Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01979/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1979 del 2025, proposto da
Nacatur International s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6AE15F2FC, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Marco Dell'Antonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Intercent-Er, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determina n. 838 del 10 novembre 2025 avente ad oggetto “Esclusione ditta Nacatur International S.r.l. Lotto 14 Procedura aperta per la fornitura di sonde, cateteri, tubi, sacche per urina e relativi accessori (ad uso ospedaliero) 3-2° tranche”, notificata tramite piattaforma in data 11 novembre 2025;
- della comunicazione del 19 novembre 2025 con cui la stazione appaltante confermava l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, incluso il verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 14 ottobre 2025, mai trasmesso alla ricorrente e solo richiamato dal provvedimento di esclusione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Intercent-Er;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
La ricorrente, precisato di non aver provveduto a nessuna notifica a concorrenti terzi, in quanto non resi noti dalla stazione appaltante, che non aveva ancora aggiudicato la gara al momento della proposizione del ricorso, rappresenta di aver presentato offerta per l’aggiudicazione del lotto 14 della procedura concorsuale di cui all’epigrafe, relativo alla fornitura di “Sacca per urina sterile latex free: a) sacca per urina sterile con tubo 90-100 cm circa; b) sacca per urina sterile con tubo 110-130 cm circa”: lotto per il quale era previsto che l’aggiudicazione avvenisse “in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo”. Ciò a differenza di quanto previsto per altri lotti, da aggiudicarsi “in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, stabilendo che il punteggio dell’offerta tecnica dovesse attribuirsi tenuto conto dei criteri riportati in una tabella allegata al medesimo articolo, tra cui il confezionamento.
Tale premessa è stata formulata al fine di sostenere l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla fornitura di cui al lotto 14, avvenuta a causa del fatto che i prodotti offerti non garantiscono un’apertura peel-open e, per tale ragione, sono stati qualificati dalla Commissione come “non rispondenti in termini di confezionamento a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico.”.
Ciò rappresenterebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, una violazione della regola di gara per cui l’aggiudicazione avrebbe dovuto avvenire, per il lotto 14, sulla base del minor prezzo e, quindi, a prescindere dalla valutazione del confezionamento, rilevante solo in relazione a quei lotti per cui l’aggiudicazione era prevista applicando il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
1. la violazione degli artt. 15 e 15.1 della lex specialis di Gara, con conseguente eccesso di potere per erroneità della motivazione;
2. violazione degli artt. 5, 6 e 15 del Disciplinare di gara.
La tesi sostenuta da parte ricorrente è che l’esclusione dalla gara sarebbe illegittima, in quanto né il disciplinare di gara, né il capitolato tecnico prevedevano che il prodotto fosse confezionato in modo tale da garantire un’apertura c.d. “peel open”.
Tale requisito, quindi, avrebbe potuto, semmai, rilevare solo per la valutazione della miglior offerta in termini di rapporto qualità prezzo, ma tale modalità di aggiudicazione non era prevista per il lotto 14.
Del tutto inadeguata, dunque, risulterebbe la motivazione dell’esclusione, avvenuta in ragione del fatto che “la confezione singola monouso sterile proposta è ad apertura a strappo e non peel open” e quindi “i prodotti offerti non rispondono in termini di confezionamento a quanto richiesto in Capitolato Tecnico”. Ciò in quanto solo un’apertura “peel open” garantirebbe la necessaria “sterilità del prodotto al momento dell’estrazione durante l’utilizzo dello stesso in sala operatoria”.
Invero, il Capitolato tecnico, all’art. 1, richiede che “ nei prodotti ove richiesta la sterilità gli stessi devono essere forniti in busta che garantisca il mantenimento della sterilità e riporti chiaramente visibili in etichetta la ditta produttrice, la data di sterilizzazione, il metodo di sterilizzazione e la validità ”, aggiungendo, poi, all’art. 4, che “ il confezionamento primario del prodotto deve essere monouso sterile, laddove richiesto nelle caratteristiche minime; con apertura peel open, che deve essere garantita anche per i singoli prodotti all’interno del kit ”.
La tesi di parte ricorrente è, dunque, che l’apertura peel open sarebbe stata requisito necessario solo in relazione a quei prodotti per i quali era richiesta la sterilità. Sterilità che non sarebbe stata richiesta in relazione al lotto 14, da considerarsi come fornitura autonoma (quanto a requisiti dei prodotti richiesti) rispetto a quelle di cui agli altri lotti, in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ciascun lotto costituirebbe una procedura di gara autonoma (Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2022, n. 4576).
La tesi non può, però, trovare positivo apprezzamento.
Come ricordato anche nella determina di esclusione impugnata (pag. 4, secondo capoverso) il prodotto che doveva essere fornito in relazione al lotto 14 era “Sacca per urina sterile latex free: A) Sacca per urina sterile con tubo 90 - 100 cm circa; B) Sacca per urina sterile con tubo 110 - 130 cm circa”.
Non vi è dubbio alcuno, quindi, che in relazione alle sacche di cui è stata chiesta la fornitura dovesse essere garantita la sterilità.
Cosa significasse questo in concreto è possibile ricostruirlo partendo dall’art. 1 del capitolato tecnico, rubricato “Caratteristiche generali dei prodotti”, il quale prevede, per quanto qui di interesse, che “ nei prodotti ove richiesta la sterilità, gli stessi devono essere forniti in busta che garantisca il mantenimento della sterilità e riporti chiaramente visibili in etichetta la ditta produttrice, la data di sterilizzazione, il metodo di sterilizzazione e la validità ”.
Dunque, poiché era richiesta la fornitura di sacche sterili, esse dovevano essere fornite con un confezionamento che tale sterilità garantisse, così come specificato nella descrizione delle caratteristiche proprie dei prodotti inclusi nel lotto 14, in cui si legge che le sacche dovevano essere fornite in “ confezione singola monouso sterile ”. Quindi, non solo la sacca, ma anche la confezione doveva essere sterile.
Per comprendere cosa significasse ciò, viene in soccorso il punto 4 del capitolato tecnico (disposizione di portata generale, in quanto contenente riferimenti validi per tutti i prodotti offerti), applicabile anche nella fattispecie in esame in quanto ivi si specificano le caratteristiche necessarie laddove sia stata richiesta la confezione sterile, chiarendo che “ Il confezionamento primario del prodotto deve essere monouso sterile, laddove richiesto nelle caratteristiche minime ”: condizione questa, che ricorre nella fattispecie, per quanto ora precisato.
Tale previsione prosegue precisando che, in tal caso (ovvero, nel caso in cui sia richiesta la sterilità del prodotto e, quindi, della confezione dello stesso), i prodotti debbono avere “ apertura peel open, che deve essere garantita anche per i singoli prodotti all’interno dei kit ”.
Ed è proprio a causa della mancanza di tale tipo di apertura, requisito minimo necessario perché possa essere ritenuta garantita la caratteristica minima essenziale richiesta con riferimento al lotto 14, che è stata, legittimamente, per quanto sin qui rappresentato, disposta l’esclusione dell’offerta dell’odierna ricorrente.
In sostanza, il capitolato tecnico ha prescritto che, per tutti i prodotti di tutti i lotti per cui fosse richiesta la sterilità, la stessa doveva essere garantita mediante un confezionamento con apertura “peel open”, ritenuta idonea, come puntualmente specificato, ad assicurare “la sterilità del prodotto al momento dell’estrazione durante l’utilizzo dello stesso in sala operatoria” (così la delibera di esclusione).
Requisito che il prodotto offerto dalla ricorrente non ha e la cui carenza rappresenta, dunque, un’adeguata motivazione per l’avversata esclusione.
Secondo parte ricorrente, peraltro, l’esclusione sarebbe illegittima (seconda doglianza) anche perché disposta in violazione degli art. 5, 6 e 15 del disciplinare di gara, che limitano la possibilità dell’esclusione ai soli casi di carenza di un requisito necessario richiesto, per l’appunto, a pena di esclusione. Condizione che non ricorrerebbe, nel caso di specie, in quanto le caratteristiche del confezionamento non erano, secondo la tesi di parte ricorrente già riportata, richieste a pena d’esclusione, ma solo al fine dell’attribuzione del punteggio e comunque non per il lotto 14.
Anche tali conclusioni si scontrano con il chiaro dato letterale della lex specialis , che richiede la corrispondenza dei prodotti offerti ai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico. Ciò anche in termini di confezionamento, in quanto strumentale a garantire la sussistenza del requisito della sterilità così come inteso dal soggetto utilizzatore della fornitura e, dunque, precisato nel capitolato tecnico.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, infatti, l’art. 4 del capitolato tecnico detta regole generali rispetto al confezionamento, applicabili, proprio per la loro genericità, a tutti i lotti e, quindi, a tutti i prodotti richiesti, come chiaramente desumibile anche dalla clausola finale di cui a tale disposizione, nella quale si legge che “ Il confezionamento primario e secondario dei prodotti offerti deve rispondere alle caratteristiche minime richieste per ciascun lotto .”.
Dunque, il confezionamento rispondente alle caratteristiche minime previste per il singolo lotto non poteva rappresentare un mero elemento di valutazione dell’offerta, ma un requisito essenziale. E, poiché per il lotto 14 era richiesto il confezionamento singolo sterile garantito dall’apertura “ peel open ”, la mancanza di tale requisito è stata legittimamente qualificata come escludente.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, in misura pari a euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IE, Presidente
AR RT, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RT | LO IE |
IL SEGRETARIO