Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 16/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 14 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza in data 13 gennaio 2026, all’odierna udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32000 del registro di Segreteria promosso da:
M. P. C., omissis , difeso dagli avv.ti Saverio Ugolini, C.F. GLNSVR60L23781Z, (pec:
avvsaveriougolini@ordineavvocativrpec.it) e MA CR, C.F. [...]
(pec: mauro.crosato@legalmail.it), fax 045 8034530 Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo GN (c.f. [...]– PEC:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;
Resistente
E CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8 e domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n. 63;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, con sede in Roma, Via XX Settembre, 97, C.F. 80415740580, con domicilio ex lege presso l’avvocatura dello Stato l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 63, PEC:
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it Resistenti
PER il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità accertate dalla CMO di Padova (e ritenute dal CVCS non dipendenti da causa di servizio),
iscrivibili nella V cat. della tabella “A” annessa alla L. 834/1981:
- Cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica (inquadramento nosografico previsto da ICD9/0.M.S. di interesse statistico: IPERTENSIONE ESSENZIALE)
- Esiti di intervento per dissezione acuta dell’aorta con sostituzione valvolare aortica con bioprotesi sostituzione con protesi della radice aortica e dell’aorta ascendente e reimpianto degli osti coronarici (inquadramento nosografico previsto da ICD9/0.M.S. di interesse statistico: DISSEZIONE DELL'AORTA)
- Esiti da pregressa infezione da SARS COVID 2 (infermità / menomazione precedentemente valutata).
e per il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata ordinaria;
VISTO l’atto introduttivo del giudizio;
VISTA la memoria di costituzione in giudizio di parte resistente;
ESAMINATI tutti gli atti e i documenti di causa.
UDITI all’odierna udienza, tenutasi con l’assistenza della funzionaria Nicoletta Niero, l’Avv.
AR CR per il ricorrente e l’Avv. Angelo GN per l’INPS;
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso dell’8 aprile 2024 il ricorrente - dopo aver premesso, di aver svolto nell’Esercito, a partire dall’anno 1985, i diversi incarichi operativi e di comando come meglio indicati nell’atto introduttivo del giudizio – deduceva che già a partire dall’anno 2011, a causa dei gravosi impegni di lavoro, gli veniva diagnosticata la presenza di cardiopatia ipertensiva, che andava gradualmente peggiorando nel corso degli anni, tanto che, a partire dal 2012, era necessario uno stretto controllo tramite l’assunzione farmaci antiipertensivi e che nel giugno 2020, dopo aver patito una grave forma di Covid-19 nel precedente mese di marzo, veniva ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Borgo Trento (Verona), per una grave forma di dissecazione aortica, risolta con intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare aortica, posizionamento di bioprotesi Perimount e sostituzione della radice aortica.
Trasferito in unità di riabilitazione cardiologica, dalla quale veniva dimesso nel luglio 2020 con diagnosi di “cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso. Pregressa fibrillazione atriale parossistica ricorrente. Ectasia del bulbo aortico. polmonite interstiziale COVID correlata, a progressiva e lenta risoluzione”, nel settembre successivo, a seguito di ulteriore ricovero veniva accertata la presenza di sofferenza mitralica e di infezioni batteriche e nel dicembre 2020 si rendeva necessario un nuovo intervento chirurgico a causa di un’endocardite batterica sulla protesi valvolare aortica impiantata nell’estate precedente, dove si evidenziava un quadro clinico complesso aggravato dalla presenza di infezioni opportunistiche, con sostituzione della protesi valvolare aortica e successivo ricovero per riabilitazione.
Ritenuta non ascrivibile la richiesta di riconoscimento da causa di servizio dell’infezione da Covid-19, nel marzo del 2021, un primo referto medico legale evidenziava la patogenesi della cardiopatia ipertensiva che aveva colpito il Col. Magno evidenziando il nesso causale, preponderante e determinante quale sicura concausa efficiente, tra lo stress lavoro correlato e le patologie di base del ricorrente, nonché l’interdipendenza con le relative recenti conseguenze. Analogo accertamento era confermato da una consulenza tecnica di parte allegata in atti.
2. Poiché tuttavia, come da documentazione allegata, le domande di riconoscimento della causa di servizio per le descritte patologie, del tutto erroneamente, non erano state accolte, e poiché nessun esito aveva avuto il ricorso a suo tempo presentato in via amministrativa, il ricorrente adiva l’intesto Giudice chiedendo di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità che lo avevano colpito, iscrivibili nella V cat. della tabella “A” annessa alla L.
834/1981; e, per l’effetto, dichiarare il suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato, nella misura di legge, compresi i trattamenti accessori, a partire dall’aprile 2021 (prima domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio), così condannando l’INPS a corrispondere gli arretrati, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda fino al saldo effettivo. Con vittoria nelle spese del giudizio.
A supporto della domanda, oltre alla produzione di documentazione medica, il ricorrente chiedeva che in via istruttoria il Giudice disponesse accertamento tecnico medico - legale per determinare la causa dell’insorgenza delle patologie diagnosticate.
3. Con memoria del 3 settembre 2024 si costituiva in giudizio l’INPS, il quale, rilevato che il ricorrente era titolare di pensione ordinaria con decorrenza 04/2021, eccepiva, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.153 C.G.C. perché la domanda era stata proposta quando ancora l’iter amministrativo non si era concluso con l’adozione di un provvedimento finale. Nel merito contestava l’avversa domanda, evidenziandone l’infondatezza perché dalla documentazione in atti non risultavano sussistere i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta. E ne chiedeva il rigetto.
4. Con ordinanza n.25/2024 del 25 settembre 2024, emessa in esito all’udienza del 23 settembre 2024, veniva disposta dal Giudice consulenza tecnica d’ufficio con la quale si dava mandato all’ l’U.O. Medicina Legale dell’USSL 3 Serenissima del Veneto di esperire Consulenza tecnica sul seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti e i documenti ci causa, esaminata la documentazione sanitaria, sottoposto a visita il ricorrente, compiuti i necessari accertamenti di carattere specialistico, autorizzato il CTU ad assumere informazioni e ad estrarre copia di documentazione sanitaria anche presso enti pubblici e/o privati:
1) se l’infermità “Cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso. Pregressa fibrillazione atriale parossistica ricorrente. Ectasia del bulbo aortico. polmonite interstiziale COVID correlata, a progressiva e lenta risoluzione”, come meglio descritta in atti e sofferta dal ricorrente possa eziologicamente ritenersi dipendente da causa di servizio, quale causa o concausa efficiente e determinante;
2) in caso affermativo, se e di quale classificazione sia suscettibile detta infermità, secondo la Tab. A annessa alla L. 834/1981”.
Disposto rinvio della trattazione alle udienze dell’11 aprile 2025 e del 23 ottobre 2025 in conseguenza di comunicate ragioni organizzative che avevano impedito alla USSL 3 l’espletamento dell’incarico peritale nei termini previsti, l’accertamento peritale, al quale ha partecipato anche il consulente nominato da parte ricorrente veniva depositato in data 11 novembre 2025.
Parte ricorrente, con memoria conclusionale depositata in data 11.12.2025, ritenute corrette le conclusioni cui era pervenuto il CTU concludeva affinché si accertasse la dipendenza da causa di servizio delle patologie “cardiopatia ipertensiva” e “Polmonite interstiziale COVID correlata”, attualmente ascrivibili alla VIII categoria della Tabella A annessa alla L. 834/83, dichiarando il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato previsto dall’art 67 D.P.R. 1092/1973.
La causa giungeva infine per le conclusioni all’udienza odierna, nel corso della quale, come da separato verbale, alla luce degli esiti peritali, parte ricorrente insisteva per l’accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria dell’11 dicembre 2025 e parte resistente si rimetteva alla valutazione del Collegio Considerato in
DIRITTO
5. La domanda del ricorrente, come rimodulata con le proprie memorie all’esito delle operazioni peritali e come confermata nel corso della discussione orale della vertenza, è parzialmente fondata e merita accoglimento in tali termini.
6. La consulenza medica esperita in corso di causa, immune da censure di carattere logicomotivazionale - dopo aver escluso, con ampia trattazione medica, la riconducibilità a causa di servizio della malattia “Ectasia del bulbo aortico” e la conseguente evoluzione in disseccazione aortica, potendo avere il servizio espletato una concausalità solo marginale rispetto alla natura della patologia esaminata – ha viceversa ritenuto che il servizio espletato dal ricorrente per molti anni possa effettivamente aver determinato una condizione di stress tale da rappresentare una concausa determinante nell’insorgenza dell’ipertensione arteriosa e, a sua volta della cardiopatia ipertensiva, alla luce della letteratura medica richiamata, delle concrete mansioni assegnate al ricorrente e delle modalità del loro espletamento.
L’elaborato peritale ha anche congruamente motivato in ordine all’età di insorgenza della patologia, al di sotto dell’età media d’insorgenza nella popolazione generale, e all’assenza di fattori ulteriori di rischio che possano ragionevolmente ricondurre a fattori estranei al servizio la ridetta malattia.
La stessa cardiopatia ipertensiva è stata dunque ritenuta ascrivibile alla categoria VIII della legge n.834/1983.
7. Con riferimento invece alla Polmonite Interstiziale COVID correlata, a progressiva e lenta risoluzione, la stessa, secondo quanto acclarato dal CTU, non solo non ha determinato postumi invalidanti permanenti, ma non è nemmeno riscontrabile - oltre il livello della mera possibilità – la riconducibilità della stessa al servizio espletato quale concausa efficiente e determinante, circostanza che, secondo le previsioni dell’art.64, comma 3, nell’interpretazione consolidata della giurisprudenza pensionistica, non consente di poterne affermare la derivazione da causa di servizio si fini del trattamento privilegiato richiesto.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese legali, la tendenziale gratuità delle vertenze in materia pensionistica, sia il limitato accoglimento delle domande come inizialmente proposte, giustificano la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione per l’effetto dichiara che la patologia
“cardiopatia ipertensiva” dipende da causa di servizio ed è ascrivibile all’ VIII categoria della Tabella A annessa alla L. 834/83.
- Spese compensate Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(f.to digitalmente)
Consigliere Roberto Angioni Depositata in Segreteria il 16/01/2026 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice
(f.to digitalmente)
Consigliere Roberto Angioni In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Il Funzionario Preposto
(f.to digitalmente)