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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 2 dicembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1959/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. R. Guerritore)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
, in proprio e nella sua qualità di
[...]
legale rappresentante della Power Wash
s.r.l., conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l per sentir annullare CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000722052, notificata il 12.7.2025, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di €
6.784,50 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali del 2019.
A fondamento di tale pretesa l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 14 l. 689/81. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l , resistendo alla domanda di cui CP_1
chiedeva il rigetto. La parte convenuta, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per la sua tardiva proposizione, contestava tanto l'eccepita prescrizione, quanto la decadenza. Concludeva preliminarmente per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto del medesimo.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'ordinanza ingiunzione opposta in questa sede, n. OI-000722052, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di €
6.784,50 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali del 2019 da parte della Power Wash s.r.l. è stata notificata a mani proprie il 12.7.2025 (v. doc. 4 fasc. ). CP_1
Come correttamente evidenziato dall' , il CP_1
presente ricorso, depositato il 22.8.2025, è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, dovendosi ricordare che le materie di cui all'art. 35 l. 689/81 aventi ad oggetto l'omissione di contributi e premi, oltre ad appartenere alla competenza del Giudice del Lavoro, non sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
In questi termini si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Suprema
Corte affermando che “nel regime introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, in si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,
a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt.
409 e 442 cod. proc. civ.” (così, in motivazione, SS.UU. 2145/21).
Nella situazione in esame, come risulta dall'accertamento , si verte in tema di CP_1 omesso versamento di contributi ai lavoratori da parte della Power Wash s.r.l., per cui la sospensione feriale non era applicabile ed il ricorso, stante la sua tardività, va dichiarato inammissibile e ciò impedisce di indagare nel merito le ulteriori questioni prospettate.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1959/25 R.G.
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre eventuali accessori di legge.
Bergamo, 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 2 dicembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1959/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. R. Guerritore)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
, in proprio e nella sua qualità di
[...]
legale rappresentante della Power Wash
s.r.l., conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l per sentir annullare CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000722052, notificata il 12.7.2025, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di €
6.784,50 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali del 2019.
A fondamento di tale pretesa l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 14 l. 689/81. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l , resistendo alla domanda di cui CP_1
chiedeva il rigetto. La parte convenuta, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per la sua tardiva proposizione, contestava tanto l'eccepita prescrizione, quanto la decadenza. Concludeva preliminarmente per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto del medesimo.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'ordinanza ingiunzione opposta in questa sede, n. OI-000722052, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di €
6.784,50 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali del 2019 da parte della Power Wash s.r.l. è stata notificata a mani proprie il 12.7.2025 (v. doc. 4 fasc. ). CP_1
Come correttamente evidenziato dall' , il CP_1
presente ricorso, depositato il 22.8.2025, è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, dovendosi ricordare che le materie di cui all'art. 35 l. 689/81 aventi ad oggetto l'omissione di contributi e premi, oltre ad appartenere alla competenza del Giudice del Lavoro, non sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
In questi termini si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Suprema
Corte affermando che “nel regime introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, in si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,
a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt.
409 e 442 cod. proc. civ.” (così, in motivazione, SS.UU. 2145/21).
Nella situazione in esame, come risulta dall'accertamento , si verte in tema di CP_1 omesso versamento di contributi ai lavoratori da parte della Power Wash s.r.l., per cui la sospensione feriale non era applicabile ed il ricorso, stante la sua tardività, va dichiarato inammissibile e ciò impedisce di indagare nel merito le ulteriori questioni prospettate.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1959/25 R.G.
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre eventuali accessori di legge.
Bergamo, 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini