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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
___________
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore
d.ssa Angela Randazzo - Giudice nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 398/2024 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Scaccabarozzi Cristina Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentato e TE
difeso dall'avv. Vescovi Alex RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
Vista la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 2043/2025 pubblicata il 07/09/2025 con la quale, su reclamo di è stata dichiarata l'apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale della TE
, con rimessione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'adozione dei
[...]
provvedimenti ex art. 49, 3° comma, CCII;
Pagina 1 di 3 ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto dell'Albo dei Persona_1
soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi pregressi;
considerato che
, essendo il debitore una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a mente del disposto dell'art. 256
CCII;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Prende atto della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 2043/2025 pubblicata il
07/09/2025 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della
(C.F./P.IVA TE
, con sede legale in Caravaggio (BG), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
(C.F. ). TE C.F._1
2) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del socio TE
(C.F. ) personalmente.
[...] C.F._1
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore il dr. C.F. ; Persona_1 C.F._2
3) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
4) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 12/12/2025 ore 10:00, nel suo ufficio presso il
Pagina 2 di 3 Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
5) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
6) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
7) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Bergamo, 17/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
d.ssa Maria Magrì dr. Vincenzo Domenico Scibetta
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TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
___________
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore
d.ssa Angela Randazzo - Giudice nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 398/2024 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Scaccabarozzi Cristina Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentato e TE
difeso dall'avv. Vescovi Alex RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
Vista la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 2043/2025 pubblicata il 07/09/2025 con la quale, su reclamo di è stata dichiarata l'apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale della TE
, con rimessione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'adozione dei
[...]
provvedimenti ex art. 49, 3° comma, CCII;
Pagina 1 di 3 ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto dell'Albo dei Persona_1
soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi pregressi;
considerato che
, essendo il debitore una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a mente del disposto dell'art. 256
CCII;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Prende atto della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 2043/2025 pubblicata il
07/09/2025 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della
(C.F./P.IVA TE
, con sede legale in Caravaggio (BG), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
(C.F. ). TE C.F._1
2) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del socio TE
(C.F. ) personalmente.
[...] C.F._1
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore il dr. C.F. ; Persona_1 C.F._2
3) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
4) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 12/12/2025 ore 10:00, nel suo ufficio presso il
Pagina 2 di 3 Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
5) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
6) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
7) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Bergamo, 17/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
d.ssa Maria Magrì dr. Vincenzo Domenico Scibetta
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