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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1475/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice dott. Matteo ARANCI Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1475/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. Vizzolo Predabissi il Parte_1 C.F._1
15/10/1978, con il patrocinio dell'Avv. MORACE DOMENICO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. Milano il 25/12/1983, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. UGOLOTTI STEFANIA e dell'Avv. PINI CLAUDIO, domicilio eletto presso lo studio del difensore Avv. Ugolotti.
RESISTENTE
NONCHÉ IN CONTRADDITTORIO CON
(c.f. ), n. Bergamo il 15/02/2013, rappresentato Controparte_2 C.F._3 dal Curatore speciale, già designato anche con poteri sostanziali, Avv. TI AR, che agisce in proprio ex art. 86 c.p.c.
MINORE Parte_2
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
1) Tenuto conto della certificazione prodotta nel corso dell'udienza del 23 settembre e di quella, aggiornata, prodotta unitamente al presente atto, il Tribunale disponga l'immediato rientro del minore presso l'abitazione materna;
Controparte_2
- 1 - 2) Valutata l'erroneità della consulenza svolta, voglia disporre un calendario affinché il minore possa frequentare liberamente anche il padre, prevedendo anche pernottamenti presso l'abitazione paterna.
3) Affidi al Servizio il monitoraggio per mesi 12 eventualmente prorogabili di ulteriori 12;
4) Disponga in merito al mantenimento del minore.
5) Con vittoria di spese o, in considerazione della particolare natura della causa, con compensazione delle stesse
*
PARTE RESISTENTE:
In via principale: affidare il minore in modo esclusivo al padre con collocazione presso di Controparte_2 sé, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri del minore con la madre, prevedendo un contributo di mantenimento in capo alla stessa pari ad €.250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
In subordine: confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente con Controparte_2 collocazione presso il padre demandando allo stesso Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri del minore con la madre, prevedendo un contributo di mantenimento in capo alla stessa pari ad €.250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
In ulteriore subordine: confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente con Controparte_2 il mantenimento della collocazione temporanea presso la Comunità per minori, e successivo collocamento presso il padre, demandando ai Servizi Sociali, per il periodo comunitario, la regolamentazione degli incontri materni e paterni e successivamente la regolamentazione di quelli materni.
Con vittoria delle spese, competenze professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
*
CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
A)Affidare il minore , nato a [...] il giorno 15.02.2023, all'Ente, Controparte_2 conferendo ai Servizi Territoriali il potere di assumere decisioni in materia amministrativa, medica e scolastica, con particolare riguardo alla scelta del percorso psicoterapeutico e di supporto specialistico ritenuti più idonei per , nonché attribuire all'Ente la funzione CP_2 di coordinamento tra gli specialisti, la scuola ed i genitori, vigilando e monitorando sulle condizioni di vita del minore, sulle attività dal medesimo svolte in ambito scolastico ed
- 2 - extrascolastico, con potere di limitare iniziative genitoriali che possano introdurre elementi di instabilità, ma sempre informandoli sulle decisioni compiute.
B) Dopo il progressivo ampliamento della frequentazione con il padre, collocare il minore presso la residenza di quest'ultimo, lasciando allo stesso la facoltà di Controparte_2 decidere autonomamente sugli aspetti quotidiani della vita del minore, tenendo informato l'Ente Affidatario, secondo le modalità che verranno tra gli stessi concordate.
C) Conferire all'Ente Affidatario il potere di regolamentare l'esercizio dei diritti di visita della
SI , da svolgersi, in ogni caso, in modalità protetta all'interno di Parte_3 spazio neutro ovvero, se non ritenuto necessario, alla presenza di un Educatore, con cadenza mensile, solo una volta che lo stesso Ente abbia verificato il buon esito del percorso terapeutico seguito dalla madre, descritto e consigliato in seno alla depositata
C.T.U..
D) Conferire all'Ente Affidatario il potere di regolamentare l'esercizio dei diritti di visita della sorella , da svolgersi anch'essi in modalità protetta all'interno di spazio neutro Pt_4 ovvero, se non ritenuto necessario, alla presenza di un Educatore, con cadenza mensile o bimestrale.
E) Una volta perfezionatasi la collocazione del minore presso il padre, disporre a carico della madre, SI , la corresponsione in favore del Signor Parte_3 CP_1
dell'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
[...]
I.S.T.A.T., a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale Ordinario di Milano.
F) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, compresi quelli esposti dalla consulente tecnica di parte, Dottoressa la cui nota verrà prodotta unitamente alle memorie Persona_1 conclusive.
*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (apposizione visto del 6.8.2024, 7.1.2025, 27.6.2025, 3.12.2025).
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
SOMMARIO
1. I precedenti provvedimenti ex artt. 337-bis ss. c.c. relativi a . ............. 4 Controparte_2
2. L'atto introduttivo di questo giudizio. ............................................................................ 6
3. Le comparse di costituzione del resistente e del Curatore speciale. ............................ 6
4. L'udienza di prima comparizione e gli adempimenti successivi per la verifica dell'ammissibilità del ricorso. ............................................................................................ 8
5. L'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. ............................................................................ 9
- 3 - 6. Le successive vicende processuali. ............................................................................. 9
7. Il compendio istruttorio: la consulenza tecnica di ufficio e i relativi allegati;
l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti. ............................................................................. 11
8. La determinazione del Collegio in ordine all'ascolto del minore. ................................ 16
9. La decisione del Collegio. .......................................................................................... 19 9.1. L'affidamento di e gli ulteriori provvedimenti necessari ex art.
5-bis, Controparte_2 legge 184/1983. ............................................................................................................. 19 9.2. Il collocamento di . ......................................................................... 20 Controparte_2
9.3. I rapporti e le frequentazioni con i genitori. .............................................................. 21
9.4. Ulteriori statuizioni. .................................................................................................. 22
10. Spese di giudizio. ..................................................................................................... 23
11. Spese di consulenza. ............................................................................................... 23
12. Compenso del Curatore speciale. ............................................................................ 24
* L'attuale disciplina processuale non richiede che la sentenza ricostruisca lo svolgimento del processo. La delicatezza della fattispecie e l'articolato sviluppo di questo procedimento richiedono tuttavia, per migliore comprensione, una disamina preliminare rispetto all'esame, nel merito, delle domande da ultimo sottoposte al Collegio.
1. I precedenti provvedimenti ex artt. 337-bis ss. c.c. relativi a . Controparte_2
Le parti dell'odierno giudizio, e , sono genitori di Parte_1 Controparte_1
, nato dalla loro relazione a Bergamo il 15.2.2013. Controparte_2
Prima di esaminare, nel merito, le domande avanzate dalle parti in questa sede, è opportuno premettere che la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di – al pari del regime di collocamento – è CP_2 stata oggetto di successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di seguito elencati.
1.1. Con un primo provvedimento (non documentato dalle parti, desunto dal successivo decreto del 17.6.2022), ossia il decreto n. progr. 1132/2018 del Trib. Lodi, era stato disposto l'affidamento del minore all'Ente (Comune di Casalmaiocco), con CP_2 collocamento presso la madre, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione delle visite con il padre, e posto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento del minore quantificato in 250,00 euro mensili, oltre spese straordinarie suddivise al 50%.
1.2. Con decreto emesso il 17.6.2022 nel proc. n. 146/2019, Trib. Lodi (Pres. Dott. Per_2
Est. Dott. , doc. 5 ), il Collegio, provvedendo a definizione del ricorso Per_3 CP_2 introdotto da , all'esito dell'approfondimento peritale affidato alla dott.ssa Controparte_1 doc. 3 ; d'ora in poi, per brevità, c.t.u. ha disposto: Persona_4 CP_2 Per_4
l'affidamento del minore all'Ente Comune di Casalmaiocco;
il collocamento temporaneo di in contesto comunitario, con attuazione anche mediante l'ausilio della forza CP_2 pubblica, in caso di mancato adempimento spontaneo;
l'incarico al Servizio Sociale
- 4 - dell'Ente affidatario quanto alla regolamentazione dei tempi e delle modalità per l'esercizio del diritto di visita di entrambi i genitori;
l'onere a carico dei genitori, al 50% ciascuno, di sostenere ogni spesa necessaria o utile per il collocamento comunitario.
1.3. La Corte d'Appello di Milano (doc. 6 ), con decreto 18.1.2023 emesso nel CP_2 proc. n. 645/2022 VG, all'esito del procedimento di reclamo promosso da , ha Parte_1 integralmente confermato il provvedimento emesso il 17.6.2022 dal Tribunale di Lodi.
1.4. La Corte di Cassazione (doc. 9 ), adita da , con ordinanza CP_2 Parte_1 emessa nel proc. n. 15058/23, pubblicata il 27.5.2024 con n. 14688/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, con conseguente e definitiva conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Lodi a definizione del proc. n. 146/2019.
Nella pronuncia del Supremo Collegio sono contenute alcune fondamentali valutazioni che, in ragione di quanto infra si dirà, appaiono di estrema rilevanza: è quindi opportuno darne trascrizione.
“l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 l. n. 184 del 1983, che prevede l'indicazione della sua presumibile durata e stabilisce tempi e modalità dell'eventuale proroga, senza che possa essere strumentalmente utilizzato per nascondere una diversa tipologia di affidamento, quale può essere l'affidamento a rischio giuridico o quello disposto in pendenza del giudizio di accertamento dello stato di abbandono (Cass., n. 33147/22, n. 24727/21). Nella specie, il provvedimento riguardante il minore non indica un termine finale, ma ciò non equivale a dire che esso possa preludere ad una diversa tipologia di affidamento, trattandosi comunque di collocamento temporaneo presso una comunità, decisione rebus sic stantibus suscettibile di variazioni nel caso di fatti nuovi sopravvenuti, nel superiore interesse del minore” […] “giova altresì rilevare che il decorso del tempo dovuto alla complessità̀ e delicatezza del caso, di per sé, non può̀ intendersi come fattore che depone per il rientro del minore nel contesto familiare, considerando che il collocamento temporaneo del minore tende al superamento della crisi familiare e prelude ad un provvedimento definitivo fondato sull'esito di tale misura”
1.5. Con successiva sentenza del 5.3.2024, pubblicata con n. 278/2024 il 22.3.2024 (v. doc. 12 ), questo Tribunale (Pres. Dott. Est. Dott. ), a definizione CP_2 Per_2 Per_5 del ricorso introdotto da e da (sorella unilaterale di ), ha Parte_1 Parte_5 CP_2 dichiarato il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima, confermato nel resto – salvo minimi interventi – ogni precedente provvedimento, conferendo poteri sostanziali al
Curatore speciale Avv. AR come da § 8 della motivazione.
- 5 -
2. L'atto introduttivo di questo giudizio.
Con il ricorso depositato il 23.7.2024, iscritto a ruolo il 24.7.2024, Parte_1 ha proposto le seguenti domande: “Si provveda in via d'urgenza ad accordare al minore il rientro presso l'abitazione della madre e della sorella per i fine settimana fino alla decisione definitiva;
Previa revoca dei precedenti provvedimenti, si ordini la collocazione del minore presso la madre disponendo incontri con il padre e monitoraggio da parte dei servizi, regolando modalità̀ e termini per gli incontri e la frequentazione padre-figlio. In una prima fase incontri protetti da padre e figlio con delega al Servizio di poterli liberalizzare appena ne ricorrano i presupposti. Il Tribunale indichi le sanzioni economiche per i genitori in caso di mancata ottemperanza alle emanande disposizioni. Si mantenga l'affidamento ai servizi per la durata di 1 anno per poi passare all'affidamento congiunto ai genitori con collocazione prevalente del minore presso la madre”.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto, quali elementi di novità al fine di giustificare la modifica del regime precedentemente disposto dal Tribunale di Lodi nel 2022 e confermato con l'ultima sentenza di questo stesso ufficio nel 2024, due circostanze, ossia (a) di essere stata assolta, perché il fatto non costituisce reato, per l'illecito previsto e punito dall'art. 388 c.p., con sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha riformato la precedente sentenza di condanna del Tribunale di Lodi (dispositivo del 30.5.2024, doc. 4 ; Parte_1 motivazione depositata il 12.7.2024, doc. 10 ); (b) di aver ricevuto l'ordinanza del CP_2
30.1.2024 della Suprema Corte soltanto nel mese di maggio 2024, quindi una volta emessa la sentenza n. 278/2024 di questo Tribunale.
Inoltre – evidenziati alcuni passaggi argomentativi del provvedimento della Suprema Corte
– la ricorrente ha allegato che il figlio si troverebbe in comunità da oltre due anni e CP_2 che non risulterebbero raggiunti gli obiettivi indicati dal decreto del 2022. Ad avviso della madre, la permanenza in comunità avrebbe aggravato la situazione, quantomeno con riferimento al rapporto tra sé ed il figlio;
inoltre, non risulterebbero accertate forme di incapacità genitoriale ostative alla permanenza di presso di sé. La ricorrente ha poi CP_2 ampiamente insistito su risalenti contegni a proprio giudizio maltrattanti patiti da CP_2 in corso di relazione e convivenza.
3. Le comparse di costituzione del resistente e del Curatore speciale.
3.1. Con comparsa dell'8.10.2024 si è tempestivamente costituito , padre Controparte_1 del minore. Richiamate le pregresse vicende processuali (pp. 1-14), il resistente ha allegato (o comunque evidenziato) le seguenti circostanze:
− la Corte d'Appello di Milano ha sì assolto l'odierna ricorrente, ma ha evidenziato, al fine di escludere l'elemento della colpevolezza, l'incapacità della stessa di determinarsi a
- 6 - causa di “problematiche psicologiche non tempestivamente ed adeguatamente affrontate” (così a p. 8 della sentenza citata);
− la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile ogni motivo di ricorso spiegato dalla difesa di contro il decreto del 18.1.2023 della Corte d'Appello di Milano;
Parte_1
− che, anche nel periodo di collocamento comunitario, il comportamento della madre avrebbe costituito disturbo e ostacolo al processo separativo e riparativo che si intendeva seguire, con dinamiche disfunzionali, tanto che le visite tra la madre e il figlio sarebbero ora (con il consenso della madre) videoregistrate, al fine di poter “restituire alla stessa il contenuto degli incontri laddove ne abbia una percezione molto diversa dal dato di realtà”;
− Che, al contrario, il rapporto padre-figlio avrebbe goduto di positivo sviluppo negli ultimi mesi.
Per i superiori motivi, il padre, nella comparsa di resistenza, ha concluso come segue:
“affidare il minore in modo esclusivo al padre con collocazione presso di Controparte_2 sé, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri del minore con la madre, prevedendo un contributo di mantenimento in capo alla stessa pari ad €.250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
In subordine: confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente con collocazione presso il padre Controparte_2 demandando allo stesso Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri del minore con la madre, prevedendo un contributo di mantenimento in capo alla stessa pari ad
€.250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
In ulteriore subordine: confermare
l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente con il Controparte_2 mantenimento della collocazione temporanea presso la Comunità per minori, e successivo collocamento presso il padre, demandando ai Servizi Sociali, per il periodo comunitario, la regolamentazione degli incontri materni e paterni e successivamente la regolamentazione di quelli materni”.
3.2. Con comparsa del 14.10.2024, si è costituito il Curatore speciale del minore, Avv.
TI AR, cui la sentenza del 2024 di questo Tribunale aveva già assegnato “poteri sostanziali di vigilanza sull'andamento del percorso comunitario di e sulla Controparte_2 progressiva implementazione e liberalizzazione delle frequentazioni paterne con il minore”
(così § 8 dispositivo).
Premessa, anche in questo caso, un'ampia ricostruzione delle precedenti vicende processuali, il Curatore speciale del minore ha dedotto un netto miglioramento del rapporto padre-figlio, in quanto starebbe partecipando proficuamente al percorso Controparte_1 di supporto alla genitorialità; di contro, la madre rimarrebbe ferma sulle proprie convinzioni, senza aderire in alcun modo al supporto offerto dai Servizi Sociali e, anzi, reiterando forme di diffusione mediatica delle circostanze relative al procedimento.
- 7 - Il minore, sentito dal Curatore il 24.9.2024, avrebbe dichiarato ““sarebbe <> stare un <<po' con la mamma ed un po' il papà>>, pur aggiungendo di trovarsi bene nella struttura in cui risiede” (cfr. p. 11 comparsa).
Tanto premesso, l'Avv. AR ha concluso chiedendo “A)In via provvisoria ed urgente, respingere le richieste avanzate dalla SI , mantenendo, per l'effetto, le Parte_1 statuizioni assunte in seno alla sentenza 5.03.2024 nell'ambito del procedimento N.
2368/2023 R.G.; B)In via provvisoria ed urgente, disporre immediato ampliamento degli incontri tra ed il lui padre, da effettuarsi anche e preferibilmente presso l'abitazione CP_2 di quest'ultimo. C)In via istruttoria, disporre nuova valutazione psicodiagnostica sul minore
, al fine di valutare i progressi dal medesimo raggiunti grazie al percorso Controparte_2 psicologico fino ad oggi intrapreso, le eventuali angosce ancora presenti così come gli eventuali conflitti interiori che hanno in passato suggerito l'allontanamento dalla casa materne. D)Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
4. L'udienza di prima comparizione e gli adempimenti successivi per la verifica dell'ammissibilità del ricorso.
All'udienza del 13.11.2024 le parti e il Curatore speciale sono comparsi avanti al Collegio, che, in via preliminare, ha sollevato la questione della omessa documentazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 278/2024.
Sentite le parti, il Collegio ha assegnato un primo termine di dieci giorni, cui sono seguite due ulteriori ordinanze (25.11.2024 e 11.12.2024) resesi necessarie in quanto la documentazione fornita dalla ricorrente non era conforme agli standard normativi in punto di prova della notifica e di attestazione del passaggio in giudicato.
Soltanto all'esito dell'ultimo termine assegnato (17.12.2024), per il Tribunale è stato possibile ritenere che la sentenza n. 278/2024 – provvedimento ultimo sul quale si innesta l'odierna richiesta di modifica – fosse passata in giudicato.
Tale verifica era determinante: infatti, in adesione all'orientamento univocamente affermato in materia, le domande di modifica di precedenti condizioni relative alla prole sono proponibili soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che le ha stabilite e sono inammissibili in pendenza dell'appello (Cass. 34728/2023; 21874/2014).
Diversamente, il fatto nuovo dovrebbe essere invocato – in un'ottica di concentrazione delle tutele e di economia processuale – nel giudizio ancora pendente, così come condiviso, dalla più recente giurisprudenza di merito, anche con riguardo al vigente modello rituale della famiglia (in tema, cfr. Trib. Roma, 17092/2025).
Poiché la difesa di (incaricata dal Collegio a fronte delle reiterate inesattezze CP_2 nell'adempimento di tale onus da parte della difesa ricorrente) ha documentato la notifica a mezzo PEC della predetta sentenza in data 28.3.2024 – con documentazione solo da
- 8 - ultimo eseguita nei corretti formati di cui all'art.
3-bis, co. 3 e 9, legge 53/1994 e dalle specifiche tecniche (in tema, cfr. Cass. 14063/2024; 20214/2021) – il ricorso è stato ritenuto ammissibile, essendosi formato il giudicato all'esito del c.d. termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato dopo trenta giorni dal
28.3.2024, quindi prima del deposito del ricorso (23.7.2024).
5. L'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 18.12.2024, pubblicata il 23.12.2024 (tenuto conto che il
17.12.2024 era scaduto l'ultimo termine di cui si è detto supra), il Tribunale ha confermato i provvedimenti già assunti con la sentenza n. 278/2024 in punto di affidamento, collocamento e rapporti con i genitori quanto al minore , nato a [...] Controparte_2 il 15.2.2013, precisando che l'affidamento all'Ente si intendeva confermato quantomeno per la durata di questo procedimento;
ha altresì confermato la nomina e i poteri dell'Avv.
TI AR. In proposito, è stato valorizzato che non era emersa alcuna “sostanziale alterazione delle condizioni che avevano giustificato l'adozione dei provvedimenti di questo Tribunale, che dapprincipio ha disposto e poi ribadito l'affidamento all'Ente e il collocamento comunitario” e che ogni “diversa statuizione, attualmente, non risponderebbe affatto all'interesse del minore, che ha sperimentato per anni le conseguenze di un esercizio non consono della responsabilità genitoriale e che si troverebbe quindi esposto nuovamente ai motivi di pregiudizio ampiamente già accertati in sede giudiziaria”. Quanto al collocamento comunitario e ai rapporti con i genitori, è stato confermato l'assetto previgente.
Non risulta che avverso tale ordinanza sia stato promosso reclamo.
Con il medesimo provvedimento, il Collegio ha disposto lo svolgimento di una c.t.u. che, secondo le finalità prospettate in particolare dal Curatore speciale, potesse offrire un adeguato riscontro in ordine alle condizioni del minore e ai suoi rapporti con i genitori dopo il periodo di collocamento in comunità, risalente all'estate 2022.
L'ausiliario, dapprima indicato nella persona del dott. è stato poi Persona_6 individuato – a seguito di astensione del predetto esperto – nella figura della dott.ssa
. Persona_7
6. Le successive vicende processuali.
Prima di esaminare il merito della vicenda, è necessario dare contezza di alcuni provvedimenti che, in corso di causa, il Collegio è stato chiamato ad assumere.
6.1. Con ordinanza del 22.1.2025, pubblicata il successivo 27.1.2025, il Collegio – a fronte della ricusazione proposta dalla difesa ricorrente nei confronti dei tre giudici indistintamente – ha ritenuto sussistenti censure di inammissibilità di tale istanza tali da
- 9 - escludere la necessità della sospensione del processo e, in assenza di motivi di astensione facoltativi, si è proceduto oltre con l'assegnazione di termini ex art. 195 c.p.c.
Peraltro, all'udienza collegiale del 4.2.2025, fissata dal Presidente di Sezione dott.ssa avanti ad altro Collegio per delibare, nel merito, sulla ricusazione, si è preso atto Per_2 della dichiarazione di rinuncia avanzata dall'istante, con conseguente estinzione del sub- procedimento.
6.2. Con ordinanza del 7.2.2025, di coeva pubblicazione, il Collegio ha respinto l'istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. avanzata da , al fine di Parte_1
“aumentare i giorni di visita ad almeno uno a settimana, consentendo al minore di recarsi presso la propria abitazione per due fine settimana al mese”.
6.3. Con ulteriore ordinanza dell'11.2.2025, su istanza della difesa ricorrente, è stata autorizzata l'organizzazione di una specifica visita tra il minore e i genitori in occasione del compleanno di (15.2.2025). CP_2
6.4. Con ordinanza del 16.6.2025, pubblicata in pari data, il Collegio ha respinto l'ulteriore istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. avanzata da , tesa Parte_1
a favorire “un rientro graduale di presso la madre con l'autorizzazione ad incontrare CP_2 il padre, e trascorrere le vacanze estive con entrambi i genitori” e ha disposto la cancellazione, dall'istanza di parte ricorrente, datata 5.6.2025, caricata nel fascicolo telematico il 10.6.2025, del termine “ciurmatrice” (id est, secondo la comune definizione, impostore, imbroglione) riferito all'Avv. AR.
6.5. Con ordinanza del 19.6.2025, pubblicata in pari data, il Collegio ha respinto l'istanza della ricorrente volta a consentire la partecipazione di alla festa di compleanno della CP_2 sorella unilaterale . Pt_4
6.6. Con ordinanza del 30.6.2025, pubblicata l'1.7.2025, si è rigettata l'istanza di sostituzione del Curatore speciale, sempre avanzata dalla difesa ricorrente, a cui si erano opposti sia , sia il Curatore stesso. Parimenti, è stata respinta la richiesta di CP_2 procedere all'audizione dell'ausiliaria dott.ssa . Per_7
6.7. Il 5.9.2025 è pervenuta la consulenza tecnica di ufficio.
6.8. All'udienza del 23.9.2025, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione ed escluso di dover procedere all'ascolto del minore, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., fissando udienza, ai sensi di tale disposizione, per il successivo 19.11.2025 avanti al relatore delegato, poi celebrata nelle sostitutive forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 24.11.2025, lette le memorie e le note scritte sostitutive d'udienza, la causa è stata rimessa in decisione.
6.9. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025.
- 10 -
7. Il compendio istruttorio: la consulenza tecnica di ufficio e i relativi allegati;
l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti.
Il procedimento è stato istruito in via documentale e mediante la consulenza tecnica già citata.
7.1. Occorre muovere dalla disamina dell'elaborato peritale depositato dalla dott.ssa
, redatto dopo approfondito e rituale contraddittorio con i consulenti delle parti;
la Per_7 relazione dell'ausiliaria ha permesso di accertare, dopo aver ricostruito il contenuto di ogni incontro e attività svolta (pp. 3-14), quanto di seguito evidenziato.
Rispetto alla figura materna, l'ausiliaria ha riscontrato (pp. 15 ss., Parte_1 da cui sono tratti i passaggi in corsivo che seguono):
− un pensiero ripetitivo “centrato su ideali del Sé (sono una mamma e una docente) e caratterizzato da una reiterazione di tipo ossessivo”, tale da comportare una coartazione delle possibilità relazionali;
− un grave problema identitario che ha determinato “un disturbo personologico di elevata portata”;
− l'assenza di capacità riflessiva, con “continua frammentazione e deragliamento, come se l'asse portante della struttura di pensiero fosse possibile solo nella ripetitività atta a garantire l'esternalizzazione delle cause”;
− una forma di affettività “appiattita sul proprio bisogno intrapsichico e CP_2 rappresenta un rispecchiamento per-verso che per la mamma ha valenza identitaria”.
Con riferimento al padre, , l'ausiliaria ha riscontrato (pp. 19 ss., da cui Controparte_1 sono tratti i passaggi in corsivo che seguono):
− una forma di pensiero semplice, ma strutturato, che rispecchia uno stile di vita semplice, privo di impulsività e difficoltà relazionali;
− all'attualità, una forma di affettività che inizia a rivelarsi, dopo essere stata “dapprima deformata, difficilmente esprimibile, quasi appiattita”;
− una non piena consapevolezza dell'attuale gravità della condizione di , che CP_2 richiederà accompagnamento e sostegno nel prossimo futuro.
Con riferimento al minore, , la dott.ssa ha rilevato (pp. 20 ss., da Controparte_2 Per_7 cui sono tratti i passaggi in corsivo che seguono):
− quanto al rapporto con la madre, un rapporto “privo di rispecchiamento e quindi di riconoscimento. La grave patologia materna con l'esposizione al disturbo del pensiero non consente alla madre la distinzione tra Sé e Non Sé e questo diviene impossibile anche per il figlio”;
- 11 - − in tutti gli incontri svolti in corso di consulenza, è risultato che “la sua funzionalità psichica è ridotta al minimo e il pensiero è bloccato, come sospeso. La sua presenza cerca di diventare incorporea, nel tentativo di tenere il mondo a distanza per non essere risucchiato dalla partecipazione e quindi poter agire. Si palesa negli incontri stessi un tratto schizoide, difensivo dal reale che è portatore delle intenzioni altrui e quindi minaccia per la propria identità”;
− è quindi “fermo alla riproduttività del pensiero materno che non consente CP_2 accesso allo spazio-tempo transizionale. Il suo pensiero si presenta così variamente scisso: congelato con lo sconosciuto, ripetitivo con il pensiero materno”;
− le condizioni psichiche di sono “estremamente precarie, soprattutto se pensate CP_2 all'interno dell'evoluzione adolescenziale. La struttura del pensiero è frammentata e, conseguentemente, l'identità del minore non ha una sua struttura. […] sono presenti i tratti emergenti che evidenziano l'elevato rischio evolutivo. Quest'ultimo spazia dal ritiro schizoide alla estroflessione sociopatica e il periodo adolescenziale corrisponderà al momento di possibile definizione. Il lavoro psicoterapeutico deve essere strenuo e continuativo”.
Rispondendo ai quesiti formulati dal Collegio, l'ausiliaria (pp. 26 ss.) ha fornito le seguenti indicazioni, dirimenti ai fini delle successive determinazioni del Tribunale.
In primo luogo – e tanto basta a superare ogni considerazione, a più riprese ripetuta dalla ricorrente, sul fatto che tale collocamento sarebbe stato indebito (anche con accenti talora esasperati, tanto da accostare tale condizione a una forma di detenzione) – si è osservato che il collocamento comunitario è stato, per , salvifico: in tal senso, sono CP_2 inequivoche le parole della dott.ssa , ad avviso della quale “il collocamento in Per_7 comunità ha salvato e protetto la psiche di dalla frantumazione e quindi dalla morte CP_2 psichica”.
Rispetto alla madre, il disturbo del pensiero è stimato dall'ausiliaria tale da renderla
“inidonea alla responsabilità genitoriale”; quanto ai rapporti tra figlio e genitori, la relazione madre-figlio è stata descritta “psicopatogena e in grado di destabilizzare il pensiero del minore, oltre ad indurre pericolose regressioni”,
Di contro, per il padre, pur fermo quanto sopra rilevato in punto di criticità, è stato sottolineato che il percorso terapeutico avviato, sinergico a quello del figlio, sta offrendo buoni risultati, tanto che “[l]a relazione con il paterno si sta lentamente strutturando e va sostenuta, indirizzata ed incrementata”.
In ragione degli elementi sopra evidenziati, la dott.ssa ha concluso nel senso della Per_7 necessità di mantenere l'affidamento al Servizio Sociale e il collocamento comunitario, sino al successivo e futuro collocamento di presso il padre. CP_2
- 12 - Gli incontri madre-figlio dovrebbero essere allentati se non addirittura interrotti, in quanto ritenuti destruenti per . Per il minore, inoltre, si ritiene indispensabile la prosecuzione CP_2 del percorso psicoterapeutico e opportuno il progressivo ampliamento alla frequentazione paterna, sino al collocamento innanzi suggerito, tuttavia da accompagnare con adeguata assistenza domiciliare (ADM).
L'ausiliaria ha inoltre concluso nel senso di non ritenere in condizioni di sostenere CP_2 un ascolto avanti al Tribunale, comunque non richiesto in corso di lavori peritali.
Nelle risposte alle sollecitazioni dei c.t.p., la dott.ssa ha precisato la necessità di Per_7
“coordinare la frequentazione madre-Gioele a quella di fratria;
è necessario che la primogenita si discosti dal pensato materno per consentire al minore una propria dignità del pensare” (pag. 28).
Il Tribunale ritiene, considerata la precisione, l'analiticità e l'approfondimento che l'elaborato peritale rivela, di poter porre tale relazione a fondamento – nei termini di seguito meglio precisati – della propria decisione.
In tal senso, si consideri anche che i c.t.p. non hanno mosso alcun significativo rilievo alla bozza della consulenza. Infatti:
− la dott.ssa per la madre, ha comunicato di aver “condiviso l'intero iter con il Per_8
CTU, in particolare la metodologia adottata sia riferimento alla conduzione del percorso peritale sia in riferimento agli approfondimenti da espletare” e ha ribadito “l'accordo espresso e conclusioni espresse al CTU in sede di consulenza e le conclusioni a cui egli è giunto e dall'altro rimarcare la necessità della continuità del supporto psicologico individuale per i genitori” (v. note allegate all'elaborato peritale). L'unico elemento di scostamento dall'approfondimento peritale attiene al metodo psicoterapeutico indicato dalla dott.ssa per il percorso intrapreso dalla madre;
Per_7
− la dott.ssa , per il padre, ha pienamente aderito agli esiti dell'attuale perizia, Per_9 ritenendone gli esiti “pienamente condivisibili e in linea sia con quanto emerso nel corso delle operazioni appena concluse sia con quanto evidenziato dalla precedente
CTU condotta dalla dott.ssa corroborando il primo giudizio con nuovi elementi Per_4 clinici e psicometrici” (v. note allegate all'elaborato peritale);
− la dott.ssa nominata dal Curatore speciale, ha svolto articolate considerazioni, Per_1 di fatto adesive all'esito della consulenza.
Le analisi svolte dalla c.t.u., a fortiori considerando l'intesa – non solo metodologica, ma anche sugli esiti – con gli esperti nominati dalle parti, sono tali da consentire al Tribunale di effettuare ogni valutazione rispetto alle domande e, come poi si vedrà, di provvedere in assoluta consonanza rispetto agli esiti peritali.
- 13 - 7.2. Alla relazione peritale è allegata altresì la valutazione testale eseguita dalla psicologa dott.ssa recante la data del 26.6.2025. Così ha concluso la dott.ssa Persona_10
“ ha rigidamente costruito un impianto evitante, iper-semplificando la realtà, Per_10 CP_2 epurandola sistematicamente dalla componente emotiva. Dietro a questo assetto evitante si scorge da un lato una percezione della realtà inaccurata e idiosincratica in cui è particolarmente critica la lettura dell'altro e la capacità di comprenderne con chiarezza le intenzioni;
dall'altro meccanismi difensivi di tipo scissionale e le scarsissime risorse del pensiero – sostanzialmente azzerato ed “infartuato” nella sua funzione di mentalizzazione
–, il rigido evitamento, l'inibizione e l'ipercontrollo emotivo concorrono ad ipotizzare una condizione di alessitimia” (p. 5). Particolarmente preoccupanti, ad avviso dell'estensore di tale valutazione, tanto da evocare “un possibile viraggio di stampo “psicopatico”, sono state le “risposte fornite alle descrizioni delle tavole che del tutto inaspettatamente consegnano, nel momento in cui si apre un terreno di comunicazione con l'altro, verbalizzazioni caratterizzate per lo più da associazioni incongrue e confabulatorie” (p. 6).
7.3. Giova osservare – anche ai fini di quanto sollecitato con le domande sub 1) e 2) della ricorrente – che gli approdi della consulenza non sono minimamente infirmati dal deposito di due relazioni, risalenti rispettivamente al 26.4.2023 e all'1.10.2025, a firma del dott. medico psichiatra in servizio presso il CPS di Lodi, che ha visitato l'odierna Persona_11 ricorrente nelle menzionate circostanze.
Nella più aggiornata delle due relazioni, ossia quella di ottobre 2025, il dott. ha Per_11 concluso nel senso che la paziente “non necessita di assumere una terapia psicofarmacologica né al bisogno né continuativa, così come non necessita al momento di una presa in carico continuativa”, non avendo riscontrato “anomalie di forma o contenuto del pensiero di natura psicotica, né anomalie della percezione”.
Gli esiti di tali accertamenti non assumono alcuna incidenza in questa sede.
In primo luogo, si tratta di due visite isolate, alle quali si è volontariamente Parte_1 presentata, in assenza di un percorso stabile e strutturato che abbia consentito allo psichiatra una valutazione più analitica. Inoltre, le valutazioni spese dal dott. in Per_11 alcun modo indagano il tema che è, in questa sede, fondamentale, ossia la relazione tra la figura materna e il figlio . CP_2
Ancora, si deve rilevare che si tratta di documentazione che contraddice le stesse note della dott.ssa c.t.p. di , che aveva concluso in senso chiaramente Per_8 Parte_1 adesivo ai rilievi svolti in sede peritale.
Infine, va osservato che l'approfondimento svolto in questa sede si pone in termini di evidente coerenza e continuità con i rilievi già formulati dalla dott.ssa nominata Per_4
c.t.u. nel procedimento RG n. 146/2019. Anche questo elemento è decisivo al fine di evidenziare che le relazioni stilate da un medico psichiatra, del tutto isolate rispetto a un
- 14 - percorso di osservazione continuativo, non possono in alcun modo contraddire, neppure in minima parte, valutazioni rese dagli esperti (terzi e di assoluta esperienza) nominati dal
Tribunale.
In proposito, la sovrapponibilità delle conclusioni a cui sono pervenute le dott.sse Per_4 prima e poi offre ulteriore conferma della correttezza delle valutazioni a cui, in Per_7 entrambe le sedi, gli ausiliari sono giunti.
Basti qui ricordare le considerazioni finali della c.t.u. “Dalle valutazioni effettuate Per_4
è d'uopo evidenziare che mentre le fragilità del Sig. non assumo caratteri CP_2 patologici e dunque appaiono una risposta difensiva all'ambiente, la struttura della Sig.ra
appare segnata da un funzionamento patologico con un pensiero che mostra Parte_1 difficoltà a mantenersi logico e coerente, che tende a manipolare la realtà in chiave egosintonica ed auto-referenziata, diffusi sono i contenuti persecutori con tutta probabilità retaggio di un passato non benevolo […]. Le difficoltà della donna sembrano trascendere ciò che il servizio sociale aveva definito come una condotta alienante e spostarsi maggiormente su una più drammatica difficoltà personologica che influisce sul funzionamento globale della stessa.
Del resto, permangono nel Sig. dei tratti di fragilità e di immaturità che serve CP_2 siano fortificati al fine di “assicurare” il figlio e portarlo coraggiosamente verso di sé […].
Si suggerisce che il percorso comunitario rispetti i tempi utili per: - Lavorare sulla compromessa visione della realtà del minore aiutandolo a recuperare una visione infantile
e a ristabilire le relazioni con il padre - Ricostruire al suo interno un'immagine paterna che realmente sia confacente a ciò che il minore sente - Stimolare un processo di individuazione/separazione dal materno senza che senta la colpa di aver CP_2 abbandonato la genitrice o abbia rotto l'alleanza con la stessa.
Gli incontri con la madre si suggerisce siano inizialmente protetti, fino a quando la donna non abbia preso coscienza dei processi soggettivi che hanno portato a “tale stato dell'arte”, che gli incontri con il padre siano monitorati ovvero che - seppur in luogo non neutro - la coppia sia inizialmente protetta da possibili agiti del piccolo che potrebbero destabilizzare
l'adulto.
Gli incontri con il padre saranno via via liberati con la possibilità che il piccolo rientri per interi fine settimana presso l'abitazione dell'uomo, seguendo il trend positivo della relazione” (pp. 61 ss. c.t.u. Per_4
7.4. Va infine osservato che sono state acquisite all'incarto processuale le numerose relazioni depositate, dal 2022 in avanti, dal Servizio sociale competente (doc. 11
), già ampiamente riepilogate nella sentenza n. 278/2024, che qui si intendono CP_2 richiamate senza necessità di ulteriore trascrizione;
sono state altresì esaminate, in corso di giudizio, due ulteriori relazioni, richieste di volta in volta dal Collegio per scrutinare le
- 15 - istanze avanzate dalla difesa ricorrente (v. relazioni pervenute nel fascicolo telematico l'11.2.2025 e il 19.6.2025).
Il compendio probatorio, così ampiamente articolato, consente di pervenire alle statuizioni di seguito tracciate.
8. La determinazione del Collegio in ordine all'ascolto del minore.
Prima di accedere all'esame del merito, il Collegio stima necessario esaminare la richiesta
– reiterata da parte della difesa materna – di disporre l'ascolto di , che, Controparte_2 nel corso dell'odierno procedimento, ha compiuto i dodici anni.
L'ascolto del minore, cui oggi è dedicato l'art. 473-bis.4 c.p.c., è necessario “nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”; il co. 2 della medesima disposizione consente di non procedere all'ascolto, con provvedimento motivato, qualora l'audizione risulti “in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo [ovvero] in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato”.
Tali disposizioni riflettono, nell'ordinamento nazionale, le previsioni di numerose convenzioni internazionali, tra cui l'art. 12 della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 27.5.1991, n. 176; gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del del 25.1.1996, ratificata in Italia con L. Per_12
20.3.2003, n. 77; l'art. 4 della Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla
Cooperazione in materia di adozione internazionale siglata all'Aja il 29.5.1993.
Nel diritto dell'Unione europea, poi, non possono che richiamarsi l'art. 24 CDFUE e l'art. 21 del regolamento (UE) n. 2019/1111.
Da tutte queste fonti, internazionali, sovranazionali e interne, emerge chiaramente che l'ascolto del minore costituisce – sia pure in una particolare prospettiva, ossia quella dei procedimenti giudiziari in materia di famiglia – un diritto del minore e, proprio per questo, non può mai risolversi in un adempimento che comporti, per il fanciullo, un qualsiasi pregiudizio, anche solo potenziale. Di talché, pur a fronte di un minore che abbia compiuto i dodici anni e di cui si chieda l'ascolto, l'autorità giudiziaria è chiamata a valutare, con gli opportuni riscontri offerti dai Servizi Sociali, dagli ausiliari e dal Curatore speciale, se l'eventuale audizione costituisca per il minore non l'esercizio di un diritto, ma (o anche) un rischio per il superiore interesse del fanciullo.
É noto a chiunque conosca il contenzioso familiare che l'accesso di un minorenne in un ufficio giudiziario, avanti a uno (o più, in caso di trattazione collegiale) magistrati comporta uno stress emotivo consistente, vieppiù accentuato ove l'ascolto si inserisca in una cornice processuale (e ancor prima in un'esperienza familiare) contrassegnata da gravi criticità, nonché in un contesto familiare caratterizzato da significative problematiche.
- 16 - Il dato normativo e le considerazioni che precedono hanno trovato sviluppo nella giurisprudenza, di legittimità e di merito, come di seguito (e in sintesi) si evidenzia.
Il costante insegnamento della Suprema Corte (tra le molte, in argomento, Cass.
32359/2024, 437/2024, 24626/2023) ha ribadito che, in materia di ascolto del minore, “non si ammette nessun automatismo” e, dunque, l'audizione del minorenne non dovrà essere operata qualora “ritenuto inopportuno, in ragione dell'età o del grado di maturità del minore
o per altre circostanze, specificamente enunciate dal giudice, le quali palesino come
l'ascolto sarebbe, piuttosto, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, secondo appunto la specifica motivazione che il giudice del merito dovrà enunciare” (così, in modo assai efficace, la motivazione di Cass. 24626/2023).
La giurisprudenza di merito si è attestata su analoghe posizioni;
limitando l'attenzione ai soli provvedimenti emessi dagli uffici giudiziari di questo distretto, si segnalano Trib.
Milano, sent. 4623/2025; App. Milano, decr. 19.6.2024, in proc. 191/2024; App. Milano, sent. 3424/2023. In tal senso, anche il recente decreto della Corte d'Appello del 19.6.2024, appena citato, ha osservato – in fattispecie alquanto delicata – che “il minore [è] già stato sentito, più volte, sia dai servizi che dal curatore. Pertanto, esporre ulteriormente il minore
a prendere posizione rispetto a un conflitto su cui, per sua stessa ammissione ha consapevolezza, allo stato risulta un onere del tutto superfluo alla stregua del quadro già delineato in base agli elementi in atti”.
L'applicazione, alla fattispecie concreta, delle considerazioni sin qui svolte rende evidente, ad avviso del Collegio, l'assoluta inopportunità di un ascolto di da parte del CP_2
Tribunale, che si è dunque orientato nel senso di escluderne lo svolgimento.
In primo luogo, la condizione psicofisica in cui versa, ben descritta dall'ausiliaria CP_2
(che ha concluso nel senso di non ritenere idoneo il minore all'ascolto) e dalla psicologa che ha dimesso la relazione testale, integra senza dubbi di sorta l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 473-bis.4 c.p.c. Basti osservare che, in un contesto sicuramente più protetto e tutelato – ossia quello della consulenza tecnica –, il minore è apparso gravato da profonde difficoltà emotive e psicologiche, tanto da faticare in qualsiasi forma di manifestazione della propria personalità (persino in attività comuni per un minore, quali il disegno). Le condizioni psichiche di sono state descritte, come già accennato, in termini di CP_2 estrema precarietà, essendo il ragazzo caratterizzato, almeno all'attualità, da un blocco del pensiero legato alla c.d. alessitimia, ossia dalla carenza della ordinaria capacità di esprimere emozioni: in proposito, è sufficiente ricordare l'incontro del 29.4.2025 in sede di consulenza tecnica (v. p. 21).
Al lume di tali considerazioni, non si vede in che termini si possa realmente pensare di sottoporre un minore a un'audizione avanti al Tribunale, se non a costo di un ulteriore e intollerabile sacrificio del suo interesse e di una sofferenza aggiuntiva, a fronte di un
- 17 - fanciullo il cui percorso di crescita è stato così difficoltoso e le cui attuali condizioni esprimono una sostanziale incapacità di manifestazione emotiva.
Inoltre, si può anche ritenere che l'ascolto sarebbe, quanto agli esiti, superfluo: al cospetto di un contesto quale quello delineato dalla consulenza, la pur eventuale manifestazione di desideri da parte del minore dovrebbe confrontarsi con le evidenze emerse dall'approfondimento peritale e, soprattutto, con il percorso (l'unico plausibile, ancorché non privo di difficoltà) che è stato compiutamente tracciato dalla dott.ssa per Per_7 cercare di porre rimedio alla gravità della situazione rilevata. In altri termini, se anche venisse sentito ed esprimesse un qualche intento – non dissimile da quelli paventati CP_2 in corso di consulenza (v., per es., p. 20) – al Tribunale sarebbe pressoché impossibile, almeno nell'immediatezza, disporre un rientro presso l'uno e/o l'altro genitore. Sicché, anche in questa prospettiva, l'ascolto di si sarebbe potuto rivelare pleonastico CP_2 quanto alla possibilità, per il Collegio, di tenerne davvero conto ai fini della decisione, nonché ulteriormente dannoso per le indebite aspettative che si sarebbero potute ingenerare nel minore e per i riflessi regressivi che potrebbero determinarsi nel percorso psicoterapeutico faticosamente intrapreso.
Né risulta che, tramite il Curatore speciale – rappresentante processuale del minore – o mediante l'ausiliaria dott.ssa , siano pervenute richieste dirette di ascolto da parte Per_7 del Tribunale, dinanzi al quale la manifestazione degli intenti e degli interessi del minore è stata costantemente assicurata dall'Avv. AR.
In conclusione, la richiesta, sollecitata di fatto soltanto dalla difesa materna, dell'ascolto di
è stata costantemente prospettata dalla ricorrente in una prospettiva radicalmente CP_2 contraria alla ratio legis: l'audizione non sarebbe stata tesa al fine che gli sarebbe proprio
(ossia a realizzare un diritto del minore), ma è stata degradata a mezzo istruttorio (v. note
21.1.2025, p. 2, “il Collegio non fa il minimo riferimento alla circostanza della richiesta istruttoria circa l'audizione del minore”), senza avvedersi mai, neppure minimamente, che così l'ascolto si sarebbe rivelato un ulteriore vulnus per un fanciullo già gravemente sofferente.
Da ultimo, come già spiegato nell'ordinanza del 27.1.2025, è fondamentale ribadire che il
Tribunale non ha mai inteso delegare all'ausiliaria un atto – l'ascolto del minore – che, ove compatibile con le condizioni di , sarebbe stato svolto dall'autorità giudiziaria: alla CP_2 dott.ssa si è richiesto (ed è ictu oculi evidente la differenza con una delega) di Per_7 fornire (v. ordinanza 15.1.2025) indicazioni su “quali possano essere le più opportune modalità per l'ascolto del minore”.
Per questi motivi
, così illustrati, il Tribunale ritiene consapevolmente di non dover procedere all'ascolto del minore, in piena assonanza non solo con gli esiti della c.t.u., ma
- 18 - anche con la precedente valutazione svolta da questo stesso ufficio giudiziario nella recente sentenza 278/2024 (v. par. 5).
9. La decisione del Collegio.
Operate le precedenti premesse, il Collegio provvede nei termini che seguono in ordine alle domande come da ultimo precisate dalle parti.
9.1. L'affidamento di e gli ulteriori provvedimenti necessari ex art. Controparte_2
5-bis, legge 184/1983.
In punto di affidamento, nelle conclusioni della ricorrente non vi sono esplicite richieste, per quanto, negli atti introduttivi e negli scritti ex art. 473-bis.28 c.p.c., vi siano numerosi richiami alla necessità di limitare nel tempo l'affidamento eterofamiliare.
ha chiesto, in via principale, l'affidamento esclusivo a sé e, solo in Controparte_1 subordine, al Servizio Sociale.
Il Curatore speciale ha chiesto, in via principale, la conservazione dell'affidamento al
Servizio Sociale.
Il Tribunale ritiene che, allo stato, non ricorrano i presupposti per modificare il regime vigente: deve rimanere affidato al Servizio Sociale di Casalmaiocco ex Controparte_2 art.
5-bis, legge 184/1983, per un intervallo di tempo pari ad anni 2 dalla pubblicazione di questa sentenza.
Rispetto a entrambe le figure genitoriali l'indagine peritale ha messo in luce elementi critici che non consentono il ripristino dell'affidamento condiviso – quale regime legale ordinario
– né, tantomeno, l'affidamento a uno solo dei genitori, come richiesto da . Controparte_1
Quanto alla madre, l'ausiliaria ha concluso, in modo ampiamente motivato, in ordine alla sua inadeguatezza nell'esercizio della responsabilità; per quanto concerne il padre, la criticità principale – che osta all'affidamento in suo favore – risiede nell'assenza di una matura consapevolezza dell'attuale gravità della condizione del figlio, presupposto indispensabile per l'efficace ed equilibrato esercizio della responsabilità.
Queste ragioni inducono il Collegio a condividere la valutazione del Curatore speciale e della dott.ssa in ordine alla necessità di conservazione di una forma di affidamento Per_7 al Servizio Sociale, da realizzarsi oggi – a seguito della riforma in proposito operata – nelle forme del già menzionato art.
5-bis, legge 184/1983.
La gravità delle circostanze giustifica, ex art.
5-bis, co. 2, lett. g), legge 184/1983, la massima durata dell'affidamento, ossia anni 2 dalla pubblicazione di questa sentenza;
il
Tribunale ritiene infatti elevatamente improbabile che prima di tale intervallo di tempo possano verificarsi circostanze che consentano di accedere a un modello di affidamento differente.
- 19 - Al competente Servizio Sociale è rimessa integralmente ogni determinazione propria dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che si ritiene conseguentemente limitata in capo a entrambi i genitori, nonché l'organizzazione – d'intesa con il Curatore speciale e gli operatori della comunità ove rimarrà collocato – delle visite tra e i propri CP_2 CP_2 genitori, nonché con la sorella unilaterale, a cui si provvederà secondo le indicazioni di seguito fornite. Il Servizio proseguirà altresì nel monitoraggio sul nucleo e in ogni intervento e percorso di supporto psicologico e neuro-psichiatrico in favore del minore.
Il Curatore speciale di , Avv. TI AR, conserverà, anche ai fini dell'art. 473- CP_2 bis.7 c.p.c., il proprio ufficio anche all'esito del procedimento;
le sono affidati specifici compiti, anche di natura sostanziale, in termini di: (i) coordinamento con il Servizio Sociale affidatario;
(ii) puntuale verifica delle condizioni del minore nel contesto comunitario;
(iii) progressiva verifica in ordine allo svolgimento delle visite con i genitori, nelle forme infra meglio precisate;
(iv) aggiornamento al giudice della vigilanza, laddove ricorrano elementi nuovi che consentano o impongano un mutamento dell'attuale regime.
9.2. Il collocamento di . Controparte_2
La madre ha chiesto, sia in corso di procedimento, sia nelle conclusioni di merito, il collocamento del figlio presso di sé.
Analoghe richieste sono state svolte, all'atto di precisare le conclusioni, dal padre, sia in via principale (con affidamento a sé), sia in via di prima subordinazione (con affidamento al Servizio Sociale).
Il Curatore speciale ha concluso per la permanenza di nel contesto comunitario, CP_2 salvo (domanda sub B) il successivo trasferimento presso il padre a seguito dell'eventuale esito favorevole della progressiva liberalizzazione delle visite.
Il Collegio ritiene che, rebus sic stantibus, non ricorrano i presupposti per un rientro domiciliare presso alcuno dei due genitori.
Per quanto il Tribunale sia consapevole che il collocamento di un minore in un luogo e presso soggetti diversi dal nucleo familiare debba costituire la extrema ratio, nella crescita di – già caratterizzata da numerosi eventi perturbativi ben illustrati nei CP_2 provvedimenti giudiziari che l'hanno riguardato – il collocamento comunitario ha rappresentato (e continua a costituire) una svolta salvifica, in quanto “ha salvato e protetto la psiche di dalla frantumazione e quindi dalla morte psichica” (così, come già detto, CP_2 la c.t.u.).
Allo stato attuale, come osservato dall'ausiliaria, non è possibile disporre ex abrupto il rientro presso alcuno dei genitori, pur valendo, rispetto a ciascuno di essi, motivi e prospettive differenti. Rispetto al contesto materno tale via – al lume dell'accertamento peritale e del complesso degli elementi acquisiti anche nelle relazioni del Servizio Sociale
- 20 - via via acquisite nella vigilanza – non appare neppure astrattamente percorribile, se solo si considera che semplici incontri tra genitrice e figlio sono, per quest'ultimo, persino dannosi e motivo di regressione;
di contro, con riguardo al padre, il collocamento presso potrà costituire l'esito di un più articolato percorso, di durata e dall'esito Controparte_1 allo stato non pronosticabili.
Per questi motivi
, non appare possibile, a questo Collegio, disporre sin d'ora un termine entro il quale la permanenza comunitaria di dovrà cessare, con conseguente CP_2 mutamento del collocamento presso il padre: l'incertezza, infatti, non riguarda soltanto il momento in cui tale evoluzione sarà possibile, ma anche l'an di una simile determinazione, che dovrà essere preceduta da una puntuale, scrupolosa e progressiva verifica del percorso di ricostruzione e rafforzamento del rapporto padre-figlio, che appare ancora, per come descritta nell'elaborato peritale, in fase iniziale.
Tale osservazione, che sarà effettuata dal Servizio affidatario e dal Curatore speciale, sarà oggetto di frequente aggiornamento al giudice tutelare nella procedura che, ex art. 337
c.c., sarà successivamente aperta. Ove in tale contesto saranno ravvisati i presupposti, da parte delle figure competenti, per il collocamento di presso uno dei due genitori, CP_2 sarà introdotto apposito procedimento di modifica, avanti al Tribunale competente, perché possa essere assunta una conforme determinazione.
9.3. I rapporti e le frequentazioni con i genitori.
In tale contesto, il Tribunale ritiene necessario regolare, nei termini che seguono, le frequentazioni tra e i genitori. CP_2
Il regime dettato per le due figure genitoriali non è – e non può essere – omogeneo:
l'approfondimento peritale ha infatti messo in luce elementi che differenziano radicalmente il rapporto che ciascuna delle odierne parti ha con , a conferma di quanto già emerso CP_2 nel corso dell'osservazione del Servizio Sociale nel periodo di collocamento comunitario.
La relazione tra la madre e è stata descritta come “psicopatogena e in grado di CP_2 destabilizzare il pensiero del minore, oltre ad indurre pericolose regressioni”; tale giudizio replica peraltro quello già reso, oltre tre anni addietro, dalla dott.ssa nel Per_4 precedente procedimento (v. pp. 63-64). Questa conforme valutazione lascia trasparire l'assenza, nella figura materna, di una matura percezione autocritica, presupposto necessario perché la stessa – che appare allo stato ferma su una posizione autoreferenziale e disancorata dal dato reale – possa avviare un percorso evolutivo che consenta di ricostruire la relazione con il figlio in modalità idonee a una più assidua frequentazione.
- 21 - Per tali motivi, la dott.ssa ha persino concluso nel senso di interrompere le visite Per_7 materne con il figlio, in quanto determinano motivo di regressione nel difficoltoso percorso intrapreso da . CP_2
Di contro, la relazione con il padre appare positiva e, quindi, poiché “si sta lentamente strutturando”, deve essere “sostenuta, indirizzata ed incrementata” (così la c.t.u. attuale).
Anche in questo caso, il vaglio effettuato dai due ausiliari – ora la dott.ssa , all'epoca Per_7 la dott.ssa – è pressoché sovrapponibile (v. sempre pp. 63-64 c.t.u. dott.ssa Per_4
Per_4
Il Tribunale ritiene che, pur a fronte della grave criticità che contrassegna il rapporto tra la madre e , le visite tra i due non debbano essere interrotte, ma preservate, sia pure CP_2 in Spazio Neutro e con cadenza mensile, salvo che emergano elementi dai quali risulti l'assoluta incompatibilità tra tali incontri e l'interesse del minore.
Soltanto a fronte di una valutazione favorevole da parte del terapeuta del minore, previa intesa con il Curatore speciale, le visite con la madre potranno essere rese più frequenti.
Il legame madre-figlio, ancorché contrassegnato dalle profonde problematiche esaminate in sede peritale, deve infatti poter essere mantenuto, anche con l'auspicio che tale determinazione del Collegio possa motivare la madre nel percorso psicoterapeutico che ha dichiarato di aver intrapreso.
Analoghe modalità e cadenze saranno seguite quanto agli incontri con la sorella unilaterale, , come precisato sempre dalla c.t.u. per condivisibili ragioni. Il Pt_4 calendario sarà progressivamente elaborato dal Servizio Sociale affidatario, previo accordo con il Curatore speciale e con gli operatori della comunità.
Quanto, invece, agli incontri con il padre, in ossequio a quanto osservato dall'ausiliaria, si deve senz'altro disporre (ed è opportuni che si proceda immediatamente, anche nell'ottica segnalata del possibile futuro collocamento presso il padre) un calendario di incontri quantomeno con frequenza settimanale, rimettendo al Servizio Sociale la possibilità di svolgere tali incontri al di fuori del contesto comunitario, con rientro presso il domicilio paterno anche, ove ritenuto compatibile con le condizioni, con possibili pernottamenti.
La durata e le modalità delle visite, che formeranno oggetto di puntuale relazione, saranno definite – in conformità all'interesse del minore – in termini progressivi e d'intesa con il
Curatore speciale.
Il Servizio Sociale è sin d'ora autorizzato a organizzare, sia in occasione delle principali festività (Natale e Pasqua), sia per il compleanno del minore, un apposito e ulteriore incontro con ciascun genitore per i relativi festeggiamenti.
9.4. Ulteriori statuizioni.
- 22 - 9.4.1. In punto di mantenimento, sia ordinario, sia per spese straordinarie, rimane ferma la statuizione (punto 7 del dispositivo) della precedente sentenza n. 278/2024.
9.4.2. Deve essere aperta – ove nelle more fosse stata chiusa – la vigilanza ex art. 337
c.c. avanti al Giudice tutelare in sede.
Il Servizio Sociale affidatario depositerà, salve urgenze, relazioni con cadenza quadrimestrale, ogni anno entro i seguenti termini: 31 marzo;
31 luglio;
30 novembre.
Le relazioni devono essere redatte in ossequio a quanto prescrive l'art. 473-bis.27 c.p.c.
e dovranno dare atto delle condizioni di , dell'evoluzione dei suoi rapporti con i CP_2 genitori e dei percorsi di supporto in atto.
10. Spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza;
entrambe le parti sono, di fatto, soccombenti, anche se lo è in misura più significativa, non essendo stata Parte_1 accolta alcuna delle sue domande. Di contro, per la difesa di è stata quantomeno CP_2 accolta la domanda subordinata svolta in via residuale.
La liquidazione delle spese di giudizio risente anche delle successive considerazioni.
La difesa ricorrente, nel corso del procedimento, ha avanzato continue richieste di modifica del regime vigente, sempre definite con rigetto, tranne che nel limitato caso del provvedimento relativo al compleanno di . Si consideri anche l'istanza di CP_2 ricusazione, dichiarata prima facie inammissibile e poi rinunciata.
Tali iniziative, oltre ad aver aggravato il procedimento e ad averne dilatato i tempi, hanno anche comportato attività difensiva ulteriore per le altre parti, meritevole di apprezzamento ai fini della liquidazione delle spese.
Sulla base di questi motivi, le spese sono compensate, tra e , nella Parte_1 CP_2 misura di 1/3. Per la restante quota dei 2/3, gravano sulla ricorrente e sono liquidate, già operata la riduzione in tale misura, in 5.200,00 euro, oltre accessori. Si è considerato, a tali fini, il giudizio di valore indeterminabile, a complessità bassa, con valori lievemente superiori ai medi per la fase istruttoria, medi, invece, per ogni altra fase, così per totali
7.800,00 euro.
11. Spese di consulenza.
Gli oneri della consulenza tecnica espletata in corso di processo gravano in eguale parte su ciascuno dei due genitori: l'approfondimento peritale è stato infatti svolto per il comune interesse delle parti alla modifica del regime vigente in punto di affidamento e collocamento del figlio . CP_2
- 23 - Pari sorte concerne i compensi del c.t.p. nominato dal Curatore speciale nell'interesse del minore, da liquidarsi nella misura richiesta e documentata, ossia 984,53 euro oltre IVA e cassa professionale.
12. Compenso del Curatore speciale.
Il Curatore speciale ha rappresentato, sin dall'esordio, il minore nel corso Controparte_2 di tutto il processo.
Come noto, l'art. 4, co. 10-septies, D.M. 55/2014, introdotto con D.M. 147/2022, prevede che “per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”. La giurisprudenza ha chiaramente indicato (Cass., 9/19) che “il curatore, essendo avvocato,
[può] stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche (da considerare, comunque distinte: cfr., Cass.
14216/2010; Cass. 12416/2010), senza che occorresse il formale conferimento – a se stesso – della procura alle liti”.
Al lume delle considerazioni svolte, il compenso dell'Avv. AR può essere parametro in
7.800,00 euro, ritenendosi qui pienamente richiamati i criteri di conteggio di cui sopra in punto di spese di lite tra i genitori: l'attività del Curatore è stata, per intensità e sforzo defensionale richiesto, non minore di quella del patrono del resistente.
In assenza di ammissione al patrocinio a spese statali, il compenso così quantificato – maggiorato degli oneri di legge – dev'essere corrisposto dai genitori, ciascuno per la metà
e con vincolo di solidarietà.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE DI LODI in composizione collegiale,
a definizione del procedimento in epigrafe indicato ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. CONFERMA e DISPONE l'affidamento di (nato il [...] a Controparte_2
Bergamo) al Servizio Sociale del Comune di Casalmaiocco, per anni due dalla pubblicazione della sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337-ter, co. 3 c.c siano assunte dall'Ente Affidatario;
almeno tre mesi prima della
- 24 - scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente al Pubblico Ministero la permanenza di elementi pregiudizievoli che ostino al ripristino dell'ordinario affidamento;
2. CONFERMA e DISPONE che rimanga collocato presso l'attuale Controparte_2
Comunità, sino a diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria competente;
3. DISPONE che il Servizio Sociale prosegua:
a. a mantenere un serrato e attento monitoraggio sul nucleo familiare, d'intesa e in collaborazione con il Curatore speciale Avv. TI AR;
b. in ogni intervento necessario o anche solo opportuno di supporto psicologico e neuropsichiatrico per il minore;
c. a regolare i rapporti e le visite con i genitori nei termini di seguito meglio descritti;
4. DISPONE che incontri e frequenti i propri genitori come segue: Controparte_2
a. Quanto alla madre, le visite si svolgeranno in Spazio Neutro e con cadenza mensile, salvo che emergano elementi dai quali risulti l'assoluta incompatibilità tra tali incontri e l'interesse del minore. Soltanto a fronte di una valutazione favorevole da parte del terapeuta del minore, previa intesa con il Curatore speciale, le visite con la madre potranno essere rese più frequenti;
b. Quanto al padre, le visite si svolgeranno quantomeno su base settimanale, rimettendo al Servizio Sociale la possibilità di svolgere tali incontri al di fuori del contesto comunitario, con rientro presso il domicilio paterno anche, ove ritenuto compatibile con le condizioni, con possibili pernottamenti;
c. Il Servizio Sociale è sin d'ora autorizzato a organizzare, sia in occasione delle principali festività (Natale e Pasqua), sia per il compleanno del minore, un apposito e ulteriore incontro con ciascun genitore per i relativi festeggiamenti.
5. DISPONE che incontri e frequenti la sorella unilaterale con le Controparte_2 medesime modalità e cadenze di cui al precedente punto 4.a.;
6. CONFERMA gli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori come già stabiliti dalla sentenza n. 278/2024 al punto 7 del dispositivo;
7. DISPONE l'apertura e/o la prosecuzione della procedura di vigilanza ex art. 337 c.c. avanti al giudice tutelare competente, con onere del Servizio Sociale di riferire puntualmente con cadenza quadrimestrale (ogni anno entro il 31 marzo;
31 luglio;
30 novembre) e, in ogni caso, a fronte di motivi di potenziale pregiudizio;
8. CONFERMA nell'ufficio di Curatore speciale di l'Avv. TI AR Controparte_2 del Foro di Lodi, con poteri sostanziali di seguito descritti: (i) coordinamento con il
Servizio Sociale affidatario;
(ii) puntuale verifica delle condizioni del minore nel contesto comunitario;
(iii) progressiva verifica in ordine allo svolgimento delle visite con i genitori, nelle forme supra meglio precisate;
(iv) aggiornamento al giudice della
- 25 - vigilanza, laddove ricorrano elementi nuovi che consentano o impongano un mutamento dell'attuale regime;
9. RESPINGE ogni altra domanda;
10. COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di lite;
11. CONDANNA a rifondere le spese di lite sostenute, per i restanti Parte_1
2/3, da , che si liquidano in 5.200,00 euro, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge;
12. DICHIARA e tenuti al pagamento degli oneri Parte_1 Controparte_1 della consulenza tecnica di ufficio come già liquidati in corso di causa con decreto del
30.9.2025, in misura del 50% ciascuno, con vincolo di solidarietà;
13. DICHIARA e tenuti al pagamento dei Parte_1 Controparte_1 compensi professionali del Curatore speciale Avv. TI AR, che si liquidano in
7.800,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, in misura del 50% ciascuno, con vincolo di solidarietà;
14. DICHIARA e tenuti al pagamento dei Parte_1 Controparte_1 compensi del c.t.p. nominato, in corso di consulenza tecnica di ufficio, dall'Avv. AR, che si liquidano in 984,53 euro oltre IVA e cassa professionale, in misura del 50% ciascuno, con vincolo di solidarietà;
15. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 03/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 26 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice dott. Matteo ARANCI Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1475/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. Vizzolo Predabissi il Parte_1 C.F._1
15/10/1978, con il patrocinio dell'Avv. MORACE DOMENICO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. Milano il 25/12/1983, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. UGOLOTTI STEFANIA e dell'Avv. PINI CLAUDIO, domicilio eletto presso lo studio del difensore Avv. Ugolotti.
RESISTENTE
NONCHÉ IN CONTRADDITTORIO CON
(c.f. ), n. Bergamo il 15/02/2013, rappresentato Controparte_2 C.F._3 dal Curatore speciale, già designato anche con poteri sostanziali, Avv. TI AR, che agisce in proprio ex art. 86 c.p.c.
MINORE Parte_2
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
1) Tenuto conto della certificazione prodotta nel corso dell'udienza del 23 settembre e di quella, aggiornata, prodotta unitamente al presente atto, il Tribunale disponga l'immediato rientro del minore presso l'abitazione materna;
Controparte_2
- 1 - 2) Valutata l'erroneità della consulenza svolta, voglia disporre un calendario affinché il minore possa frequentare liberamente anche il padre, prevedendo anche pernottamenti presso l'abitazione paterna.
3) Affidi al Servizio il monitoraggio per mesi 12 eventualmente prorogabili di ulteriori 12;
4) Disponga in merito al mantenimento del minore.
5) Con vittoria di spese o, in considerazione della particolare natura della causa, con compensazione delle stesse
*
PARTE RESISTENTE:
In via principale: affidare il minore in modo esclusivo al padre con collocazione presso di Controparte_2 sé, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri del minore con la madre, prevedendo un contributo di mantenimento in capo alla stessa pari ad €.250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
In subordine: confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente con Controparte_2 collocazione presso il padre demandando allo stesso Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri del minore con la madre, prevedendo un contributo di mantenimento in capo alla stessa pari ad €.250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
In ulteriore subordine: confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente con Controparte_2 il mantenimento della collocazione temporanea presso la Comunità per minori, e successivo collocamento presso il padre, demandando ai Servizi Sociali, per il periodo comunitario, la regolamentazione degli incontri materni e paterni e successivamente la regolamentazione di quelli materni.
Con vittoria delle spese, competenze professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
*
CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
A)Affidare il minore , nato a [...] il giorno 15.02.2023, all'Ente, Controparte_2 conferendo ai Servizi Territoriali il potere di assumere decisioni in materia amministrativa, medica e scolastica, con particolare riguardo alla scelta del percorso psicoterapeutico e di supporto specialistico ritenuti più idonei per , nonché attribuire all'Ente la funzione CP_2 di coordinamento tra gli specialisti, la scuola ed i genitori, vigilando e monitorando sulle condizioni di vita del minore, sulle attività dal medesimo svolte in ambito scolastico ed
- 2 - extrascolastico, con potere di limitare iniziative genitoriali che possano introdurre elementi di instabilità, ma sempre informandoli sulle decisioni compiute.
B) Dopo il progressivo ampliamento della frequentazione con il padre, collocare il minore presso la residenza di quest'ultimo, lasciando allo stesso la facoltà di Controparte_2 decidere autonomamente sugli aspetti quotidiani della vita del minore, tenendo informato l'Ente Affidatario, secondo le modalità che verranno tra gli stessi concordate.
C) Conferire all'Ente Affidatario il potere di regolamentare l'esercizio dei diritti di visita della
SI , da svolgersi, in ogni caso, in modalità protetta all'interno di Parte_3 spazio neutro ovvero, se non ritenuto necessario, alla presenza di un Educatore, con cadenza mensile, solo una volta che lo stesso Ente abbia verificato il buon esito del percorso terapeutico seguito dalla madre, descritto e consigliato in seno alla depositata
C.T.U..
D) Conferire all'Ente Affidatario il potere di regolamentare l'esercizio dei diritti di visita della sorella , da svolgersi anch'essi in modalità protetta all'interno di spazio neutro Pt_4 ovvero, se non ritenuto necessario, alla presenza di un Educatore, con cadenza mensile o bimestrale.
E) Una volta perfezionatasi la collocazione del minore presso il padre, disporre a carico della madre, SI , la corresponsione in favore del Signor Parte_3 CP_1
dell'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
[...]
I.S.T.A.T., a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale Ordinario di Milano.
F) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, compresi quelli esposti dalla consulente tecnica di parte, Dottoressa la cui nota verrà prodotta unitamente alle memorie Persona_1 conclusive.
*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (apposizione visto del 6.8.2024, 7.1.2025, 27.6.2025, 3.12.2025).
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
SOMMARIO
1. I precedenti provvedimenti ex artt. 337-bis ss. c.c. relativi a . ............. 4 Controparte_2
2. L'atto introduttivo di questo giudizio. ............................................................................ 6
3. Le comparse di costituzione del resistente e del Curatore speciale. ............................ 6
4. L'udienza di prima comparizione e gli adempimenti successivi per la verifica dell'ammissibilità del ricorso. ............................................................................................ 8
5. L'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. ............................................................................ 9
- 3 - 6. Le successive vicende processuali. ............................................................................. 9
7. Il compendio istruttorio: la consulenza tecnica di ufficio e i relativi allegati;
l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti. ............................................................................. 11
8. La determinazione del Collegio in ordine all'ascolto del minore. ................................ 16
9. La decisione del Collegio. .......................................................................................... 19 9.1. L'affidamento di e gli ulteriori provvedimenti necessari ex art.
5-bis, Controparte_2 legge 184/1983. ............................................................................................................. 19 9.2. Il collocamento di . ......................................................................... 20 Controparte_2
9.3. I rapporti e le frequentazioni con i genitori. .............................................................. 21
9.4. Ulteriori statuizioni. .................................................................................................. 22
10. Spese di giudizio. ..................................................................................................... 23
11. Spese di consulenza. ............................................................................................... 23
12. Compenso del Curatore speciale. ............................................................................ 24
* L'attuale disciplina processuale non richiede che la sentenza ricostruisca lo svolgimento del processo. La delicatezza della fattispecie e l'articolato sviluppo di questo procedimento richiedono tuttavia, per migliore comprensione, una disamina preliminare rispetto all'esame, nel merito, delle domande da ultimo sottoposte al Collegio.
1. I precedenti provvedimenti ex artt. 337-bis ss. c.c. relativi a . Controparte_2
Le parti dell'odierno giudizio, e , sono genitori di Parte_1 Controparte_1
, nato dalla loro relazione a Bergamo il 15.2.2013. Controparte_2
Prima di esaminare, nel merito, le domande avanzate dalle parti in questa sede, è opportuno premettere che la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di – al pari del regime di collocamento – è CP_2 stata oggetto di successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di seguito elencati.
1.1. Con un primo provvedimento (non documentato dalle parti, desunto dal successivo decreto del 17.6.2022), ossia il decreto n. progr. 1132/2018 del Trib. Lodi, era stato disposto l'affidamento del minore all'Ente (Comune di Casalmaiocco), con CP_2 collocamento presso la madre, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione delle visite con il padre, e posto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento del minore quantificato in 250,00 euro mensili, oltre spese straordinarie suddivise al 50%.
1.2. Con decreto emesso il 17.6.2022 nel proc. n. 146/2019, Trib. Lodi (Pres. Dott. Per_2
Est. Dott. , doc. 5 ), il Collegio, provvedendo a definizione del ricorso Per_3 CP_2 introdotto da , all'esito dell'approfondimento peritale affidato alla dott.ssa Controparte_1 doc. 3 ; d'ora in poi, per brevità, c.t.u. ha disposto: Persona_4 CP_2 Per_4
l'affidamento del minore all'Ente Comune di Casalmaiocco;
il collocamento temporaneo di in contesto comunitario, con attuazione anche mediante l'ausilio della forza CP_2 pubblica, in caso di mancato adempimento spontaneo;
l'incarico al Servizio Sociale
- 4 - dell'Ente affidatario quanto alla regolamentazione dei tempi e delle modalità per l'esercizio del diritto di visita di entrambi i genitori;
l'onere a carico dei genitori, al 50% ciascuno, di sostenere ogni spesa necessaria o utile per il collocamento comunitario.
1.3. La Corte d'Appello di Milano (doc. 6 ), con decreto 18.1.2023 emesso nel CP_2 proc. n. 645/2022 VG, all'esito del procedimento di reclamo promosso da , ha Parte_1 integralmente confermato il provvedimento emesso il 17.6.2022 dal Tribunale di Lodi.
1.4. La Corte di Cassazione (doc. 9 ), adita da , con ordinanza CP_2 Parte_1 emessa nel proc. n. 15058/23, pubblicata il 27.5.2024 con n. 14688/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, con conseguente e definitiva conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Lodi a definizione del proc. n. 146/2019.
Nella pronuncia del Supremo Collegio sono contenute alcune fondamentali valutazioni che, in ragione di quanto infra si dirà, appaiono di estrema rilevanza: è quindi opportuno darne trascrizione.
“l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 l. n. 184 del 1983, che prevede l'indicazione della sua presumibile durata e stabilisce tempi e modalità dell'eventuale proroga, senza che possa essere strumentalmente utilizzato per nascondere una diversa tipologia di affidamento, quale può essere l'affidamento a rischio giuridico o quello disposto in pendenza del giudizio di accertamento dello stato di abbandono (Cass., n. 33147/22, n. 24727/21). Nella specie, il provvedimento riguardante il minore non indica un termine finale, ma ciò non equivale a dire che esso possa preludere ad una diversa tipologia di affidamento, trattandosi comunque di collocamento temporaneo presso una comunità, decisione rebus sic stantibus suscettibile di variazioni nel caso di fatti nuovi sopravvenuti, nel superiore interesse del minore” […] “giova altresì rilevare che il decorso del tempo dovuto alla complessità̀ e delicatezza del caso, di per sé, non può̀ intendersi come fattore che depone per il rientro del minore nel contesto familiare, considerando che il collocamento temporaneo del minore tende al superamento della crisi familiare e prelude ad un provvedimento definitivo fondato sull'esito di tale misura”
1.5. Con successiva sentenza del 5.3.2024, pubblicata con n. 278/2024 il 22.3.2024 (v. doc. 12 ), questo Tribunale (Pres. Dott. Est. Dott. ), a definizione CP_2 Per_2 Per_5 del ricorso introdotto da e da (sorella unilaterale di ), ha Parte_1 Parte_5 CP_2 dichiarato il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima, confermato nel resto – salvo minimi interventi – ogni precedente provvedimento, conferendo poteri sostanziali al
Curatore speciale Avv. AR come da § 8 della motivazione.
- 5 -
2. L'atto introduttivo di questo giudizio.
Con il ricorso depositato il 23.7.2024, iscritto a ruolo il 24.7.2024, Parte_1 ha proposto le seguenti domande: “Si provveda in via d'urgenza ad accordare al minore il rientro presso l'abitazione della madre e della sorella per i fine settimana fino alla decisione definitiva;
Previa revoca dei precedenti provvedimenti, si ordini la collocazione del minore presso la madre disponendo incontri con il padre e monitoraggio da parte dei servizi, regolando modalità̀ e termini per gli incontri e la frequentazione padre-figlio. In una prima fase incontri protetti da padre e figlio con delega al Servizio di poterli liberalizzare appena ne ricorrano i presupposti. Il Tribunale indichi le sanzioni economiche per i genitori in caso di mancata ottemperanza alle emanande disposizioni. Si mantenga l'affidamento ai servizi per la durata di 1 anno per poi passare all'affidamento congiunto ai genitori con collocazione prevalente del minore presso la madre”.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto, quali elementi di novità al fine di giustificare la modifica del regime precedentemente disposto dal Tribunale di Lodi nel 2022 e confermato con l'ultima sentenza di questo stesso ufficio nel 2024, due circostanze, ossia (a) di essere stata assolta, perché il fatto non costituisce reato, per l'illecito previsto e punito dall'art. 388 c.p., con sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha riformato la precedente sentenza di condanna del Tribunale di Lodi (dispositivo del 30.5.2024, doc. 4 ; Parte_1 motivazione depositata il 12.7.2024, doc. 10 ); (b) di aver ricevuto l'ordinanza del CP_2
30.1.2024 della Suprema Corte soltanto nel mese di maggio 2024, quindi una volta emessa la sentenza n. 278/2024 di questo Tribunale.
Inoltre – evidenziati alcuni passaggi argomentativi del provvedimento della Suprema Corte
– la ricorrente ha allegato che il figlio si troverebbe in comunità da oltre due anni e CP_2 che non risulterebbero raggiunti gli obiettivi indicati dal decreto del 2022. Ad avviso della madre, la permanenza in comunità avrebbe aggravato la situazione, quantomeno con riferimento al rapporto tra sé ed il figlio;
inoltre, non risulterebbero accertate forme di incapacità genitoriale ostative alla permanenza di presso di sé. La ricorrente ha poi CP_2 ampiamente insistito su risalenti contegni a proprio giudizio maltrattanti patiti da CP_2 in corso di relazione e convivenza.
3. Le comparse di costituzione del resistente e del Curatore speciale.
3.1. Con comparsa dell'8.10.2024 si è tempestivamente costituito , padre Controparte_1 del minore. Richiamate le pregresse vicende processuali (pp. 1-14), il resistente ha allegato (o comunque evidenziato) le seguenti circostanze:
− la Corte d'Appello di Milano ha sì assolto l'odierna ricorrente, ma ha evidenziato, al fine di escludere l'elemento della colpevolezza, l'incapacità della stessa di determinarsi a
- 6 - causa di “problematiche psicologiche non tempestivamente ed adeguatamente affrontate” (così a p. 8 della sentenza citata);
− la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile ogni motivo di ricorso spiegato dalla difesa di contro il decreto del 18.1.2023 della Corte d'Appello di Milano;
Parte_1
− che, anche nel periodo di collocamento comunitario, il comportamento della madre avrebbe costituito disturbo e ostacolo al processo separativo e riparativo che si intendeva seguire, con dinamiche disfunzionali, tanto che le visite tra la madre e il figlio sarebbero ora (con il consenso della madre) videoregistrate, al fine di poter “restituire alla stessa il contenuto degli incontri laddove ne abbia una percezione molto diversa dal dato di realtà”;
− Che, al contrario, il rapporto padre-figlio avrebbe goduto di positivo sviluppo negli ultimi mesi.
Per i superiori motivi, il padre, nella comparsa di resistenza, ha concluso come segue:
“affidare il minore in modo esclusivo al padre con collocazione presso di Controparte_2 sé, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri del minore con la madre, prevedendo un contributo di mantenimento in capo alla stessa pari ad €.250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
In subordine: confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente con collocazione presso il padre Controparte_2 demandando allo stesso Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri del minore con la madre, prevedendo un contributo di mantenimento in capo alla stessa pari ad
€.250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
In ulteriore subordine: confermare
l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente con il Controparte_2 mantenimento della collocazione temporanea presso la Comunità per minori, e successivo collocamento presso il padre, demandando ai Servizi Sociali, per il periodo comunitario, la regolamentazione degli incontri materni e paterni e successivamente la regolamentazione di quelli materni”.
3.2. Con comparsa del 14.10.2024, si è costituito il Curatore speciale del minore, Avv.
TI AR, cui la sentenza del 2024 di questo Tribunale aveva già assegnato “poteri sostanziali di vigilanza sull'andamento del percorso comunitario di e sulla Controparte_2 progressiva implementazione e liberalizzazione delle frequentazioni paterne con il minore”
(così § 8 dispositivo).
Premessa, anche in questo caso, un'ampia ricostruzione delle precedenti vicende processuali, il Curatore speciale del minore ha dedotto un netto miglioramento del rapporto padre-figlio, in quanto starebbe partecipando proficuamente al percorso Controparte_1 di supporto alla genitorialità; di contro, la madre rimarrebbe ferma sulle proprie convinzioni, senza aderire in alcun modo al supporto offerto dai Servizi Sociali e, anzi, reiterando forme di diffusione mediatica delle circostanze relative al procedimento.
- 7 - Il minore, sentito dal Curatore il 24.9.2024, avrebbe dichiarato ““sarebbe <
Tanto premesso, l'Avv. AR ha concluso chiedendo “A)In via provvisoria ed urgente, respingere le richieste avanzate dalla SI , mantenendo, per l'effetto, le Parte_1 statuizioni assunte in seno alla sentenza 5.03.2024 nell'ambito del procedimento N.
2368/2023 R.G.; B)In via provvisoria ed urgente, disporre immediato ampliamento degli incontri tra ed il lui padre, da effettuarsi anche e preferibilmente presso l'abitazione CP_2 di quest'ultimo. C)In via istruttoria, disporre nuova valutazione psicodiagnostica sul minore
, al fine di valutare i progressi dal medesimo raggiunti grazie al percorso Controparte_2 psicologico fino ad oggi intrapreso, le eventuali angosce ancora presenti così come gli eventuali conflitti interiori che hanno in passato suggerito l'allontanamento dalla casa materne. D)Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
4. L'udienza di prima comparizione e gli adempimenti successivi per la verifica dell'ammissibilità del ricorso.
All'udienza del 13.11.2024 le parti e il Curatore speciale sono comparsi avanti al Collegio, che, in via preliminare, ha sollevato la questione della omessa documentazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 278/2024.
Sentite le parti, il Collegio ha assegnato un primo termine di dieci giorni, cui sono seguite due ulteriori ordinanze (25.11.2024 e 11.12.2024) resesi necessarie in quanto la documentazione fornita dalla ricorrente non era conforme agli standard normativi in punto di prova della notifica e di attestazione del passaggio in giudicato.
Soltanto all'esito dell'ultimo termine assegnato (17.12.2024), per il Tribunale è stato possibile ritenere che la sentenza n. 278/2024 – provvedimento ultimo sul quale si innesta l'odierna richiesta di modifica – fosse passata in giudicato.
Tale verifica era determinante: infatti, in adesione all'orientamento univocamente affermato in materia, le domande di modifica di precedenti condizioni relative alla prole sono proponibili soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che le ha stabilite e sono inammissibili in pendenza dell'appello (Cass. 34728/2023; 21874/2014).
Diversamente, il fatto nuovo dovrebbe essere invocato – in un'ottica di concentrazione delle tutele e di economia processuale – nel giudizio ancora pendente, così come condiviso, dalla più recente giurisprudenza di merito, anche con riguardo al vigente modello rituale della famiglia (in tema, cfr. Trib. Roma, 17092/2025).
Poiché la difesa di (incaricata dal Collegio a fronte delle reiterate inesattezze CP_2 nell'adempimento di tale onus da parte della difesa ricorrente) ha documentato la notifica a mezzo PEC della predetta sentenza in data 28.3.2024 – con documentazione solo da
- 8 - ultimo eseguita nei corretti formati di cui all'art.
3-bis, co. 3 e 9, legge 53/1994 e dalle specifiche tecniche (in tema, cfr. Cass. 14063/2024; 20214/2021) – il ricorso è stato ritenuto ammissibile, essendosi formato il giudicato all'esito del c.d. termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato dopo trenta giorni dal
28.3.2024, quindi prima del deposito del ricorso (23.7.2024).
5. L'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 18.12.2024, pubblicata il 23.12.2024 (tenuto conto che il
17.12.2024 era scaduto l'ultimo termine di cui si è detto supra), il Tribunale ha confermato i provvedimenti già assunti con la sentenza n. 278/2024 in punto di affidamento, collocamento e rapporti con i genitori quanto al minore , nato a [...] Controparte_2 il 15.2.2013, precisando che l'affidamento all'Ente si intendeva confermato quantomeno per la durata di questo procedimento;
ha altresì confermato la nomina e i poteri dell'Avv.
TI AR. In proposito, è stato valorizzato che non era emersa alcuna “sostanziale alterazione delle condizioni che avevano giustificato l'adozione dei provvedimenti di questo Tribunale, che dapprincipio ha disposto e poi ribadito l'affidamento all'Ente e il collocamento comunitario” e che ogni “diversa statuizione, attualmente, non risponderebbe affatto all'interesse del minore, che ha sperimentato per anni le conseguenze di un esercizio non consono della responsabilità genitoriale e che si troverebbe quindi esposto nuovamente ai motivi di pregiudizio ampiamente già accertati in sede giudiziaria”. Quanto al collocamento comunitario e ai rapporti con i genitori, è stato confermato l'assetto previgente.
Non risulta che avverso tale ordinanza sia stato promosso reclamo.
Con il medesimo provvedimento, il Collegio ha disposto lo svolgimento di una c.t.u. che, secondo le finalità prospettate in particolare dal Curatore speciale, potesse offrire un adeguato riscontro in ordine alle condizioni del minore e ai suoi rapporti con i genitori dopo il periodo di collocamento in comunità, risalente all'estate 2022.
L'ausiliario, dapprima indicato nella persona del dott. è stato poi Persona_6 individuato – a seguito di astensione del predetto esperto – nella figura della dott.ssa
. Persona_7
6. Le successive vicende processuali.
Prima di esaminare il merito della vicenda, è necessario dare contezza di alcuni provvedimenti che, in corso di causa, il Collegio è stato chiamato ad assumere.
6.1. Con ordinanza del 22.1.2025, pubblicata il successivo 27.1.2025, il Collegio – a fronte della ricusazione proposta dalla difesa ricorrente nei confronti dei tre giudici indistintamente – ha ritenuto sussistenti censure di inammissibilità di tale istanza tali da
- 9 - escludere la necessità della sospensione del processo e, in assenza di motivi di astensione facoltativi, si è proceduto oltre con l'assegnazione di termini ex art. 195 c.p.c.
Peraltro, all'udienza collegiale del 4.2.2025, fissata dal Presidente di Sezione dott.ssa avanti ad altro Collegio per delibare, nel merito, sulla ricusazione, si è preso atto Per_2 della dichiarazione di rinuncia avanzata dall'istante, con conseguente estinzione del sub- procedimento.
6.2. Con ordinanza del 7.2.2025, di coeva pubblicazione, il Collegio ha respinto l'istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. avanzata da , al fine di Parte_1
“aumentare i giorni di visita ad almeno uno a settimana, consentendo al minore di recarsi presso la propria abitazione per due fine settimana al mese”.
6.3. Con ulteriore ordinanza dell'11.2.2025, su istanza della difesa ricorrente, è stata autorizzata l'organizzazione di una specifica visita tra il minore e i genitori in occasione del compleanno di (15.2.2025). CP_2
6.4. Con ordinanza del 16.6.2025, pubblicata in pari data, il Collegio ha respinto l'ulteriore istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. avanzata da , tesa Parte_1
a favorire “un rientro graduale di presso la madre con l'autorizzazione ad incontrare CP_2 il padre, e trascorrere le vacanze estive con entrambi i genitori” e ha disposto la cancellazione, dall'istanza di parte ricorrente, datata 5.6.2025, caricata nel fascicolo telematico il 10.6.2025, del termine “ciurmatrice” (id est, secondo la comune definizione, impostore, imbroglione) riferito all'Avv. AR.
6.5. Con ordinanza del 19.6.2025, pubblicata in pari data, il Collegio ha respinto l'istanza della ricorrente volta a consentire la partecipazione di alla festa di compleanno della CP_2 sorella unilaterale . Pt_4
6.6. Con ordinanza del 30.6.2025, pubblicata l'1.7.2025, si è rigettata l'istanza di sostituzione del Curatore speciale, sempre avanzata dalla difesa ricorrente, a cui si erano opposti sia , sia il Curatore stesso. Parimenti, è stata respinta la richiesta di CP_2 procedere all'audizione dell'ausiliaria dott.ssa . Per_7
6.7. Il 5.9.2025 è pervenuta la consulenza tecnica di ufficio.
6.8. All'udienza del 23.9.2025, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione ed escluso di dover procedere all'ascolto del minore, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., fissando udienza, ai sensi di tale disposizione, per il successivo 19.11.2025 avanti al relatore delegato, poi celebrata nelle sostitutive forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 24.11.2025, lette le memorie e le note scritte sostitutive d'udienza, la causa è stata rimessa in decisione.
6.9. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025.
- 10 -
7. Il compendio istruttorio: la consulenza tecnica di ufficio e i relativi allegati;
l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti.
Il procedimento è stato istruito in via documentale e mediante la consulenza tecnica già citata.
7.1. Occorre muovere dalla disamina dell'elaborato peritale depositato dalla dott.ssa
, redatto dopo approfondito e rituale contraddittorio con i consulenti delle parti;
la Per_7 relazione dell'ausiliaria ha permesso di accertare, dopo aver ricostruito il contenuto di ogni incontro e attività svolta (pp. 3-14), quanto di seguito evidenziato.
Rispetto alla figura materna, l'ausiliaria ha riscontrato (pp. 15 ss., Parte_1 da cui sono tratti i passaggi in corsivo che seguono):
− un pensiero ripetitivo “centrato su ideali del Sé (sono una mamma e una docente) e caratterizzato da una reiterazione di tipo ossessivo”, tale da comportare una coartazione delle possibilità relazionali;
− un grave problema identitario che ha determinato “un disturbo personologico di elevata portata”;
− l'assenza di capacità riflessiva, con “continua frammentazione e deragliamento, come se l'asse portante della struttura di pensiero fosse possibile solo nella ripetitività atta a garantire l'esternalizzazione delle cause”;
− una forma di affettività “appiattita sul proprio bisogno intrapsichico e CP_2 rappresenta un rispecchiamento per-verso che per la mamma ha valenza identitaria”.
Con riferimento al padre, , l'ausiliaria ha riscontrato (pp. 19 ss., da cui Controparte_1 sono tratti i passaggi in corsivo che seguono):
− una forma di pensiero semplice, ma strutturato, che rispecchia uno stile di vita semplice, privo di impulsività e difficoltà relazionali;
− all'attualità, una forma di affettività che inizia a rivelarsi, dopo essere stata “dapprima deformata, difficilmente esprimibile, quasi appiattita”;
− una non piena consapevolezza dell'attuale gravità della condizione di , che CP_2 richiederà accompagnamento e sostegno nel prossimo futuro.
Con riferimento al minore, , la dott.ssa ha rilevato (pp. 20 ss., da Controparte_2 Per_7 cui sono tratti i passaggi in corsivo che seguono):
− quanto al rapporto con la madre, un rapporto “privo di rispecchiamento e quindi di riconoscimento. La grave patologia materna con l'esposizione al disturbo del pensiero non consente alla madre la distinzione tra Sé e Non Sé e questo diviene impossibile anche per il figlio”;
- 11 - − in tutti gli incontri svolti in corso di consulenza, è risultato che “la sua funzionalità psichica è ridotta al minimo e il pensiero è bloccato, come sospeso. La sua presenza cerca di diventare incorporea, nel tentativo di tenere il mondo a distanza per non essere risucchiato dalla partecipazione e quindi poter agire. Si palesa negli incontri stessi un tratto schizoide, difensivo dal reale che è portatore delle intenzioni altrui e quindi minaccia per la propria identità”;
− è quindi “fermo alla riproduttività del pensiero materno che non consente CP_2 accesso allo spazio-tempo transizionale. Il suo pensiero si presenta così variamente scisso: congelato con lo sconosciuto, ripetitivo con il pensiero materno”;
− le condizioni psichiche di sono “estremamente precarie, soprattutto se pensate CP_2 all'interno dell'evoluzione adolescenziale. La struttura del pensiero è frammentata e, conseguentemente, l'identità del minore non ha una sua struttura. […] sono presenti i tratti emergenti che evidenziano l'elevato rischio evolutivo. Quest'ultimo spazia dal ritiro schizoide alla estroflessione sociopatica e il periodo adolescenziale corrisponderà al momento di possibile definizione. Il lavoro psicoterapeutico deve essere strenuo e continuativo”.
Rispondendo ai quesiti formulati dal Collegio, l'ausiliaria (pp. 26 ss.) ha fornito le seguenti indicazioni, dirimenti ai fini delle successive determinazioni del Tribunale.
In primo luogo – e tanto basta a superare ogni considerazione, a più riprese ripetuta dalla ricorrente, sul fatto che tale collocamento sarebbe stato indebito (anche con accenti talora esasperati, tanto da accostare tale condizione a una forma di detenzione) – si è osservato che il collocamento comunitario è stato, per , salvifico: in tal senso, sono CP_2 inequivoche le parole della dott.ssa , ad avviso della quale “il collocamento in Per_7 comunità ha salvato e protetto la psiche di dalla frantumazione e quindi dalla morte CP_2 psichica”.
Rispetto alla madre, il disturbo del pensiero è stimato dall'ausiliaria tale da renderla
“inidonea alla responsabilità genitoriale”; quanto ai rapporti tra figlio e genitori, la relazione madre-figlio è stata descritta “psicopatogena e in grado di destabilizzare il pensiero del minore, oltre ad indurre pericolose regressioni”,
Di contro, per il padre, pur fermo quanto sopra rilevato in punto di criticità, è stato sottolineato che il percorso terapeutico avviato, sinergico a quello del figlio, sta offrendo buoni risultati, tanto che “[l]a relazione con il paterno si sta lentamente strutturando e va sostenuta, indirizzata ed incrementata”.
In ragione degli elementi sopra evidenziati, la dott.ssa ha concluso nel senso della Per_7 necessità di mantenere l'affidamento al Servizio Sociale e il collocamento comunitario, sino al successivo e futuro collocamento di presso il padre. CP_2
- 12 - Gli incontri madre-figlio dovrebbero essere allentati se non addirittura interrotti, in quanto ritenuti destruenti per . Per il minore, inoltre, si ritiene indispensabile la prosecuzione CP_2 del percorso psicoterapeutico e opportuno il progressivo ampliamento alla frequentazione paterna, sino al collocamento innanzi suggerito, tuttavia da accompagnare con adeguata assistenza domiciliare (ADM).
L'ausiliaria ha inoltre concluso nel senso di non ritenere in condizioni di sostenere CP_2 un ascolto avanti al Tribunale, comunque non richiesto in corso di lavori peritali.
Nelle risposte alle sollecitazioni dei c.t.p., la dott.ssa ha precisato la necessità di Per_7
“coordinare la frequentazione madre-Gioele a quella di fratria;
è necessario che la primogenita si discosti dal pensato materno per consentire al minore una propria dignità del pensare” (pag. 28).
Il Tribunale ritiene, considerata la precisione, l'analiticità e l'approfondimento che l'elaborato peritale rivela, di poter porre tale relazione a fondamento – nei termini di seguito meglio precisati – della propria decisione.
In tal senso, si consideri anche che i c.t.p. non hanno mosso alcun significativo rilievo alla bozza della consulenza. Infatti:
− la dott.ssa per la madre, ha comunicato di aver “condiviso l'intero iter con il Per_8
CTU, in particolare la metodologia adottata sia riferimento alla conduzione del percorso peritale sia in riferimento agli approfondimenti da espletare” e ha ribadito “l'accordo espresso e conclusioni espresse al CTU in sede di consulenza e le conclusioni a cui egli è giunto e dall'altro rimarcare la necessità della continuità del supporto psicologico individuale per i genitori” (v. note allegate all'elaborato peritale). L'unico elemento di scostamento dall'approfondimento peritale attiene al metodo psicoterapeutico indicato dalla dott.ssa per il percorso intrapreso dalla madre;
Per_7
− la dott.ssa , per il padre, ha pienamente aderito agli esiti dell'attuale perizia, Per_9 ritenendone gli esiti “pienamente condivisibili e in linea sia con quanto emerso nel corso delle operazioni appena concluse sia con quanto evidenziato dalla precedente
CTU condotta dalla dott.ssa corroborando il primo giudizio con nuovi elementi Per_4 clinici e psicometrici” (v. note allegate all'elaborato peritale);
− la dott.ssa nominata dal Curatore speciale, ha svolto articolate considerazioni, Per_1 di fatto adesive all'esito della consulenza.
Le analisi svolte dalla c.t.u., a fortiori considerando l'intesa – non solo metodologica, ma anche sugli esiti – con gli esperti nominati dalle parti, sono tali da consentire al Tribunale di effettuare ogni valutazione rispetto alle domande e, come poi si vedrà, di provvedere in assoluta consonanza rispetto agli esiti peritali.
- 13 - 7.2. Alla relazione peritale è allegata altresì la valutazione testale eseguita dalla psicologa dott.ssa recante la data del 26.6.2025. Così ha concluso la dott.ssa Persona_10
“ ha rigidamente costruito un impianto evitante, iper-semplificando la realtà, Per_10 CP_2 epurandola sistematicamente dalla componente emotiva. Dietro a questo assetto evitante si scorge da un lato una percezione della realtà inaccurata e idiosincratica in cui è particolarmente critica la lettura dell'altro e la capacità di comprenderne con chiarezza le intenzioni;
dall'altro meccanismi difensivi di tipo scissionale e le scarsissime risorse del pensiero – sostanzialmente azzerato ed “infartuato” nella sua funzione di mentalizzazione
–, il rigido evitamento, l'inibizione e l'ipercontrollo emotivo concorrono ad ipotizzare una condizione di alessitimia” (p. 5). Particolarmente preoccupanti, ad avviso dell'estensore di tale valutazione, tanto da evocare “un possibile viraggio di stampo “psicopatico”, sono state le “risposte fornite alle descrizioni delle tavole che del tutto inaspettatamente consegnano, nel momento in cui si apre un terreno di comunicazione con l'altro, verbalizzazioni caratterizzate per lo più da associazioni incongrue e confabulatorie” (p. 6).
7.3. Giova osservare – anche ai fini di quanto sollecitato con le domande sub 1) e 2) della ricorrente – che gli approdi della consulenza non sono minimamente infirmati dal deposito di due relazioni, risalenti rispettivamente al 26.4.2023 e all'1.10.2025, a firma del dott. medico psichiatra in servizio presso il CPS di Lodi, che ha visitato l'odierna Persona_11 ricorrente nelle menzionate circostanze.
Nella più aggiornata delle due relazioni, ossia quella di ottobre 2025, il dott. ha Per_11 concluso nel senso che la paziente “non necessita di assumere una terapia psicofarmacologica né al bisogno né continuativa, così come non necessita al momento di una presa in carico continuativa”, non avendo riscontrato “anomalie di forma o contenuto del pensiero di natura psicotica, né anomalie della percezione”.
Gli esiti di tali accertamenti non assumono alcuna incidenza in questa sede.
In primo luogo, si tratta di due visite isolate, alle quali si è volontariamente Parte_1 presentata, in assenza di un percorso stabile e strutturato che abbia consentito allo psichiatra una valutazione più analitica. Inoltre, le valutazioni spese dal dott. in Per_11 alcun modo indagano il tema che è, in questa sede, fondamentale, ossia la relazione tra la figura materna e il figlio . CP_2
Ancora, si deve rilevare che si tratta di documentazione che contraddice le stesse note della dott.ssa c.t.p. di , che aveva concluso in senso chiaramente Per_8 Parte_1 adesivo ai rilievi svolti in sede peritale.
Infine, va osservato che l'approfondimento svolto in questa sede si pone in termini di evidente coerenza e continuità con i rilievi già formulati dalla dott.ssa nominata Per_4
c.t.u. nel procedimento RG n. 146/2019. Anche questo elemento è decisivo al fine di evidenziare che le relazioni stilate da un medico psichiatra, del tutto isolate rispetto a un
- 14 - percorso di osservazione continuativo, non possono in alcun modo contraddire, neppure in minima parte, valutazioni rese dagli esperti (terzi e di assoluta esperienza) nominati dal
Tribunale.
In proposito, la sovrapponibilità delle conclusioni a cui sono pervenute le dott.sse Per_4 prima e poi offre ulteriore conferma della correttezza delle valutazioni a cui, in Per_7 entrambe le sedi, gli ausiliari sono giunti.
Basti qui ricordare le considerazioni finali della c.t.u. “Dalle valutazioni effettuate Per_4
è d'uopo evidenziare che mentre le fragilità del Sig. non assumo caratteri CP_2 patologici e dunque appaiono una risposta difensiva all'ambiente, la struttura della Sig.ra
appare segnata da un funzionamento patologico con un pensiero che mostra Parte_1 difficoltà a mantenersi logico e coerente, che tende a manipolare la realtà in chiave egosintonica ed auto-referenziata, diffusi sono i contenuti persecutori con tutta probabilità retaggio di un passato non benevolo […]. Le difficoltà della donna sembrano trascendere ciò che il servizio sociale aveva definito come una condotta alienante e spostarsi maggiormente su una più drammatica difficoltà personologica che influisce sul funzionamento globale della stessa.
Del resto, permangono nel Sig. dei tratti di fragilità e di immaturità che serve CP_2 siano fortificati al fine di “assicurare” il figlio e portarlo coraggiosamente verso di sé […].
Si suggerisce che il percorso comunitario rispetti i tempi utili per: - Lavorare sulla compromessa visione della realtà del minore aiutandolo a recuperare una visione infantile
e a ristabilire le relazioni con il padre - Ricostruire al suo interno un'immagine paterna che realmente sia confacente a ciò che il minore sente - Stimolare un processo di individuazione/separazione dal materno senza che senta la colpa di aver CP_2 abbandonato la genitrice o abbia rotto l'alleanza con la stessa.
Gli incontri con la madre si suggerisce siano inizialmente protetti, fino a quando la donna non abbia preso coscienza dei processi soggettivi che hanno portato a “tale stato dell'arte”, che gli incontri con il padre siano monitorati ovvero che - seppur in luogo non neutro - la coppia sia inizialmente protetta da possibili agiti del piccolo che potrebbero destabilizzare
l'adulto.
Gli incontri con il padre saranno via via liberati con la possibilità che il piccolo rientri per interi fine settimana presso l'abitazione dell'uomo, seguendo il trend positivo della relazione” (pp. 61 ss. c.t.u. Per_4
7.4. Va infine osservato che sono state acquisite all'incarto processuale le numerose relazioni depositate, dal 2022 in avanti, dal Servizio sociale competente (doc. 11
), già ampiamente riepilogate nella sentenza n. 278/2024, che qui si intendono CP_2 richiamate senza necessità di ulteriore trascrizione;
sono state altresì esaminate, in corso di giudizio, due ulteriori relazioni, richieste di volta in volta dal Collegio per scrutinare le
- 15 - istanze avanzate dalla difesa ricorrente (v. relazioni pervenute nel fascicolo telematico l'11.2.2025 e il 19.6.2025).
Il compendio probatorio, così ampiamente articolato, consente di pervenire alle statuizioni di seguito tracciate.
8. La determinazione del Collegio in ordine all'ascolto del minore.
Prima di accedere all'esame del merito, il Collegio stima necessario esaminare la richiesta
– reiterata da parte della difesa materna – di disporre l'ascolto di , che, Controparte_2 nel corso dell'odierno procedimento, ha compiuto i dodici anni.
L'ascolto del minore, cui oggi è dedicato l'art. 473-bis.4 c.p.c., è necessario “nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”; il co. 2 della medesima disposizione consente di non procedere all'ascolto, con provvedimento motivato, qualora l'audizione risulti “in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo [ovvero] in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato”.
Tali disposizioni riflettono, nell'ordinamento nazionale, le previsioni di numerose convenzioni internazionali, tra cui l'art. 12 della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 27.5.1991, n. 176; gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del del 25.1.1996, ratificata in Italia con L. Per_12
20.3.2003, n. 77; l'art. 4 della Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla
Cooperazione in materia di adozione internazionale siglata all'Aja il 29.5.1993.
Nel diritto dell'Unione europea, poi, non possono che richiamarsi l'art. 24 CDFUE e l'art. 21 del regolamento (UE) n. 2019/1111.
Da tutte queste fonti, internazionali, sovranazionali e interne, emerge chiaramente che l'ascolto del minore costituisce – sia pure in una particolare prospettiva, ossia quella dei procedimenti giudiziari in materia di famiglia – un diritto del minore e, proprio per questo, non può mai risolversi in un adempimento che comporti, per il fanciullo, un qualsiasi pregiudizio, anche solo potenziale. Di talché, pur a fronte di un minore che abbia compiuto i dodici anni e di cui si chieda l'ascolto, l'autorità giudiziaria è chiamata a valutare, con gli opportuni riscontri offerti dai Servizi Sociali, dagli ausiliari e dal Curatore speciale, se l'eventuale audizione costituisca per il minore non l'esercizio di un diritto, ma (o anche) un rischio per il superiore interesse del fanciullo.
É noto a chiunque conosca il contenzioso familiare che l'accesso di un minorenne in un ufficio giudiziario, avanti a uno (o più, in caso di trattazione collegiale) magistrati comporta uno stress emotivo consistente, vieppiù accentuato ove l'ascolto si inserisca in una cornice processuale (e ancor prima in un'esperienza familiare) contrassegnata da gravi criticità, nonché in un contesto familiare caratterizzato da significative problematiche.
- 16 - Il dato normativo e le considerazioni che precedono hanno trovato sviluppo nella giurisprudenza, di legittimità e di merito, come di seguito (e in sintesi) si evidenzia.
Il costante insegnamento della Suprema Corte (tra le molte, in argomento, Cass.
32359/2024, 437/2024, 24626/2023) ha ribadito che, in materia di ascolto del minore, “non si ammette nessun automatismo” e, dunque, l'audizione del minorenne non dovrà essere operata qualora “ritenuto inopportuno, in ragione dell'età o del grado di maturità del minore
o per altre circostanze, specificamente enunciate dal giudice, le quali palesino come
l'ascolto sarebbe, piuttosto, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, secondo appunto la specifica motivazione che il giudice del merito dovrà enunciare” (così, in modo assai efficace, la motivazione di Cass. 24626/2023).
La giurisprudenza di merito si è attestata su analoghe posizioni;
limitando l'attenzione ai soli provvedimenti emessi dagli uffici giudiziari di questo distretto, si segnalano Trib.
Milano, sent. 4623/2025; App. Milano, decr. 19.6.2024, in proc. 191/2024; App. Milano, sent. 3424/2023. In tal senso, anche il recente decreto della Corte d'Appello del 19.6.2024, appena citato, ha osservato – in fattispecie alquanto delicata – che “il minore [è] già stato sentito, più volte, sia dai servizi che dal curatore. Pertanto, esporre ulteriormente il minore
a prendere posizione rispetto a un conflitto su cui, per sua stessa ammissione ha consapevolezza, allo stato risulta un onere del tutto superfluo alla stregua del quadro già delineato in base agli elementi in atti”.
L'applicazione, alla fattispecie concreta, delle considerazioni sin qui svolte rende evidente, ad avviso del Collegio, l'assoluta inopportunità di un ascolto di da parte del CP_2
Tribunale, che si è dunque orientato nel senso di escluderne lo svolgimento.
In primo luogo, la condizione psicofisica in cui versa, ben descritta dall'ausiliaria CP_2
(che ha concluso nel senso di non ritenere idoneo il minore all'ascolto) e dalla psicologa che ha dimesso la relazione testale, integra senza dubbi di sorta l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 473-bis.4 c.p.c. Basti osservare che, in un contesto sicuramente più protetto e tutelato – ossia quello della consulenza tecnica –, il minore è apparso gravato da profonde difficoltà emotive e psicologiche, tanto da faticare in qualsiasi forma di manifestazione della propria personalità (persino in attività comuni per un minore, quali il disegno). Le condizioni psichiche di sono state descritte, come già accennato, in termini di CP_2 estrema precarietà, essendo il ragazzo caratterizzato, almeno all'attualità, da un blocco del pensiero legato alla c.d. alessitimia, ossia dalla carenza della ordinaria capacità di esprimere emozioni: in proposito, è sufficiente ricordare l'incontro del 29.4.2025 in sede di consulenza tecnica (v. p. 21).
Al lume di tali considerazioni, non si vede in che termini si possa realmente pensare di sottoporre un minore a un'audizione avanti al Tribunale, se non a costo di un ulteriore e intollerabile sacrificio del suo interesse e di una sofferenza aggiuntiva, a fronte di un
- 17 - fanciullo il cui percorso di crescita è stato così difficoltoso e le cui attuali condizioni esprimono una sostanziale incapacità di manifestazione emotiva.
Inoltre, si può anche ritenere che l'ascolto sarebbe, quanto agli esiti, superfluo: al cospetto di un contesto quale quello delineato dalla consulenza, la pur eventuale manifestazione di desideri da parte del minore dovrebbe confrontarsi con le evidenze emerse dall'approfondimento peritale e, soprattutto, con il percorso (l'unico plausibile, ancorché non privo di difficoltà) che è stato compiutamente tracciato dalla dott.ssa per Per_7 cercare di porre rimedio alla gravità della situazione rilevata. In altri termini, se anche venisse sentito ed esprimesse un qualche intento – non dissimile da quelli paventati CP_2 in corso di consulenza (v., per es., p. 20) – al Tribunale sarebbe pressoché impossibile, almeno nell'immediatezza, disporre un rientro presso l'uno e/o l'altro genitore. Sicché, anche in questa prospettiva, l'ascolto di si sarebbe potuto rivelare pleonastico CP_2 quanto alla possibilità, per il Collegio, di tenerne davvero conto ai fini della decisione, nonché ulteriormente dannoso per le indebite aspettative che si sarebbero potute ingenerare nel minore e per i riflessi regressivi che potrebbero determinarsi nel percorso psicoterapeutico faticosamente intrapreso.
Né risulta che, tramite il Curatore speciale – rappresentante processuale del minore – o mediante l'ausiliaria dott.ssa , siano pervenute richieste dirette di ascolto da parte Per_7 del Tribunale, dinanzi al quale la manifestazione degli intenti e degli interessi del minore è stata costantemente assicurata dall'Avv. AR.
In conclusione, la richiesta, sollecitata di fatto soltanto dalla difesa materna, dell'ascolto di
è stata costantemente prospettata dalla ricorrente in una prospettiva radicalmente CP_2 contraria alla ratio legis: l'audizione non sarebbe stata tesa al fine che gli sarebbe proprio
(ossia a realizzare un diritto del minore), ma è stata degradata a mezzo istruttorio (v. note
21.1.2025, p. 2, “il Collegio non fa il minimo riferimento alla circostanza della richiesta istruttoria circa l'audizione del minore”), senza avvedersi mai, neppure minimamente, che così l'ascolto si sarebbe rivelato un ulteriore vulnus per un fanciullo già gravemente sofferente.
Da ultimo, come già spiegato nell'ordinanza del 27.1.2025, è fondamentale ribadire che il
Tribunale non ha mai inteso delegare all'ausiliaria un atto – l'ascolto del minore – che, ove compatibile con le condizioni di , sarebbe stato svolto dall'autorità giudiziaria: alla CP_2 dott.ssa si è richiesto (ed è ictu oculi evidente la differenza con una delega) di Per_7 fornire (v. ordinanza 15.1.2025) indicazioni su “quali possano essere le più opportune modalità per l'ascolto del minore”.
Per questi motivi
, così illustrati, il Tribunale ritiene consapevolmente di non dover procedere all'ascolto del minore, in piena assonanza non solo con gli esiti della c.t.u., ma
- 18 - anche con la precedente valutazione svolta da questo stesso ufficio giudiziario nella recente sentenza 278/2024 (v. par. 5).
9. La decisione del Collegio.
Operate le precedenti premesse, il Collegio provvede nei termini che seguono in ordine alle domande come da ultimo precisate dalle parti.
9.1. L'affidamento di e gli ulteriori provvedimenti necessari ex art. Controparte_2
5-bis, legge 184/1983.
In punto di affidamento, nelle conclusioni della ricorrente non vi sono esplicite richieste, per quanto, negli atti introduttivi e negli scritti ex art. 473-bis.28 c.p.c., vi siano numerosi richiami alla necessità di limitare nel tempo l'affidamento eterofamiliare.
ha chiesto, in via principale, l'affidamento esclusivo a sé e, solo in Controparte_1 subordine, al Servizio Sociale.
Il Curatore speciale ha chiesto, in via principale, la conservazione dell'affidamento al
Servizio Sociale.
Il Tribunale ritiene che, allo stato, non ricorrano i presupposti per modificare il regime vigente: deve rimanere affidato al Servizio Sociale di Casalmaiocco ex Controparte_2 art.
5-bis, legge 184/1983, per un intervallo di tempo pari ad anni 2 dalla pubblicazione di questa sentenza.
Rispetto a entrambe le figure genitoriali l'indagine peritale ha messo in luce elementi critici che non consentono il ripristino dell'affidamento condiviso – quale regime legale ordinario
– né, tantomeno, l'affidamento a uno solo dei genitori, come richiesto da . Controparte_1
Quanto alla madre, l'ausiliaria ha concluso, in modo ampiamente motivato, in ordine alla sua inadeguatezza nell'esercizio della responsabilità; per quanto concerne il padre, la criticità principale – che osta all'affidamento in suo favore – risiede nell'assenza di una matura consapevolezza dell'attuale gravità della condizione del figlio, presupposto indispensabile per l'efficace ed equilibrato esercizio della responsabilità.
Queste ragioni inducono il Collegio a condividere la valutazione del Curatore speciale e della dott.ssa in ordine alla necessità di conservazione di una forma di affidamento Per_7 al Servizio Sociale, da realizzarsi oggi – a seguito della riforma in proposito operata – nelle forme del già menzionato art.
5-bis, legge 184/1983.
La gravità delle circostanze giustifica, ex art.
5-bis, co. 2, lett. g), legge 184/1983, la massima durata dell'affidamento, ossia anni 2 dalla pubblicazione di questa sentenza;
il
Tribunale ritiene infatti elevatamente improbabile che prima di tale intervallo di tempo possano verificarsi circostanze che consentano di accedere a un modello di affidamento differente.
- 19 - Al competente Servizio Sociale è rimessa integralmente ogni determinazione propria dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che si ritiene conseguentemente limitata in capo a entrambi i genitori, nonché l'organizzazione – d'intesa con il Curatore speciale e gli operatori della comunità ove rimarrà collocato – delle visite tra e i propri CP_2 CP_2 genitori, nonché con la sorella unilaterale, a cui si provvederà secondo le indicazioni di seguito fornite. Il Servizio proseguirà altresì nel monitoraggio sul nucleo e in ogni intervento e percorso di supporto psicologico e neuro-psichiatrico in favore del minore.
Il Curatore speciale di , Avv. TI AR, conserverà, anche ai fini dell'art. 473- CP_2 bis.7 c.p.c., il proprio ufficio anche all'esito del procedimento;
le sono affidati specifici compiti, anche di natura sostanziale, in termini di: (i) coordinamento con il Servizio Sociale affidatario;
(ii) puntuale verifica delle condizioni del minore nel contesto comunitario;
(iii) progressiva verifica in ordine allo svolgimento delle visite con i genitori, nelle forme infra meglio precisate;
(iv) aggiornamento al giudice della vigilanza, laddove ricorrano elementi nuovi che consentano o impongano un mutamento dell'attuale regime.
9.2. Il collocamento di . Controparte_2
La madre ha chiesto, sia in corso di procedimento, sia nelle conclusioni di merito, il collocamento del figlio presso di sé.
Analoghe richieste sono state svolte, all'atto di precisare le conclusioni, dal padre, sia in via principale (con affidamento a sé), sia in via di prima subordinazione (con affidamento al Servizio Sociale).
Il Curatore speciale ha concluso per la permanenza di nel contesto comunitario, CP_2 salvo (domanda sub B) il successivo trasferimento presso il padre a seguito dell'eventuale esito favorevole della progressiva liberalizzazione delle visite.
Il Collegio ritiene che, rebus sic stantibus, non ricorrano i presupposti per un rientro domiciliare presso alcuno dei due genitori.
Per quanto il Tribunale sia consapevole che il collocamento di un minore in un luogo e presso soggetti diversi dal nucleo familiare debba costituire la extrema ratio, nella crescita di – già caratterizzata da numerosi eventi perturbativi ben illustrati nei CP_2 provvedimenti giudiziari che l'hanno riguardato – il collocamento comunitario ha rappresentato (e continua a costituire) una svolta salvifica, in quanto “ha salvato e protetto la psiche di dalla frantumazione e quindi dalla morte psichica” (così, come già detto, CP_2 la c.t.u.).
Allo stato attuale, come osservato dall'ausiliaria, non è possibile disporre ex abrupto il rientro presso alcuno dei genitori, pur valendo, rispetto a ciascuno di essi, motivi e prospettive differenti. Rispetto al contesto materno tale via – al lume dell'accertamento peritale e del complesso degli elementi acquisiti anche nelle relazioni del Servizio Sociale
- 20 - via via acquisite nella vigilanza – non appare neppure astrattamente percorribile, se solo si considera che semplici incontri tra genitrice e figlio sono, per quest'ultimo, persino dannosi e motivo di regressione;
di contro, con riguardo al padre, il collocamento presso potrà costituire l'esito di un più articolato percorso, di durata e dall'esito Controparte_1 allo stato non pronosticabili.
Per questi motivi
, non appare possibile, a questo Collegio, disporre sin d'ora un termine entro il quale la permanenza comunitaria di dovrà cessare, con conseguente CP_2 mutamento del collocamento presso il padre: l'incertezza, infatti, non riguarda soltanto il momento in cui tale evoluzione sarà possibile, ma anche l'an di una simile determinazione, che dovrà essere preceduta da una puntuale, scrupolosa e progressiva verifica del percorso di ricostruzione e rafforzamento del rapporto padre-figlio, che appare ancora, per come descritta nell'elaborato peritale, in fase iniziale.
Tale osservazione, che sarà effettuata dal Servizio affidatario e dal Curatore speciale, sarà oggetto di frequente aggiornamento al giudice tutelare nella procedura che, ex art. 337
c.c., sarà successivamente aperta. Ove in tale contesto saranno ravvisati i presupposti, da parte delle figure competenti, per il collocamento di presso uno dei due genitori, CP_2 sarà introdotto apposito procedimento di modifica, avanti al Tribunale competente, perché possa essere assunta una conforme determinazione.
9.3. I rapporti e le frequentazioni con i genitori.
In tale contesto, il Tribunale ritiene necessario regolare, nei termini che seguono, le frequentazioni tra e i genitori. CP_2
Il regime dettato per le due figure genitoriali non è – e non può essere – omogeneo:
l'approfondimento peritale ha infatti messo in luce elementi che differenziano radicalmente il rapporto che ciascuna delle odierne parti ha con , a conferma di quanto già emerso CP_2 nel corso dell'osservazione del Servizio Sociale nel periodo di collocamento comunitario.
La relazione tra la madre e è stata descritta come “psicopatogena e in grado di CP_2 destabilizzare il pensiero del minore, oltre ad indurre pericolose regressioni”; tale giudizio replica peraltro quello già reso, oltre tre anni addietro, dalla dott.ssa nel Per_4 precedente procedimento (v. pp. 63-64). Questa conforme valutazione lascia trasparire l'assenza, nella figura materna, di una matura percezione autocritica, presupposto necessario perché la stessa – che appare allo stato ferma su una posizione autoreferenziale e disancorata dal dato reale – possa avviare un percorso evolutivo che consenta di ricostruire la relazione con il figlio in modalità idonee a una più assidua frequentazione.
- 21 - Per tali motivi, la dott.ssa ha persino concluso nel senso di interrompere le visite Per_7 materne con il figlio, in quanto determinano motivo di regressione nel difficoltoso percorso intrapreso da . CP_2
Di contro, la relazione con il padre appare positiva e, quindi, poiché “si sta lentamente strutturando”, deve essere “sostenuta, indirizzata ed incrementata” (così la c.t.u. attuale).
Anche in questo caso, il vaglio effettuato dai due ausiliari – ora la dott.ssa , all'epoca Per_7 la dott.ssa – è pressoché sovrapponibile (v. sempre pp. 63-64 c.t.u. dott.ssa Per_4
Per_4
Il Tribunale ritiene che, pur a fronte della grave criticità che contrassegna il rapporto tra la madre e , le visite tra i due non debbano essere interrotte, ma preservate, sia pure CP_2 in Spazio Neutro e con cadenza mensile, salvo che emergano elementi dai quali risulti l'assoluta incompatibilità tra tali incontri e l'interesse del minore.
Soltanto a fronte di una valutazione favorevole da parte del terapeuta del minore, previa intesa con il Curatore speciale, le visite con la madre potranno essere rese più frequenti.
Il legame madre-figlio, ancorché contrassegnato dalle profonde problematiche esaminate in sede peritale, deve infatti poter essere mantenuto, anche con l'auspicio che tale determinazione del Collegio possa motivare la madre nel percorso psicoterapeutico che ha dichiarato di aver intrapreso.
Analoghe modalità e cadenze saranno seguite quanto agli incontri con la sorella unilaterale, , come precisato sempre dalla c.t.u. per condivisibili ragioni. Il Pt_4 calendario sarà progressivamente elaborato dal Servizio Sociale affidatario, previo accordo con il Curatore speciale e con gli operatori della comunità.
Quanto, invece, agli incontri con il padre, in ossequio a quanto osservato dall'ausiliaria, si deve senz'altro disporre (ed è opportuni che si proceda immediatamente, anche nell'ottica segnalata del possibile futuro collocamento presso il padre) un calendario di incontri quantomeno con frequenza settimanale, rimettendo al Servizio Sociale la possibilità di svolgere tali incontri al di fuori del contesto comunitario, con rientro presso il domicilio paterno anche, ove ritenuto compatibile con le condizioni, con possibili pernottamenti.
La durata e le modalità delle visite, che formeranno oggetto di puntuale relazione, saranno definite – in conformità all'interesse del minore – in termini progressivi e d'intesa con il
Curatore speciale.
Il Servizio Sociale è sin d'ora autorizzato a organizzare, sia in occasione delle principali festività (Natale e Pasqua), sia per il compleanno del minore, un apposito e ulteriore incontro con ciascun genitore per i relativi festeggiamenti.
9.4. Ulteriori statuizioni.
- 22 - 9.4.1. In punto di mantenimento, sia ordinario, sia per spese straordinarie, rimane ferma la statuizione (punto 7 del dispositivo) della precedente sentenza n. 278/2024.
9.4.2. Deve essere aperta – ove nelle more fosse stata chiusa – la vigilanza ex art. 337
c.c. avanti al Giudice tutelare in sede.
Il Servizio Sociale affidatario depositerà, salve urgenze, relazioni con cadenza quadrimestrale, ogni anno entro i seguenti termini: 31 marzo;
31 luglio;
30 novembre.
Le relazioni devono essere redatte in ossequio a quanto prescrive l'art. 473-bis.27 c.p.c.
e dovranno dare atto delle condizioni di , dell'evoluzione dei suoi rapporti con i CP_2 genitori e dei percorsi di supporto in atto.
10. Spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza;
entrambe le parti sono, di fatto, soccombenti, anche se lo è in misura più significativa, non essendo stata Parte_1 accolta alcuna delle sue domande. Di contro, per la difesa di è stata quantomeno CP_2 accolta la domanda subordinata svolta in via residuale.
La liquidazione delle spese di giudizio risente anche delle successive considerazioni.
La difesa ricorrente, nel corso del procedimento, ha avanzato continue richieste di modifica del regime vigente, sempre definite con rigetto, tranne che nel limitato caso del provvedimento relativo al compleanno di . Si consideri anche l'istanza di CP_2 ricusazione, dichiarata prima facie inammissibile e poi rinunciata.
Tali iniziative, oltre ad aver aggravato il procedimento e ad averne dilatato i tempi, hanno anche comportato attività difensiva ulteriore per le altre parti, meritevole di apprezzamento ai fini della liquidazione delle spese.
Sulla base di questi motivi, le spese sono compensate, tra e , nella Parte_1 CP_2 misura di 1/3. Per la restante quota dei 2/3, gravano sulla ricorrente e sono liquidate, già operata la riduzione in tale misura, in 5.200,00 euro, oltre accessori. Si è considerato, a tali fini, il giudizio di valore indeterminabile, a complessità bassa, con valori lievemente superiori ai medi per la fase istruttoria, medi, invece, per ogni altra fase, così per totali
7.800,00 euro.
11. Spese di consulenza.
Gli oneri della consulenza tecnica espletata in corso di processo gravano in eguale parte su ciascuno dei due genitori: l'approfondimento peritale è stato infatti svolto per il comune interesse delle parti alla modifica del regime vigente in punto di affidamento e collocamento del figlio . CP_2
- 23 - Pari sorte concerne i compensi del c.t.p. nominato dal Curatore speciale nell'interesse del minore, da liquidarsi nella misura richiesta e documentata, ossia 984,53 euro oltre IVA e cassa professionale.
12. Compenso del Curatore speciale.
Il Curatore speciale ha rappresentato, sin dall'esordio, il minore nel corso Controparte_2 di tutto il processo.
Come noto, l'art. 4, co. 10-septies, D.M. 55/2014, introdotto con D.M. 147/2022, prevede che “per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”. La giurisprudenza ha chiaramente indicato (Cass., 9/19) che “il curatore, essendo avvocato,
[può] stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche (da considerare, comunque distinte: cfr., Cass.
14216/2010; Cass. 12416/2010), senza che occorresse il formale conferimento – a se stesso – della procura alle liti”.
Al lume delle considerazioni svolte, il compenso dell'Avv. AR può essere parametro in
7.800,00 euro, ritenendosi qui pienamente richiamati i criteri di conteggio di cui sopra in punto di spese di lite tra i genitori: l'attività del Curatore è stata, per intensità e sforzo defensionale richiesto, non minore di quella del patrono del resistente.
In assenza di ammissione al patrocinio a spese statali, il compenso così quantificato – maggiorato degli oneri di legge – dev'essere corrisposto dai genitori, ciascuno per la metà
e con vincolo di solidarietà.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE DI LODI in composizione collegiale,
a definizione del procedimento in epigrafe indicato ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. CONFERMA e DISPONE l'affidamento di (nato il [...] a Controparte_2
Bergamo) al Servizio Sociale del Comune di Casalmaiocco, per anni due dalla pubblicazione della sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337-ter, co. 3 c.c siano assunte dall'Ente Affidatario;
almeno tre mesi prima della
- 24 - scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente al Pubblico Ministero la permanenza di elementi pregiudizievoli che ostino al ripristino dell'ordinario affidamento;
2. CONFERMA e DISPONE che rimanga collocato presso l'attuale Controparte_2
Comunità, sino a diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria competente;
3. DISPONE che il Servizio Sociale prosegua:
a. a mantenere un serrato e attento monitoraggio sul nucleo familiare, d'intesa e in collaborazione con il Curatore speciale Avv. TI AR;
b. in ogni intervento necessario o anche solo opportuno di supporto psicologico e neuropsichiatrico per il minore;
c. a regolare i rapporti e le visite con i genitori nei termini di seguito meglio descritti;
4. DISPONE che incontri e frequenti i propri genitori come segue: Controparte_2
a. Quanto alla madre, le visite si svolgeranno in Spazio Neutro e con cadenza mensile, salvo che emergano elementi dai quali risulti l'assoluta incompatibilità tra tali incontri e l'interesse del minore. Soltanto a fronte di una valutazione favorevole da parte del terapeuta del minore, previa intesa con il Curatore speciale, le visite con la madre potranno essere rese più frequenti;
b. Quanto al padre, le visite si svolgeranno quantomeno su base settimanale, rimettendo al Servizio Sociale la possibilità di svolgere tali incontri al di fuori del contesto comunitario, con rientro presso il domicilio paterno anche, ove ritenuto compatibile con le condizioni, con possibili pernottamenti;
c. Il Servizio Sociale è sin d'ora autorizzato a organizzare, sia in occasione delle principali festività (Natale e Pasqua), sia per il compleanno del minore, un apposito e ulteriore incontro con ciascun genitore per i relativi festeggiamenti.
5. DISPONE che incontri e frequenti la sorella unilaterale con le Controparte_2 medesime modalità e cadenze di cui al precedente punto 4.a.;
6. CONFERMA gli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori come già stabiliti dalla sentenza n. 278/2024 al punto 7 del dispositivo;
7. DISPONE l'apertura e/o la prosecuzione della procedura di vigilanza ex art. 337 c.c. avanti al giudice tutelare competente, con onere del Servizio Sociale di riferire puntualmente con cadenza quadrimestrale (ogni anno entro il 31 marzo;
31 luglio;
30 novembre) e, in ogni caso, a fronte di motivi di potenziale pregiudizio;
8. CONFERMA nell'ufficio di Curatore speciale di l'Avv. TI AR Controparte_2 del Foro di Lodi, con poteri sostanziali di seguito descritti: (i) coordinamento con il
Servizio Sociale affidatario;
(ii) puntuale verifica delle condizioni del minore nel contesto comunitario;
(iii) progressiva verifica in ordine allo svolgimento delle visite con i genitori, nelle forme supra meglio precisate;
(iv) aggiornamento al giudice della
- 25 - vigilanza, laddove ricorrano elementi nuovi che consentano o impongano un mutamento dell'attuale regime;
9. RESPINGE ogni altra domanda;
10. COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di lite;
11. CONDANNA a rifondere le spese di lite sostenute, per i restanti Parte_1
2/3, da , che si liquidano in 5.200,00 euro, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge;
12. DICHIARA e tenuti al pagamento degli oneri Parte_1 Controparte_1 della consulenza tecnica di ufficio come già liquidati in corso di causa con decreto del
30.9.2025, in misura del 50% ciascuno, con vincolo di solidarietà;
13. DICHIARA e tenuti al pagamento dei Parte_1 Controparte_1 compensi professionali del Curatore speciale Avv. TI AR, che si liquidano in
7.800,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, in misura del 50% ciascuno, con vincolo di solidarietà;
14. DICHIARA e tenuti al pagamento dei Parte_1 Controparte_1 compensi del c.t.p. nominato, in corso di consulenza tecnica di ufficio, dall'Avv. AR, che si liquidano in 984,53 euro oltre IVA e cassa professionale, in misura del 50% ciascuno, con vincolo di solidarietà;
15. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 03/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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