Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2973 2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 27/1/2025 e vertente
TRA
( , nato nelle FILIPPINE in data 09/12/1989 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. COMERIO CINZIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nata nelle FILIPPINE in data Controparte_1 C.F._2
03/01/1992
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 20/2/2025
OGGETTO: separazione status
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile a Milano presso il Consolato Generale delle Filippine in data 24/8/2016 non trascritto in Italia, con , dalla cui unione è nato Controparte_1
in data 18/12/2014, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione Persona_1
personale.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 20/2/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte non si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 9/6/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari e ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 11/6/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per le restanti questioni economiche e di responsabilità genitoriale.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale, ai sensi dell'articolo 151cpc, dei coniugi Pt_1
e i quali hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1
in Milano, presso il consolato generale delle Filippine, in data 24/8/2016
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere per comunicazione
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 11/6/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato