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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1436/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Comune di Rho - Piazza Visconti 24 20017 Rho MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 742/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1801 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Appellato: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Rho ai fini IMU per l'anno 2015.
La vertenza concerne la determinazione dell'imposta dovuta su un'area edificabile di proprietà del contribuente.
In sede di ricorso la parte eccepiva la tardività dell'avviso di accertamento, notificato oltre il 31.12.2020.
Eccepiva inoltre la violazione del contraddittorio preventivo. Nel merito sosteneva che il Comune abbia tenuto conto di una volumetria residua insistente su un terreno ove è già presente un rudere, tassato separatamente. In ogni caso, contestava la quantificazione del valore dell'area attribuita dal Comune, nel frattempo venduta al prezzo di € 350.000,00, da considerarsi effettivo valore di mercato.
La Corte di Giustizia di primo grado di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il valore dell'area in Euro 350.000,00, con compensazione di spese. Il primo giudice rigettava l'eccezione di decadenza dell'accertamento notificato il 23.12.2021, evidenziando che i termini di accertamento sono stati ripetutamente prorogati in considerazione dell'emergenza Covid-19. Nel merito premetteva che, a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria, dal 11.06.2014 gli immobili attribuiti alla parte erano imponibili ai fini IMU;
conseguentemente è legittima la ripresa del Comune per il 2015. Peraltro, infondata è la contestazione da parte del Comune della mancata dichiarazione IMU, sussistendo già in precedenza una dichiarazione ICI. Inoltre sull'area sono ubicati unità collabenti, non tassabili come edifici esistenti, ma dei quali deve essere considerata l'area di sedime, con la conseguenza che il compendio deve essere tassato come terreno edificatorio. Rilevato che i terreni sono stati venduti il 23.12.2021 al prezzo di € 350.000,00, riteneva ingiustificato il valore di € 750.000,00 assegnato dal Comune.
Appella il Comune di Rho premettendo che i ricorsi di parte contribuente presentati per gli anni 2012, 2013
e 2014 sono stati rigettati in altrettanti giudizi di primo grado. Ribadisce che il contribuente non ha presentato la dichiarazione di variazione ai fini della rideterminazione del calcolo dell'imposta, necessaria a fronte dell'atto di divisione stipulato in data 11.06.2014. Chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, venga confermato il proprio operato, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio il contribuente riproponendo l'eccezione di decadenza del potere impositivo del
Comune e chiedendo comunque il rigetto dell'appello in quanto infondato. Chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Il 10.01.2025 il Comune di Rho deposita memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento delle proprie argomentazioni.
Il 14.01.2025 il contribuente deposita memoria illustrativa rilevando che per un'annualità precedente la decisione favorevole al Comune in primo grado è stata riformata dalla sentenza di appello. Insiste per l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva e per la legittimità della propria condotta.
Il 10.12.2025 il Comune di Rho deposita memoria con istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, avendo le parti definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.12.2025 l'appellante ha depositato istanza - sottoscritta da entrambe le parti - con la quale viene dato atto che la materia del contendere è cessata, avendo le parti "raggiunto un accordo a mezzo del quale la controversia è stata integralmente definita". Con detto atto, chiedono concordemente che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Preso atto di quanto dedotto dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese ex art. 46 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Milano, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN Vicini VA ZI
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1436/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Comune di Rho - Piazza Visconti 24 20017 Rho MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 742/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1801 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Appellato: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Rho ai fini IMU per l'anno 2015.
La vertenza concerne la determinazione dell'imposta dovuta su un'area edificabile di proprietà del contribuente.
In sede di ricorso la parte eccepiva la tardività dell'avviso di accertamento, notificato oltre il 31.12.2020.
Eccepiva inoltre la violazione del contraddittorio preventivo. Nel merito sosteneva che il Comune abbia tenuto conto di una volumetria residua insistente su un terreno ove è già presente un rudere, tassato separatamente. In ogni caso, contestava la quantificazione del valore dell'area attribuita dal Comune, nel frattempo venduta al prezzo di € 350.000,00, da considerarsi effettivo valore di mercato.
La Corte di Giustizia di primo grado di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il valore dell'area in Euro 350.000,00, con compensazione di spese. Il primo giudice rigettava l'eccezione di decadenza dell'accertamento notificato il 23.12.2021, evidenziando che i termini di accertamento sono stati ripetutamente prorogati in considerazione dell'emergenza Covid-19. Nel merito premetteva che, a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria, dal 11.06.2014 gli immobili attribuiti alla parte erano imponibili ai fini IMU;
conseguentemente è legittima la ripresa del Comune per il 2015. Peraltro, infondata è la contestazione da parte del Comune della mancata dichiarazione IMU, sussistendo già in precedenza una dichiarazione ICI. Inoltre sull'area sono ubicati unità collabenti, non tassabili come edifici esistenti, ma dei quali deve essere considerata l'area di sedime, con la conseguenza che il compendio deve essere tassato come terreno edificatorio. Rilevato che i terreni sono stati venduti il 23.12.2021 al prezzo di € 350.000,00, riteneva ingiustificato il valore di € 750.000,00 assegnato dal Comune.
Appella il Comune di Rho premettendo che i ricorsi di parte contribuente presentati per gli anni 2012, 2013
e 2014 sono stati rigettati in altrettanti giudizi di primo grado. Ribadisce che il contribuente non ha presentato la dichiarazione di variazione ai fini della rideterminazione del calcolo dell'imposta, necessaria a fronte dell'atto di divisione stipulato in data 11.06.2014. Chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, venga confermato il proprio operato, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio il contribuente riproponendo l'eccezione di decadenza del potere impositivo del
Comune e chiedendo comunque il rigetto dell'appello in quanto infondato. Chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Il 10.01.2025 il Comune di Rho deposita memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento delle proprie argomentazioni.
Il 14.01.2025 il contribuente deposita memoria illustrativa rilevando che per un'annualità precedente la decisione favorevole al Comune in primo grado è stata riformata dalla sentenza di appello. Insiste per l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva e per la legittimità della propria condotta.
Il 10.12.2025 il Comune di Rho deposita memoria con istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, avendo le parti definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.12.2025 l'appellante ha depositato istanza - sottoscritta da entrambe le parti - con la quale viene dato atto che la materia del contendere è cessata, avendo le parti "raggiunto un accordo a mezzo del quale la controversia è stata integralmente definita". Con detto atto, chiedono concordemente che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Preso atto di quanto dedotto dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese ex art. 46 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Milano, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN Vicini VA ZI