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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. CO OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 22 luglio 2025, iscritta al n. 1806 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), al C.so C.F._1
Umberto I n. 91, presso lo studio dell'Avv. Rossella Rizzo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Brenta n. 1, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Micci che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 28 ottobre e 20 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti del figlio, nato fuori dal matri- Persona_1
monio a Roma il 23 luglio 2015.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti convengono e concordano espressamente che il figli Persona_1
nato il [...] a [...], minore di età, in relazione al Suo interesse morale e materiale, rimanga affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la Sig.r con la quale manterrà la residenza in Parte_1
SA OM (VT), Via Cavour n. 25/B.
2. Ciascuno dei due genitori, continuerà a provvedere alla cura, all'istruzione ed all'educazione del figli esercitandone, altresì, la responsabilità geni- Persona_1
toriale.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute d saranno assunte dai ricorrenti di comune accordo in consi- Persona_1
derazione delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i due ge- nitori potranno inoltre esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
5. Entrambi i genitori, proporzionalmente al loro reddito provvederanno al mante- nimento d ossia a tutto quanto necessario per vitto, alloggio, educa- Persona_1
zione, istruzione, svago e cure sanitarie. A tale scopo, il Sig assume CP_1
l'obbligo di versare alla Sig.r entro e non oltre il giorno 5 (cin- Parte_1
que) di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento di la Persona_1
somma mensile di €. 300,00=(trecento/00); tale importo, sarà oggetto di adegua- mento automatico ogni anno, in base all'indice ISTAT a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2026. L'importo derivante dal cosiddetto assegno unico sarà sud- diviso dai Sig.ri e nella misura del 50% cia- Parte_1 CP_1
scuno. pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6. I genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio, secondo la regolamentazione di cui al protocollo stipulato l'11 settembre
2018 (prot. n. 1961) con il Tribunale di Viterbo.
7. La casa sita in SA OM (VT), Via Cavour n. 25/B presso la quale man- terrà la residenza il minore rimarrà in godimento, comprensiva del Persona_1
mobilio al suo interno custodito, alla Sig.ra fino al trasferi- Parte_1
mento alla stessa dell'intera proprietà dell'immobile e di tutti i beni mobili ivi pre- senti.
8. Il minor trascorrerà con il padre, Sig n.2 (due) Persona_1 CP_1
pomeriggi di ogni settimana e, precisamente, il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonché i fine settimana alternati, a partire dal sabato mattina dalle ore 9,00 fino alla domenica alle ore 19,30, nonché parte delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività di Pasqua tre giorni consecutivi che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive 20 giorni anche non consecutivi, nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 settembre, da concor- dare entro il 30 di maggio di ogni anno.
9. I Sig.r stabiliscono, altresì, che le date, gli Parte_1 CP_1
orari ed i periodi sopra indicati per le visite e i soggiorni del figlio con il padre potranno essere modificati sulla base di informale intesa in ordine alle volontà ed esigenze del figlio medesimo nonché lavorative dei genitori.
10. Eventuali viaggi all'estero del minore accompagnato dall'uno o Persona_1
dall'altro genitore e/o anche eventualmente affidato a terzi dovranno essere preven- tivamente assentiti da ambo i genitori a prescindere da chi di essi ne sostenga il costo.
11. Eventuali viaggi nel territorio nazionale del minor con l'uno o Persona_1
l'altro dei genitori, che prevedano il soggiorno notte tempore fuori casa durante il periodo di rispettiva permanenza o, salvo accordo fra loro, anche in periodi di non pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
rispettiva permanenza dovranno essere congruamente preavvertiti all'altro con in- dicazione del recapito, della durata del soggiorno e del luogo di dimora.
12. La Sig.ra ed il Sig. assumono il formale Parte_1 CP_1
impegno nel reciprocamente evitare, laddove intrecciassero nuove relazioni ogni forma di potenziale ingerenza dei nuovi partners nella crescita e nell'educazione del figlio.
13. I ricorrenti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore.
14. I Sigg a definizione dei reciproci rapporti Parte_1 CP_1
economici e patrimoniali esistenti, in relazione anche agli obblighi nei confronti del figli con essenzialità e funzionalità rispetto all'accordo di disciplina della re- Per_1
sponsabilità genitoriale nei riguardi del medesimo, stabiliscono quanto segue: il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.r che con la sot- CP_1 Parte_1
toscrizione del presente atto si impegna ed obbliga ad acquistare il diritto di pro- prietà, equivalente al 50% rispetto all'intero, avente ad oggetto: a) l'appartamento adibito a residenza anche del minor sito in SA OM (VT), Persona_1
Via Cavour n. 25/B, P. T-1 distinto al N.C.E.U. del Comune di SA OM, al foglio 6 mappale n. 1311; b) tutti i beni ivi presenti. I ricorrenti pattuiscono in €.
100.000,00= (centomila/00) il prezzo dell'indicato trasferimento, da versarsi come segue: quanto ad € 30.000,00 a mezzo assegno circolare, da consegnarsi contestual- mente alla sottoscrizione del contratto di compravendita;
quanto alla rimanente somma di € 70.000,00 da versarsi in nr. 70 rate mensili dell'importo di € 1.000,00 ciascuna a far data dal mese successivo a quello della stipula del contratto di com- pravendita. L'unità immobiliare in questione è stata acquistata con atto di compra- vendita a rogito Notai talché il Sig dichiara e garantisce Per_2 CP_1
la proprietà e disponibilità di quanto si è impegnato a trasferire. I ricorrenti pattui- scono di effettuare il relativo rogito notarile entro il termine di gg. 30 dal passaggio in giudicato della sentenza.
15. Gli istanti, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare, che non sussistono pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, rispetto al caso di specie, medesime domande o domande ad esse connesse, che non sono stati svolti accer- tamenti o assunte informazioni nonché emanati provvedimenti relativi al minore stesso dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità.
16. Spese del procedimento interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(CO OD)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. CO OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 22 luglio 2025, iscritta al n. 1806 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), al C.so C.F._1
Umberto I n. 91, presso lo studio dell'Avv. Rossella Rizzo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Brenta n. 1, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Micci che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 28 ottobre e 20 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti del figlio, nato fuori dal matri- Persona_1
monio a Roma il 23 luglio 2015.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti convengono e concordano espressamente che il figli Persona_1
nato il [...] a [...], minore di età, in relazione al Suo interesse morale e materiale, rimanga affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la Sig.r con la quale manterrà la residenza in Parte_1
SA OM (VT), Via Cavour n. 25/B.
2. Ciascuno dei due genitori, continuerà a provvedere alla cura, all'istruzione ed all'educazione del figli esercitandone, altresì, la responsabilità geni- Persona_1
toriale.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute d saranno assunte dai ricorrenti di comune accordo in consi- Persona_1
derazione delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i due ge- nitori potranno inoltre esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
5. Entrambi i genitori, proporzionalmente al loro reddito provvederanno al mante- nimento d ossia a tutto quanto necessario per vitto, alloggio, educa- Persona_1
zione, istruzione, svago e cure sanitarie. A tale scopo, il Sig assume CP_1
l'obbligo di versare alla Sig.r entro e non oltre il giorno 5 (cin- Parte_1
que) di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento di la Persona_1
somma mensile di €. 300,00=(trecento/00); tale importo, sarà oggetto di adegua- mento automatico ogni anno, in base all'indice ISTAT a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2026. L'importo derivante dal cosiddetto assegno unico sarà sud- diviso dai Sig.ri e nella misura del 50% cia- Parte_1 CP_1
scuno. pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6. I genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio, secondo la regolamentazione di cui al protocollo stipulato l'11 settembre
2018 (prot. n. 1961) con il Tribunale di Viterbo.
7. La casa sita in SA OM (VT), Via Cavour n. 25/B presso la quale man- terrà la residenza il minore rimarrà in godimento, comprensiva del Persona_1
mobilio al suo interno custodito, alla Sig.ra fino al trasferi- Parte_1
mento alla stessa dell'intera proprietà dell'immobile e di tutti i beni mobili ivi pre- senti.
8. Il minor trascorrerà con il padre, Sig n.2 (due) Persona_1 CP_1
pomeriggi di ogni settimana e, precisamente, il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonché i fine settimana alternati, a partire dal sabato mattina dalle ore 9,00 fino alla domenica alle ore 19,30, nonché parte delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività di Pasqua tre giorni consecutivi che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive 20 giorni anche non consecutivi, nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 settembre, da concor- dare entro il 30 di maggio di ogni anno.
9. I Sig.r stabiliscono, altresì, che le date, gli Parte_1 CP_1
orari ed i periodi sopra indicati per le visite e i soggiorni del figlio con il padre potranno essere modificati sulla base di informale intesa in ordine alle volontà ed esigenze del figlio medesimo nonché lavorative dei genitori.
10. Eventuali viaggi all'estero del minore accompagnato dall'uno o Persona_1
dall'altro genitore e/o anche eventualmente affidato a terzi dovranno essere preven- tivamente assentiti da ambo i genitori a prescindere da chi di essi ne sostenga il costo.
11. Eventuali viaggi nel territorio nazionale del minor con l'uno o Persona_1
l'altro dei genitori, che prevedano il soggiorno notte tempore fuori casa durante il periodo di rispettiva permanenza o, salvo accordo fra loro, anche in periodi di non pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
rispettiva permanenza dovranno essere congruamente preavvertiti all'altro con in- dicazione del recapito, della durata del soggiorno e del luogo di dimora.
12. La Sig.ra ed il Sig. assumono il formale Parte_1 CP_1
impegno nel reciprocamente evitare, laddove intrecciassero nuove relazioni ogni forma di potenziale ingerenza dei nuovi partners nella crescita e nell'educazione del figlio.
13. I ricorrenti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore.
14. I Sigg a definizione dei reciproci rapporti Parte_1 CP_1
economici e patrimoniali esistenti, in relazione anche agli obblighi nei confronti del figli con essenzialità e funzionalità rispetto all'accordo di disciplina della re- Per_1
sponsabilità genitoriale nei riguardi del medesimo, stabiliscono quanto segue: il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.r che con la sot- CP_1 Parte_1
toscrizione del presente atto si impegna ed obbliga ad acquistare il diritto di pro- prietà, equivalente al 50% rispetto all'intero, avente ad oggetto: a) l'appartamento adibito a residenza anche del minor sito in SA OM (VT), Persona_1
Via Cavour n. 25/B, P. T-1 distinto al N.C.E.U. del Comune di SA OM, al foglio 6 mappale n. 1311; b) tutti i beni ivi presenti. I ricorrenti pattuiscono in €.
100.000,00= (centomila/00) il prezzo dell'indicato trasferimento, da versarsi come segue: quanto ad € 30.000,00 a mezzo assegno circolare, da consegnarsi contestual- mente alla sottoscrizione del contratto di compravendita;
quanto alla rimanente somma di € 70.000,00 da versarsi in nr. 70 rate mensili dell'importo di € 1.000,00 ciascuna a far data dal mese successivo a quello della stipula del contratto di com- pravendita. L'unità immobiliare in questione è stata acquistata con atto di compra- vendita a rogito Notai talché il Sig dichiara e garantisce Per_2 CP_1
la proprietà e disponibilità di quanto si è impegnato a trasferire. I ricorrenti pattui- scono di effettuare il relativo rogito notarile entro il termine di gg. 30 dal passaggio in giudicato della sentenza.
15. Gli istanti, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare, che non sussistono pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, rispetto al caso di specie, medesime domande o domande ad esse connesse, che non sono stati svolti accer- tamenti o assunte informazioni nonché emanati provvedimenti relativi al minore stesso dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità.
16. Spese del procedimento interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(CO OD)
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