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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1870/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Villa Sandra, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ) IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL'IMPRESA CP_1 C.F._2
INDIVIDUALE (C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_2 P.IVA_1 presente giudizio dall'avv. Tognacci Stefano, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Arduini Carlo, come da procura alle liti in atti;
TE MA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 02.04.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
ha convenuto in giudizio - quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 CP_1
- esponendo che, richiesto l'intervento del servizio di Soccorso Stradale Controparte_2 dell' al fine di far trasportare la propria Jeep dal garage in cui questa si trovava alla CP_2
Concessionaria DI.BA. S.p.a. il giorno 13.12.2019, “Durante la fase di carico dell'autovettura presso il garage sito in Viserba (RN) Via Sacco e Vanzetti, ove si trovava parcheggiata la predetta, lungo la rampa di uscita in salita del garage l'autovettura in oggetto, a causa della condotta negligente e colposa del dipendente Sig. si sganciava dal veicolo soccorritore di proprietà CP_4 dell' per poi ridiscendere, libera dal traino, lungo la rampa finendo ad urtare Controparte_2 violentemente, con la parte anteriore, il muro di fondo del garage stesso. Stante la ripida discesa nonché il forte dislivello della griglia presente nella rampa, l'autovettura in oggetto riportava danni anche nella parte posteriore con conseguente danneggiamento dello scarico (marmitta)”.
L'odierno attore, rappresentata la responsabilità dell' per i danni cagionati Controparte_2 alla propria autovettura durante la fase di carico e soccorso stradale, ha chiesto la condanna del CP_2 al pagamento della somma complessiva di euro 24.556,43, di cui € 16.000,21 quali spese per la riparazione, come da preventivo definitivo della Concessionaria Di.Ba. S.p.a. di Rimini;
€ 6.000,00 a titolo di danno ex art. 1223 c.c. derivante dall'indisponibilità e dal mancato godimento del mezzo durante il periodo necessario alla sua riparazione (dal 13/12/2019 al 29/06/2020), €. 934,19 a titolo di danno per mancato godimento del premio assicurativo, €. 243,16 a titolo di danno per mancato godimento del bollo auto ed € 1.378,87 per spese stragiudiziali per competenze legali.
Costituendosi nel presente giudizio, non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata CP_1 dall' - il quale ha attribuito la responsabilità esclusiva dei danni dallo stesso lamentati alla Parte_1 condotta negligente e colposa del dipendente del - ma ha censurato la natura e la CP_2 quantificazione dei danni oggetto della richiesta risarcitoria.
La c.t.u. disposta nel corso del presente giudizio - premesso che “l'unico materiale “tecnico” a disposizione per verificare e quantificare i danni riportati dall'automobile è quello costituito dalle sole immagini allegate alla perizia danni Agree per la convenuta corrispondente CP_3 sostanzialmente al primo preventivo della DI.BA., tranne le pastiglie freni e la mano d'opera” - ha pagina 2 di 6 individuato le rotture subite dall'automobile e i relativi costi, stimando per la riparazione dell'auto un importo di circa €. 10.149,09, di cui €. 1.830,16 di iva al 22%.
Le conclusioni della c.t.u. meritano di esser condivise, non potendo essere censurata la mancata valutazione, da parte del c.t.u., delle fotografie allo stesso inviate in data 13.07.2022 al fine di comprovare la asserita esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della stima peritale. Infatti, non avendo le parti espresso il loro consenso alla acquisizione delle predette fotografie, tale materiale fotografico non avrebbe potuto essere utilizzato dal c.t.u. nel dare risposta ai quesiti allo stesso demandati.
Così come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il c.t.u. non può acquisire senza il consenso delle parti documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda che è onere delle parti provare (cfr. Cass. SU n. 3086/2022).
Va, poi, ulteriormente rilevato come l'esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli indicati dal c.t.u. non avrebbe potuto essere desunta neppure dalle prove orali richieste dall' in quanto il capitolo 4 Parte_1 articolato nella seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiede al testimone di compiere una valutazione a fronte di un preventivo (doc. 7 attoreo) che contiene una mera elencazione di componenti. Gli esiti delle prove orali così articolate non avrebbero potuto essere valorizzati neppure dal c.t.u. in mancanza del materiale fotografico ritualmente acquisito, necessario per riscontrare quanto indicato nella documentazione attorea.
Quanto alle somme richieste dall'odierno attore a titolo di danno per mancato godimento del premio assicurativo e a titolo di danno per mancato godimento del bollo auto, va rilevato, preliminarmente, come il mancato godimento del premio assicurativo ed il mancato godimento del bollo auto integrassero il c.d. danno da fermo tecnico nella nozione che, tuttavia, risulta ormai definitivamente superata. La giurisprudenza di legittimità più risalente, infatti, affermava che “Il c.d. danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore” (cfr. in tal senso Cass. n. 22687/2013).
Tale orientamento è stato disatteso dalle successive pronunce della Suprema Corte che è ormai costante nell'affermare che “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella pagina 3 di 6 dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (cfr. Cass. n. 32946/2024).
Orbene, nel caso di specie non vi è alcun riferimento alla spesa sostenuta per l'uso di un mezzo sostitutivo e neppure alla perdita di introiti derivanti dal mancato o ridotto uso, con la conseguenza che non può essere riconosciuto all' alcun danno da fermo tecnico. Parte_1
Non può essere liquidato in favore dell'odierno attore neppure il danno corrispondente alle spese legali dallo stesso sostenute nella fase stragiudiziale.
Al riguardo, va rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cass. SU n. 16990/2017).
Nel caso di specie, non risulta che le attività svolte nella fase stragiudiziale abbiano avuto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità, attesa la notevole semplicità - in fatto e in diritto - delle questioni sorte a seguito dei fatti occorsi il 13.12.2019.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, il risarcimento spettante all' deve Parte_1 essere limitato alla somma di €. 10.149,09, comprensivo dell'importo di €. 1.830,16 a titolo di iva atteso che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 pagina 4 di 6 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (cfr. Cass., 3, n.
10023/1997; Cass., 3, n. 1688/2010; Cass., 2, n. 22580/2022).
Ne deriva che il deve essere condannato al pagamento della somma di euro 10.149,09 e a tale CP_2 condanna consegue quella di a manlevare e tenere indenne l'odierno Controparte_3 convenuto da ogni somma che lo stesso deve corrispondere all' nel rispetto del massimale di Parte_1 polizza e del limite della franchigia fissa di euro 500,00 per ogni sinistro.
Costituitasi in giudizio, infatti, la terza chiamata non ha contestato la sussistenza e la validità della polizza sottoscritta dal con riferimento alla natura dei danni riconosciuti in questa sede in CP_2 favore dell'odierno attore.
Quanto alla regolazione delle spese lite, il riconoscimento in favore dell' di una somma Parte_1 inferiore a quella oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 17.03.2021 e dallo stesso rifiutata, giustifica l'integrale compensazione delle spese sia tra l'attore e il convenuto, sia tra quest'ultimo e la terza chiamata.
Le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio, liquidate con decreto del 23.07.2022, sono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, in pari quota nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1870/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma di euro 10.149,09, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna a tenere indenne da quanto lo stesso sarà Controparte_3 CP_1 tenuto a pagare all'attore in ragione della presente sentenza, nel rispetto del massimale di polizza e del limite della franchigia fissa di euro 500,00 per ogni sinistro;
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra e;
CP_1 Controparte_3
- pone le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio, liquidate con decreto del 23.07.2022, definitivamente a carico di tutte le parti in solido, in pari quota nei rapporti interni.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
pagina 5 di 6 Rimini, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Villa Sandra, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ) IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL'IMPRESA CP_1 C.F._2
INDIVIDUALE (C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_2 P.IVA_1 presente giudizio dall'avv. Tognacci Stefano, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Arduini Carlo, come da procura alle liti in atti;
TE MA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 02.04.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
ha convenuto in giudizio - quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 CP_1
- esponendo che, richiesto l'intervento del servizio di Soccorso Stradale Controparte_2 dell' al fine di far trasportare la propria Jeep dal garage in cui questa si trovava alla CP_2
Concessionaria DI.BA. S.p.a. il giorno 13.12.2019, “Durante la fase di carico dell'autovettura presso il garage sito in Viserba (RN) Via Sacco e Vanzetti, ove si trovava parcheggiata la predetta, lungo la rampa di uscita in salita del garage l'autovettura in oggetto, a causa della condotta negligente e colposa del dipendente Sig. si sganciava dal veicolo soccorritore di proprietà CP_4 dell' per poi ridiscendere, libera dal traino, lungo la rampa finendo ad urtare Controparte_2 violentemente, con la parte anteriore, il muro di fondo del garage stesso. Stante la ripida discesa nonché il forte dislivello della griglia presente nella rampa, l'autovettura in oggetto riportava danni anche nella parte posteriore con conseguente danneggiamento dello scarico (marmitta)”.
L'odierno attore, rappresentata la responsabilità dell' per i danni cagionati Controparte_2 alla propria autovettura durante la fase di carico e soccorso stradale, ha chiesto la condanna del CP_2 al pagamento della somma complessiva di euro 24.556,43, di cui € 16.000,21 quali spese per la riparazione, come da preventivo definitivo della Concessionaria Di.Ba. S.p.a. di Rimini;
€ 6.000,00 a titolo di danno ex art. 1223 c.c. derivante dall'indisponibilità e dal mancato godimento del mezzo durante il periodo necessario alla sua riparazione (dal 13/12/2019 al 29/06/2020), €. 934,19 a titolo di danno per mancato godimento del premio assicurativo, €. 243,16 a titolo di danno per mancato godimento del bollo auto ed € 1.378,87 per spese stragiudiziali per competenze legali.
Costituendosi nel presente giudizio, non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata CP_1 dall' - il quale ha attribuito la responsabilità esclusiva dei danni dallo stesso lamentati alla Parte_1 condotta negligente e colposa del dipendente del - ma ha censurato la natura e la CP_2 quantificazione dei danni oggetto della richiesta risarcitoria.
La c.t.u. disposta nel corso del presente giudizio - premesso che “l'unico materiale “tecnico” a disposizione per verificare e quantificare i danni riportati dall'automobile è quello costituito dalle sole immagini allegate alla perizia danni Agree per la convenuta corrispondente CP_3 sostanzialmente al primo preventivo della DI.BA., tranne le pastiglie freni e la mano d'opera” - ha pagina 2 di 6 individuato le rotture subite dall'automobile e i relativi costi, stimando per la riparazione dell'auto un importo di circa €. 10.149,09, di cui €. 1.830,16 di iva al 22%.
Le conclusioni della c.t.u. meritano di esser condivise, non potendo essere censurata la mancata valutazione, da parte del c.t.u., delle fotografie allo stesso inviate in data 13.07.2022 al fine di comprovare la asserita esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della stima peritale. Infatti, non avendo le parti espresso il loro consenso alla acquisizione delle predette fotografie, tale materiale fotografico non avrebbe potuto essere utilizzato dal c.t.u. nel dare risposta ai quesiti allo stesso demandati.
Così come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il c.t.u. non può acquisire senza il consenso delle parti documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda che è onere delle parti provare (cfr. Cass. SU n. 3086/2022).
Va, poi, ulteriormente rilevato come l'esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli indicati dal c.t.u. non avrebbe potuto essere desunta neppure dalle prove orali richieste dall' in quanto il capitolo 4 Parte_1 articolato nella seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiede al testimone di compiere una valutazione a fronte di un preventivo (doc. 7 attoreo) che contiene una mera elencazione di componenti. Gli esiti delle prove orali così articolate non avrebbero potuto essere valorizzati neppure dal c.t.u. in mancanza del materiale fotografico ritualmente acquisito, necessario per riscontrare quanto indicato nella documentazione attorea.
Quanto alle somme richieste dall'odierno attore a titolo di danno per mancato godimento del premio assicurativo e a titolo di danno per mancato godimento del bollo auto, va rilevato, preliminarmente, come il mancato godimento del premio assicurativo ed il mancato godimento del bollo auto integrassero il c.d. danno da fermo tecnico nella nozione che, tuttavia, risulta ormai definitivamente superata. La giurisprudenza di legittimità più risalente, infatti, affermava che “Il c.d. danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore” (cfr. in tal senso Cass. n. 22687/2013).
Tale orientamento è stato disatteso dalle successive pronunce della Suprema Corte che è ormai costante nell'affermare che “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella pagina 3 di 6 dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (cfr. Cass. n. 32946/2024).
Orbene, nel caso di specie non vi è alcun riferimento alla spesa sostenuta per l'uso di un mezzo sostitutivo e neppure alla perdita di introiti derivanti dal mancato o ridotto uso, con la conseguenza che non può essere riconosciuto all' alcun danno da fermo tecnico. Parte_1
Non può essere liquidato in favore dell'odierno attore neppure il danno corrispondente alle spese legali dallo stesso sostenute nella fase stragiudiziale.
Al riguardo, va rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cass. SU n. 16990/2017).
Nel caso di specie, non risulta che le attività svolte nella fase stragiudiziale abbiano avuto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità, attesa la notevole semplicità - in fatto e in diritto - delle questioni sorte a seguito dei fatti occorsi il 13.12.2019.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, il risarcimento spettante all' deve Parte_1 essere limitato alla somma di €. 10.149,09, comprensivo dell'importo di €. 1.830,16 a titolo di iva atteso che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 pagina 4 di 6 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (cfr. Cass., 3, n.
10023/1997; Cass., 3, n. 1688/2010; Cass., 2, n. 22580/2022).
Ne deriva che il deve essere condannato al pagamento della somma di euro 10.149,09 e a tale CP_2 condanna consegue quella di a manlevare e tenere indenne l'odierno Controparte_3 convenuto da ogni somma che lo stesso deve corrispondere all' nel rispetto del massimale di Parte_1 polizza e del limite della franchigia fissa di euro 500,00 per ogni sinistro.
Costituitasi in giudizio, infatti, la terza chiamata non ha contestato la sussistenza e la validità della polizza sottoscritta dal con riferimento alla natura dei danni riconosciuti in questa sede in CP_2 favore dell'odierno attore.
Quanto alla regolazione delle spese lite, il riconoscimento in favore dell' di una somma Parte_1 inferiore a quella oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 17.03.2021 e dallo stesso rifiutata, giustifica l'integrale compensazione delle spese sia tra l'attore e il convenuto, sia tra quest'ultimo e la terza chiamata.
Le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio, liquidate con decreto del 23.07.2022, sono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, in pari quota nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1870/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma di euro 10.149,09, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna a tenere indenne da quanto lo stesso sarà Controparte_3 CP_1 tenuto a pagare all'attore in ragione della presente sentenza, nel rispetto del massimale di polizza e del limite della franchigia fissa di euro 500,00 per ogni sinistro;
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra e;
CP_1 Controparte_3
- pone le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio, liquidate con decreto del 23.07.2022, definitivamente a carico di tutte le parti in solido, in pari quota nei rapporti interni.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
pagina 5 di 6 Rimini, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 6 di 6