Art. 29. (Gestioni commissariali)
Le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali, istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349 , sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981. ((2))
I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
I commissari ed i Comitati, di cui al comma prece lente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell' articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436 , rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell'aliquota dello 0,12 per cento sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all'articolo 5 della citata legge e successive
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 novemvbre 1981, n. 681 convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1982, n. 14 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "il termine del 30 novembre 1981 previsto dal primo comma dell'art. 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , per le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL) e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) e' prorogato al 31 maggio 1982".
Le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali, istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349 , sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981. ((2))
I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
I commissari ed i Comitati, di cui al comma prece lente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell' articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436 , rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell'aliquota dello 0,12 per cento sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all'articolo 5 della citata legge e successive
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 novemvbre 1981, n. 681 convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1982, n. 14 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "il termine del 30 novembre 1981 previsto dal primo comma dell'art. 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , per le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL) e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) e' prorogato al 31 maggio 1982".