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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7014/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7014/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a LO (CE) il 25/01/1984 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA Parte_1
RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/05/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della “
[...]
, presso la sede sita in Caivano (NA), Zona Industriale Pascarola snc, cap. 80023 (Unità Controparte_2
Locale n. NA/5), durante il periodo di lavoro dal 23.11.2005 al 18.11.2024, inizialmente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 23.11.2005 al 23.05.2006, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 24.05.2006 con regime orario full-time e sino al licenziamento per presunta giusta causa, come risulta pacificamente dal contratto di lavoro a tempo determinato dal
23.11.2005 al 23.05.2006 (All. 1), dalla comunicazione di trasformazione in contratto a tempo indeterminato (All. 2), dal Modello C2 Storico (All. 3) e dal cedolino paga di Novembre 2024 (All. 4); nel corso del rapporto di lavoro de quo, ha svolto le mansioni di impiegato con inquadramento, nell'ambito del
C.C.N.L. “Chimica, Gomma, Vetro - P.M.I.” pacificamente applicato dalla convenuta, progressivamente, dapprima, nel livello B a far data dall'assunzione del 23.11.2005 (come risulta dal contratto di lavoro a
1 tempo determinato: All. 1), poi nel livello C a partire dal mese di aprile 2014 (come risulta dalla comunicazione aziendale del 01.04.2014: All. 5) ed, infine, nel livello D dal novembre 2020 e sino alla cessazione del rapporto (come risulta dalla comunicazione aziendale del 02.11.2020: All. 6; nonché dal cedolino di Novembre 2024: All. 4);durante tutto il periodo suindicato, ha prestato la propria attività lavorativa presso la sede sita in Caivano (NA), Zona Industriale Pascarola snc, cap. 80023, lavorando secondo le direttive che gli venivano impartite dal sig. ; percepiva la retribuzione mensile Testimone_1
a mezzo bonifico, osservando l'orario di lavoro di seguito indicato, chiedendo preventiva autorizzazione in caso di assenza per ferie o per qualsiasi altro titolo e, comunque, sottostando sempre al potere direttivo e disciplinare dei suddetti;
nel corso del rapporto, ha osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa (full-time n. 40 ore settimanali).
Deduceva infine che al momento della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024), l'istante alcunché ha percepito a titolo di indennità di fine rapporto (in particolare, nulla ha ricevuto a titolo di indennità sostitutiva per le n. 289,67 ore di ferie maturate e non godute e nulla ha ricevuto a titolo di indennità sostitutiva per le n. 89,09 ore di permessi maturati e non goduti, pacificamente risultanti dal cedolino paga di Novembre 2024: All. 4) e nulla ha ricevuto a titolo di T.F.R.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo durante il periodo dal 23.11.2005 al 18.11.2024, per l'effetto, condannare la Controparte_2
(C.F.: / P.I.: , in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la qualità presso la P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale della società sita in Via dei Valtorta n. 48, 20127 Milano, a pagare all'istante la complessiva la somma di €. 10.573,92, di cui €. 8.086,64 a titolo di n. 289,67 ore di ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024) ed €. 2.487,28 a titolo di n. 89,09 ore di permessi maturati e non goduti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024), oltre svalutazione ed interessi come per legge;
2) Disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva, il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 423 c.p.c.” con vittoria di spese.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_2
Risulta provato documentalmente il rapporto di lavoro per cui è causa (cfr. cedolini, buste paga e modello c2 storico in atti)
Da ciò, in assenza di contestazioni da parte resistente che, invero, ha scelto di rimanere contumace, discende il diritto dell'odierno ricorrente a percepire gli importi maturati in suo favore per un totale di euro
10.573,92, di cui €. 8.086,64 a titolo di n. 289,67 ore di ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024) ed €. 2.487,28 a titolo di n. 89,09 ore di permessi maturati e non goduti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024).
Né parte resistente, rimasta contumace seppur ritualmente evocata in giudizio, ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento di detta somma.
Ne deriva la condanna di parte resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 10.573,92, a titolo di retribuzioni, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
10.573,92, per retribuzione oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 20/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7014/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a LO (CE) il 25/01/1984 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA Parte_1
RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/05/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della “
[...]
, presso la sede sita in Caivano (NA), Zona Industriale Pascarola snc, cap. 80023 (Unità Controparte_2
Locale n. NA/5), durante il periodo di lavoro dal 23.11.2005 al 18.11.2024, inizialmente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 23.11.2005 al 23.05.2006, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 24.05.2006 con regime orario full-time e sino al licenziamento per presunta giusta causa, come risulta pacificamente dal contratto di lavoro a tempo determinato dal
23.11.2005 al 23.05.2006 (All. 1), dalla comunicazione di trasformazione in contratto a tempo indeterminato (All. 2), dal Modello C2 Storico (All. 3) e dal cedolino paga di Novembre 2024 (All. 4); nel corso del rapporto di lavoro de quo, ha svolto le mansioni di impiegato con inquadramento, nell'ambito del
C.C.N.L. “Chimica, Gomma, Vetro - P.M.I.” pacificamente applicato dalla convenuta, progressivamente, dapprima, nel livello B a far data dall'assunzione del 23.11.2005 (come risulta dal contratto di lavoro a
1 tempo determinato: All. 1), poi nel livello C a partire dal mese di aprile 2014 (come risulta dalla comunicazione aziendale del 01.04.2014: All. 5) ed, infine, nel livello D dal novembre 2020 e sino alla cessazione del rapporto (come risulta dalla comunicazione aziendale del 02.11.2020: All. 6; nonché dal cedolino di Novembre 2024: All. 4);durante tutto il periodo suindicato, ha prestato la propria attività lavorativa presso la sede sita in Caivano (NA), Zona Industriale Pascarola snc, cap. 80023, lavorando secondo le direttive che gli venivano impartite dal sig. ; percepiva la retribuzione mensile Testimone_1
a mezzo bonifico, osservando l'orario di lavoro di seguito indicato, chiedendo preventiva autorizzazione in caso di assenza per ferie o per qualsiasi altro titolo e, comunque, sottostando sempre al potere direttivo e disciplinare dei suddetti;
nel corso del rapporto, ha osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa (full-time n. 40 ore settimanali).
Deduceva infine che al momento della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024), l'istante alcunché ha percepito a titolo di indennità di fine rapporto (in particolare, nulla ha ricevuto a titolo di indennità sostitutiva per le n. 289,67 ore di ferie maturate e non godute e nulla ha ricevuto a titolo di indennità sostitutiva per le n. 89,09 ore di permessi maturati e non goduti, pacificamente risultanti dal cedolino paga di Novembre 2024: All. 4) e nulla ha ricevuto a titolo di T.F.R.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo durante il periodo dal 23.11.2005 al 18.11.2024, per l'effetto, condannare la Controparte_2
(C.F.: / P.I.: , in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la qualità presso la P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale della società sita in Via dei Valtorta n. 48, 20127 Milano, a pagare all'istante la complessiva la somma di €. 10.573,92, di cui €. 8.086,64 a titolo di n. 289,67 ore di ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024) ed €. 2.487,28 a titolo di n. 89,09 ore di permessi maturati e non goduti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024), oltre svalutazione ed interessi come per legge;
2) Disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva, il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 423 c.p.c.” con vittoria di spese.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_2
Risulta provato documentalmente il rapporto di lavoro per cui è causa (cfr. cedolini, buste paga e modello c2 storico in atti)
Da ciò, in assenza di contestazioni da parte resistente che, invero, ha scelto di rimanere contumace, discende il diritto dell'odierno ricorrente a percepire gli importi maturati in suo favore per un totale di euro
10.573,92, di cui €. 8.086,64 a titolo di n. 289,67 ore di ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024) ed €. 2.487,28 a titolo di n. 89,09 ore di permessi maturati e non goduti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (18.11.2024).
Né parte resistente, rimasta contumace seppur ritualmente evocata in giudizio, ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento di detta somma.
Ne deriva la condanna di parte resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 10.573,92, a titolo di retribuzioni, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
10.573,92, per retribuzione oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 20/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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