Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 03/03/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano e Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villaricca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione del Responsabile p.t. dell’U.T.C. - Servizio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Villaricca - n. -OMISSIS- del 28.03.2024, in forza della quale il predetto Ente ha disposto il ritiro, revoca o decadenza e, in ogni caso, dichiarato privo di efficacia il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 5.1.2022 in premessa, con contestuale sospensione dei lavori; b) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali: b.1) la Comunicazione del 05.03.2024, a firma del Dirigente Responsabile p.t. dell’U.T.C. - Servizio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Villaricca – avente ad oggetto “ Riscontro vs. Prot.2805/2024 del 01/03/2024, per voltura Permesso di Costruire n. -OMISSIS- del 05/01/2022. Richiesta integrazione. Sospensione lavori ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente deduce di aver acquistato, nel Comune di Villaricca, dalla società -OMISSIS- s.r.l., due appezzamenti di terreno, costituenti un’unica area fabbricabile dell’estensione di mq. 14.506, al fine di realizzarvi un complesso immobiliare composto da sette corpi di fabbrica (per n. 71 villette a schiera unifamiliari e un corpo di fabbrica per servizi ad uso condominiale), autorizzati con il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 05.01.2022, rilasciato alla società -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. e successivamente volturato in favore di -OMISSIS- s.r.l., dante causa della ricorrente.
-OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., dopo l’acquisto del compendio, ha presentato istanza per la volturazione del permesso di costruire.
Dopo alcune richieste di integrazione documentale, il Comune di Villaricca adottava la determinazione n. -OMISSIS- del 28.03.2024 con la quale dichiarava che il permesso di costruire n. -OMISSIS-/2022 veniva “ritirato, ovvero revocato e, comunque, decaduto e privo di efficacia ” in ragione della sopravvenuta adozione nei confronti delle società -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-s.r.l. e -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- e c. di un’informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli.
La società ricorrente afferma di esser venuta a conoscenza del provvedimento solo a seguito della notifica del ricorso proposto da -OMISSIS- s.r.l. avverso la suddetta determinazione.
Ha così ritenuto di impugnarla per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e della disciplina urbanistica vigente nel comune di Villaricca – eccesso di potere – difetto di istruttoria – perplessità. Il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 380/2001 è irrevocabile. L’Amministrazione l’ha ritirato non per motivi di contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia, ma per vicende soggettive riferibili alla società che l’aveva richiesto. Pertanto, al più, avrebbe potuto decretarne un’inefficacia soggettiva, nei confronti della (sola) -OMISSIS- s.r.l., dovendo, invece, rilasciare la voltura a favore della nuova proprietaria, non attinta da alcun provvedimento interdittivo.
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 83 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241 - eccesso di potere – insufficiente istruttoria – carenza assoluta di motivazione - sviamento. Il permesso di costruire non rientra nel novero dei provvedimenti la cui efficacia possa essere inibita da un’informativa antimafia. Le fattispecie previste dall’art. 67 rappresenterebbero un numerus clausus che concernono o rapporti con la p.a. ovvero titoli abilitativi allo svolgimento di attività imprenditoriali. Se si seguisse il ragionamento del Comune, la inibitoria alla prosecuzione dell’intervento edilizio sulla scorta del permesso ritualmente rilasciato nel 2022, si tradurrebbe in una sorta di sequestro/confisca “atipici ”, poiché nessun altro operatore potrebbe mai eseguire gli interventi di cui al ridetto P.d.C., sol perché un precedente titolare del permesso è risultato destinatario di una interdittiva antimafia. Una siffatta evenienza darebbe luogo ad una sorta di “informativa a cascata ”, dove gli effetti pregiudizievoli si riverbererebbero all’infinito e senza soluzione di continuità su tutti i successivi aventi causa, sotto il profilo dominicale, degli immobili fatti oggetto del permesso di costruire in questione.
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 83 e ss. del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 – violazione e falsa applicazione della legge 07.08.1990, n. 241 - eccesso di potere – carenza di istruttoria.
Il fondo su cui era stata autorizzata la costruzione di cui al p.d.c. revocato era stato acquistato dalla ricorrente molto tempo prima che fosse adottato il provvedimento impugnato. Il titolo, dunque, avrebbe dovuto essere per ciò solo volturato in favore della ricorrente. La circostanza che, medio tempore, fosse subentrata l’incapacità giuridica temporanea della -OMISSIS- s.r.l. da un lato non le inibiva il trasferimento di proprietà dei cespiti e, dall’altro, non determinava un’estensione soggettiva degli effetti dell’informativa antimafia, pena la distorsione dei più elementari principi dell’ordinamento e la abnormità degli effetti susseguenti nel patrimonio giuridico di soggetti del tutto estranei alle cautele preventive adottate dalla Prefettura nei confronti della sua dante causa.
L’ente locale, quindi, non, pur quando persuaso che la -OMISSIS- s.r.l. non potesse più (a causa della sua “temporanea incapacità giuridica ”) avvalersi del Permesso di Costruire del 2022, al più avrebbe potuto decretarne la inefficacia nei (soli) suoi confronti, ma non sancirne l’integrale travolgimento e, con esso, denegarne (nei fatti) la voltura all’avente causa, odierna ricorrente.
Si è costituito il Comune di Villaricca che ha controdedotto nel merito di tutte le censure formulate da parte ricorrente.
La domanda cautelare è stata accolta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. con ordinanza n.1273 del 28.6.2024, per la seguente motivazione: “Considerato che il ricorso pone questioni aventi natura interpretativa di particolare complessità e delicatezza la cui disamina non è compatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare;
Ritenuto che le esigenze cautelari dedotte possono essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso ;”.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. A ben guardare le questioni sottese al ricorso in esame trovano tutte soluzione in precedenti sentenze di questo T.A.R. e del Consiglio di Stato, che si sono occupate degli effetti delle informative antimafia sui permessi di costruire rilasciati ad imprese operanti nel settore immobiliare che ne siano state destinatarie. Anzitutto, le suddette pronunce, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente nel secondo motivo di ricorso, hanno già affermato che il permesso di costruire che sia stato rilasciato ad una società attinta da informativa antimafia nell’ambito dell’esercizio della sua attività imprenditoriale rientra tra i provvedimenti oggetto della revoca doverosa prevista dall’art. 94, comma 2, D.Lgs. 159/2011, tenuto conto della natura autorizzatoria dell’atto.
Questo T.A.R. ha, infatti, affermato in un caso analogo: “la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione della normativa antimafia che, ad ampio spettro, esige che l'attività economica sia espletata con il corredo della documentazione antimafia che, ove mancante, impone la paralisi dell'attività medesima e la rimozione dei suoi effetti. (…)” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 2 marzo 2021, n. 1355, T.A.R. Napoli, sez. I, 13 luglio 2022, 13/07/2022, n.4728)
La suddetta giurisprudenza ha, infatti, precisato che “Le conseguenze decadenziali sulle autorizzazioni dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall'esigenza di elevare il livello della tutela dell'economia legale dall'aggressione criminale. Ciò attraverso la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l'esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della P.A. e stabilendo che anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale e, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche. Tale orientamento si è poi consolidato nella giurisprudenza successiva secondo cui l'art. 89 bis, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima, non trovando applicazione quindi il meccanismo della riabilitazione propriamente ricollegabile alle misure di prevenzione aventi natura e finalità eterogenea".
Inoltre, l'informativa antimafia ostativa emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 ha effetto su tutte le richieste di certificazione antimafia provenienti dai soggetti di cui all'art. 83 D.Lgs. 159/2021. A seguito dell'emanazione di una informativa antimafia, la pubblica amministrazione non può rilasciare alcun atto abilitativo per lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e, se è stato già emanato un atto abilitativo, deve esservi il suo ritiro, trattandosi di tipologie di atti i cui effetti sono radicalmente incompatibili con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia. In sostanza, in presenza di una interdittiva antimafia, la revoca delle autorizzazioni commerciali di cui sia titolare il soggetto attinto dalla medesima costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto (ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 giugno 2021, n. 510; 7 luglio 2021, n. 634).”.
Come incidentalmente chiarito dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del 26/10/2020 n. 23 (a proposito di erogazioni pubbliche, ma sulla base di principi generali valevoli al di là del tema specifico), "le disposizioni degli articoli 92 e 94 intendono affermare per il tramite del non appropriato riferimento agli istituti della "revoca" (del provvedimento) e del "recesso" (dal contratto), che l'accertamento dell'intervenuta "condizione risolutiva" altro non è che l'accertamento successivo (consentito dalla legge) dell'incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ovvero ad essere parte del contratto ad evidenza pubblica".
Alle medesime conclusioni è pervenuto anche il Consiglio di Stato, da ultimo, con la sentenza della Terza Sezione, 15 aprile 2022, n. 2751/2022, nella quale si afferma che il permesso di costruire rilasciato per realizzare unità immobiliari destinate alla vendita a una società che operi nel settore immobiliare s’inserisce nell’ambito dell’attività imprenditoriale da essa esercitata “sicché il provvedimento impugnato in primo grado si fonda sull'art. 92, comma 3, del codice antimafia, che impone il ritiro della autorizzazioni, delle concessioni e dei contratti di cui all'art. 67, tra cui qui rilevano le «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati».
Il provvedimento impugnato, dunque, nonostante il nomen iuris, in parte qua, va qualificato come “un atto di ritiro vincolato ed accertativo della temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 6 aprile 2018, n. 3; Adunanza plenaria, 23 ottobre 2020, n. 23; Adunanza plenaria, 6 agosto 2021, n. 14, Sezione III, 22 novembre 2021, n. 7810).” (così Consiglio di Stato, Sez. Terza, 15 aprile 2022, n. 2751/2022), che prescinde, dunque, dai presupposti e limiti applicativi dell’art. 21-nonies, L. 241/90.” .
3. Tale ultima considerazione, relativa alla natura dell’atto di ritiro del permesso di costruire in capo alla società operante nel settore delle costruzioni o immobiliare attinta da un provvedimento antimafia, consente di fornire risposta anche alle questioni sottese al primo motivo di ricorso, il quale, per le ragioni che si vanno ad esporre è parimenti infondato.
L’Adunanza Plenaria n. 3/2018 ha infatti, concluso che l’insussistenza della capacità del soggetto privato ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione rende nulli per difetto di un elemento essenziale dell’atto, sia i provvedimenti amministrativi rilasciati, sia i contratti con stipulati ( “ciò che, in contemperamento della pluralità di esigenze connesse alla tutela di interessi pubblici e privati, viene effettuato dai soggetti di cui all’articolo 83 (rilascio di autorizzazioni o concessioni, erogazione di contributi e simili, stipulazione di contratti) avviene sotto la rigida condizione dell’accertamento della stessa capacità del soggetto privato ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione, con la ovvia conseguenza che – laddove per il tramite dell’informazione antimafia interdittiva tale capacità venga accertata come insussistente – non possono che manifestarsi in termini di nullità sia i provvedimenti amministrativi rilasciati (per difetto di un elemento essenziale del medesimo, ex art. 21-septies l. n. 241/1990), sia il contratto stipulato con soggetto incapace ”).
Precisa, infatti, la Plenaria che “ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis, bensì il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l’amministrazione pubblica: quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l’adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti.”.
Alla stregua di tali condivise argomentazioni, il permesso di costruire rilasciato a -OMISSIS- deve ritenersi nullo per carenza di un elemento essenziale. Non rileva, dunque, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato – che tale nullità ha accertato – che il fondo su cui era destinato ad essere eseguito l’intervento oggetto del permesso di costruire “ritirato ” fosse stato trasferito ad una società non attinta da analogo provvedimento antimafia.
Il permesso di costruire, infatti, essendo stato rilasciato in carenza di un presupposto essenziale è nullo e nessun effetto può produrre neppure nei confronti di un soggetto terzo.
L’atto di ritiro dello stesso, infatti, è conseguenza doverosa dell’accertata incapacità originaria del privato di essere parte del rapporto amministrativo in questione.
Per tale ragione, la voltura richiesta dalla ricorrente non poteva essere rilasciata, essendo il permesso di costruire che ne costituiva oggetto radicalmente nullo e improduttivo di effetti.
L’incapacità relativa del destinatario del provvedimento, infatti, non determina una mera inefficacia soggettiva del provvedimento, ma la sua radicale nullità.
4. Quanto sopra spiega le ragioni dell’infondatezza anche del terzo motivo, con il quale la ricorrente afferma che la declaratoria di inefficacia del permesso di costruire avrebbe potuto essere adottata esclusivamente nei confronti della -OMISSIS-, che era stata raggiunta dall’informativa antimafia, ma non nei confronti della ricorrente, la quale, non avendo ricevuto alcun provvedimento interdittivo di tal fatta, manterrebbe integra la propria capacità giuridica.
La ricorrente non tiene conto delle conseguenze connesse all’incapacità giuridica parziale delle imprese raggiunte da provvedimenti interdittivi antimafia, che secondo l’autorevole giurisprudenza sopra richiamata, determina la nullità dei provvedimenti autorizzativi rilasciati all’impresa soggetta ad infiltrazione mafiosa, poiché emessi in favore di un soggetto inidoneo a divenire parte di un rapporto amministrativo con l’amministrazione ( “il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l’amministrazione pubblica: quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l’adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti.” Cons. Stato, Ad. Plenaria 23/2020). Pertanto, essendo il provvedimento ampliativo stesso ad essere affetto da nullità, la sua voltura non avrebbe potuto essere legittimamente disposta in favore di altro soggetto, benchè non attinto da provvedimenti interdittivi, trattandosi di atto radicalmente invalido e improduttivo di effetti.
Non scalfiscono la precedente ricostruzione le ulteriori – e pur suggestive - considerazioni contenute nel ricorso, in merito all’effetto “a cascata ” dell’informativa antimafia, della sostanziale indisponibilità del fondo che deriverebbero da una tale interpretazione. Si tratta di argomenti che, ad un’analisi più approfondita, provano troppo. Il permesso di costruire rilasciato ad una società attinta da un’informativa antimafia è nullo, ma ciò non impedisce in alcun modo né il trasferimento della titolarità del fondo in una ordinaria contrattazione tra privati, né la facoltà del nuovo proprietario di chiedere il rilascio di un nuovo titolo edilizio per la realizzazione di qualsiasi intervento compatibile con la disciplina urbanistico-edilizia vigente, o per la sanatoria delle opere realizzate in esecuzione di quello ritirato, ove ne ricorrano i presupposti.
5. In definitiva, il ricorso è infondato.
6. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti attinti dal provvedimento antimafia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO