CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2026, n. 18578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18578 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA MO nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2026 del GUP presso il Tribunale di Bologna. Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al punto inerente alla confisca. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Bologna, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., ha applicato nei confronti di MO DA, imputato di due ipotesi del reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena di anni uno, mesi due e giorni ventiquattro di reclusione ed € 2.000,00 di multa, così determinata previa riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, considerata la contestata recidiva e con diminuzione determinata dalla scelta del rito;
ha altresì disposto la confisca di quanto in sequestro, compresa la somma di denaro. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione MO DA, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18578 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: AR TT Data Udienza: 15/05/2026 2 Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla confisca. Premessa la non contestazione in ordine alla confisca della somma di € 160,00, in quanto provento del reato, ha dedotto che, in ordine alla somma rimanente, difettasse invece il nesso di pertinenzialità con il reato e che, in ogni caso, mancava qualsiasi adeguata motivazione sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione di legge in ordine all’errata qualificazione giuridica del fatto, per effetto della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.62, n.4, cod.pen., attesa la modesta entità della sostanza stupefacente trattata. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al profilo della disposta confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In ordine al profilo di diritto rilevante in riferimento al primo motivo di impugnazione, deve essere premesso che – sulla base dell’arresto espresso da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279348 - 01 - la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l’astratta ammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto della mancata formazione dell’accordo in ordine alle determinazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell’art.444, comma 2, cod.proc.pen., come modificato dall’art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo. 3. Deve quindi osservarsi che – in tema di confisca diretta del profitto del reato adottata in sede di sentenza di patteggiamento, presupponente nel caso di specie la derivazione del denaro dalla contestata attività di cessione di sostanza stupefacente – sussiste comunque un obbligo di congrua motivazione in capo al giudice procedente, anche se parametrato alla particolare natura della sentenza, 3 rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574; nonché, Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale). 4. Applicando i principi suddetti al caso di specie, la pur scarna motivazione del giudice di merito deve essere raccordata con il tenore testuale del capo di imputazione;
nel quale non si faceva solo riferimento alla cessione di quattro dosi di cocaina, il cui profitto sono gli € 160,00 ivi indicati, ma anche a quella pregressa di complessive 35-40 dosi avvenute in un lasso temporale immediatamente antecedente. Deve quindi ritenersi che la confisca dell’intera somma non sia stata disposta in relazione all’ipotesi di detenzione contestata al capo B), bensì quale profitto dell’intero complesso delle cessioni contestate al capo A). Di conseguenza, la pronuncia del GUP non risulta confliggente con il principio per cui, in relazione alla sola condotta di detenzione, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stato chiarito che – in tale ipotesi - non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [...], Rv. 283248 – 01). Nel caso di specie, difatti, deve ritenersi sussistenza una fattispecie di confisca diretta del profitto del reato contestato al capo A), ai sensi del richiamato art.73, comma 7-bis, T.U. stup.. Mentre, quanto al lamentato difetto di motivazione, va ricordato che – in ipotesi di confisca obbligatoria e con specifico riferimento alla sentenza di patteggiamento - è sufficiente il mero riferimento al presupposto legale della stessa (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, [...], Rv. 256360 – 01). 4 5. Il secondo motivo, inerente all’errata qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato. Sul punto va premesso che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica medesima è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, [...], Rv. 215825 - 01); secondo un principio confermato dal vigente testo dell’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. Deve peraltro rilevarsi che, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi della disposizione citata, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [...], Rv. 272619 – 01). Si tratta di presupposti non sussistenti nel caso di specie, atteso che la circostanza attenuante del fatto di lieve entità comporta una valutazione di carattere prettamente discrezionale e che – attesa la mancata previsione della stessa in sede di accordo – non può quindi essere denunciata sotto il profilo della errata qualificazione della fattispecie. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT AR EUGENIA SERRAO 5
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al punto inerente alla confisca. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Bologna, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., ha applicato nei confronti di MO DA, imputato di due ipotesi del reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena di anni uno, mesi due e giorni ventiquattro di reclusione ed € 2.000,00 di multa, così determinata previa riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, considerata la contestata recidiva e con diminuzione determinata dalla scelta del rito;
ha altresì disposto la confisca di quanto in sequestro, compresa la somma di denaro. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione MO DA, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18578 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: AR TT Data Udienza: 15/05/2026 2 Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla confisca. Premessa la non contestazione in ordine alla confisca della somma di € 160,00, in quanto provento del reato, ha dedotto che, in ordine alla somma rimanente, difettasse invece il nesso di pertinenzialità con il reato e che, in ogni caso, mancava qualsiasi adeguata motivazione sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione di legge in ordine all’errata qualificazione giuridica del fatto, per effetto della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.62, n.4, cod.pen., attesa la modesta entità della sostanza stupefacente trattata. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al profilo della disposta confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In ordine al profilo di diritto rilevante in riferimento al primo motivo di impugnazione, deve essere premesso che – sulla base dell’arresto espresso da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279348 - 01 - la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l’astratta ammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto della mancata formazione dell’accordo in ordine alle determinazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell’art.444, comma 2, cod.proc.pen., come modificato dall’art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo. 3. Deve quindi osservarsi che – in tema di confisca diretta del profitto del reato adottata in sede di sentenza di patteggiamento, presupponente nel caso di specie la derivazione del denaro dalla contestata attività di cessione di sostanza stupefacente – sussiste comunque un obbligo di congrua motivazione in capo al giudice procedente, anche se parametrato alla particolare natura della sentenza, 3 rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574; nonché, Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale). 4. Applicando i principi suddetti al caso di specie, la pur scarna motivazione del giudice di merito deve essere raccordata con il tenore testuale del capo di imputazione;
nel quale non si faceva solo riferimento alla cessione di quattro dosi di cocaina, il cui profitto sono gli € 160,00 ivi indicati, ma anche a quella pregressa di complessive 35-40 dosi avvenute in un lasso temporale immediatamente antecedente. Deve quindi ritenersi che la confisca dell’intera somma non sia stata disposta in relazione all’ipotesi di detenzione contestata al capo B), bensì quale profitto dell’intero complesso delle cessioni contestate al capo A). Di conseguenza, la pronuncia del GUP non risulta confliggente con il principio per cui, in relazione alla sola condotta di detenzione, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stato chiarito che – in tale ipotesi - non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [...], Rv. 283248 – 01). Nel caso di specie, difatti, deve ritenersi sussistenza una fattispecie di confisca diretta del profitto del reato contestato al capo A), ai sensi del richiamato art.73, comma 7-bis, T.U. stup.. Mentre, quanto al lamentato difetto di motivazione, va ricordato che – in ipotesi di confisca obbligatoria e con specifico riferimento alla sentenza di patteggiamento - è sufficiente il mero riferimento al presupposto legale della stessa (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, [...], Rv. 256360 – 01). 4 5. Il secondo motivo, inerente all’errata qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato. Sul punto va premesso che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica medesima è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, [...], Rv. 215825 - 01); secondo un principio confermato dal vigente testo dell’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. Deve peraltro rilevarsi che, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi della disposizione citata, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [...], Rv. 272619 – 01). Si tratta di presupposti non sussistenti nel caso di specie, atteso che la circostanza attenuante del fatto di lieve entità comporta una valutazione di carattere prettamente discrezionale e che – attesa la mancata previsione della stessa in sede di accordo – non può quindi essere denunciata sotto il profilo della errata qualificazione della fattispecie. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT AR EUGENIA SERRAO 5