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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Venosa presso lo Parte_1 studio dell'avv. Sonia Paglialunga che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Venosa presso lo studio degli CP_1 avv.ti Vito Barbuzzi e Simona Benedetto che lo rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: le parti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 27.02.2023 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con il Parte_2
25.03.2006 e che con convenzione di negoziazione assistita del
05.08.2019 i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio il 19.12.2005 è nato il figlio ed Per_1 ha rappresento l'esigenza di modificare gli orari di visita del minore con il padre attesi i suoi nuovi impegni extrascolastici.
Ha dedotto di essere disoccupata e pertanto ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 100,00 mensili, oltre all'affido condiviso del minore ed al versamento da parte del resistente di un contributo di mantenimento di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio alle medesime condizioni della separazione ed ha rappresentato che nulla deve disporsi sull'affidamento e collocazione abitativa del figlio, essendo quest'ultimo divenuto nelle more maggiorenne.
Ha dedotto di essere disposto a contribuire alle spese universitarie per il figlio laddove il ragazzo decidesse di proseguire gli studi e di non poter più rispettare i patti relativi alla gestione del cane di famiglia, stante il divieto del nuovo locatore della sua abitazione rispetto all'ingresso di animali.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.06.2023 sono stati dati i provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M. Con sentenza non definitiva n. 830/2024 del 16.05.2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletato l'interrogatorio formale deferito dal resistente alla ricorrente, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo depositato e la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Richiamata la sentenza non definitiva pronunciata in corso di causa, le condizioni del divorzio sono state successivamente concordate tra le parti con il seguente accordo:
“ 1. Il figlio, ormai maggiorenne, regolerà autonomamente il rapporto con il padre.
2. Porre a carico del sig. il contributo ordinario di CP_1 mantenimento del figlio di € 350,00 da versarsi alla sig.ra Per_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% dell'assegno familiare nella misura accreditata dall'INPS (cfr. Legge 151/1975 art. 211) in particolare il c.d. Assegno Unico, salvo il buon diritto della Pt_1 nel richiedere detto assegno familiare direttamente al datore di lavoro del marito e/o all'INPS.
3. Porre a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie nell'interesse del figlio.
4. Porre a carico di entrambi i coniugi, le spese per la cura ed il mantenimento del cane . Il signor si impegna CP_2 CP_1
a tenerlo con sé per almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, rendendosi disponibile ad accoglierlo quando la sig.ra
[...]
non potrà farlo. Parte_1 5. Conseguentemente ordinare all'Ufficio dello Stato civile del
Comune di Venosa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri e alle ulteriori incombenze previste per legge.
6. Spese interamente compensate dalle legge”
L'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative, quanto ai rapporti tra i coniugi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dell'età del figlio, l'accordo sul contributo di mantenimento ordinario in favore del ragazzo garantisce il suo diritto al mantenimento ed il soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato l'accordo raggiunto tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 CP_1 ricorso del 27.02.2023, richiamata la sentenza non definitiva n.
830/2024 del 16.05.2024 di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, così provvede:
a) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio, come integralmente riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 07.04.2025
La Presidente est.