dovendo liquidare un danno indiretto si faccia applicazione delle previsioni della sezione
IV. Tuttavia, nella sezione III è stata inserita una previsione relativa ad un sottolimite, di euro 500.000, che si riferisce invece ai danni indiretti. Dal punto di vista sistematico si tratta, evidentemente, di una previsione fuori contesto, che meglio sarebbe stata collocata nella sezione IV. Tuttavia, la previsione è chiara e inequivoca e non vi è dubbio che essa si riferisca e si applichi ai danni indiretti. Da ciò, tuttavia, non può derivare un effetto trascinamento, per cui l'intera disciplina della sezione III diviene applicabile ai danni pagina 3 di 5 indiretti, anche se essa si riferisce espressamente ai danni diretti. Al contrario, si tratta di una clausola eccezionale, fuori contesto, che non regola in alcun modo la franchigia per i danni indiretti, la cui disciplina si ritrova correttamente nella sezione IV.
A ciò si aggiunga che nella sezione III, dove è prevista la franchigia di euro 10.000, è presente la seguente precisazione: “Per qualsiasi tipo di danno indennizzabile salvo quanto diversamente e successivamente indicato”. Pertanto, la stessa lettera della polizza fa salva la diversa franchigia prevista nella sezione IV, che deve trovare applicazione nella fattispecie in quanto si tratta di indennizzare un danno indiretto. Non è contestato che la franchigia calcolata sulla base della sezione IV sia pari ad euro 298.755,98 e, sulla base di quanto sopra argomentato, tale misura è stata correttamente applicata dai coassicuratori in sede di liquidazione dell'indennizzo.
3. Parte ricorrente ha contestato anche che le compagnie abbiano applicato la franchigia alla liquidano danno indiretto, quando essa era stata applicata al danno diretto. Ma l'argomento non ha fondamento, perché si tratta della liquidazione di due danni diversi, per ognuno dei quali la polizza prevede una diversa franchigia, che è stata quindi correttamente applicata.
4. Infine, parte ricorrente ha ritenuto che la franchigia si debba applicare all'ammontare del danno complessivo, liquidato concordemente in euro 883.170,20, di modo che il danno indennizzabile sarebbe comunque superiore al sotto-limite di euro 500.000,00, che dovrebbe essere integralmente riconosciuto.
Sul punto, parte convenuta ha fondatamente rilevato che nel glossario, contenuto nel fascicolo informativo e oggetto di espressa accettazione nel frontespizio della polizza, alla voce “normativa di riferimento”, è presente la seguente definizione per la franchigia:
“l'importo espresso in valore assoluto (o il corrispondente valore in giorni) o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l' tiene a suo Parte_4 carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.”
Pertanto, il calcolo operato dalle compagnie, che hanno applicato prima il sotto-limite e poi la franchigia, corrisponde alla previsione contrattuale ed è quindi corretto.
La clausola in esame, poi, non doveva essere oggetto di specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., perché essa non introduce una limitazione di responsabilità. Infatti, come pagina 4 di 5 da giurisprudenza più che consolidata, “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.” (v. ad es. Cass. n. 395/2007).
Ne deriva che la clausola invocata dalle parti convenute è valida ed efficace, con conseguente infondatezza della domanda della ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale, con esclusione della fase di trattazione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 6.023,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA
Milano, 4 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5