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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 20483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20483 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA JO nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro ha condannato DA AR alla pena di giustizia per la ricettazione di un telefonino. 2. Con il ricorso, nel il primo motivo si deduce violazione dell'art.606 c.p.p. lett. b) per inosservanza della legge penale e manifesta illogicità in relazione alla motivazione dell'elemento soggettivo del reato. Infatti, le circostanze del rinvenimento del telefono e dell'intestazione delle schede telefoniche in esso utilizzate sono state erroneamente interpretate dai giudici di merito. Con il secondo motivo gli stessi profili di critica (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) sono formulati in relazione alla mancata applicazione dell'art.131 bis c.p.. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso mentre con lo stesso mezzo il difensore dell'imputata, Penale Sent. Sez. 2 Num. 20483 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/02/2024 Avv.Mauro Mengucci, ha contestato le conclusioni della Parte Pubblica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di interesse dei motivi sui quali è fondato. In relazione ad entrambi i motivi va preliminarmente osservato che, per quanto inquadrato nell'ambito della violazione di legge (il riferimento testuale della rubrica è all'art.606 lett.b c.p.p.), il motivo in definitiva 'attacca' la motivazione dal punto di vista della carenza motivazionale, più volte evocata nel testo dell'argomentazione e chiaramente ravvisabile nella lamentata distorsione della interpretazione fattuale e nel dedotto travisamento dei fatti (pg.5 e pg.6 del ricorso). D'altronde, il riferimento alla manifesta illogicità della decisione per la mancanza di prova della colpevolezza dell'origine furtiva del telefonino da parte AR DA, non lascia altro spazio all'interpretazione del significato della critica avanzata dalla parte. Occorre tuttavia ricordare che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il fatto contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Criteri che, nell'opinione di questa Corte, non presentano i profili di manifesta illogicità denunciati nell'atto di impugnazione. Infatti, a fronte di un quadro indiziario costituito dall'utilizzazione del terminale rubato in associazione a due sim intestate alla donna (una delle quale indiscutibilmente a lei riferibile, in quanto nella sua disponibilità anche al momento della perquisizione) e della conclamata (ed opportunamente evidenziata in sentenza) inattendibilità delle versioni rese dal consorte in ordine alle modalità di acquisizione e di restituzione del telefonino, dopo una ventina di giorni di utilizzo promiscuo, non è affatto illogico (e tanto meno manifestamente illogico) giungere alla conclusione della consapevolezza da parte della donna della provenienza quanto meno sospetta del bene mobile utilizzato. Corretta pertanto risulta, sul piano del diritto, la conclusione cui perviene la Corte d'appello che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la prova della consapevolezza dell'origine illecita (o, ciò che è sufficiente, quanto meno sospetta) del bene possa trarsi dalle modalità di acquisizione, di possesso (per un periodo limitato) e di dispersione della res sottratta. 2. Il secondo motivo va respinto per carenza di interesse. Come rilevato nella sentenza di appello che ha respinto la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.), il motivo di impugnazione, è stato formulato in grado di appello senza alcun riferimento a parametri concreti idonei a dimostrarne il fondamento. Esso, pertanto, risultava generico fin dal grado di appello e poteva ben essere dichiarato inammissibile fin da tale fase ex art. 581 lett. d) c.p.p.. Il fatto che la sentenza d'appello, pur dopo aver rilevato l'inammissibilità del "gravame per difetto di specificità del motivo", abbia proceduto alla motivazione del rigetto nel merito, non fa tuttavia 'rivivere' il motivo carente. Pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, laddove il motivo risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza o aspecificità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe sortire alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). 3. Per le illustrate ragioni, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de iso in Roma, 9 febbraio 2024 Il Consi fiere relatore Il Preside RA CO OR GE
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro ha condannato DA AR alla pena di giustizia per la ricettazione di un telefonino. 2. Con il ricorso, nel il primo motivo si deduce violazione dell'art.606 c.p.p. lett. b) per inosservanza della legge penale e manifesta illogicità in relazione alla motivazione dell'elemento soggettivo del reato. Infatti, le circostanze del rinvenimento del telefono e dell'intestazione delle schede telefoniche in esso utilizzate sono state erroneamente interpretate dai giudici di merito. Con il secondo motivo gli stessi profili di critica (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) sono formulati in relazione alla mancata applicazione dell'art.131 bis c.p.. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso mentre con lo stesso mezzo il difensore dell'imputata, Penale Sent. Sez. 2 Num. 20483 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/02/2024 Avv.Mauro Mengucci, ha contestato le conclusioni della Parte Pubblica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di interesse dei motivi sui quali è fondato. In relazione ad entrambi i motivi va preliminarmente osservato che, per quanto inquadrato nell'ambito della violazione di legge (il riferimento testuale della rubrica è all'art.606 lett.b c.p.p.), il motivo in definitiva 'attacca' la motivazione dal punto di vista della carenza motivazionale, più volte evocata nel testo dell'argomentazione e chiaramente ravvisabile nella lamentata distorsione della interpretazione fattuale e nel dedotto travisamento dei fatti (pg.5 e pg.6 del ricorso). D'altronde, il riferimento alla manifesta illogicità della decisione per la mancanza di prova della colpevolezza dell'origine furtiva del telefonino da parte AR DA, non lascia altro spazio all'interpretazione del significato della critica avanzata dalla parte. Occorre tuttavia ricordare che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il fatto contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Criteri che, nell'opinione di questa Corte, non presentano i profili di manifesta illogicità denunciati nell'atto di impugnazione. Infatti, a fronte di un quadro indiziario costituito dall'utilizzazione del terminale rubato in associazione a due sim intestate alla donna (una delle quale indiscutibilmente a lei riferibile, in quanto nella sua disponibilità anche al momento della perquisizione) e della conclamata (ed opportunamente evidenziata in sentenza) inattendibilità delle versioni rese dal consorte in ordine alle modalità di acquisizione e di restituzione del telefonino, dopo una ventina di giorni di utilizzo promiscuo, non è affatto illogico (e tanto meno manifestamente illogico) giungere alla conclusione della consapevolezza da parte della donna della provenienza quanto meno sospetta del bene mobile utilizzato. Corretta pertanto risulta, sul piano del diritto, la conclusione cui perviene la Corte d'appello che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la prova della consapevolezza dell'origine illecita (o, ciò che è sufficiente, quanto meno sospetta) del bene possa trarsi dalle modalità di acquisizione, di possesso (per un periodo limitato) e di dispersione della res sottratta. 2. Il secondo motivo va respinto per carenza di interesse. Come rilevato nella sentenza di appello che ha respinto la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.), il motivo di impugnazione, è stato formulato in grado di appello senza alcun riferimento a parametri concreti idonei a dimostrarne il fondamento. Esso, pertanto, risultava generico fin dal grado di appello e poteva ben essere dichiarato inammissibile fin da tale fase ex art. 581 lett. d) c.p.p.. Il fatto che la sentenza d'appello, pur dopo aver rilevato l'inammissibilità del "gravame per difetto di specificità del motivo", abbia proceduto alla motivazione del rigetto nel merito, non fa tuttavia 'rivivere' il motivo carente. Pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, laddove il motivo risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza o aspecificità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe sortire alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). 3. Per le illustrate ragioni, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de iso in Roma, 9 febbraio 2024 Il Consi fiere relatore Il Preside RA CO OR GE