Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1975, n. 810
Articolo 2
Versione
12 febbraio 1976
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:
a) convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilita' delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori - 26 febbraio 1966;
b) protocollo A integrativo delle convenzioni sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente l'aumento del numero dei membri del comitato amministrativo dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 26 febbraio 1966;
c) protocollo B integrativo della convenzione di cui alla lettera a), concernente l'apertura di detta convenzione alla partecipazione degli Stati non firmatari delle convenzioni del 25 ottobre 1952 e del 25 febbraio 1961 (CIV) - 26 febbraio 1966;
d) protocollo concernente la proroga del termine di validita' della convenzione di cui alla lettera a) - 9 novembre 1973.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1976