Art. 11. Revoca e riduzione della sospensione della patente di guida
La sospensione della patente di guida disposta con la sentenza di condanna per un reato colposo e' revocata quando per il reato da cui la sospensione dipende si applica l'amnistia. Quando per tale reato si applica l'indulto la durata della sospensione della patente e' ridotta della stessa misura dell'indulto.
La sospensione della patente di guida disposta con la sentenza di condanna per un reato colposo e' revocata quando per il reato da cui la sospensione dipende si applica l'amnistia. Quando per tale reato si applica l'indulto la durata della sospensione della patente e' ridotta della stessa misura dell'indulto.