Art. 23. (Esonero dall'incarico)
L'esonero dall'incarico e' inflitto:
a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilita' con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;
b) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;
c) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attivita' svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;
d) per persistente insufficiente rendimento.
L'esonero dall'incarico e' inflitto:
a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilita' con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;
b) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;
c) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attivita' svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;
d) per persistente insufficiente rendimento.