Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 26 marzo 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Decreto collegiale 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Lupo, Sandra Lupo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Bellomo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego-OMISSIS- del 13 marzo 2023, prot.-OMISSIS-, con il quale il Comune di Palermo – Sportello Autonomo Concessioni Edilizie ha denegato al ricorrente, sig. -OMISSIS-, “il Permesso di Costruire in Sanatoria, richiesto, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito nel territorio della Regione ICna dalla L.r. n° 16/2016, ed assunto al protocollo di questo Ufficio al -OMISSIS- del 30.07.2020, per le motivazioni indicate nella superiore relazione del Responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata e trascritta….” , nonché del richiamato parere contrario dell’Ufficio di cui alla relazione del 14.10.2020 e della relazione d’ufficio del 23.02.2022, e occorrendo della dichiarazione, interlocutoriamente pronunziata nella parte motiva del diniego, di inefficacia della “CILA - prot. -OMISSIS- del 25.11.2018 e della annessa SCA, prodotta a seguito della “comunicazione di fine lavori” prot. -OMISSIS- del 09.04.2019” e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 12 maggio 2023 e depositato il successivo 22 maggio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento-OMISSIS- del 13 marzo 2023, in epigrafe meglio indicato, con il quale il Comune di Palermo ha respinto l’istanza avanzata dal ricorrente e volta ad ottenere il permesso di costruire per le opere, da realizzare presso l’immobile sito in via-OMISSIS-, censito al NCEU al Fg-OMISSIS- consistenti in:
• un solaio con travi in legno lamellari, tavolato, massetto e pavimento;
• una scala di collegamento tra il terzo piano e il sottotetto in ferro e legno;
• due finestre nella parete prospiciente la chiostrina e a quota superiore rispetto ai tetti limitrofi;
• impianti tecnologici a servizio del nuovo livello sottotetto.
Il provvedimento è stato motivato con rinvio a quanto osservato nella relazione istruttoria del 14 ottobre 2020, ove si legge: “la documentazione analizzata è carente e, inoltre, l’unità immobiliare per la quale è stata inoltrata l’istanza, non possiede il requisito di conformità urbanistico-edilizia, poichè derivante dalla CILA - prot. -OMISSIS- del 25.11.2018 - e annessa SCA, prodotta a seguito della “comunicazione di fine lavori” - prot. n-OMISSIS- del 09.04.2019 - prive di efficacia in quanto, dal confronto tra i grafici e la planimetria catastale di impianto, si evincono delle variazioni consistenti nelle modifiche strutturali appresso indicate: realizzazione di un’apertura nella muratura portante tra l’antibagno e la cucina; ampliamento di un’apertura esistente prospiciente sulla chiostrina; realizzazione di un’ulteriore apertura sulla chiostrina. Tali modifiche sono state effettuate in assenza di nulla-osta del Genio Civile e dell’assenso condominiale. Pertanto, per quanto sopra esposto, si ritiene che l’istanza PDC sia inammissibile per il mancato requisito della conformità urbanistica e si propone parere contrario all’istanza PDC, alla CILA e alla SCA”.
Parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del diniego - nonché della “dichiarazione, interlocutoriamente pronunziata nella parte motiva del diniego, di inefficacia della “CILA - prot. -OMISSIS- del 25.11.2018 e della annessa SCA prodotta a seguito della “comunicazione di fine lavori” prot. -OMISSIS- del 09.04.2019” - per i motivi così rubricati: Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, L.R. n. 16/2016. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà. Eccesso di potere travisamento ed erronea valutazione dei fatti e della documentazione versata al Comune. Violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 97 Cost. - Mancata attivazione della corretta verifica.
Il comune avrebbe errato nel ritenere che l’apertura della porta tra l’antibagno e la cucina costituisse una modifica strutturale (richiedente l’autorizzazione del Genio Civile), in quanto il muro in questione non sarebbe portante, come potrebbe evincersi dalle fotografie prodotte agli atti del giudizio. Per quanto riguarda le ulteriori opere indicate nella parte motiva del provvedimento, parte ricorrente ha sostenuto che non sarebbero state realizzate nuove finestre, né sarebbero state ampliate finestre esistenti.
Con ordinanza -OMISSIS- del 7 gennaio 2025, è stata disposta verificazione, con incarico al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, con facoltà di delega ad altro docente del medesimo Dipartimento, al fine di accertare “se, come ritenuto dall’amministrazione, nell’immobile di proprietà del ricorrente, sito in Palermo, via -OMISSIS-, piano terzo (in catasto al foglio n.-OMISSIS-) siano state realizzate un’apertura nella muratura portante tra l’antibagno e la cucina, l’ampliamento di un’apertura esistente prospiciente sulla chiostrina, la realizzazione di un’ulteriore apertura sulla chiostrina” .
In data 7 giugno 2025, il nominato verificatore ha depositato la disposta relazione.
Alla pubblica udienza del 22 luglio 2025, parte ricorrente ha chiesto un rinvio, al fine di poter dedurre in merito alle risultanze della verificazione; la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, occorre valutare l’istanza di rinvio appena menzionata.
La relazione di verificazione è stata depositata in data 7 giugno 2025, nel rispetto del termine assegnato, come prorogato con ordinanza n. 682 del 26 marzo 2025.
In data 28 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con cui ha ampiamente dedotto in ordine a quanto ritenuto dal verificatore nell’indicata relazione.
Il detto atto difensivo, invero, è stato depositato oltre il termine di cui all’art. 73, co. 1 c.p.a. ( “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi” ).
Tuttavia, il collegio ritiene di poter rimettere in termini parte ricorrente (art. 37 c.p.a.) – considerando, dunque, la memoria in questione regolarmente depositata – tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la data di deposito della relazione di verificazione (7 giugno 2025) e la scadenza del termine per la presentazione di memorie (20 giugno 2025).
Non vi è, dunque, ragione, per accogliere l’istanza di rinvio, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 72-bis, co. 1, penultimo periodo c.p.a.: “Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa” .
Ciò premesso e passando all’esame nel merito del ricorso, il collegio ne rileva l’infondatezza.
L’art. 3 l.r. 16/2016 - rubricato Recepimento con modifiche dell’articolo 6 “Attività edilizia libera” e dell’articolo 6-bis “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata” del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - stabilisce, al comma 2, per quanto di interesse: “2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via telematica di cui al comma 4, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come recepito dall’articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio compreso il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari urbane purché aventi la stessa destinazione d’uso”.
L’ambito di operatività della comunicazione di inizio lavori asseverata, dunque, è limitato, per quel che concerne gli interventi di manutenzione straordinaria, alle opere “che non riguardino le parti strutturali dell’edificio” .
Nel caso in esame, il verificatore ha appurato che l’apertura nella muratura tra l’antibagno e la cucina è stata effettivamente realizzata, come contestato nel provvedimento impugnato, su una parte strutturale dell’immobile.
Ha osservato, a tale proposito, l’ausiliario del giudice, che il muro in questione “svolge una funzione strutturale, essendo elemento di controvento fra la parete perimetrale dell’appartamento disposta in direzione longitudinale e la parete che contorna il vano scala avente stessa direzione. La parete è strutturale anche perché la sua lunghezza pari a 7.15 m é maggiore del 30% dell’altezza di interpiano, che in questo caso deve intendersi come la distanza fra il terzo piano e la copertura” ; è chiarito, a tale proposito, nella relazione in esame - con considerazioni che appaiono convincenti - che sono muri portanti quegli elementi che nelle costruzioni in muratura partecipano alla resistenza e rigidezza del fabbricato, sopportando azioni non soltanto verticali, ma anche orizzontali, come quelle dovute al vento e al sisma; non assume rilievo, dunque, la circostanza, valorizzata in ricorso, che il muro in questione sia “scarico”.
A tali conclusioni il verificatore è pervenuto anche tenuto conto di quanto previsto dalla sezione 4.5 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018, approvato con d.m. 17 gennaio 2018, ove le costruzioni in muratura sono definite come “costruzioni con struttura portante verticale realizzata con sistemi di muratura in grado di sopportare azioni verticali ed orizzontali” , dando chiaramente atto della funzione delle strutture portanti, che è anche quella di sopportare sollecitazioni verticali.
La natura strutturale del muro su cui è stata realizzata l’apertura – alla luce della sopra menzionata disposizione, che ammette la c.i.l.a. per gli interventi di manutenzione straordinaria che “non riguardino” le parti strutturali dell’edificio – è, dunque, sufficiente ad escludere l’idoneità dello strumento utilizzato dal ricorrente, ai fini della realizzazione delle descritte opere di manutenzione straordinaria.
In questo senso, dunque, deve ritenersi correttamente motivato il provvedimento impugnato, con cui è stata ritenuta priva di efficacia la comunicazione di inizio lavori asseverata del 25 novembre 2018.
Deve rilevarsi, a tale riguardo, che, come afferma la giurisprudenza uniforme, “nei casi in cui è ritenuto necessario l’avallo esplicito dell’intervento, l’utilizzo di qualsivoglia altra forma di comunicazioni, ivi comprese quelle nuove introdotte nel tempo (si pensi alla c.d. comunicazione inizio lavori — CIL — o comunicazione inizio lavori asseverata — CILA), appare sostanzialmente inutile. Esso, cioè, si palesa tamquam non esset ai fini della legittimazione dell’intervento, che resta abusivo” (così, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 29 novembre 2022, n. 2649; nello stesso senso, tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 13 novembre 2024, n.6195; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 2 ottobre 2023,-OMISSIS-92).
La natura strutturale del muro in questione, peraltro, non è stata neppure contestata da parte ricorrente nella memoria da ultimo depositata: piuttosto, in esito al deposito della descritta relazione di verificazione, parte ricorrente ha affrontato la questione relativa alle conseguenze dell’inserimento di questa nuova apertura, ossia se questo abbia provocato una riduzione significativa della rigidezza e della resistenza del muro, che è stato indicato, nella stessa memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., come “muratura portante tra l’antibagno e la cucina” .
Tuttavia, come si è detto, ciò che rileva – ai fini del regime edilizio – non sono gli esiti dell’intervento manutentivo sulle parti strutturali, quanto, più a monte, il fatto stesso che l’intervento abbia riguardato tali parti.
Le ulteriori questioni affrontate nella memoria difensiva – attinenti il rilievo, da parte del verificatore, di modifiche strutturali non contestate dal Comune, l’ampliamento dell’apertura esistente prospiciente sulla chiostrina e la realizzazione di un’ulteriore apertura sulla chiostrina – non assumono, dunque, rilievo decisivo.
In conclusione, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di verificazione (che saranno liquidate con separato decreto), devono essere poste a carico di parte ricorrente; quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura solo formale delle difese dell’amministrazione comunale, sussistono sufficienti ragioni per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Condanna parte ricorrente alla corresponsione in favore del verificatore del compenso a questi spettante, che sarà liquidato con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Raffaella Sara Russo, Presidente, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaella Sara Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.