Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6821/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 6821/2024 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Battipaglia (SA) alla Via R studio dell'avv. Francesco Pasquale D'Ambrosio che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via Ro studio dell'avv. Adriano Santoro che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_2 CodiceFiscale_3
ESISTENTE ONTUMACE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
15 ronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con e aveva previsto, in conformità all'accordo CP_1 raggiunto dalle parti, l'ob io carico di corrispondere all'ex moglie la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia e di € CP_2
470,00 a titolo di assegno divorzile. In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca dell'obbligo di corrispondere la somma per il mantenimento di deducendo il raggiungimento della sua CP_2 indipendenza economica, e una ne della misura dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, allegando un peggioramento della propria condizione economica;
in particolare precisava che, nel mese di dicembre 2022, aveva cessato la partita IVA per l'attività di agente e rappresentante in precedenza svolta, stante gli esigui guadagni, e che era titolare soltanto una partecipazione del 10% di una società con conseguente riduzione del reddito percepito. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, pur non CP_1 opponendosi alla revoca del mantenimento per la tava quanto dedotto dal ricorrente e rilevava la mancanza di elementi sopravvenuti incidenti sulla situazione esistente al tempo del divorzio;
precisava, inoltre, che l'ex marito aveva costituito la nuova società nell'anno 2019 unitamente alla nuova moglie, intestataria del 90% delle partecipazioni societarie. Inoltre, la resistente rilevava di versare in condizioni economiche precarie, di percepire, quale unica entrata, la somma prevista a titolo di assegno divorzile e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_2 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Tanto premesso, deve in primo luogo revocarsi l'obbligo a carico di Pt_1
di corrispondere ad la somma mensile di € 250,0
[...] CP_1 nimento della figli endo incontestato che la stessa sia CP_2 diventata economicamente in ente, modificandosi parzialmente in tal senso la sentenza n. 1501/2023 del Tribunale di Salerno, Deve invece rigettarsi la domanda del ricorrente di riduzione della somma da corrispondere all'ex moglie titolo di assegno divorzile. A tal proposito, si osserva che il ricorrente non ha fornito la prova della sopravvenienza di elementi modificativi della situazione esistente al tempo del raggiungimento degli accordi divorzili, considerato che quanto dallo stesso dedotto in merito al peggioramento delle proprie condizioni economiche era già in essere al momento della stipula dei suddetti accordi. In particolare, posto che il ricorso per divorzio congiunto è stato depositato in data 22.02.2023, deve rilevarsi che la cessazione della partita IVA per l'attività di agente e rappresentante in precedenza esercitata risale al mese di dicembre 2022 e, dunque, era già nota al momento del divorzio, così come il contratto di locazione risale all'anno 2017; dunque, entrambe le circostanze allegate sono antecedenti alla stipula degli accordi divorzili e conosciute dalle parti al momento della loro conclusione con la conseguenza che non possono legittimamente fondare la modifica richiesta, considerato che al tempo era del tutto prevedibile una riduzione delle entrate in seguito alla dismissione dell'attività. 3. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
− dichiara la contumacia di;
CP_2
− accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 1501/2023 del Tribunale di Salerno, si dispone la revoca dell'obbligo carico di di corrispondere ad la Parte_1 CP_1 somma mensile di € antenimento della CP_2
− rigetta la domanda avanzata dal ricorrente di riduzione della somma da corrispondere all'ex moglie titolo di assegno divorzile;
− dichiara interamente compensate le spese di lite Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 31 marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi