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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 79/2025 R.G.L.
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 12 novembre 2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 29 ottobre 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 6 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 79/2025 R.G.L. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giada Crocione, come da procura in Parte_1 atti,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
LI NZ e LA AR, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 deduceva: - che con Parte_1
CP_ comunicazione del 18 maggio 2021 l' la informava che, a seguito di un ricalcolo effettuato dagli uffici, risultava a suo carico un debito pari a euro 9.591,66 per somme indebitamente percepite sulla pensione INCIV n. 07000364; - che con altra comunicazione del 27 gennaio
1 2021 le veniva comunicato un ulteriore ricalcolo sulla stessa pensione da cui risultava un debito pari a euro 847,42; lamentava la assoluta genericità delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di recupero;
sosteneva inoltre che, anche in ipotesi di erronea erogazione da parte dell' , nessun recupero avrebbe potuto essere attivato nei suoi confronti stante la sua CP_2 assoluta buona fede nel percepire i trattamenti erogati. Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la non fondatezza, inesistenza e/o illegittimità del credito vantato dall' Istituto e, per l'effetto, chiedeva che quest'ultimo fosse condannato a restituire quanto nelle more indebitamente trattenuto. CP_ Con memoria depositata in data 10 aprile 2025 l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso deducendo che: - in tema di contestazione di una domanda di ripetizione di indebito, incombe su parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza del diritto a trattenere quanto percepito;
- nel caso di specie, l'indebito riguardava gli anni 2018 e 2019 e scaturiva dal superamento del requisito reddituale a seguito di percezione di nuova prestazione pensionistica dal mese di Aprile 2018; - non era possibile escludere la ripetizione dell'indebito invocando la buona fede dell' accipiens, in quanto nel caso di specie l'incremento reddituale era così significativo da rendere manifesto il superamento dei limiti previsti dalla legge per la percezione dell'assegno di invalidità.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa per la decisione, con assegnazione di termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc fino al 12 novembre 2025.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Emerge dagli atti che l' si è avveduto che la ricorrente, a partire dal mese di aprile 2018 CP_2 aveva iniziato a percepire la pensione di reversibilità, ciò determinando un incremento del suo reddito tale da rendere non più dovuta la prestazione assistenziale fino a quel momento goduta, ovvero l'assegno sociale (derivante da trasformazione, al compimento del 65esimo anno, dell'assegno di invalidità civile in precedenza erogatole).
L'istituto deduce di avere appreso dell'incremento reddituale della pensionata accedendo alle informazioni detenute dall'amministrazione finanziaria;
da canto suo la ricorrente sostiene l'irripetibilità delle somme percepite in ragione della sua condizione di buona fede e invoca l'applicazione in suo favore dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 (secondo cui: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, …….possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato,
2 siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”).
Va precisato, in diritto, che la previsione dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989 invocata dalla ricorrente non si applica alle prestazioni assistenziali ma a quelle previdenziali (cfr Cass., s. n.
13223/2020, che lo chiarisce con espresso riferimento alla previsione dell'art. 13 della L. n.
412/1991, la quale contiene una norma di interpretazione autentica del suddetto articolo 52 della legge n. 88 del 1989). Non è pertanto applicabile nel caso di specie.
L'istituto fa scaturire la pretesa di restituzione dal fatto oggettivo dell'avvenuto superamento del limite di reddito previsto per l'erogazione dell'assegno sociale.
Occorre tuttavia dare atto della consolidata giurisprudenza, di merito e di legittimità, formatasi in tema di ripetizione di indebito assistenziale. Una chiara sintesi dell'evoluzione e degli arresti della giurisprudenza sul tema si rinviene nella motivazione della sentenza della Corte di
Cassazione, n. 13223/2020, nella quale la Corte afferma i seguenti principi:
- nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato il principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito
(art. 2033 c.c.), trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
- nella particolare ipotesi dell'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di dolo dell'accipiens, che ricorrente ad esempio nel caso in cui l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio;
- in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa CP_1 CP_2 ipotesi deve essere tutelato l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso . CP_2
3 Applicando i suddetti principi al caso di specie, non può che concludersi per l'illegittimità della ripetizione operato dall' . Infatti, per stessa ammissione di quest'ultimo, il superamento CP_2 dei limiti reddituali, cui è subordinata la percezione dell'assegno sociale, è derivato esclusivamente dalla erogazione della pensione di reversibilità.
Pertanto, trattasi di una situazione ostativa nota all'ente previdenziale o comunque da esso conoscibile facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, senza neppure necessità di accedere alle banche dati delle altre amministrazioni ma accedendo direttamente alle proprie.
Aggiunge la Corte che il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le CP_1 prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
In base ai principi sopra illustrati, pertanto, si deve affermare che le prestazioni erogate alla pensionata sono divenute ripetibili solo a far data dal provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce CP_1
o ha l'onere di conoscere.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi di cui al dm. n. 55/2014, tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- dichiara non dovute dalla ricorrente le somme di € 9.591,66 (di cui alla comunicazione datata
18 maggio 2021) e di € 847,42 (di cui alla comunicazione datata 21 gennaio 2021) e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sul CP_1 trattamento pensionistico della ricorrente a titolo di recupero dei predetti importi;
4 - condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che CP_2 si liquidano in complessivi € 1800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giada Crocione, per dichiarato anticipo.
Terni, 13 novembre 2025
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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