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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, vertente in materia di volontaria giurisdizione, iscritta al
n. 1234/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione con ordinanza del 05/12/2025 tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Santa Severina (KR), alla via Antonio C.F._1
Galati n. 10 - presso lo studio dell'avv. COZZA RA (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata l'[...] a [...], cod. fisc. , Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Mesoraca (KR), alla via Vico Pipino, n. 6/B - presso lo studio dell'avv. ROCCA MARCO (cod. fisc. – pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_2 calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis 51 cod. proc. civ., sottoscritto in data 25/09/2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Persona_1
- di aver avuto una relazione sentimentale a partire dal 2012 e di aver convissuto more uxorio;
- che dalla loro relazione erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e Per_2
, nato a [...] il [...] (entrambi minorenni); Per_3
- che ormai da anni avevano deciso di porre fine alla convivenza, divenuta intollerabile a causa della decadenza affettiva e sentimentale e che da diverso tempo,
i medesimi, vivono di fatto separati.
Tanto premesso chiedevano la regolamentazione del rapporto genitoriale per la gestione dei propri figli, precisando di aver raggiunto un accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate, nei termini riportati nel ricorso congiunto.
Con decreto del 06/11/2025, il Presidente assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendo che la stessa si svolgesse in modalità scritta, autorizzando all'uopo i difensori a depositare note scritte entro il giorno dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
Con ordinanza del 05/12/2025, resa in sostituzione d'udienza, il Giudice dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti e tratteneva la causa in decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
Il P.M. interveniva regolarmente rendendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse dei figli minori.
Le parti hanno infatti stabilito che:
“1) i conviventi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli e vengono affidati congiuntamente, come per legge, ad Persona_4 Persona_5 entrambi i genitori;
3) i figli minori e saranno collocati presso la madre in Mesoraca Persona_4 Persona_5
(KR), alla via I Maggio n. 14, con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé secondo gli accordi tra i genitori e in ogni caso, il sig. , potrà tenerli con sé anche per il pernotto, almeno Parte_1 due giorni alla settimana, presso l'abitazione ove lo stesso risiede;
4) le decisioni di maggiore interesse per la prole, come quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali nonché delle aspirazioni dei figli;
5) i figli trascorreranno alternativamente due week-end con il padre, con pernotto presso lo stesso e due con la madre. Lo stesso dicasi per i compleanni, le ferie scolastiche e per le festività;
6) con riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre, 3 giorni consecutivi dal 24 al 26 dicembre e dal 31 al 02 gennaio ad anni alternati. Lo stesso dicasi per le festività pasquali per le quali, varrà il medesimo criterio dell'alternanza. Per quanto riguarda le vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre, con pernottamento presso lo stesso, 15 giorni consecutivi;
tale periodo verrà concordato tra i genitori;
7) il sig. , rinuncia alla metà dell'assegno unico universale erogato dall'Inps in favore Parte_1 della sig.ra , somma che verrà utilizzata dalla stessa quale quota di mantenimento per i Persona_1 figli minori, e Per_2 Per_3
8) il sig. , corrisponderà il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte Parte_1 dal SSN, spese dentistiche, spese scolastiche, spese sportive e ricreative, spese trasporto autobus) che dovranno essere preventivamente concordate e debitamente documentate”.
*****
Il suddetto accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori per la gestione dei figli minori;
considerato che
, in ragione della natura congiunta del ricorso, nulla deve essere disposto sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 337 bis c.c.:
- dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento dei minori e Persona_4
, del loro mantenimento, alle condizioni concordate tra le parti come su Persona_5
riportate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 17/12/2025. IL GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA IA IL DE IS
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA RA AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, vertente in materia di volontaria giurisdizione, iscritta al
n. 1234/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione con ordinanza del 05/12/2025 tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Santa Severina (KR), alla via Antonio C.F._1
Galati n. 10 - presso lo studio dell'avv. COZZA RA (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata l'[...] a [...], cod. fisc. , Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Mesoraca (KR), alla via Vico Pipino, n. 6/B - presso lo studio dell'avv. ROCCA MARCO (cod. fisc. – pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_2 calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis 51 cod. proc. civ., sottoscritto in data 25/09/2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Persona_1
- di aver avuto una relazione sentimentale a partire dal 2012 e di aver convissuto more uxorio;
- che dalla loro relazione erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e Per_2
, nato a [...] il [...] (entrambi minorenni); Per_3
- che ormai da anni avevano deciso di porre fine alla convivenza, divenuta intollerabile a causa della decadenza affettiva e sentimentale e che da diverso tempo,
i medesimi, vivono di fatto separati.
Tanto premesso chiedevano la regolamentazione del rapporto genitoriale per la gestione dei propri figli, precisando di aver raggiunto un accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate, nei termini riportati nel ricorso congiunto.
Con decreto del 06/11/2025, il Presidente assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendo che la stessa si svolgesse in modalità scritta, autorizzando all'uopo i difensori a depositare note scritte entro il giorno dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
Con ordinanza del 05/12/2025, resa in sostituzione d'udienza, il Giudice dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti e tratteneva la causa in decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
Il P.M. interveniva regolarmente rendendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse dei figli minori.
Le parti hanno infatti stabilito che:
“1) i conviventi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli e vengono affidati congiuntamente, come per legge, ad Persona_4 Persona_5 entrambi i genitori;
3) i figli minori e saranno collocati presso la madre in Mesoraca Persona_4 Persona_5
(KR), alla via I Maggio n. 14, con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé secondo gli accordi tra i genitori e in ogni caso, il sig. , potrà tenerli con sé anche per il pernotto, almeno Parte_1 due giorni alla settimana, presso l'abitazione ove lo stesso risiede;
4) le decisioni di maggiore interesse per la prole, come quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali nonché delle aspirazioni dei figli;
5) i figli trascorreranno alternativamente due week-end con il padre, con pernotto presso lo stesso e due con la madre. Lo stesso dicasi per i compleanni, le ferie scolastiche e per le festività;
6) con riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre, 3 giorni consecutivi dal 24 al 26 dicembre e dal 31 al 02 gennaio ad anni alternati. Lo stesso dicasi per le festività pasquali per le quali, varrà il medesimo criterio dell'alternanza. Per quanto riguarda le vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre, con pernottamento presso lo stesso, 15 giorni consecutivi;
tale periodo verrà concordato tra i genitori;
7) il sig. , rinuncia alla metà dell'assegno unico universale erogato dall'Inps in favore Parte_1 della sig.ra , somma che verrà utilizzata dalla stessa quale quota di mantenimento per i Persona_1 figli minori, e Per_2 Per_3
8) il sig. , corrisponderà il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte Parte_1 dal SSN, spese dentistiche, spese scolastiche, spese sportive e ricreative, spese trasporto autobus) che dovranno essere preventivamente concordate e debitamente documentate”.
*****
Il suddetto accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori per la gestione dei figli minori;
considerato che
, in ragione della natura congiunta del ricorso, nulla deve essere disposto sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 337 bis c.c.:
- dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento dei minori e Persona_4
, del loro mantenimento, alle condizioni concordate tra le parti come su Persona_5
riportate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 17/12/2025. IL GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA IA IL DE IS
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA RA AN