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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/11/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
AR NZ, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2379/ 2022 promosso da
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 33/A, presso lo studio degli
Avv.ti Danilo Luca Scalabrini e Francesco Abatelli Trigona che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Franco Pasut ed elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
pag. 1 RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza di ingiunzione n. OI 000211423 notificata in data 16.07.2022
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 12.08.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI 000211423 notificata in data 16.07.2022
riferita all'atto di accertamento Prot. n. 5500.27/07/2017.00677499 CP_1
dell'08.08.2017, emessa dall' con cui è stato richiesto il pagamento della CP_1
somma di € 27.506,60 per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L.
12.09.1983 n. 463 convertito in L. 12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta.
Lamentava, tra l'altro, la nullità della ordinanza ingiunzione in ragione della circostanza che la notificazione del verbale di accertamento dell'illecito non era avvenuta nei confronti del ricorrente, la prescrizione, la violazione del principio pag. 2 di ragionevole durata, la carenza di motivazione, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 28.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014,
n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria,
prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a € 1.032,00, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000,00 annui, mentre se pag. 3 l'importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.
L'art. 6 del citato decreto in ordine alle disposizioni applicabili fa espresso richiamo alle norme delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981
n. 689 e tra queste, nel caso che ci interessa, all'art. 14, comma 2, della L.
689/1981 che prevede espressamente la decadenza della potestà sanzionatoria in caso di mancata notifica entro novanta giorni dall'accertamento.
La Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze n. 7641 del 22/03/2025, n. 7845
del 25/03/2025 e n. 8075 del 27/03/2025 (confermate dalla sentenza n. 9015/2025),
ha chiarito la decorrenza e la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l è tenuto a notificare la violazione amministrativa per CP_1
omesso versamento delle ritenute previdenziali. In particolare, i Giudici di
Legittimità hanno fornito una lettura univoca e sistematica dell'art. 9, comma 4,
del D.lgs. n. 8/2016 che dispone: “1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. (…) 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il pag. 4 termine di novanta giorni (…)”, distinguendo il caso in cui la trasmissione degli atti giudiziaria ci sia stata dalle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti.
In caso di trasmissione degli atti, il termine decorre dalla data effettiva di ricezione da parte dell' (Cass. 7845 del 25/03/2025); mentre in assenza di CP_1
trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria e in presenza di elementi già noti all' l'Istituto è tenuto a notificare la violazione entro 90 CP_1
giorni decorrenti dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. n.
8/2016 (depenalizzazione) (Cass. n. 7641 del 22/03/2025 e n. 8075 del 27/03/2025).
Fatta questa distinzione, in ordine alla natura decadenziale del termine di 90
giorni, le citate pronunce hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria,
entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' deve CP_1
notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti pag. 5 che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Nel giudizio de quo, non vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità
dell'opponente ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/2011, in quanto l' CP_1
non ha dato prova della legittimità del procedimento sanzionatorio,
evidentemente tardivo per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello
Stato Italiano.
Passando all'esame dei fatti di causa si rileva che, in mancanza di trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica non essendoci prova agli atti che pendeva procedimento penale, il termine di 90 giorni entro cui l' CP_1
doveva notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali decorreva dal 06/02/2016.
Indubbia appare nel caso in oggetto, l'applicazione delle norme di cui alla L.
689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016,
per espressa previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016, che recita: “Nel
procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal pag. 6 presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ed invero, le violazioni contestate, di importo inferiore a € 10.000,00, sono riferite all'anno 2013 e sono state accertate dall' tutte entro il 2017. CP_1
Per quanto sopra il termine di 90 giorni decorreva dall'entrata in vigore del
D.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016) ed era irrimediabilmente scaduto quando in data
08/08/2017 l' ha notificato al ricorrente l'atto di accertamento della CP_1
violazione e, per l'effetto, non poteva essere avviato il procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Pertanto, in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la valenza interruttiva del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981,
l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata trovando applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto non risultando notificato l'avviso di accertamento nei termini prescritti.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
pag. 7 Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in € 3.290,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI 000211423 notificata in data
16.07.2022 nonché, quale atto presupposto l'atto di accertamento Prot. n.
5500.27/07/2017.00677499 dell'08.08.2017, emessa dall' CP_1 CP_1
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 3.290,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Danilo Luca Scalabrini e Francesco
Abatelli Trigona.
Così deciso in Termini Imerese in data 3 novembre 2025.
Il Giudice
AR NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa AR NZ, in pag. 8 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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