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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1001/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), sia Parte_1 C.F._1
in proprio che quale legale rappresentante della s.n.c. irregolare fra , Parte_1
e , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2 Parte_3
Nunzio Angelo Andrea Maria Distefano;
APPELLANTE IN REVOCAZIONE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ); TE C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._3 entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Aiello;
APPELLATE IN REVOCAZIONE
1 E CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sondra C.F._4
Gianino;
APPELLATA IN REVOCAZIONE
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 C.F._5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Maugeri;
APPELLATO IN REVOCAZIONE
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_6 C.F._6
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_2
tempore;
APPELLATI IN REVOCAZIONE CONTUMACI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 2343/2016 del 26 aprile 2016 il Tribunale di Catania, adito da , ed per l'accoglimento delle domande di CP_3 CP_2 TE
petizione ereditaria e di scioglimento della comunione ereditaria proposte dalle attrici nei confronti del fratello ER , rigettava le eccezioni preliminari e la Parte_1 domanda di usucapione, proposte da quest'ultimo.
Accertava, quel giudice, che il compendio dei beni oggetto di causa si apparteneva agli assi ereditari dei de cuius e e che , Parte_3 Parte_2 Pt_1 CP_3
, ed erano eredi per successione legittima della madre
[...] CP_2 TE
, deceduta il 5 marzo 1991, e per successione testamentaria di Parte_3 Pt_2
2 , deceduto il 27 giugno 2007, che per testamento aveva disposto del suo CP_1
patrimonio in favore, oltre che dei quattro figli, anche di e Controparte_4 CP_6
.
[...]
Con sentenza definitiva n. 1318 del 29 marzo 2019 il Tribunale di Catania dichiarava aperta la successione legittima di in favore del coniuge superstite Parte_3 [...]
e dei quattro figli;
dichiarava aperta la successione testamentaria di Parte_2 [...]
, regolata dal testamento pubblico del 7 giugno 2007; scioglieva le comunioni Parte_2
sussistenti tra le parti attribuendo le sei quote in base al progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico d'ufficio e condannava al rilascio, in favore Parte_1
delle sorelle e dei legatari, degli immobili da lui esclusivamente detenuti per le quote di loro pertinenza, nonché al risarcimento del danno per il mancato godimento dei beni comuni.
Avverso entrambe le sentenze interponeva appello sulla base di Parte_2
dieci motivi.
Con il primo, censurava la sentenza definitiva per aver il Tribunale ritenuto la sussistenza di un giudicato interno sulle eccezioni già rigettate con la sentenza non definitiva;
con il secondo, censurava il rigetto della domanda di usucapione dei beni ereditari;
con il terzo ed il quarto motivo criticava il rigetto dell'eccezione di prescrizione ex art. 480 c.c. dell'accettazione dell'eredità della madre da parte di , Controparte_3 nonché l'avere il Tribunale escluso che i beni oggetto di controversia fossero stati conferiti alla società di fatto sussistente tra esso appellante e i genitori e Parte_2 [...]
; con il quinto motivo si doleva della mancata declaratoria della nullità per Pt_3
indeterminatezza delle disposizioni contenute nel testamento di in favore Parte_2 di e;
con il sesto motivo rilevava l'esistenza di Controparte_4 Controparte_6 un conflitto di interessi tra le sorelle e, quindi, l'impossibilità ad essere difese da un unico difensore;
con il settimo motivo denunciava la condotta processuale della controparte;
con l'ottavo motivo censurava lo scioglimento della comunione, altresì deducendo che alcuni immobili fossero abusivi;
con il nono motivo criticava la statuizione di condanna al pagamento della fruttificazione;
con il decimo denunciava l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna delle controparti al pagamento dei costi di gestione sostenuti dall'appellante.
Con sentenza non definitiva n. 1592/2021 del 22 luglio 2021 la Corte di appello rigettava tutti i motivi del gravame, ad eccezione dell'ottavo, per il cui esame rimetteva la causa sul ruolo, rilevando che, in ossequio alla sentenza n. 25021/2019 delle sezioni unite
3 della Corte di cassazione, solo gli immobili per i quali non sussistevano abusi edilizi potevano essere oggetto di divisione.
Con sentenza definitiva n. 77/2024 del 12 gennaio 2024 la Corte di appello, in parziale accoglimento dell'ottavo motivo, dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie, “attesa la situazione di irregolarità (urbanistica e catastale) di tutti i beni relitti (…) tale da escludere la possibilità di procedere ad una divisione giudiziale del patrimonio ereditario”; annullava la statuizione afferente la condanna del al rilascio del beni ereditari;
disponeva la “conferma, nel resto, CP_1
(del) le sentenze del Tribunale impugnate”.
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2024 ha proposto Parte_1 impugnazione per revocazione della sentenza n. 77/2024 di questa Corte ai sensi dell'art. 395, nn. 1, 4 e 5, c.p.c.
Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_3 TE CP_2
e tutti resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...] Controparte_4
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 9 aprile 2024, a seguito di discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , Controparte_6 [...]
e in L.C.A., i quali non si sono costituiti in giudizio Controparte_5 Controparte_7
nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi.
Tanto premesso, il gravame è inammissibile.
Esso, infatti, si incentra sulla questione dell'appartenenza all'asse ereditario dei beni immobili che assume appartenere alla società di fatto. Parte_1
Questione, questa, che è stata oggetto della sentenza non definitiva n. 1592/2021 del 22 luglio 2021 della Corte di appello, e sulle quali la sentenza che oggi si impugna non ha provveduto, né poteva provvedere.
Vige, infatti, il principio in base al quale il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, che assume carattere intangibile (per tutte, v. Cass. n. 29321/2021).
Né la “conferma” della sentenza di primo grado – contenuta nel “decisum” della sentenza oggi gravata – può costituire una nuova statuizione rispetto a quella oggetto
4 della sentenza non definitiva, tanto più che l'appellante in revocazione, nella descrizione dei motivi di impugnazione, fa riferimento alla motivazione adottata nella sentenza non definitiva, e non in quella effettivamente oggetto di impugnazione, la quale si è occupata esclusivamente dell'ottavo motivo di appello, afferente la possibilità di sciogliere le comunioni ereditarie in presenza di immobili abusivi.
In definitiva, dunque, la affermata “conferma” delle sentenze del Tribunale, allora oggetto di appello, non costituisce affatto una nuova statuizione, né la rinnovazione di una statuizione già resa, ma una mera conferma (ancorché inopportuna, essendo il potere del giudice del prosieguo delimitato dal contenuto della sentenza non definitiva) delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, l'unica che ha deciso sulle questioni sulle quali l'appellante in revocazione oggi erroneamente dibatte.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (e dunque al valore della massa attiva da dividersi, pari ad €. 1.390.000,00), e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non deve provvedersi relativamente alla posizione degli appellati contumaci, che non hanno svolto attività difensiva.
Le spese da liquidare in favore di devono essere distratte in Controparte_4
favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna dell'appellante in revocazione al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La norma richiamata prevede che la condanna del soccombente - a prescindere dalla domanda della parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale - può essere anche riconosciuta d'ufficio dal giudice.
Essa non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la disposizione in parola introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, siccome volta a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale, nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio (v. per tutte, Cass. n. 22405/2018, resa a sezioni unite).
Ed in caso di condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e
5 secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, causano ex se danni patrimoniali e non (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente) (v., in proposito, Cass. n. 24645/2007).
In tali casi, la somma viene determinata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
E poiché l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può calibrare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (v. Cass. nn. 26435/20, 22405/2018, 20732/2016).
Ora, nel caso di specie, l'appellante in revocazione ha agito con colpa grave, proponendo consapevolmente un gravame inammissibile perché formulato avverso una sentenza diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto tempestivamente fare oggetto di gravame, così ponendo in essere una condotta processuale abusiva.
Si ritiene equo, in considerazione di quanto detto sopra, liquidare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., a favore delle appellate costituite, l'importo, già attualizzato, e dunque comprensivo tanto di rivalutazione monetaria, quanto degli interessi, corrispondente a quello oggetto della condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza n. 77/2024 in data 12/1/2024 di Parte_1
questa Corte di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile l'impugnazione e condanna a rifondere, in favore delle Parte_1 altre parti costituite, le spese del grado, che liquida: in €. 12.000,00 in favore di e CP_1
, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; Controparte_2 in €. 12.000,00 in favore di , oltre ad IVA, CPA e rimborso spese Controparte_3 forfettarie nella misura del 15%; in €. 12.000,00 in favore di oltre ad Controparte_4
6 IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Le spese liquidate in favore di si distraggono in favore del procuratore Controparte_4
avv. Antonino Maugeri, che ne ha fatto richiesta.
Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., Parte_1 dell'importo di €. 12.000,00 in favore di ciascuno degli appellati in revocazione costituitisi in giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in revocazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
15 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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