Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2026, n. 18578
CASS
Sentenza 22 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla confisca

    La Corte ha ritenuto che la confisca del denaro sia stata disposta quale profitto dell'intero complesso delle cessioni contestate, ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, T.U. stup. e che, in ipotesi di confisca obbligatoria in sentenza di patteggiamento, sia sufficiente il mero riferimento al presupposto legale della stessa.

  • Rigettato
    Errata qualificazione giuridica del fatto per mancata concessione dell'attenuante di lieve entità

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la circostanza attenuante del fatto di lieve entità comporta una valutazione discrezionale e non può essere denunciata sotto il profilo dell'errata qualificazione della fattispecie in assenza di previsione nell'accordo di patteggiamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2026, n. 18578
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18578
    Data del deposito : 22 maggio 2026

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