Articolo 11 della Legge 3 agosto 1978, n. 405
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 agosto 1978
Art. 11. Revoca e riduzione della sospensione della patente di guida

La sospensione della patente di guida disposta con la sentenza di condanna per un reato colposo e' revocata quando per il reato da cui la sospensione dipende si applica l'amnistia. Quando per tale reato si applica l'indulto la durata della sospensione della patente e' ridotta della stessa misura dell'indulto.
Entrata in vigore il 4 agosto 1978
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