CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2023, n. 21703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21703 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 21703 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 dicembre 2020 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione del locale Tribunale del 25 luglio 2019, rideterminando la pena inflitta a AN CO, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto quale titolare di fatto dell'esercizio commerciale "Navalmeccanica srl", di un indeterminato quantitativo di acqua corrente, sottraendola alla rete idrica comunale mediante la realizzazione di un allaccio abusivo, di ostacolo al transito del contatore. Con le aggravanti di avere commesso il fatto usando violenza sulle cose, consistita nell'aver spezzato il sigillo Amam apposto sul contatore dell'acqua, e su cose destinate a pubblico servizio e pubblica utilità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due doglianze, con la prima delle quali ha dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità penale. Sarebbe, infatti, erronea la pronuncia impugnata per essere stata emessa senza che sia stato adeguatamente accertato che costui fosse amministratore di fatto della "Navalmeccanica srl", essendo stato apoditticamente desunto l'indicato aspetto solo sulla scorta di riscontri insufficienti e illogici, quali le circostanze di: essere dipendente della moglie ON IU, titolare solo formale della indicata azienda, ereditai:41a1 padre/ originario fondatore della "Navalmeccanica srI"; non avere mai smentito, né al momento del sopralluogo né nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di aver ricoperto il ruolo di effettivo utilizzatore dell'acqua illecitamente sottratta. Deduce, in termini contrari, il AN che le emergenze probatorie acquisite consentirebbero di ritenere comprovato come fosse stata la sua consorte ad essere la reale titolare e dominus dell'impresa, non apparendo di alcun pregio il presunto silenzio da lui serbato, avendo i testi escussi, da lui indicati, conformemente attestato che la titolarità dell'azienda fosse di esclusiva pertinenza della famiglia ON, alle cui dipendenze il AN svolgeva mera attività di artigiano tornitore. 2 Con la seconda censura il AN ha lamentato carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto. A dire del ricorrente, infatti, non risulterebbe provata neppure l'avvenuta integrazione della fattispecie furtiva ascrittagli, essendosi solo genericamente fatto riferimento ad un'imprecisata sottrazione di un indeterminato quantitativo di acqua corrente, senza prova che il bene giuridico, nella specie tutelato, fosse stato effettivamente leso dalla condotta a lui contestata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le dedotte censure, peraltro proposte in maniera generica e assertiva, di fatto ripropongano identiche doglianze già eccepite nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproducéì e reiter9 gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come, con riguardo alla sussistenza del fatto criminoso e al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale abbia diffusamente rappresentato, con argomentazione congrua e immune dai dedotti vizi, come sia risultata giudizialmente comprovata l'avvenuta effettuazione di un abusivo allaccio alla rete idrica, in carenza di apposito contratto e di un contatore, realizzata spezzando un sigillo ed apponendo un rubinetto tra la tubazione comunale e quella privata, attraverso la cui apertura veniva fatta uscire acqua presso un bagno posto nel retro dell'esercizio commerciale della "Navalmeccanica srl". 3 Titolare di fatto di tale impresa, formalmente intestata alla di lui consorte, è, poi, risultato essere l'odierno imputato, in ossequio a quanto logicamente osservato dalla Corte di appello, per la quale l'indicato aspetto è «circostanza che non è stata smentita dall'imputato che era presente all'atto dell'accertamento e del sequestro e che non ha neppure provato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, a confutare ciò che era emerso in occasione del sopralluogo». A fronte della decisività delle superiori argomentazioni, espresse in modo logico e congruo dalla Corte di merito, le contrarie doglianze eccepite da parte del AN risultano, all'evidenza, finalizzate unicamente ad operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, per l'effetto attenendo ad un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità, essendo ben noto come, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, cioè, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, con motivazione del tutto adeguata e logica, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi . di fatto considerati nella propria decisione, 4 rispetto ai quali - il ricorrente ha solo proposto una lettura alternativa, meramente finalizzata ad ottenere un esonero da responsabilità. 4. In esito alle superiori considerazioni, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per l'effetto rendendosi inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 21703 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 dicembre 2020 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione del locale Tribunale del 25 luglio 2019, rideterminando la pena inflitta a AN CO, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto quale titolare di fatto dell'esercizio commerciale "Navalmeccanica srl", di un indeterminato quantitativo di acqua corrente, sottraendola alla rete idrica comunale mediante la realizzazione di un allaccio abusivo, di ostacolo al transito del contatore. Con le aggravanti di avere commesso il fatto usando violenza sulle cose, consistita nell'aver spezzato il sigillo Amam apposto sul contatore dell'acqua, e su cose destinate a pubblico servizio e pubblica utilità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due doglianze, con la prima delle quali ha dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità penale. Sarebbe, infatti, erronea la pronuncia impugnata per essere stata emessa senza che sia stato adeguatamente accertato che costui fosse amministratore di fatto della "Navalmeccanica srl", essendo stato apoditticamente desunto l'indicato aspetto solo sulla scorta di riscontri insufficienti e illogici, quali le circostanze di: essere dipendente della moglie ON IU, titolare solo formale della indicata azienda, ereditai:41a1 padre/ originario fondatore della "Navalmeccanica srI"; non avere mai smentito, né al momento del sopralluogo né nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di aver ricoperto il ruolo di effettivo utilizzatore dell'acqua illecitamente sottratta. Deduce, in termini contrari, il AN che le emergenze probatorie acquisite consentirebbero di ritenere comprovato come fosse stata la sua consorte ad essere la reale titolare e dominus dell'impresa, non apparendo di alcun pregio il presunto silenzio da lui serbato, avendo i testi escussi, da lui indicati, conformemente attestato che la titolarità dell'azienda fosse di esclusiva pertinenza della famiglia ON, alle cui dipendenze il AN svolgeva mera attività di artigiano tornitore. 2 Con la seconda censura il AN ha lamentato carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto. A dire del ricorrente, infatti, non risulterebbe provata neppure l'avvenuta integrazione della fattispecie furtiva ascrittagli, essendosi solo genericamente fatto riferimento ad un'imprecisata sottrazione di un indeterminato quantitativo di acqua corrente, senza prova che il bene giuridico, nella specie tutelato, fosse stato effettivamente leso dalla condotta a lui contestata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le dedotte censure, peraltro proposte in maniera generica e assertiva, di fatto ripropongano identiche doglianze già eccepite nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproducéì e reiter9 gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come, con riguardo alla sussistenza del fatto criminoso e al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale abbia diffusamente rappresentato, con argomentazione congrua e immune dai dedotti vizi, come sia risultata giudizialmente comprovata l'avvenuta effettuazione di un abusivo allaccio alla rete idrica, in carenza di apposito contratto e di un contatore, realizzata spezzando un sigillo ed apponendo un rubinetto tra la tubazione comunale e quella privata, attraverso la cui apertura veniva fatta uscire acqua presso un bagno posto nel retro dell'esercizio commerciale della "Navalmeccanica srl". 3 Titolare di fatto di tale impresa, formalmente intestata alla di lui consorte, è, poi, risultato essere l'odierno imputato, in ossequio a quanto logicamente osservato dalla Corte di appello, per la quale l'indicato aspetto è «circostanza che non è stata smentita dall'imputato che era presente all'atto dell'accertamento e del sequestro e che non ha neppure provato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, a confutare ciò che era emerso in occasione del sopralluogo». A fronte della decisività delle superiori argomentazioni, espresse in modo logico e congruo dalla Corte di merito, le contrarie doglianze eccepite da parte del AN risultano, all'evidenza, finalizzate unicamente ad operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, per l'effetto attenendo ad un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità, essendo ben noto come, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, cioè, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, con motivazione del tutto adeguata e logica, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi . di fatto considerati nella propria decisione, 4 rispetto ai quali - il ricorrente ha solo proposto una lettura alternativa, meramente finalizzata ad ottenere un esonero da responsabilità. 4. In esito alle superiori considerazioni, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per l'effetto rendendosi inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente