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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17092 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3360/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emanuela Novelli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EL RI, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi Con ricorso depositato in data 28.1.2025, chiedeva la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in data 7.12.2013 con , con Controparte_1
conferma dell'assegno di mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_1
autosufficiente, da pagare direttamente al ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie,
come da protocollo siglato tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense e con revoca del contributo al mantenimento della moglie.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in rito l'improponibilità, Controparte_1
inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, atteso che la sentenza di separazione,
pubblicata solo successivamente all'introduzione del giudizio di divorzio, non era passata in giudicato. Nel merito, parte resistente chiedeva la corresponsione a carico del marito ed in suo favore dell'assegno divorzile, nella misura di euro 1.500,00 mensili e dell'assegno di mantenimento per il figlio nella misura di euro 800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, con condanna del ricorrente, per aver omesso nel ricorso introduttivo la fedele ricostruzione della sua attuale capacità patrimoniale e reddituale, al risarcimento di una somma equitativamente determinata in euro 5.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Con memoria ai sensi dell'art.473 bis 17 c.p.c., parte ricorrente formulava una nuova domanda, chiedendo, altresì, in via subordinata, previa riqualificazione della domanda di
scioglimento degli effetti civili del matrimonio come domanda di modifica delle condizioni di
separazione di revocare il contributo al mantenimento della moglie e del figlio.
Quindi, all'udienza del 19.11.2025, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale;
all'esito,
rimetteva la causa alla decisione collegiale.
il merito della lite
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio spiegata da è improcedibile, per le ragioni Parte_1
di seguito esposte.
Come noto, l'art. 3 n. 2, lettera b, della legge 898/1970 individua due condizioni di procedibilità della domanda di divorzio, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi ed il protrarsi ininterrotto della separazione per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale (come nella specie).
Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione quale condizione di procedibilità
della domanda di divorzio, peraltro, è espressamente prevista, dall'art. 473-bis 49 c.p.c.,
anche in ipotesi di cumulo di domande di separazione e di divorzio.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza della seconda condizione, ovvero l'essersi protratta la separazione tra le parti per almeno dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel giudizio di separazione personale giudiziale contraddistinto da n. R.G. 51219/2019 (v. ordinanza presidenziale del 20.7.2020, in atti).
Appare incontestabile, tuttavia, che al momento del deposito del ricorso (in data 28.1.2025)
difettasse il primo requisito previsto per la proposizione della domanda di divorzio,
ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Parte ricorrente, difatti, ha depositato il ricorso in mancanza della sentenza di separazione, che è stata emessa solo in data 1.4.2025 e non risulta passata in giudicato.
Conseguentemente, la domanda di divorzio va dichiarata improcedibile.
Sulla domanda subordinata di modifica delle condizioni di separazione
La domanda di modifica delle condizioni di separazione, avanzata da parte ricorrente solo con la memoria del 28.10.2025, è inammissibile per due ordini di motivi.
In primo luogo, come noto, in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non può essere instaurato un procedimento per la modifica delle condizioni accessorie, il cui mutamento fattuale potrà essere valutato in sede di appello.
In altri termini, la sentenza che pronuncia la separazione deve essere non più suscettibile d'impugnazione (e, quindi, passata in giudicato), con la conseguenza che solo da tale momento può essere considerata e valutata la sopravvenienza di nuove circostanze.
Ne deriva l'inammissibilità della domanda, per mancanza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La domanda è, altresì, inammissibile, perché svolta soltanto con la memoria di cui all'art.473 bis 17 c.p.c.
Come noto, non sono soggette a decadenza le difese riguardanti diritti indisponibili, che sono quelli contemplati nel comma 2 dell'art.473 bis 19 c.p.c., quali i diritti del minore e “le nuove domande di contribuito economico in favore proprio e dei figli maggiori non indipendenti economicamente”.
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, la domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento a proprio carico per la moglie ed il figlio maggiorenne attiene a diritti disponibili e, pertanto, soggetti alle decadenze ed alle preclusioni, di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.
Ne deriva, dunque, l'inammissibilità della spiegata domanda subordinata, anche perché tardiva.
Spese di lite
La soccombenza regola le spese di lite, liquidate secondo il D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda di divorzio spiegata da;
Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda subordinata di modifica delle condizioni di separazione spiegata da , con la memoria ex art.473 bis 17 c.p.c.; Parte_1
CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per compensi (fase di studio, introduttiva e trattazione),
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 21.11.2025
IL GIUDICE RELATORE La PRESIDENTE
NI TT TA NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3360/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emanuela Novelli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EL RI, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi Con ricorso depositato in data 28.1.2025, chiedeva la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in data 7.12.2013 con , con Controparte_1
conferma dell'assegno di mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_1
autosufficiente, da pagare direttamente al ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie,
come da protocollo siglato tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense e con revoca del contributo al mantenimento della moglie.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in rito l'improponibilità, Controparte_1
inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, atteso che la sentenza di separazione,
pubblicata solo successivamente all'introduzione del giudizio di divorzio, non era passata in giudicato. Nel merito, parte resistente chiedeva la corresponsione a carico del marito ed in suo favore dell'assegno divorzile, nella misura di euro 1.500,00 mensili e dell'assegno di mantenimento per il figlio nella misura di euro 800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, con condanna del ricorrente, per aver omesso nel ricorso introduttivo la fedele ricostruzione della sua attuale capacità patrimoniale e reddituale, al risarcimento di una somma equitativamente determinata in euro 5.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Con memoria ai sensi dell'art.473 bis 17 c.p.c., parte ricorrente formulava una nuova domanda, chiedendo, altresì, in via subordinata, previa riqualificazione della domanda di
scioglimento degli effetti civili del matrimonio come domanda di modifica delle condizioni di
separazione di revocare il contributo al mantenimento della moglie e del figlio.
Quindi, all'udienza del 19.11.2025, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale;
all'esito,
rimetteva la causa alla decisione collegiale.
il merito della lite
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio spiegata da è improcedibile, per le ragioni Parte_1
di seguito esposte.
Come noto, l'art. 3 n. 2, lettera b, della legge 898/1970 individua due condizioni di procedibilità della domanda di divorzio, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi ed il protrarsi ininterrotto della separazione per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale (come nella specie).
Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione quale condizione di procedibilità
della domanda di divorzio, peraltro, è espressamente prevista, dall'art. 473-bis 49 c.p.c.,
anche in ipotesi di cumulo di domande di separazione e di divorzio.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza della seconda condizione, ovvero l'essersi protratta la separazione tra le parti per almeno dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel giudizio di separazione personale giudiziale contraddistinto da n. R.G. 51219/2019 (v. ordinanza presidenziale del 20.7.2020, in atti).
Appare incontestabile, tuttavia, che al momento del deposito del ricorso (in data 28.1.2025)
difettasse il primo requisito previsto per la proposizione della domanda di divorzio,
ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Parte ricorrente, difatti, ha depositato il ricorso in mancanza della sentenza di separazione, che è stata emessa solo in data 1.4.2025 e non risulta passata in giudicato.
Conseguentemente, la domanda di divorzio va dichiarata improcedibile.
Sulla domanda subordinata di modifica delle condizioni di separazione
La domanda di modifica delle condizioni di separazione, avanzata da parte ricorrente solo con la memoria del 28.10.2025, è inammissibile per due ordini di motivi.
In primo luogo, come noto, in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non può essere instaurato un procedimento per la modifica delle condizioni accessorie, il cui mutamento fattuale potrà essere valutato in sede di appello.
In altri termini, la sentenza che pronuncia la separazione deve essere non più suscettibile d'impugnazione (e, quindi, passata in giudicato), con la conseguenza che solo da tale momento può essere considerata e valutata la sopravvenienza di nuove circostanze.
Ne deriva l'inammissibilità della domanda, per mancanza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La domanda è, altresì, inammissibile, perché svolta soltanto con la memoria di cui all'art.473 bis 17 c.p.c.
Come noto, non sono soggette a decadenza le difese riguardanti diritti indisponibili, che sono quelli contemplati nel comma 2 dell'art.473 bis 19 c.p.c., quali i diritti del minore e “le nuove domande di contribuito economico in favore proprio e dei figli maggiori non indipendenti economicamente”.
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, la domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento a proprio carico per la moglie ed il figlio maggiorenne attiene a diritti disponibili e, pertanto, soggetti alle decadenze ed alle preclusioni, di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.
Ne deriva, dunque, l'inammissibilità della spiegata domanda subordinata, anche perché tardiva.
Spese di lite
La soccombenza regola le spese di lite, liquidate secondo il D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda di divorzio spiegata da;
Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda subordinata di modifica delle condizioni di separazione spiegata da , con la memoria ex art.473 bis 17 c.p.c.; Parte_1
CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per compensi (fase di studio, introduttiva e trattazione),
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 21.11.2025
IL GIUDICE RELATORE La PRESIDENTE
NI TT TA NZ