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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/12/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza del
20/11/25, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 5955 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza suddetta e vertente tra:
- (C.F. ), con l'Avv. Alessandro Campagna (pec: Parte_1 C.F._1
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- attrice -
e
- (C.F./P.IVA ), con sede in Foggia alla Via Ascoli Km. 4, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Maria Gabriella Natale (pec:
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- convenuta -
§§§
Oggetto: risoluzione contratto e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la su indicata attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la su indicata società convenuta, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni (ribadite in sede di comparsa conclusionale):
“
1. accertare e dichiarare che la risoluzione giudiziale del contratto di vendita del 22.11.2021 denominato “Ecobonus”, concluso tra la (p.iva: p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Foggia (71122-FG) alla via Ascoli Km. 4 SNC, e la
1 dott.ssa (cod. fisc.: ), nata a [...]_1 C.F._1
(FG) il 09.02.1956 e residente in [...], per inadempimento della in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Controparte_1
Foggia (71122-FG) alla via Ascoli Km. 4 SNC;
2. per gli effetti accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa (cod. fisc.: Parte_1
), alla restituzione della somma bonificata pari ad €5.000,00, oltre interessi C.F._1 legale e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave della controparte (p.iva: p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Foggia (71122-FG) alla via Ascoli Km. 4 SNC;
3. per gli effetti, condannare la (p.iva: p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp. p.t., con sede legale in Foggia (71122-FG) alla via Ascoli Km. 4 SNC, al risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale pari ad €5.000,00 o alla maggior somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4. Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte attrice, da liquidarsi in via equitativa;
5. Valutare la condotta della Società sotto il profilo della responsabilità aggravata per mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. e/o per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio come da nota spese che si allega.”
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando la citazione avversaria e chiedendo, innanzitutto di dichiararne l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita
(poi esperita, a seguito dell'assegnazione di termine per provvedere da parte del Giudice, con esito negativo) e, comunque, l'integrale rigetto, per la sostanziale impossibilità di far fronte all'impegno assunto a causa delle condizioni del mercato relativamente alla fornitura del materiale necessario.
Ancora in sede di costituzione, la convenuta ha chiesto alla controparte concedersi termine per l'adempimento della fornitura di cui al contratto sottoscritto con l'attrice.
Svolto il tentativo di negoziazione assistita, il Giudice ha proposto a sua volta alle parti una soluzione conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che, in un primo momento, è sembrata accettabile per entrambe le parti, ma che, poi, non è stata da ultimo accettata da parte convenuta, per l'impossibilità di versare in unica soluzione la somma ivi indicata, laddove la medesima parte ha formulato una controproposta di soluzione rateizzata, questa da ultimo non accettata dall'attrice.
Pertanto, dopo alcuni rinvii, è stata fissata l'udienza sopra indicata per la discussione e decisione della causa ex art. 281sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per memorie
2 conclusionali.
Depositate le dette memorie, la causa è ora decisa.
§§§
La domanda di parte attrice, contenuta nell'atto introduttivo, è fondata e va accolta ma nei limiti che seguono.
1. Innanzitutto, va rilevato che non è contestato tra le parti, in quanto ammesso dalla convenuta società in sede di costituzione, che:
- in data 22/11/21 l'attrice stipulava con la convenuta un contratto per la fornitura di infissi in PVC per un costo totale di € 10.000,00 (più IVA), con richiesta di utilizzo dei benefici Ecobonus con opzione per lo “sconto sul corrispettivo”;
- dunque, a mezzo bonifico bancario in data 07/12/21, l'attrice versò la somma di € 5.000,00, pari alla quota del corrispettivo da pagarsi direttamente dalla cliente (come da fattura pro-forma n.
113/2021 poi emessa dalla convenuta), laddove per la restante quota la società esecutrice ha ottenuto il trasferimento del credito da detrazione derivante dall'esercizio dell'opzione suddetta, in base ai benefici previsti dallo Stato per la riqualificazione energetica degli edifici;
- a distanza di circa 11 mesi dalla conclusione del contratto, tuttavia, nonostante diversi solleciti, la società convenuta non è stata in grado di ottemperare agli impegni assunti, non avendo nemmeno iniziato la fornitura prevista;
- parte attrice ha dunque provveduto a iscrivere a ruolo l'atto di citazione, previamente notificato, al fine di recuperare quanto già sborsato, mediante azione di risoluzione per grave inadempimento, oltre al risarcimento del danno ulteriore;
- ancora in sede di costituzione, avvenuta in data 23/01/23 (peraltro tardivamente rispetto a quanto previsto dal c.p.c.), parte convenuta ha chiesto ulteriore dilazione del termine di adempimento a marzo del medesimo anno.
Tali fatti non sono in contestazione.
Ha contestato invece parte convenuta che, proprio a causa dell'incentivo statale, le richieste hanno in sostanza superato la capacità di offerta dei propri fornitori e che, nonostante l'impegno profuso dalla società convenuta per adempiere, ciò non è stato possibile per oltre dodici mesi, in sostanza deducendo l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione.
A conferma della suddetta difficoltà (e come già noto all'attrice, deve intendersi, anche se non espressamente esplicitato dalla convenuta), le parti non introdussero alcun termine per l'adempimento nel contratto stipulato tra le stesse.
Tuttavia, parte convenuta non ha fornito alcun concreto elemento a sostegno delle proprie
3 asserzioni, né il mancato inserimento di un termine per l'adempimento può ridondare a vantaggio del debitore della prestazione, in mancanza di un'apposita clausola stipulata nel suo interesse e che prevede la dilazione del termine per l'adempimento.
2. Come noto, quantomeno a far data dalla pronuncia della Corte di cassazione civile, a sezioni unite, del 30 ottobre 2001, n. 13533, come confermata da innumerevoli altre successive, in tema di prova dell'inadempimento, sulla base della legittima presunzione di persistenza dell'obbligazione e del principio di vicinanza della prova medesima:
a) il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve (soltanto) provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza (esigibilità), con ogni suo elemento costitutivo ovviamente, potendosi poi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
b) mentre il debitore convenuto (indifferentemente per la risoluzione, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento), a seguito dell'assolvimento del suddetto onere probatorio, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito di regola dall'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione;
c) uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve poi ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con inversione però dei ruoli delle parti in lite, poiché il debitore, convenuto e che formula l'eccezione di inadempimento, si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione;
d) in ogni caso, anche ove sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore della prestazione sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad esempio per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o difformità quantitative o qualitative dei beni, ecc.), così gravando il debitore della prestazione dell'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento;
e) le dette regole probatorie trovano un limite nel solo caso di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento del danno.
Nel caso di specie parte creditrice ha fornito il contratto originario, foriero di prestazione immediatamente esigibile e allegato l'inadempimento altrui.
Peraltro, in caso di mancata fissazione del termine nel contratto, la prestazione è di regola immediatamente esigibile (ex art. 1183 c.c.) e l'inadempimento si configura se la parte non adempie
4 senza giustificato motivo.
Nessuna clausola, come già visto, ha inteso stabilire un termine dilatorio in favore del debitore della prestazione.
L'impossibilità sopravvenuta, d'altra parte, che però appare contraddetta già dalle deduzioni di parte convenuta (che ha affermato, contraddittoriamente, che le parti erano già a conoscenza delle difficoltà del mercato fin dalla stipula eppure non hanno stabilito alcuna dilazione per l'adempimento), richiede l'oggettiva impossibilità della prestazione insita nell'obbligazione assunta, che sia temporanea o definitiva, non imputabile quindi al debitore della prestazione, richiedendo cioè la prova, non della mera difficoltà ma, anche se temporanea, dell'evento invincibile, impossibile da superare per il debitore anche con l'uso della massima diligenza e, per esempio, anche attraverso l'esborso di somme maggiori pur di pervenire all'adempimento.
Peraltro, l'obbligazione si estingue se l'impedimento si protrae oltre un limite ragionevole e se il creditore perde totalmente interesse a riceverla, con diritto (quantomeno) alle eventuali restituzioni.
Nel caso di specie, comunque, la convenuta non ha offerto alcun elemento oggettivo a sostegno delle proprie mere asserzioni sullo stato del mercato dei propri fornitori, non producendo alcuna comunicazione contenente rifiuto di fornitura o altri elementi consimili, né ha mai provveduto a restituire il compenso anticipato dall'attrice.
3. Va in definitiva accolta la domanda di risoluzione del contratto a suo tempo intervenuto tra le parti per grave inadempimento della convenuta società e, ovviamente, la domanda di restituzione delle somme a suo tempo sborsate dall'attrice (bonifico del 07/12/21 di € 5.004,10, comprensivo anche delle spese bancarie).
4. Parte attrice, oltre a rivalutazione e interessi, ha poi richiesto il ristoro dei danni ulteriori, patrimoniali e non, che sarebbero conseguiti all'inadempimento della convenuta.
4.1) Quanto al primo aspetto, trattandosi di credito restitutorio di somma liquida ab origine, non si ritiene spetti la rivalutazione, mentre spettano senz'altro gli interessi in misura legale dalla data dell'esborso fino al saldo effettivo;
4.2) Quanto al secondo aspetto, la domanda in parte qua non può essere accolta, non avendo fornito, in questo caso parte attrice, alcun elemento di prova a sostegno della sussistenza del danno ulteriore.
Se è pur vero, infatti, che il giudice può ricorrere all'equità per il calcolo del danno, la detta liquidazione equitativa può essere ritenuta legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, ma certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova esatta nel quantum.
5 Richiede, quindi, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata, che non possono che ricavarsi dagli elementi forniti dalla parte, anche in merito alla possibile quantificazione.
Nel caso di specie, parte attrice, al di là di richiami a principi giuridici generali, nel concreto ha allegato un solo elemento, rinvenibile nell'atto di citazione (mentre nulla al riguardo si ripropone nella memoria conclusiva) e, cioè, il potenziale aumento dei costi che la parte dovrà affrontare per addivenire aliunde alla fornitura degli infissi come originariamente ricercata.
Tuttavia, a sostegno di ciò, non è stato allegato dall'attrice alcun principio di prova in merito all'effettivo esborso di oneri maggiori, ma nemmeno un preventivo per la medesima fornitura, né la prova dell'effettiva cessazione di tutti gli incentivi statali utili, che comunque non potrebbe essere verosimilmente addebitata alla convenuta (essendo riconoscibili, in caso di inadempimento e di colpa del debitore, i soli danni prevedibili al momento della stipula del contratto ex art. 1225 c.p.c.).
Nessun elemento, nemmeno assertivo, ha poi riguardato danni non patrimoniali subiti dall'attrice.
In definitiva, le poste di danno ulteriori suggerite da parte attrice, sia quanto all'asserito danno patrimoniale che a quello non patrimoniale, non superano la soglia del mero danno potenziale, in quanto tale non risarcibile.
§§§
Ne consegue in definitiva che la domanda attorea va accolta nei limiti sopra indicati.
§§§
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse vanno regolate sulla base del principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito riconosciuto, al punto minimo, stante la non particolare complessità della causa, la prossimità del valore riconosciuto al punto più basso dello scaglione (da 5.201 a 26.000) e l'assenza di una vera e propria fase istruttoria.
Stante l'accoglimento solo parziale della domanda, non si rinvengono gli estremi, né per l'aumento per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, né per l'ulteriore condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in premessa e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a restituire a parte attrice la somma di € 5.004,10, maggiorata degli interessi in misura di legge con decorrenza dal 07/12/21 al saldo effettivo;
6 - condanna altresì parte convenuta alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 264,00, per esborsi, e in € 2.540,00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e oltre a iva e c.p.a. se e come dovute per legge su tale seconda somma.
Si comunichi.
Così deciso lì 20/12/25
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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