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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 101/2023 R.G.A.C.C. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv.to Rino Marco Zannoli, giusta mandato conferito su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico
- ATTORE
Contro
, (P. Iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Lo Muzio, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo informatico
- CONVENUTA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, richiamate all' udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.1.2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi a codesto Tribunale la Compagnia assicurativa sopra intestata al fine di ivi sentirla condannare alla corresponsione dell'indennizzo dovuto in forza del contratto assicurativo con la stessa intercorso e in ragione del furto dell'autoveicolo di sua proprietà BMW Serie 1, tg. FZ018TV avvenuto in Margherita di Savoia in data 29-30.9.2021.
Ha dedotto, in sintesi, l'attore: i) di aver acquistato in data 12.3.2021 il predetto autoveicolo, al prezzo di euro 30.350,00, presso la concessionaria e di averlo CP_2
assicurato per i danni da furto con la Verti Ass.ni Spa, giusta polizza n. DLI94000001, per il valore di e. 30.200,00; ii) che in data 29/09/2021, alle ore 21.15 circa, il sig. figlio Persona_1 dell'attore, aveva parcheggiato il mezzo nel Comune Di Margherita di Savoia (BT) sul viale
Amerigo Vespucci, chiudendola a chiave ed inserendo il sistema si antifurto satellitare Lojack
Connect e quando era ritornato per riprendere l'autovettura, verso le ore 02.10 del giorno seguente, aveva constatato che ignoti l'avevano asportata;
iii) che il giorno seguente i Carabinieri di
Cerignola, ai quali il conducente aveva denunciato il furto, avevano rinvenuto il veicolo nell'agro del medesimo comune, nello stato di relitto;
iv) che su accordo delle parti il veicolo era stato periziato dalla Concessionaria BMW di , che aveva quantificato i costi di riparazione in CP_3
€ 37.198,00, ragion per cui, trattandosi di riparazione antieconomica, il veicolo era stato rottamato in data 25/02/2022; v) che l'attore aveva consegnato tutta la documentazione richiesta alla Compagnia, ivi incluse le tre chiavi del mezzo e che il Broxer assicurativo aveva comunicato Controparte_4
“di aver ricevuto da VERTI ass.ni mandato a comunicare che il valore commerciale del mezzo al momento del furto fosse pari ad € 27.000”, cui andava detratto lo scoperto del 5%, per un totale di indennizzo pari ad € 25.650,00; vi) che, tuttavia, la aveva comunicato di non voler CP_1
indennizzare il furto, in ragione della consegna successiva della terza chiave;
vii) che tale motivazione sarebbe illegittima, trattandosi di chiave prodotta dalla Casa madre e non essendovi alcuna clausola contrattuale di esclusione dell'indennizzo; viii) che, dunque, la convenuta sarebbe gravemente colpevole nel non aver riconosciuto quanto spettante, con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c.-
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico adito, reiectis contrariis, così provvedere: - accertare e dichiarare che parte attrice ha subito il furto totale del proprio veicolo, meglio descritto nella premessa del presente atto e, per l'effetto - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia VERTI Ass.ni s.p.a., in persona del Legale Rapp.te p.t.,, per le ragioni meglio esposte nella premessa del presente atto e, per l'effetto - condannare l'odierna convenuta al pagamento della somma di euro 25.650,00=, quale indennizzo in favore dell'attore, per le causali indicate in premessa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo. - Per l'effetto, ordinare, alla cancelleria civile, la trasmissione di copia della sentenza all'ente IVASS per i dovuti accertamenti ed eventuali sanzioni, così come disposto dal Codice delle Assicurazioni. - in ogni caso condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per le causali di cui alla narrativa del presente atto, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di tutti i danni derivati per tale causale, per i quali ci si rimette al prudente apprezzamento equitativo del Giudice adito ex art. 1226 c.c.”. - condannare parte convenuta, all'integrale pagamento di spese, funzioni ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso diritti ed onorari”.
Con comparsa di risposta del 27.3.2023 si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
, invocando il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, in ragione Controparte_1 delle “criticità” riscontrate in seguito agli espletati accertamenti ed in particolare: a) essendo emerso che “l'attore in prima istanza ha presentato due chiavi e, SOLO a seguito di richiesta avanzata dalla di invio anche della terza chiave che compone il set che viene consegnato dalla casa CP_1
Madre, l'attore ha effettuato l'invio”, b) avendo l'attore dichiarato “che in data 25.02.2022 vi era la cessazione del mezzo per demolizione, mentre dal certificato del PRA risulta che la causale di radiazione del mezzo non è per demolizione bensì per esportazione del mezzo verso un paese della comunità Europea”; c) avendo la “Ditta di Soccorso stradale di Regano Mario” dichiarato “agli accertatori della VERTI assicurazioni di aver acquistato dalla Società Autodemolizioni di Bellino
Vincenzo di Barletta la sola scocca del mezzo…per procedere alla cancellazione dal registro automobilistico Italiano, ed esportarla all'estero”; d) avendo l'attore acquistato una terza chiave in data 5.4.2022, per un auto consegnata per la demolizione. Ha, in subordine, evidenziato che la quantificazione dell'indennizzo deve tener conto del valore commerciale del mezzo rubato stabilito dalla quotazione “Quattro Ruote” con l'applicazione dello scoperto del 15% e non anche del 5%
“dovendosi tenere quale riferimento la zona territoriale che è la 1”.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Giudice adìto, rigettare la domanda perché non provata e infondata e non provata e, per l'effetto, condannare l'attore alla refusione delle spese e competenze di causa in favore della . Controparte_1
Istruita la causa a mezzo documentale e di prove orali, all'udienza del 3.4.2025, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. ------------
La domanda attorea deve essere accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
1. In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità sia delle note conclusive depositate da parte attrice in data 21.3.2025, in quanto tardive rispetto all'assegnato termine del
20.3.2025 (in difetto di istanza motivata di proroga e/o di istanza di rimessione in termini), sia di quelle “di replica” successivamente depositate dalla convenuta, in quanto atto non autorizzato. Di entrambe, dunque, non si terrà alcun conto ai fini decisori.
2. Venendo, dunque, al merito della controversia, occorre premettere, in punto di diritto, che in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza (cfr., in tal senso, di recente, Cass. Civ., sez. VI , 03/02/2023, n. 3446;
Cass. Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656). Viceversa,
l'applicazione del massimale, dello scoperto e delle franchigie previste in polizza, non costituendo elementi essenziali del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, né fatti generatori del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elementi limitativi dell'obbligo dell'assicuratore (id est: fatti impeditivi), ricadono nell'alveo delle eccezioni in senso stretto, il cui onere di allegazione incombe sul convenuto, nei limiti delle preclusioni assertive (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. III , 13/10/2021 , n. 27913; Cass. civ. sez. III,
28/02/2020, n.5625; Cass. Civ., sez. III, 18/02/2016, n.3173).
2.1. Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha anzitutto dato prova del titolo alla base dell'allegata pretesa e, in secondo luogo, dell'esistenza dell'evento di danno coperto dalla garanzia assicurativa.
In ordine al primo aspetto, sia sufficiente richiamare la produzione documentale offerta dall'attore, con particolare riguardo alla Polizza n. 000VT65026 del 24.3.2021, stipulata con la Verti
Ass.ni Spa, per mezzo dell'intermediaria AllianceInsay Broker S.p.a., comprendente la garanzia
“Furto ed Incendio (Totale e Parziale)” ed al relativo fascicolo informativo – ed. 1/2021 – contenente le condizioni generali di polizza. Quanto all'esistenza dell'evento di danno, lo stesso può ritenersi comprovato dall'istruttoria svolta e nello specifico:
i) dalla denuncia-querela presentata dal figlio dell'istante nella data del furto (v. doc. all. fasc. attore);
ii) dalla prova per testimoni esperita in corso di causa, nella quale i testi e , Tes_1 Tes_2
indifferenti alle parti, hanno confermato la dinamica dell'evento così come descritta nell'atto introduttivo (cfr., per i testi, terzi trasportati a bordo dell'autovettura per cui è causa, quanto dichiarato a conferma dei cap. 2 e 3, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto furto);
iii) dalla documentazione in atti e nello specifico dal verbale di rinvenimento del veicolo da parte dei Carabinieri di Cerignola, dalla denuncia di cessazione della circolazione del 22.5.2022 e dalla relativa annotazione al P.R.A. (cfr. doc. all. fasc. attore);
Irrilevanti, sul punto, appaiono le deduzioni della compagnia convenuta in ordine alle
“criticità” riscontrate sulla ricostruzione dell'evento, in quanto:
a) quanto dedotto in ordine ai dubbi relativi all'avvenuta demolizione del mezzo - che secondo la convenuta non sarebbe avvenuta, risultando l'auto esportata verso l'estero – da un lato, appare privo di rilievo in termini di valutazione dell' “an debeatur”, non incidendo sulla verificazione dell'evento coperto da polizza, ma, al più, sul valore residuo del mezzo all'esito dell'accertato furto, pacificamente avvenuto;
dall'altro, non risulta suscettibile di rilievo nemmeno in ordine a tale ultimo aspetto, sia in funzione di quanto si rileverà in termini di modalità di calcolo del danno risarcibile (cfr. infra), sia, in termini più generali, non essendovi prova che tale esportazione sia stata effettuata dall'attore, anzi apparendo evento successivo al conferimento in demolizione: ed infatti, mentre nel primo certificato del PRA (del 4.3.2022) si dà atto dell'intervenuta denuncia di cessazione dalla circolazione e dell'avvenuta consegna per la demolizione in data 25.2.2022, nel successivo certificato (del 15.3.2023), si conferma l'avvenuta consegna per la demolizione in pari data, ma si dà atto della esportazione verso l'Unione Europea: trattasi, all'evidenza, di circostanza sopravvenuta, successiva alla consegna del mezzo per la demolizione, non imputabile all'attore e dal quale lo stesso non ha tratto alcun utile, suscettibile di astratto rilievo in termini di compensatio lucri cum damno.
b) parimenti irrilevante è quanto dedotto in ordine alla consegna delle chiavi, atteso che risulta per tabulas che l'attore abbia consegnato tutte le chiavi del mezzo in suo possesso e che, d'altro canto, la Compagnia non abbia sollevato alcuna censura specifica in relazione ad eventuali verifiche di posizionamento del mezzo, tali da incidere sull'accertamento dell'evento così come coperto dalla polizza, risultando ogni altra considerazione ininfluente ai fini del decidere.
2.3. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, può ritenersi che l'attore abbia fornito sufficienti indici probatori atti ad acclarare il quantum dovuto.
Dall'esame delle condizioni generali di assicurazione emergenti dall'allegato fascicolo informativo, infatti, emerge, infatti, che la polizza comprende la garanzia “Furto e Incendio”, mirante a coprire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio totale e parziale.
In particolare, quanto ai criteri di “determinazione dell'ammontare del danno”, l'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione così testualmente recita (per quel che rileva ai fini di causa):
“Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito indicati:
Relativamente alle garanzie Furto o Incendio totali, […] compresi i casi di danno parziale con perdita totale:
1. valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato se provvisto di antifurto satellitare;
2. valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato se provvisto di antifurto elettronico/meccanico o immobilizer
Successivamente, l'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione
Quattroruote o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie
e optionals.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato il caso in cui le spese di riparazione raggiungano o superino il 90% del valore del veicolo al momento del sinistro.
[…]
In caso di danno grave, in cui la riparazione del veicolo danneggiato risulti antieconomica
(valore del danno che superi il 90% del valore del veicolo al momento del sinistro), la compagnia provvederà a far valutare il valore del relitto tramite un'asta via web.
Il valore del relitto così quantificato sarà detratto dall'indennizzo da erogare. Il cliente avrà la possibilità di gestire in proprio il relitto stesso oppure di venderlo alla Società che avrà offerto l'importo più elevato durante l'asta. Tale Società si occuperà del ritiro del relitto a proprie spese direttamente presso il luogo ove si trova il veicolo danneggiato e provvederà contestualmente al pagamento al proprietario dell'auto dell'importo offerto”.
In senso conforme, il successivo art. 5, rubricato “Recuperi”, chiarisce che “[…]. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso”.
Dall'esame delle norme sopra richiamate emerge pacificamente che, in caso di perdita totale, per tale intendendosi anche il danno parziale con riparazione antieconomica, l'indennizzo sarà parametrato al valore di mercato del bene al momento del sinistro, detratto il valore del relitto.
Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico e documentato (cfr. preventivo di riparazione e verbale di ritrovamento) che l'autoveicolo sia stato rinvenuto in stato di mera “scocca”, con preventivo di riparazione di valore superiore al valore del mezzo.
L'indennizzo dovuto, va dunque determinato avendo riguardo al valore di mercato dell'auto al momento del sinistro, al netto del valore del relitto: tali valori risultano non contestati dalle parti, così come riconosciuti dalla stessa convenuta e non contestati da parte attrice (cfr. scambio di mail tra le parti, all. fasc. attore): ed infatti, il veicolo risultava avere al momento del sinistro un valore di mercato pari ad euro 27.000,00 mentre il valore del relitto è stato quantificato in 14.000,00, con conseguente determinazione della differenza in euro 13.000,00.
A tale somma deve essere detratto lo scoperto – pari al 5% e non al 15%, come dedotto dalla convenuta: al riguardo, sia sufficiente evidenziare che nella polizza prodotta in atti, in merito allo scoperto, nell'ipotesi di montaggio di “Antifurto Satellitare” e in Zona 1 (circostanza sussistente nel caso di specie, come da documentazione depositata dall'attore), è indicato per riparazione “fuori rete” uno scoperto del 5%, con un minimo di euro 750,00, col chiarimento che “In caso di danno totale e mancato riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato
o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione fuori rete in base alla zona territoriale e al dispositivo presente sul veicolo assicurato. (v. set informativo, pagg. 10 e 11).
Ne deriva, in conclusione, che la somma dovuta è pari ad euro 12.350,00.
Tale somma, costituente debito di valore, deve essere rivalutata, dal momento dell'evento e sino alla presente decisione. Dalla data della presente decisione, sono dovuti gli interessi legali, in ossequio al disposto dell'art. 1282 cod. civ.
3. Deve essere accolta, inoltre, la domanda attorea mirante ad ottenere “la trasmissione di copia della sentenza all'ente IVASS per i dovuti accertamenti ed eventuali sanzioni”, atteso che, ai sensi dell'art. 148, comma 10, D.lgs. 209/2005, “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo”, ricorrendo tali presupposti nel caso di specie, in cui la convenuta non ha formulato alcuna offerta di indennizzo, negando lo stesso.
4. La convenuta, inoltre, dovrà esser condannata d'ufficio, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata e immotivata partecipazione al primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis, D.lgs. 28/2010 ratione temporis applicabile (ora modificato e trasfuso nell'art. 12 bis).
5. Deve essere respinta, infine, la domanda di condanna della convenuta “al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”, non ravvisandosi mala fede o colpa grave nella resistenza, non potendosi questa essere assimilata alla mera soccombenza e tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della nei riguardi Controparte_1 dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.001,00) con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, dell'istruttoria svolta, del numero delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da giudizio iscritto al n. 101/2023 così provvede: Parte_1
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, per l'effetto, accertata la spettanza del diritto all'indennizzo e l'inadempimento della convenuta, in relazione al contratto di assicurazione intercorso tra le parti, condanna la
[...] [
al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € 12.350,00, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi secondo la decorrenza indicata in motivazione.
2. Ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 209/2005.
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., per le ragioni indicate in motivazione.
4. Condanna la al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, per le ragioni indicate in motivazione;
5. Pone le spese di lite a carico della convenuta, e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere in favore dell'attore, a titolo di ristoro delle spese di lite, la Controparte_1
somma pari ad euro 264,00 per esborsi e ad euro 5.077,00 per compensi professionali al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti, con distrazione in favore dell'Avv.to Rino Marco Zannoli, dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Trani il 21 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 101/2023 R.G.A.C.C. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv.to Rino Marco Zannoli, giusta mandato conferito su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico
- ATTORE
Contro
, (P. Iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Lo Muzio, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo informatico
- CONVENUTA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, richiamate all' udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.1.2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi a codesto Tribunale la Compagnia assicurativa sopra intestata al fine di ivi sentirla condannare alla corresponsione dell'indennizzo dovuto in forza del contratto assicurativo con la stessa intercorso e in ragione del furto dell'autoveicolo di sua proprietà BMW Serie 1, tg. FZ018TV avvenuto in Margherita di Savoia in data 29-30.9.2021.
Ha dedotto, in sintesi, l'attore: i) di aver acquistato in data 12.3.2021 il predetto autoveicolo, al prezzo di euro 30.350,00, presso la concessionaria e di averlo CP_2
assicurato per i danni da furto con la Verti Ass.ni Spa, giusta polizza n. DLI94000001, per il valore di e. 30.200,00; ii) che in data 29/09/2021, alle ore 21.15 circa, il sig. figlio Persona_1 dell'attore, aveva parcheggiato il mezzo nel Comune Di Margherita di Savoia (BT) sul viale
Amerigo Vespucci, chiudendola a chiave ed inserendo il sistema si antifurto satellitare Lojack
Connect e quando era ritornato per riprendere l'autovettura, verso le ore 02.10 del giorno seguente, aveva constatato che ignoti l'avevano asportata;
iii) che il giorno seguente i Carabinieri di
Cerignola, ai quali il conducente aveva denunciato il furto, avevano rinvenuto il veicolo nell'agro del medesimo comune, nello stato di relitto;
iv) che su accordo delle parti il veicolo era stato periziato dalla Concessionaria BMW di , che aveva quantificato i costi di riparazione in CP_3
€ 37.198,00, ragion per cui, trattandosi di riparazione antieconomica, il veicolo era stato rottamato in data 25/02/2022; v) che l'attore aveva consegnato tutta la documentazione richiesta alla Compagnia, ivi incluse le tre chiavi del mezzo e che il Broxer assicurativo aveva comunicato Controparte_4
“di aver ricevuto da VERTI ass.ni mandato a comunicare che il valore commerciale del mezzo al momento del furto fosse pari ad € 27.000”, cui andava detratto lo scoperto del 5%, per un totale di indennizzo pari ad € 25.650,00; vi) che, tuttavia, la aveva comunicato di non voler CP_1
indennizzare il furto, in ragione della consegna successiva della terza chiave;
vii) che tale motivazione sarebbe illegittima, trattandosi di chiave prodotta dalla Casa madre e non essendovi alcuna clausola contrattuale di esclusione dell'indennizzo; viii) che, dunque, la convenuta sarebbe gravemente colpevole nel non aver riconosciuto quanto spettante, con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c.-
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico adito, reiectis contrariis, così provvedere: - accertare e dichiarare che parte attrice ha subito il furto totale del proprio veicolo, meglio descritto nella premessa del presente atto e, per l'effetto - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia VERTI Ass.ni s.p.a., in persona del Legale Rapp.te p.t.,, per le ragioni meglio esposte nella premessa del presente atto e, per l'effetto - condannare l'odierna convenuta al pagamento della somma di euro 25.650,00=, quale indennizzo in favore dell'attore, per le causali indicate in premessa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo. - Per l'effetto, ordinare, alla cancelleria civile, la trasmissione di copia della sentenza all'ente IVASS per i dovuti accertamenti ed eventuali sanzioni, così come disposto dal Codice delle Assicurazioni. - in ogni caso condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per le causali di cui alla narrativa del presente atto, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di tutti i danni derivati per tale causale, per i quali ci si rimette al prudente apprezzamento equitativo del Giudice adito ex art. 1226 c.c.”. - condannare parte convenuta, all'integrale pagamento di spese, funzioni ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso diritti ed onorari”.
Con comparsa di risposta del 27.3.2023 si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
, invocando il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, in ragione Controparte_1 delle “criticità” riscontrate in seguito agli espletati accertamenti ed in particolare: a) essendo emerso che “l'attore in prima istanza ha presentato due chiavi e, SOLO a seguito di richiesta avanzata dalla di invio anche della terza chiave che compone il set che viene consegnato dalla casa CP_1
Madre, l'attore ha effettuato l'invio”, b) avendo l'attore dichiarato “che in data 25.02.2022 vi era la cessazione del mezzo per demolizione, mentre dal certificato del PRA risulta che la causale di radiazione del mezzo non è per demolizione bensì per esportazione del mezzo verso un paese della comunità Europea”; c) avendo la “Ditta di Soccorso stradale di Regano Mario” dichiarato “agli accertatori della VERTI assicurazioni di aver acquistato dalla Società Autodemolizioni di Bellino
Vincenzo di Barletta la sola scocca del mezzo…per procedere alla cancellazione dal registro automobilistico Italiano, ed esportarla all'estero”; d) avendo l'attore acquistato una terza chiave in data 5.4.2022, per un auto consegnata per la demolizione. Ha, in subordine, evidenziato che la quantificazione dell'indennizzo deve tener conto del valore commerciale del mezzo rubato stabilito dalla quotazione “Quattro Ruote” con l'applicazione dello scoperto del 15% e non anche del 5%
“dovendosi tenere quale riferimento la zona territoriale che è la 1”.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Giudice adìto, rigettare la domanda perché non provata e infondata e non provata e, per l'effetto, condannare l'attore alla refusione delle spese e competenze di causa in favore della . Controparte_1
Istruita la causa a mezzo documentale e di prove orali, all'udienza del 3.4.2025, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. ------------
La domanda attorea deve essere accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
1. In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità sia delle note conclusive depositate da parte attrice in data 21.3.2025, in quanto tardive rispetto all'assegnato termine del
20.3.2025 (in difetto di istanza motivata di proroga e/o di istanza di rimessione in termini), sia di quelle “di replica” successivamente depositate dalla convenuta, in quanto atto non autorizzato. Di entrambe, dunque, non si terrà alcun conto ai fini decisori.
2. Venendo, dunque, al merito della controversia, occorre premettere, in punto di diritto, che in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza (cfr., in tal senso, di recente, Cass. Civ., sez. VI , 03/02/2023, n. 3446;
Cass. Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656). Viceversa,
l'applicazione del massimale, dello scoperto e delle franchigie previste in polizza, non costituendo elementi essenziali del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, né fatti generatori del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elementi limitativi dell'obbligo dell'assicuratore (id est: fatti impeditivi), ricadono nell'alveo delle eccezioni in senso stretto, il cui onere di allegazione incombe sul convenuto, nei limiti delle preclusioni assertive (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. III , 13/10/2021 , n. 27913; Cass. civ. sez. III,
28/02/2020, n.5625; Cass. Civ., sez. III, 18/02/2016, n.3173).
2.1. Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha anzitutto dato prova del titolo alla base dell'allegata pretesa e, in secondo luogo, dell'esistenza dell'evento di danno coperto dalla garanzia assicurativa.
In ordine al primo aspetto, sia sufficiente richiamare la produzione documentale offerta dall'attore, con particolare riguardo alla Polizza n. 000VT65026 del 24.3.2021, stipulata con la Verti
Ass.ni Spa, per mezzo dell'intermediaria AllianceInsay Broker S.p.a., comprendente la garanzia
“Furto ed Incendio (Totale e Parziale)” ed al relativo fascicolo informativo – ed. 1/2021 – contenente le condizioni generali di polizza. Quanto all'esistenza dell'evento di danno, lo stesso può ritenersi comprovato dall'istruttoria svolta e nello specifico:
i) dalla denuncia-querela presentata dal figlio dell'istante nella data del furto (v. doc. all. fasc. attore);
ii) dalla prova per testimoni esperita in corso di causa, nella quale i testi e , Tes_1 Tes_2
indifferenti alle parti, hanno confermato la dinamica dell'evento così come descritta nell'atto introduttivo (cfr., per i testi, terzi trasportati a bordo dell'autovettura per cui è causa, quanto dichiarato a conferma dei cap. 2 e 3, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto furto);
iii) dalla documentazione in atti e nello specifico dal verbale di rinvenimento del veicolo da parte dei Carabinieri di Cerignola, dalla denuncia di cessazione della circolazione del 22.5.2022 e dalla relativa annotazione al P.R.A. (cfr. doc. all. fasc. attore);
Irrilevanti, sul punto, appaiono le deduzioni della compagnia convenuta in ordine alle
“criticità” riscontrate sulla ricostruzione dell'evento, in quanto:
a) quanto dedotto in ordine ai dubbi relativi all'avvenuta demolizione del mezzo - che secondo la convenuta non sarebbe avvenuta, risultando l'auto esportata verso l'estero – da un lato, appare privo di rilievo in termini di valutazione dell' “an debeatur”, non incidendo sulla verificazione dell'evento coperto da polizza, ma, al più, sul valore residuo del mezzo all'esito dell'accertato furto, pacificamente avvenuto;
dall'altro, non risulta suscettibile di rilievo nemmeno in ordine a tale ultimo aspetto, sia in funzione di quanto si rileverà in termini di modalità di calcolo del danno risarcibile (cfr. infra), sia, in termini più generali, non essendovi prova che tale esportazione sia stata effettuata dall'attore, anzi apparendo evento successivo al conferimento in demolizione: ed infatti, mentre nel primo certificato del PRA (del 4.3.2022) si dà atto dell'intervenuta denuncia di cessazione dalla circolazione e dell'avvenuta consegna per la demolizione in data 25.2.2022, nel successivo certificato (del 15.3.2023), si conferma l'avvenuta consegna per la demolizione in pari data, ma si dà atto della esportazione verso l'Unione Europea: trattasi, all'evidenza, di circostanza sopravvenuta, successiva alla consegna del mezzo per la demolizione, non imputabile all'attore e dal quale lo stesso non ha tratto alcun utile, suscettibile di astratto rilievo in termini di compensatio lucri cum damno.
b) parimenti irrilevante è quanto dedotto in ordine alla consegna delle chiavi, atteso che risulta per tabulas che l'attore abbia consegnato tutte le chiavi del mezzo in suo possesso e che, d'altro canto, la Compagnia non abbia sollevato alcuna censura specifica in relazione ad eventuali verifiche di posizionamento del mezzo, tali da incidere sull'accertamento dell'evento così come coperto dalla polizza, risultando ogni altra considerazione ininfluente ai fini del decidere.
2.3. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, può ritenersi che l'attore abbia fornito sufficienti indici probatori atti ad acclarare il quantum dovuto.
Dall'esame delle condizioni generali di assicurazione emergenti dall'allegato fascicolo informativo, infatti, emerge, infatti, che la polizza comprende la garanzia “Furto e Incendio”, mirante a coprire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio totale e parziale.
In particolare, quanto ai criteri di “determinazione dell'ammontare del danno”, l'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione così testualmente recita (per quel che rileva ai fini di causa):
“Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito indicati:
Relativamente alle garanzie Furto o Incendio totali, […] compresi i casi di danno parziale con perdita totale:
1. valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato se provvisto di antifurto satellitare;
2. valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato se provvisto di antifurto elettronico/meccanico o immobilizer
Successivamente, l'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione
Quattroruote o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie
e optionals.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato il caso in cui le spese di riparazione raggiungano o superino il 90% del valore del veicolo al momento del sinistro.
[…]
In caso di danno grave, in cui la riparazione del veicolo danneggiato risulti antieconomica
(valore del danno che superi il 90% del valore del veicolo al momento del sinistro), la compagnia provvederà a far valutare il valore del relitto tramite un'asta via web.
Il valore del relitto così quantificato sarà detratto dall'indennizzo da erogare. Il cliente avrà la possibilità di gestire in proprio il relitto stesso oppure di venderlo alla Società che avrà offerto l'importo più elevato durante l'asta. Tale Società si occuperà del ritiro del relitto a proprie spese direttamente presso il luogo ove si trova il veicolo danneggiato e provvederà contestualmente al pagamento al proprietario dell'auto dell'importo offerto”.
In senso conforme, il successivo art. 5, rubricato “Recuperi”, chiarisce che “[…]. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso”.
Dall'esame delle norme sopra richiamate emerge pacificamente che, in caso di perdita totale, per tale intendendosi anche il danno parziale con riparazione antieconomica, l'indennizzo sarà parametrato al valore di mercato del bene al momento del sinistro, detratto il valore del relitto.
Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico e documentato (cfr. preventivo di riparazione e verbale di ritrovamento) che l'autoveicolo sia stato rinvenuto in stato di mera “scocca”, con preventivo di riparazione di valore superiore al valore del mezzo.
L'indennizzo dovuto, va dunque determinato avendo riguardo al valore di mercato dell'auto al momento del sinistro, al netto del valore del relitto: tali valori risultano non contestati dalle parti, così come riconosciuti dalla stessa convenuta e non contestati da parte attrice (cfr. scambio di mail tra le parti, all. fasc. attore): ed infatti, il veicolo risultava avere al momento del sinistro un valore di mercato pari ad euro 27.000,00 mentre il valore del relitto è stato quantificato in 14.000,00, con conseguente determinazione della differenza in euro 13.000,00.
A tale somma deve essere detratto lo scoperto – pari al 5% e non al 15%, come dedotto dalla convenuta: al riguardo, sia sufficiente evidenziare che nella polizza prodotta in atti, in merito allo scoperto, nell'ipotesi di montaggio di “Antifurto Satellitare” e in Zona 1 (circostanza sussistente nel caso di specie, come da documentazione depositata dall'attore), è indicato per riparazione “fuori rete” uno scoperto del 5%, con un minimo di euro 750,00, col chiarimento che “In caso di danno totale e mancato riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato
o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione fuori rete in base alla zona territoriale e al dispositivo presente sul veicolo assicurato. (v. set informativo, pagg. 10 e 11).
Ne deriva, in conclusione, che la somma dovuta è pari ad euro 12.350,00.
Tale somma, costituente debito di valore, deve essere rivalutata, dal momento dell'evento e sino alla presente decisione. Dalla data della presente decisione, sono dovuti gli interessi legali, in ossequio al disposto dell'art. 1282 cod. civ.
3. Deve essere accolta, inoltre, la domanda attorea mirante ad ottenere “la trasmissione di copia della sentenza all'ente IVASS per i dovuti accertamenti ed eventuali sanzioni”, atteso che, ai sensi dell'art. 148, comma 10, D.lgs. 209/2005, “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo”, ricorrendo tali presupposti nel caso di specie, in cui la convenuta non ha formulato alcuna offerta di indennizzo, negando lo stesso.
4. La convenuta, inoltre, dovrà esser condannata d'ufficio, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata e immotivata partecipazione al primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis, D.lgs. 28/2010 ratione temporis applicabile (ora modificato e trasfuso nell'art. 12 bis).
5. Deve essere respinta, infine, la domanda di condanna della convenuta “al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”, non ravvisandosi mala fede o colpa grave nella resistenza, non potendosi questa essere assimilata alla mera soccombenza e tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della nei riguardi Controparte_1 dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.001,00) con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, dell'istruttoria svolta, del numero delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da giudizio iscritto al n. 101/2023 così provvede: Parte_1
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, per l'effetto, accertata la spettanza del diritto all'indennizzo e l'inadempimento della convenuta, in relazione al contratto di assicurazione intercorso tra le parti, condanna la
[...] [
al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € 12.350,00, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi secondo la decorrenza indicata in motivazione.
2. Ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 209/2005.
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., per le ragioni indicate in motivazione.
4. Condanna la al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, per le ragioni indicate in motivazione;
5. Pone le spese di lite a carico della convenuta, e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere in favore dell'attore, a titolo di ristoro delle spese di lite, la Controparte_1
somma pari ad euro 264,00 per esborsi e ad euro 5.077,00 per compensi professionali al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti, con distrazione in favore dell'Avv.to Rino Marco Zannoli, dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Trani il 21 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto