Ordinanza cautelare 22 dicembre 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6674 del 2025, proposto da
WI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Dragoni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mastroianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi ll.rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n.11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Responsabile SUAP prot. n. 0007205 del 2.10.2025, che ha respinto definitivamente l’istanza presentata dalla società ricorrente ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, ai fini della realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) della nota prot. n. 0003603 del 29.5.2025 (solo adesso divenuta eventualmente lesiva); c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Dragoni, del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa NA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 10/11/2023 WI s.p.a. ha presentato al Comune di Dragoni un'istanza di autorizzazione unica avente ad oggetto la realizzazione di un'infrastruttura finanziata con fondi PNRR da collocare in un terreno agricolo sito alla via Sposarche.
Con ordinanza n. 2 del 2024 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Dragoni ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle opere già eseguite da WI (uno scavo di metri 4x4 per mt. 2 di profondità) in forza dell’assenso tacito conseguito, ritenendo l'intervento non compatibile con la zona E del PRG, gravata da vincolo paesaggistico. L'impugnativa proposta da WI avverso l’ordinanza è stata respinta da questo Tribunale con sentenza n. 4128/2024, che ha escluso la formazione del titolo autorizzativo tacito stante l’incompletezza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza.
Il Giudice di Appello ha confermato con sentenza 3293 del 16 aprile 2025 la statuizione del Tar.
1.1 - Il 26 maggio 2025, WI ha trasmesso al Comune i grafici strutturali e della fondazione dell'infrastruttura: anche il Consiglio di Stato ha -infatti - smentito con riferimento alla fattispecie in esame la formazione del silenzio assenso, in quanto risultavano mancanti dati progettuali della fondazione del traliccio che avrebbero dovuto far parte dell'istanza originaria, al fine della esatta individuazione dell’opera da realizzare.
Il successivo 29 maggio 2025, il Comune ha richiesto documentazione ulteriore al fine di indire la conferenza di servizi, assegnando il termine di 30 giorni per la produzione e preannunciando che, in difetto, l’istanza sarebbe stata dichiarata irricevibile.
WI ha riscontrato tale richiesta, producendo alcuni dei documenti richiesti e precisando, per altri, che non erano dovuti ovvero che erano già stati trasmessi.
Il Comune di Dragoni ha quindi emesso la comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis l.n. 241/90, rimarcando la persistente carenza di alcuni documenti.
Da ultimo, il 2 ottobre 2025, ritenute non accoglibili le osservazioni di WI, il Comune ha emesso il provvedimento di diniego basato sulle seguenti omissioni documentali:
a) accertamento di ottemperanza all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi n. 2/24;
b) assolvimento dell’imposta di bollo sull’istanza;
c) indicazione dei pareri da acquisire in sede di conferenza di servizi e della tipologia procedimentale;
d) relazione paesaggistica redatta in ai sensi del D.C.M. 12/122005, comprensiva di foto-inserimento/rendering;
e) piano quotato in scala 1:200 dello stato dei luoghi e del progetto, esteso alle proprietà confinanti;
f) profili altimetrici in scala 1:200 dello stato di fatto e di progetto;
g) contratto stipulato con l’impresa incaricata della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei materiali di risulta, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20 del 9.12.2013;
h) stima certificata dal progettista relativa alla quantità e tipologia dei materiali prodotti in cantiere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20 del 9.12.2013.
1.2 - Avverso tale diniego è insorta WI, deducendo in estrema sintesi:
I) Violazione dell’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/003 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità ed arbitrarietà.
II) Violazione dell’art. 44, comma 6, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà.
III) Violazione dell’allegato 12-bis – Mod. A del D. Lgs. n. 259/03 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità ed arbitrarietà – Invalidità derivata.
2 - Ha resistito all'impugnativa il Comune di Dragoni, eccependo in via preliminare la violazione del giudicato (essendo la vicenda già esaurita dalle precedenti pronunce) e, da ultimo, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della lite stante l’individuazione concordata di altro sito nel territorio comunale ove collocare l’infrastruttura.
2.1 - La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale si è rimessa alla giustizia.
3 - Il Ministero della Cultura ha versato in atti mera costituzione di stile.
4 - Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 il ricorso è transitato in decisione.
5 - In limite litis vanno delibate le eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente.
5.1 – Quanto all’eccepita sopravvenuta carenza di interesse di WI, si osserva che per giurisprudenza costante, essa “ deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, per evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost.: in tale ottica, la sussistenza di una ragione di improcedibilità è ravvisabile solo allorché, per effetto di una modifica sopraggiunta della situazione di fatto o di diritto, il ricorrente non possa più ricavare, dall’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, alcuna utilità, non essendo ormai configurabile in capo al medesimo un interesse anche solo strumentale o morale alla decisione (C.d.S., Sez. VII, 26 novembre 2025, n. 9301), ovvero essendo ormai chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato (C.d.S., Sez. VI, 31 ottobre 2025, n. 8483) ” – così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 242 /2026.
Nel caso in esame, non può ritenersi venuto meno l'interesse di WI alla decisione del ricorso, non constando - ed anzi essendo espressamente contestato da quest’ultima - che il nuovo sito individuato dalle parti serva a “compensare” la precedente iniziativa di WI: questa afferma trattarsi di un infrastruttura aggiuntiva richiesta dal Comune, atta a fornire copertura a una zona comunale diversa da quella interessata dalla infrastruttura per la quale è causa (a tacere del fatto che non risulta neppure ancora stipulato il contratto di locazione del suolo comunale).
5.2 - Parimenti infondata è l'eccezione incentrata sul divieto di secondo giudicato in quanto, [benché “ l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito) ” - Consiglio di stato, sez. V, sent. n. 782/2026], la questione della formazione del silenzio assenso andrebbe valutata nel presente giudizio sulla scorta di una situazione fattuale diversa da quella presa in considerazione nel precedente contenzioso.
6 - Ad ogni buon conto (e venendo, così, al merito del gravame), tale questione – oggetto del primo motivo di ricorso – non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Secondo quanto indicato dalla stessa ricorrente fin dall’istanza originaria, l'area interessata alla nuova installazione è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 lettera C d. lgs n. 42/04 nonché a vincolo archeologico, circostanze che determinano la necessità di acquisire in conferenza di servizi il nulla osta paesaggistico e quello archeologico. A tale proposito, “ .. ritiene il Collegio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 3233 del 7/05/2024 e n. 6920 del 10/12/2024) che lo specifico meccanismo di formazione tacita del titolo autorizzatorio unico previsto dall’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. (secondo cui “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”) - che costituisce una norma speciale in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - presuppone che le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento ed interessate dalla installazione siano regolarmente invitate alla conferenza di servizi che l’A.C. procedente è tenuta ad indire ai sensi dell’art. 44, comma 7, del D. Lgs. n. 259/2003, non essendo sufficiente, a tal fine, la eventuale trasmissione alle stesse (che pure vanno notiziate direttamente dal soggetto richiedente l’autorizzazione, come previsto dal comma 5 dell’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, in base al quale “Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”) dell’istanza di autorizzazione (nella specie indirizzata per conoscenza all’A.R.P.A.C., alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e alla Soprintendenza Speciale per il PNRR). Infatti, la eventuale trasmissione dell’istanza di autorizzazione, da parte dell’odierna ricorrente, alle altre Amministrazioni coinvolte non può, con ogni evidenza, sostituire il procedimento di competenza comunale di cui all’art. 44, comma 7 e ss., del Decreto legislativo n. 259/2003 ” – così, da ultimo, la Sezione, sent. n. 931/2026, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 9520/25.
Per tale ragione, la prima censura va respinta senza che necessiti soffermarsi sulla tempestività della richiesta di integrazione documentale ai fini sospensivi del predetto termine (questione parimenti agitata nel primo motivo di ricorso).
6.1 - Anche il secondo motivo va disatteso, tenuto conto che WI non ha - sic et simpliciter - omesso di fornire la documentazione richiesta, ma ha espressamente riscontrato la richiesta del Comune in termini negativi, in parte richiamando la documentazione già prodotta, ma anche preannunciando che non avrebbe inviato alcuni dei documenti richiesti, così precludendo essa stessa ulteriori sviluppi istruttori e legittimando l’Amministrazione alla chiusura del procedimento.
6.2 – Prima di passare alla delibazione della legittimità della nota di diniego, giova rammentare che “ ancorché nel testo in vigore del D. Lgs. n. 259/2003 non appaia una disposizione analoga a quella dell’allegato 13, modello A presente nel testo precedente (l’attuale art. 44, al comma 3 statuisce che “L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1”), la documentazione da accludere all’istanza di autorizzazione deve essere quella “necessaria al corretto espletamento dall’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione” (così Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 112023) ” – così, la Sezione con sent. n. 3405/2024.
6.2.1 - Analizzando il gravato diniego alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, si osserva:
a) WI non ha – neppure al più tardi nella presente sede – fornito la prova (certamente nella sua disponibilità) di aver ripristinato lo stato dei luoghi secondo quanto prescritto dal Comune con l’ordinanza n. 2/2024: risulta, infatti, in atti unicamente la comunicazione del 27/5/25 che preannuncia come “prossimo” tale ripristino; in argomento, trova applicazione – a contrariis – il principio costantemente fatto proprio dalla Sezione, secondo cui: “ con riferimento ai profili di interferenza di un preesistente abuso sulla possibilità di eseguire interventi edificatori successivi, si osserva che, secondo un orientamento condiviso dal collegio, il difetto di legalità urbanistica non può, di per sé, impedire qualsiasi intervento sull’immobile, tra cui l’installazione di un’antenna per stazione radio-base, che non presenta alcun nesso diretto con gli abusi” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 aprile 2012 n.1894; sez. I, 3 novembre 2004 n. 16248; sez. I, 10 settembre 2004 n. 11905)” (Tar Latina, sezione prima, 24 dicembre 2022 n. 2043; 28 luglio 2022 n. 716) ”- da ultimo, Tar Lazio, Latina II, sent. n. 109/2026
Il diniego emesso dal Comune è, a parere del Tribunale, validamente sorretto già solo da tale presupposto.
Per completezza, nonché in ottica conformativa dell’eventuale sviluppo procedimentale della pratica, si soggiunge:
b) diversamente da quanto affermato in ricorso, la relazione tecnico illustrativa e il progetto architettonico versati in atti non risultano corredati dal piano quotato in scala 1:200 dello stato dei luoghi e di progetto, né dal grafico che riporta i profili altimetrici in scala 1:200 dello stato di fatto e di progetto (rispetto alla cui necessità ai fini dell’istruttoria parte ricorrente non muove contestazioni);
c) l’omesso pagamento dei diritti istruttori integra un vizio regolarizzabile, che non può costituire legittimo motivo di rigetto dell’istanza ex art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, giusta la previsione di cui all’art. 31 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione);
d) l’istanza di WI segnala la necessità dell’acquisizione in conferenza di servizi del parere dell’Autorità di Bacino, del nulla osta paesaggistico e di quello archeologico (indicando anche in indirizzo le competenti amministrazioni), cosicché non a ragione il Comune ha respinto l’istanza anche a causa della omessa “ indicazione dei pareri da acquisire in sede di conferenza di servizi e della tipologia procedimentale ”;
e) la relazione paesaggistica prodotta unitamente all’istanza originaria poi “riattivata” è corredata dal fotoinserimento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso di WI va respinto.
7 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei confronti del Comune di Dragoni.
Possono compensarsi le spese tra la ricorrente e le Amministrazioni statali costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del procuratore antistatario del Comune di Dragoni, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.
Compresa le spese tra la ricorrente e le Amministrazioni statali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AU DA, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
NA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA EN | IA AU DA |
IL SEGRETARIO