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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/12/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2121/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA GRUA Parte_1 C.F._1
SAVERIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RI VITA RESISTENTE
OGGETTO: Filiazione naturale con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 20.11./2025, sulle conclusioni congiunte precisate in udienza
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso del 23.7.2025, ha domandato la regolamentazione delle Parte_1
condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Persona_1
(20.9.2020), nato dalla relazione more uxorio con il resistente Controparte_1
Costituitosi in giudizio, il ricorrente ha integralmente aderito alle richieste attoree.
All'udienza del 20.11.2025 le parti hanno quindi chiesto il mutamento del rito, chiedendo l'omologa delle seguenti condizioni, con compensazione delle spese di lite:
- che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione del padre in Ragusa, c.da Piombo sn;
– che le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alle attività extracurricolari del minore siano assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del minore;
– che la sig.ra contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 100,00 mensili a favore del resistente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
– che le spese straordinarie, specificamente identificate in quelle per libri scolastici, strumenti didattici, mensa e trasporto scolastico, visite mediche specialistiche non coperte dal
SSN e attività ludico-sportive, siano suddivise in misura paritaria tra i genitori (50%), previa documentazione e preventivo accordo;
– che la madre possa liberamente comunicare con il figlio mediante chiamate e videochiamate quotidiane, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del minore;
– che la madre possa incontrare il figlio due volte a settimana, in giorni da concordare, nella fascia oraria 16:00–18:00;
– che il figlio possa permanere con la madre nei fine settimana alterni, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, previo accordo tra le parti;
– che il figlio trascorra con la madre: due settimane consecutive durante le vacanze estive
(periodo da concordare preventivamente), una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con rotazione annuale dei giorni festivi tra i genitori (Natale/Capodanno e Pasqua/Lunedì dell'Angelo).
pagina 2 di 3 L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse del figlio, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili delle parti.
Su accordo delle parti, le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2121/2025, così decide:
- omologa le condizioni concordate inerenti al figlio e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte provvedendo in conformità alle condizioni;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
21.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2121/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA GRUA Parte_1 C.F._1
SAVERIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RI VITA RESISTENTE
OGGETTO: Filiazione naturale con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 20.11./2025, sulle conclusioni congiunte precisate in udienza
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso del 23.7.2025, ha domandato la regolamentazione delle Parte_1
condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Persona_1
(20.9.2020), nato dalla relazione more uxorio con il resistente Controparte_1
Costituitosi in giudizio, il ricorrente ha integralmente aderito alle richieste attoree.
All'udienza del 20.11.2025 le parti hanno quindi chiesto il mutamento del rito, chiedendo l'omologa delle seguenti condizioni, con compensazione delle spese di lite:
- che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione del padre in Ragusa, c.da Piombo sn;
– che le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alle attività extracurricolari del minore siano assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del minore;
– che la sig.ra contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 100,00 mensili a favore del resistente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
– che le spese straordinarie, specificamente identificate in quelle per libri scolastici, strumenti didattici, mensa e trasporto scolastico, visite mediche specialistiche non coperte dal
SSN e attività ludico-sportive, siano suddivise in misura paritaria tra i genitori (50%), previa documentazione e preventivo accordo;
– che la madre possa liberamente comunicare con il figlio mediante chiamate e videochiamate quotidiane, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del minore;
– che la madre possa incontrare il figlio due volte a settimana, in giorni da concordare, nella fascia oraria 16:00–18:00;
– che il figlio possa permanere con la madre nei fine settimana alterni, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, previo accordo tra le parti;
– che il figlio trascorra con la madre: due settimane consecutive durante le vacanze estive
(periodo da concordare preventivamente), una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con rotazione annuale dei giorni festivi tra i genitori (Natale/Capodanno e Pasqua/Lunedì dell'Angelo).
pagina 2 di 3 L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse del figlio, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili delle parti.
Su accordo delle parti, le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2121/2025, così decide:
- omologa le condizioni concordate inerenti al figlio e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte provvedendo in conformità alle condizioni;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
21.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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