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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 4012/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. AN VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SU NA TO
e
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. , assistite e difese dall'Avv. Parte_2 C.F._3
CA IA e dall'avv. GIOVANNI ANGELO AN convenute
(C.F. , rappresentata e difesa CP_2 C.F._4
dall'avv. Anna Maria Marcias e dall'avv. Lucia Deiana convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia questo Ill.mo Signor Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria voglia così provvedere: nel merito e in via principale;
- accertare e dichiarare che la pretermessa signora Parte_1
è erede necessaria del defunto signor e per l'effetto, ai fini di Per_1
constatare la lesione per preterizione dell'attrice, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del "de cuius" tenendo conto del valore reale della massa ereditaria in corso di causa;
- e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima della pretermessa signora per la quota Parte_1
di 1/4 dell'asse ereditario mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie del relictum che eccedono la quota di cui il "de cuius" poteva disporre;
- per l'effetto ordinare la Per_1
riduzione proporzionale delle quote ereditarie delle convenute;
- per
l'effetto assegnare a favore della signora nella qualità di erede Parte_1
legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, quota dei beni comuni ereditari così ricostruiti: gli immobili di cui ai certificati catastali e di quelli comunque intestati al defunto e delle giacenze bancarie accertare in corso di procedura per la quota pari a 1/4, con facoltà per gli altri coeredi di effettuare una liquidazione per equivalente con conguaglio in danaro da rivalutarsi al mutato valore dei beni al momento della divisione sulla quota spettante alla signora
[...]
che dichiara fin d'ora di voler accettare e per l'effetto disporre lo Pt_1
scioglimento della comunione ereditaria esistente fra le parti. Fermo il diritto dell'attrice di ottenere, anche difronte ai terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa ed accessori di legge”; per le convenute e : “Voglia l'Ill.mo Parte_2 CP_1
Tribunale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta: In via principale - rigettare le avverse domande in quanto inammissibili e/o
pag. 2/10 infondate in fatto ed in diritto In via subordinata - dichiarare il diritto dell'attrice a ricevere esclusivamente la quota di legittima del sig. Per_1
, includendo nella stessa anche i debiti del de cuius;
- disporre la
[...]
reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, scomputando dalla massa attiva i debiti dei quali il sig. era Per_1
gravato al momento della successione, salvo il diritto delle convenute
[...]
e al rimborso delle somme dalle stesse CP_1 Parte_2
sostenute pari ad euro 15.540,00, per debiti e pesi ereditari ovvero quelle maggiori o minori che saranno accertate. - procedere alla divisione del patrimonio oggetto di comunione ereditaria attribuendo a ciascun partecipante la quota di spettanza, salvo il diritto delle convenute
[...]
e al rimborso delle somme dalle stesse CP_1 Parte_2
sostenute pari ad euro 15.540,00 per debiti e pesi ereditari ovvero quelle maggiori o minori che saranno accertate. Con compensazione delle spese di lite”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta CP_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, 1. rigettare la domanda attrice per mancata individuazione dei beni dell'asse ereditario e del valore dei medesimi, necessari per l'accertamento del valore della legittima e dell'entità della lesione subita dalla;
in Parte_1
via principale ulteriore, 2. nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere validamente provati il valore della massa ereditaria, il valore della legittima e l'entità della lesione subita dall'attrice, accertare che il valore dei beni oggetto del legato disposto a favore della rientra CP_2
nella quota disponibile e, per l'effetto, dichiarare detti beni esclusi dalla
pag. 3/10 riduzione; in via subordinata, 3. nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere validamente provati il valore della massa ereditaria, il valore della legittima e l'entità della lesione subita dall'attrice, accertato che il valore dei beni oggetto del legato lede la quota disponibile, disporre la riduzione proporzionale del medesimo;
in ogni caso, 4. con vittoria delle competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice Parte_1
esponeva di essere moglie del defunto , avendo con lo stesso Per_1
contratto matrimonio il giorno 19 maggio 2010 nel comune di Fujan
(Repubblica Popolare Cinese), poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villasimius anno 2010, numero e, parte II, serie C, ufficio 1.
Esponeva ancora che con sentenza n.2683/2018 in data 24 ottobre 2018 il
Tribunale di Cagliari aveva dichiarato cessata la materia e del contendere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata dal signor in quanto, medio tempore, egli era Per_1
deceduto. Pertanto, come coniuge non separata del defunto, all'attrice spettava, a titolo di legittima, ex art. 542 c.c., la quota complessiva di 1/4 del patrimonio del defunto. Quest'ultimo tuttavia, con testamento olografo pubblicato in data 05 settembre 2018 a rogito notaio Persona_2
repertorio 51502, raccolta 32520, aveva nominato eredi universali le proprie figlie e nonchè ha lasciato a titolo CP_1 Parte_2
di legato alla signora una serie di beni immobili CP_2
specificatamente individuati nel testamento stesso. L'attrice chiedeva dunque la reintegrazione della sua quota di legittima, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi pag. 4/10 diritti, e l'assegnazione in suo favore di una quota pari ad 1/4 della proprietà dei beni mobili ed immobili caduti in successione, con facoltà per gli altri coeredi di effettuare una liquidazione per equivalente con conguaglio in danaro da rivalutarsi al valore dei beni al momento della divisione e scioglimento, in tal caso, della comunione ereditaria esistente fra le parti.
Si costituivano con separate comparse da un lato e CP_1 [...]
, e dall'altro resistendo alla domanda. Le prime Parte_2 CP_2
chiedevano in via principale il rigetto della domanda e comunque, in subordine, di computare i debiti della massa che esse avevano onorato. La seconda invece chiedeva disattendersi la domanda dell'attrice per omessa indicazione dei beni caduti in successione, nonché accertarsi che il valore del legato da lei ricevuto rientrava nell'ambito della quota disponibile del de cuius e comunque, in caso contrario, disporne la sua proporzionale riduzione.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante C.T.U. per la ricostruzione dell'asse ereditario.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Le parti hanno depositato note scritte nel termine all'uopo fissato, precisando le rispettive conclusioni. Precisate le conclusioni, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
pag. 5/10 Preliminarmente va rigettata la richiesta di parte convenuta di rinvio Per_1
della causa per la precisazione delle conclusioni, posto che la causa era già stata rinviata a tal fine all'udienza del 30.10.2025, anticipata come suindicato. Valgono, dunque, le conclusioni precedentemente rassegnate dalla predetta parte.
Ciò posto, la domanda di parte attrice è fondata nei termini di cui in motivazione.
Al C.T.U. è stato posto il seguente quesito: “Provveda alla descrizione e alla stima del patrimonio immobiliare (immobile sito in Villasimius foglio
23 mappale 5733 subalterni 1, 2, 3, 5 e 6; locale magazzino distinto in catasto al foglio 21 mappale 727; terreno distinto in catasto al foglio 21 mappale 54; terreno distinto in catasto al foglio 21 mappale 55, terreno distinto in catasto al foglio 21 mappale 279) e del patrimonio mobiliare
(somme di denaro e titoli) al momento dell'apertura della successione (23 agosto 2018); verifichi se gli immobili di cui sopra corrispondano a quelli acquistati dal de cuius con gli atti di cui ai documenti 14-18 allegati alle memorie depositate in data 3 giugno 2022”. All'esito dell'incarico,
l'ausiliario ha depositato relazione, dalla quale risulta un valore del patrimonio immobiliare relitto dal defunto pari a complessivi € 555.170,00, così articolato:
- quanto ad € 72.359,03 per il valore del locale commerciale al piano terra in Villasimius (CA) Foglio 23 mappale 5733 subalterno 1, avente una superficie convenzionale di 50 mq;
- quanto ad € € 232.766,67 per il valore dell'immobile al piano terra e piano primo con posto auto di pertinenza in Villasimius (CA) Foglio
pag. 6/10 23 mappale 5733 subalterno 2, avente una superficie convenzionale di mq. 116;
- quanto ad € 183.101,34 per il valore dell'immobile al piano primo con posto auto di pertinenza in Villasimius (CA) Foglio 23 mappale
5733 subalterno 3, avente una superficie convenzionale di mq. 92;
- quanto ad € 72.940,00 per il valore dei terreni in agro di Villasimius in località Foxi nei pressi della Spiaggia denominata “Campus” e relativo locale uso magazzino, aventi rispettivamente una estensione totale di mq 5860 (da cui occorre detrarre l'impronta del fabbricato di 28 mq), i terreni, ed una superficie commerciale di 17,2 mq, il fabbricato.
Le stime proposte dal C.T.U. appaiono pienamente condivisibili, in quanto formulate secondo i valori immobiliari OMI, debitamente corretti ed integrati da ulteriori metodi di stima, e verificate mediante il raffronto con diversi comparabili, tutti idonei ai fini della valutazione della congruità dei valori risultanti dall'applicazione delle stime predette.
L'ausiliario ha poi ricostruito anche il patrimonio mobiliare del defunto, pari ad € 139.317,93 ed articolato come segue:
- conto corrente n. 70176615 aperto presso la filiale di Villasimius del ed intestato a , recante un saldo Controparte_3 Per_1
complessivo di € 2.609,98 alla data del decesso;
- deposito titoli a custodia e amministrazione con numero di deposito
63008225 intestato a , con una valutazione Per_1
complessiva alla data del decesso pari a euro 136.707,95.
Il valore complessivo, alla data del decesso, del patrimonio mobiliare e immobiliare relitto dal è dunque pari ad € 694.487,93. Poiché egli, Per_1
pag. 7/10 alla data della morte, era coniugato con l'attrice ed aveva due figlie, la quota riservata al coniuge è pari ad un quarto del totale dell'asse ereditario, quella riservata ai figli è pari alla metà dello stesso e quella disponibile è pari al residuo quarto del valore del patrimonio relitto.
Nel caso di specie, il legato disposto dal testatore in favore della ha CP_2
ad oggetto il fabbricato ad uso magazzino con annessa area cortilizia, censito al catasto fabbricati al foglio 21, mappale 727, un appezzamento di terreno di mq 1380, censito al catasto terreni al foglio 21, mappale 53, un appezzamento di terreno di mq 2190, censito nel catasto terreni al foglio
21, mappale 55 ed un appezzamento di terreno di mq 900, censito nel catasto terreni al foglio 21, mappale 279, tutti siti nel Comune di
Villasimius. Trattasi dei beni individuati dal C.T.U. come situati in agro di
Villasimius in località Foxi nei pressi della Spiaggia denominata
“Campus”, il cui valore è stato stimato in complessivi € 72.940,00. Poiché detto valore è inferiore ad un quarto dell'asse ereditario (€ 694.487,93 / 4 =
173.621,98), il legato disposto dal Frau in favore della non CP_2
dev'essere oggetto di riduzione alcuna.
Con riferimento invece alla posizione delle due eredi universali,
[...]
e , va osservato che la quota residua dell'eredità loro CP_1 Parte_2
pervenuta, al netto del legato e dei debiti inerenti alla massa, indicati dalle predette come pari ad € 15.540,00 e non specificamente contestati da parte attrice, è pari ad € 606.007,93 (€ 694.487,93 – 72.940,00 – 15.540,00), somma che supera quella corrispondente alla loro quota di riserva, pari alla metà del patrimonio ereditario (€ 347.243,96). Le disposizioni testamentarie in favore delle due figlie, nominate eredi universali del de cuius, vanno di conseguenza ridotte proporzionalmente, sino al reintegro pag. 8/10 della quota di legittima spettante all'attrice, pari a complessivi €
173.621,98.
Considerato che
, sia pure in via subordinata, l'attrice ha chiesto la liquidazione in denaro della quota a lei spettante, e ritenuto che i valori dei beni compresi nel patrimonio immobiliare del defunto non consentono la reintegrazione della quota di legittima della coniuge superstite mediante attribuzione alla stessa di un bene specificamente individuato, la comunione ereditaria tra le due convenute, e CP_1
e l'attrice deve essere sciolta mediante condanna delle Parte_2
prime al pagamento, in favore della seconda, della suindicata somma di €
173.621,98 maggiorata di interessi dalla data del decesso a quella del saldo.
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ad € 260.000), seguono la soccombenza, tanto nel rapporto tra le convenute e l'attrice, che nel rapporto tra questa e l'altra convenuta e Per_1 CP_2
sono liquidate in complessivi € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per quella introduttiva, € 2.835,00 per quella di trattazione ed € 2.127,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge. Le spese di C.T.U. vanno invece poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
e , così provvede: Parte_2 CP_2
1) rigetta la domanda nei confronti di CP_2
pag. 9/10 2) accerta che il testamento relitto dal defunto lede la quota riservata alla coniuge superstite e ne dispone la riduzione;
Parte_1
3) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra Pt_1
, e;
[...] CP_1 Parte_2
4) condanna e al CP_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di € 173.621,98 Parte_1
oltre interessi dalla data del decesso a quella del saldo;
5) condanna e al CP_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.052,00,
[...]
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) pone le spese di C.T.U. a carico di tutte le parti, tra loro in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
AN VA
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 4012/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. AN VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SU NA TO
e
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. , assistite e difese dall'Avv. Parte_2 C.F._3
CA IA e dall'avv. GIOVANNI ANGELO AN convenute
(C.F. , rappresentata e difesa CP_2 C.F._4
dall'avv. Anna Maria Marcias e dall'avv. Lucia Deiana convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia questo Ill.mo Signor Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria voglia così provvedere: nel merito e in via principale;
- accertare e dichiarare che la pretermessa signora Parte_1
è erede necessaria del defunto signor e per l'effetto, ai fini di Per_1
constatare la lesione per preterizione dell'attrice, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del "de cuius" tenendo conto del valore reale della massa ereditaria in corso di causa;
- e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima della pretermessa signora per la quota Parte_1
di 1/4 dell'asse ereditario mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie del relictum che eccedono la quota di cui il "de cuius" poteva disporre;
- per l'effetto ordinare la Per_1
riduzione proporzionale delle quote ereditarie delle convenute;
- per
l'effetto assegnare a favore della signora nella qualità di erede Parte_1
legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, quota dei beni comuni ereditari così ricostruiti: gli immobili di cui ai certificati catastali e di quelli comunque intestati al defunto e delle giacenze bancarie accertare in corso di procedura per la quota pari a 1/4, con facoltà per gli altri coeredi di effettuare una liquidazione per equivalente con conguaglio in danaro da rivalutarsi al mutato valore dei beni al momento della divisione sulla quota spettante alla signora
[...]
che dichiara fin d'ora di voler accettare e per l'effetto disporre lo Pt_1
scioglimento della comunione ereditaria esistente fra le parti. Fermo il diritto dell'attrice di ottenere, anche difronte ai terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa ed accessori di legge”; per le convenute e : “Voglia l'Ill.mo Parte_2 CP_1
Tribunale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta: In via principale - rigettare le avverse domande in quanto inammissibili e/o
pag. 2/10 infondate in fatto ed in diritto In via subordinata - dichiarare il diritto dell'attrice a ricevere esclusivamente la quota di legittima del sig. Per_1
, includendo nella stessa anche i debiti del de cuius;
- disporre la
[...]
reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, scomputando dalla massa attiva i debiti dei quali il sig. era Per_1
gravato al momento della successione, salvo il diritto delle convenute
[...]
e al rimborso delle somme dalle stesse CP_1 Parte_2
sostenute pari ad euro 15.540,00, per debiti e pesi ereditari ovvero quelle maggiori o minori che saranno accertate. - procedere alla divisione del patrimonio oggetto di comunione ereditaria attribuendo a ciascun partecipante la quota di spettanza, salvo il diritto delle convenute
[...]
e al rimborso delle somme dalle stesse CP_1 Parte_2
sostenute pari ad euro 15.540,00 per debiti e pesi ereditari ovvero quelle maggiori o minori che saranno accertate. Con compensazione delle spese di lite”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta CP_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, 1. rigettare la domanda attrice per mancata individuazione dei beni dell'asse ereditario e del valore dei medesimi, necessari per l'accertamento del valore della legittima e dell'entità della lesione subita dalla;
in Parte_1
via principale ulteriore, 2. nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere validamente provati il valore della massa ereditaria, il valore della legittima e l'entità della lesione subita dall'attrice, accertare che il valore dei beni oggetto del legato disposto a favore della rientra CP_2
nella quota disponibile e, per l'effetto, dichiarare detti beni esclusi dalla
pag. 3/10 riduzione; in via subordinata, 3. nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere validamente provati il valore della massa ereditaria, il valore della legittima e l'entità della lesione subita dall'attrice, accertato che il valore dei beni oggetto del legato lede la quota disponibile, disporre la riduzione proporzionale del medesimo;
in ogni caso, 4. con vittoria delle competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice Parte_1
esponeva di essere moglie del defunto , avendo con lo stesso Per_1
contratto matrimonio il giorno 19 maggio 2010 nel comune di Fujan
(Repubblica Popolare Cinese), poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villasimius anno 2010, numero e, parte II, serie C, ufficio 1.
Esponeva ancora che con sentenza n.2683/2018 in data 24 ottobre 2018 il
Tribunale di Cagliari aveva dichiarato cessata la materia e del contendere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata dal signor in quanto, medio tempore, egli era Per_1
deceduto. Pertanto, come coniuge non separata del defunto, all'attrice spettava, a titolo di legittima, ex art. 542 c.c., la quota complessiva di 1/4 del patrimonio del defunto. Quest'ultimo tuttavia, con testamento olografo pubblicato in data 05 settembre 2018 a rogito notaio Persona_2
repertorio 51502, raccolta 32520, aveva nominato eredi universali le proprie figlie e nonchè ha lasciato a titolo CP_1 Parte_2
di legato alla signora una serie di beni immobili CP_2
specificatamente individuati nel testamento stesso. L'attrice chiedeva dunque la reintegrazione della sua quota di legittima, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi pag. 4/10 diritti, e l'assegnazione in suo favore di una quota pari ad 1/4 della proprietà dei beni mobili ed immobili caduti in successione, con facoltà per gli altri coeredi di effettuare una liquidazione per equivalente con conguaglio in danaro da rivalutarsi al valore dei beni al momento della divisione e scioglimento, in tal caso, della comunione ereditaria esistente fra le parti.
Si costituivano con separate comparse da un lato e CP_1 [...]
, e dall'altro resistendo alla domanda. Le prime Parte_2 CP_2
chiedevano in via principale il rigetto della domanda e comunque, in subordine, di computare i debiti della massa che esse avevano onorato. La seconda invece chiedeva disattendersi la domanda dell'attrice per omessa indicazione dei beni caduti in successione, nonché accertarsi che il valore del legato da lei ricevuto rientrava nell'ambito della quota disponibile del de cuius e comunque, in caso contrario, disporne la sua proporzionale riduzione.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante C.T.U. per la ricostruzione dell'asse ereditario.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Le parti hanno depositato note scritte nel termine all'uopo fissato, precisando le rispettive conclusioni. Precisate le conclusioni, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
pag. 5/10 Preliminarmente va rigettata la richiesta di parte convenuta di rinvio Per_1
della causa per la precisazione delle conclusioni, posto che la causa era già stata rinviata a tal fine all'udienza del 30.10.2025, anticipata come suindicato. Valgono, dunque, le conclusioni precedentemente rassegnate dalla predetta parte.
Ciò posto, la domanda di parte attrice è fondata nei termini di cui in motivazione.
Al C.T.U. è stato posto il seguente quesito: “Provveda alla descrizione e alla stima del patrimonio immobiliare (immobile sito in Villasimius foglio
23 mappale 5733 subalterni 1, 2, 3, 5 e 6; locale magazzino distinto in catasto al foglio 21 mappale 727; terreno distinto in catasto al foglio 21 mappale 54; terreno distinto in catasto al foglio 21 mappale 55, terreno distinto in catasto al foglio 21 mappale 279) e del patrimonio mobiliare
(somme di denaro e titoli) al momento dell'apertura della successione (23 agosto 2018); verifichi se gli immobili di cui sopra corrispondano a quelli acquistati dal de cuius con gli atti di cui ai documenti 14-18 allegati alle memorie depositate in data 3 giugno 2022”. All'esito dell'incarico,
l'ausiliario ha depositato relazione, dalla quale risulta un valore del patrimonio immobiliare relitto dal defunto pari a complessivi € 555.170,00, così articolato:
- quanto ad € 72.359,03 per il valore del locale commerciale al piano terra in Villasimius (CA) Foglio 23 mappale 5733 subalterno 1, avente una superficie convenzionale di 50 mq;
- quanto ad € € 232.766,67 per il valore dell'immobile al piano terra e piano primo con posto auto di pertinenza in Villasimius (CA) Foglio
pag. 6/10 23 mappale 5733 subalterno 2, avente una superficie convenzionale di mq. 116;
- quanto ad € 183.101,34 per il valore dell'immobile al piano primo con posto auto di pertinenza in Villasimius (CA) Foglio 23 mappale
5733 subalterno 3, avente una superficie convenzionale di mq. 92;
- quanto ad € 72.940,00 per il valore dei terreni in agro di Villasimius in località Foxi nei pressi della Spiaggia denominata “Campus” e relativo locale uso magazzino, aventi rispettivamente una estensione totale di mq 5860 (da cui occorre detrarre l'impronta del fabbricato di 28 mq), i terreni, ed una superficie commerciale di 17,2 mq, il fabbricato.
Le stime proposte dal C.T.U. appaiono pienamente condivisibili, in quanto formulate secondo i valori immobiliari OMI, debitamente corretti ed integrati da ulteriori metodi di stima, e verificate mediante il raffronto con diversi comparabili, tutti idonei ai fini della valutazione della congruità dei valori risultanti dall'applicazione delle stime predette.
L'ausiliario ha poi ricostruito anche il patrimonio mobiliare del defunto, pari ad € 139.317,93 ed articolato come segue:
- conto corrente n. 70176615 aperto presso la filiale di Villasimius del ed intestato a , recante un saldo Controparte_3 Per_1
complessivo di € 2.609,98 alla data del decesso;
- deposito titoli a custodia e amministrazione con numero di deposito
63008225 intestato a , con una valutazione Per_1
complessiva alla data del decesso pari a euro 136.707,95.
Il valore complessivo, alla data del decesso, del patrimonio mobiliare e immobiliare relitto dal è dunque pari ad € 694.487,93. Poiché egli, Per_1
pag. 7/10 alla data della morte, era coniugato con l'attrice ed aveva due figlie, la quota riservata al coniuge è pari ad un quarto del totale dell'asse ereditario, quella riservata ai figli è pari alla metà dello stesso e quella disponibile è pari al residuo quarto del valore del patrimonio relitto.
Nel caso di specie, il legato disposto dal testatore in favore della ha CP_2
ad oggetto il fabbricato ad uso magazzino con annessa area cortilizia, censito al catasto fabbricati al foglio 21, mappale 727, un appezzamento di terreno di mq 1380, censito al catasto terreni al foglio 21, mappale 53, un appezzamento di terreno di mq 2190, censito nel catasto terreni al foglio
21, mappale 55 ed un appezzamento di terreno di mq 900, censito nel catasto terreni al foglio 21, mappale 279, tutti siti nel Comune di
Villasimius. Trattasi dei beni individuati dal C.T.U. come situati in agro di
Villasimius in località Foxi nei pressi della Spiaggia denominata
“Campus”, il cui valore è stato stimato in complessivi € 72.940,00. Poiché detto valore è inferiore ad un quarto dell'asse ereditario (€ 694.487,93 / 4 =
173.621,98), il legato disposto dal Frau in favore della non CP_2
dev'essere oggetto di riduzione alcuna.
Con riferimento invece alla posizione delle due eredi universali,
[...]
e , va osservato che la quota residua dell'eredità loro CP_1 Parte_2
pervenuta, al netto del legato e dei debiti inerenti alla massa, indicati dalle predette come pari ad € 15.540,00 e non specificamente contestati da parte attrice, è pari ad € 606.007,93 (€ 694.487,93 – 72.940,00 – 15.540,00), somma che supera quella corrispondente alla loro quota di riserva, pari alla metà del patrimonio ereditario (€ 347.243,96). Le disposizioni testamentarie in favore delle due figlie, nominate eredi universali del de cuius, vanno di conseguenza ridotte proporzionalmente, sino al reintegro pag. 8/10 della quota di legittima spettante all'attrice, pari a complessivi €
173.621,98.
Considerato che
, sia pure in via subordinata, l'attrice ha chiesto la liquidazione in denaro della quota a lei spettante, e ritenuto che i valori dei beni compresi nel patrimonio immobiliare del defunto non consentono la reintegrazione della quota di legittima della coniuge superstite mediante attribuzione alla stessa di un bene specificamente individuato, la comunione ereditaria tra le due convenute, e CP_1
e l'attrice deve essere sciolta mediante condanna delle Parte_2
prime al pagamento, in favore della seconda, della suindicata somma di €
173.621,98 maggiorata di interessi dalla data del decesso a quella del saldo.
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ad € 260.000), seguono la soccombenza, tanto nel rapporto tra le convenute e l'attrice, che nel rapporto tra questa e l'altra convenuta e Per_1 CP_2
sono liquidate in complessivi € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per quella introduttiva, € 2.835,00 per quella di trattazione ed € 2.127,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge. Le spese di C.T.U. vanno invece poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
e , così provvede: Parte_2 CP_2
1) rigetta la domanda nei confronti di CP_2
pag. 9/10 2) accerta che il testamento relitto dal defunto lede la quota riservata alla coniuge superstite e ne dispone la riduzione;
Parte_1
3) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra Pt_1
, e;
[...] CP_1 Parte_2
4) condanna e al CP_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di € 173.621,98 Parte_1
oltre interessi dalla data del decesso a quella del saldo;
5) condanna e al CP_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.052,00,
[...]
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) pone le spese di C.T.U. a carico di tutte le parti, tra loro in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
AN VA
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