TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3591/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
RE AI, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3591/2019
PROMOSSA DA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO MB, presso il cui studio in Montalbano, alla via Aspromonte, 16 è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F./P.I.: rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio in P.IVA_1
Catania, alla via MO Leopardi, 63 è elettivamente domiciliato parte opposta nonchè CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Rizzi, presso il cui studio in Taranto, alla via P.IVA_2
Umbria, 228 è elettivamente domiciliata terza chiamata in causa
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 546/2019, notificatogli il 02.07.2019, con cui il Tribunale di
Brindisi, su dichiaratosi creditore dell'importo CP_3 Controparte_1
Pag. 1 a 6 indicato nella fattura n. 0741446015023082 del 08.10.2014 per il prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 01.10.2009 al 16.09.2014, gli ha ingiunto il pagamento di € 37.160,37 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda, nonché il pagamento delle spese di lite, liquidate in €
286,00 per esborsi e € 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge.
1.1 Con atto di citazione in opposizione, notificato a mezzo pec il 04.09.2019,
[...]
ha chiesto, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Parte_1 [...]
e, nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli articoli 125, Controparte_4
633 e 634 c.p.c. con revoca dello stesso e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A fondamento dell'opposizione spiegata, l'attore ha sollevato molteplici doglianze, che si riportano nel medesimo ordine con il quale sono state riportate nell'atto di citazione: A) Errori circa il periodo degli importi fatturati;
B) Il metodo di ricostruzione dei consumi;
C) L'assenza di contraddittorio nella determinazione del guasto;
D) L' entità dell'attività esercitata;
E) La nullità del ricorso monitorio per violazione dell'art. 125 c.p.c.; F) L'infondatezza della pretesa creditoria nell'an e nel quantum;
G) L'eccezione di inadempimento contrattuale;
H) L'insussistenza del credito per estinzione e/o compensazione;
I) L' inesistenza della prova del credito ingiunto;
L)
L'impossibilità di munire di provvisoria esecuzione il decreto ingiuntivo opposto.
Ha aggiunto, poi, che la manomissione del contatore riscontrata dei tecnici in sede di verifica non sarebbe addebitabile allo stesso.
2. si è costituito in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
24.12.2019, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'opposizione, stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come da Delibera n. 209/2016 dell'AEG,
e chiedendo, nel merito, la conferma del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
Al riguardo, la società opposta ha osservato che la fattura posta a fondamento della domanda monitoria è stata emessa sulla base del ricalcolo dei consumi relativi al periodo 01.10.2019-
16.09.2014 tenuto conto “dell'errore di valutazione accertato in sede di verifica che è risultato essere pari a -
98%”, atteso che, dall'accertamento eseguito dai tecnici di in data 17.09.2014, Controparte_2 presso il punto di prelievo n. POD IT001E74857649 intestato, al momento della verifica alla ditta individuale “Oasi Mezzaluna di AS AN, è emersa la manomissione del contatore con prelievo irregolare di energia elettrica, con trasmissione degli atti anche alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
Con riferimento alle numerose doglianze dell'opponente, ha dedotto che: il decreto ingiuntivo non è nullo, avendo prodotto, nel giudizio monitorio, l'estratto autentico del libro giornale, costituente idonea prova scritta, ai sensi dell'art. 634 c.p.c.; la quantificazione dei consumi è stata
Pag. 2 a 6 svolta testando il funzionamento del contatore manomesso e collegandolo con un contatore campione, così rilevando l'errore percentuale;
il era presente alle operazioni di Parte_1 verifica, come dimostrato dalla sottoscrizione da questi apposta in calce a ciascun foglio del verbale, sì da non residuare alcuna violazione del contraddittorio;
il contatore risulta intestato al sì da non potersi dire estraneo;
ulteriori questioni di merito vanno imputate Parte_1 imputare direttamente alla sollevando al riguardo il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva;
l'eccezione estintiva e/o compensativa è estremamente generica.
3. Alla prima udienza, il Tribunale ha disposto che le parti espletassero il tentativo obbligatorio di conciliazione, come da Delibera n. 209/2016 dell'AEG, conclusosi con verbale negativo, in atti.
3.1 Alla successiva udienza del 24.06.2020, è stato, poi, concesso il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, come richiesto dall'opponente che, in data 30.06.2020 ha ritualmente notificato alla atto di chiamata in causa del terzo. Controparte_4
4. Il terzo chiamato in causa si è costituito in giudizio con comparsa del Controparte_2
20.11.2020, chiedendo, preliminarmente, di dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo, per violazione dell'art. 163, 3° co, nn. 3 e 4, c.p.c., e, nel merito, il rigetto dell'opposizione spiegata, vinte le spese di lite.
Al riguardo, ha dedotto di essere mero distributore dell'energia elettrica e non anche venditore, precisando che tale attività compete al Servizio Elettrico Nazionale, responsabile della fatturazione.
5. La causa è stata istruita con le prove orali richieste dalle parti.
È stata disposta anche CTU con nomina dell'Ing. il quale ha evidenziato, con Persona_1 comunicazione del 01.07.2024, l'impossibilità di svolgere alcuna verifica tecnica, atteso che i tecnici di hanno rimosso, dopo il controllo svolto, il contatore di energia Controparte_2 elettrico dei cui consumi si discute.
Su richiesta delle parti è stata fissata, quindi, udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note finali in cui le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
Pag. 3 a 6 6. Prima di entrare nel merito, occorre affrontare l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo sollevata da . Controparte_2
Al riguardo, deve osservarsi che la costituzione in giudizio di ha sanato i Controparte_4 vizi di nullità della citazione del terzo ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione indicata.
7. Ciò premesso, si deve entrare nel merito della controversia.
Nella specie, l'opposizione formulata da è infondata e, pertanto, va Parte_1 rigettata sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
8. È utile, anzitutto, svolgere una breve ricostruzione del fatto.
Durante la verifica svolta il 17.09.2014 nel contraddittorio tra la parti, alla presenza dell'opponente, è emerso che il , titolare dell'impresa individuale “Oasi Mezzaluna di Parte_1
AS AN, ha utilizzato corrente elettrica illecitamente prelevata tramite manomissione del contatore elettronico, sul quale i tecnici di hanno rinvenuto la Controparte_4
“presenza di allarme con triangolino su display. Presenza su un lato del CE di un foro, richiuso esternamente”, così da legittimare e poi a ricalcolare i consumi Controparte_2 Controparte_1 nell'intervallo temporale compreso tra il 01.10.2009 e il 16.09.2014 al periodo pregresso 07.2010
– 06.2015 ed emettere la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio.
9. Nel merito, con riferimento alla posizione del terzo chiamato in causa Controparte_2
deve osservarsi che quest'ultima società è proprietaria del contatore e gestore della rete,
[...] ma è del tutto estranea al rapporto contrattuale di fornitura tra i clienti e il Controparte_1
Cont È titolare della fornitura dell'energia elettrica il cui costo viene oggi
[...] richiesto in pagamento a titolo di prelievo illecito.
Nessuna rilevanza assume, quindi, nella vicenda per cui è causa. Controparte_2
Cont
10. Con riferimento alla posizione dell'opposta società , deve notarsi, poi,
l'infondatezza delle eccezioni afferenti alla nullità del d.i., all'assenza di contraddittorio e Cont all'eccezione compensativa, atteso che il ha prodotto già in sede monitoria fattura ed estratto autentico del libro giornale, unitamente all'estratto conto, che il ha Parte_1 partecipato alla verifica svolta il 17.09.2014, come emerge dal verbale in atti, e che nessun controcredito specifico è stato indicato in compensazione.
Va precisato, infatti, che, in materia di somministrazione di energia elettrica, il verbale di verifica redatto dai dipendenti del distributore nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e manutenzione dei misuratori riveste valore di atto di incaricato di pubblico servizio ed è dotato di fede privilegiata, facendo prova fino a querela di falso delle dichiarazioni riportate e dei fatti avvenuti in presenza degli operatori o da loro compiuti.
Pag. 4 a 6 10.1 Per quanto attiene, poi, alla prova dell'an e del quantum del credito azionato in via monitoria, deve osservarsi che, per un verso, è pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale e della manomissione del contatore, senza che l'opponente abbia allegato alcuna spiegazione alternativa al fine di escludere la sua responsabilità personale, quale intestatario del contatore, e che, per altro verso, gli importi richiesti sono stati correttamente quantificati sulla base della normativa di settore applicabile.
Sul punto, deve sottolinearsi l'errore della tesi difensiva dell'opponente.
Nel caso di specie, infatti, non trova applicazione la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il
Gas e il Sistema Idrico (AEEG) n.200 del 28/12/99, modificata dalla n.148-06 del 14/07/06, atteso che, come chiarito all'art. 10, questa fa riferimento alla ricostruzione dei consumi nella diversa ipotesi in cui si sia verificato un guasto o una rottura del contatore, mentre nel caso di specie si discorre di manomissione illecita del contatore.
Invero, in tema di somministrazione di energia elettrica, la manomissione dolosa del contatore configura un'ipotesi di prelievo fraudolento che non può essere equiparata al prelievo irregolare, con la conseguenza che non trovano applicazione i criteri temporali per la ricostruzione dei consumi previsti dalla delibera AEEG sopra citata.
Viceversa, la ricostruzione dei consumi è stata eseguita correttamente mediante il raffronto tra il contatore manomesso e un contatore campione del tipo LELA matr. M640, dal quale è stato rilevato un errore percentuale del 98%.
Infatti, in assenza di una specifica normativa per l'ipotesi di manomissione fraudolenta, nella ricostruzione dei consumi deve privilegiarsi il criterio fondato sull'errore di misurazione del contatore manomesso rilevato mediante apposito misuratore di controllo, in quanto maggiormente approssimativo del dato reale, applicando l'aumento in percentuale del consumo registrato per tutto il periodo di prelievo abusivo. In via subordinata, può farsi ricorso ad altri criteri, quali, ad esempio, ai consumi storici dell'utenza per i periodi precedenti e successivi e, in via subordinata, al cosiddetto criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
Per il periodo di ricostruzione dei consumi, si è poi correttamente fatto riferimento alla data della manomissione, ove accertata o accertabile, secondo un criterio di maggiore probabilità sulla base del calo anomalo dei consumi non ascrivibili ad altra circostanza, ovvero, in mancanza, al quinquennio precedente alla verifica, termine di prescrizione delle fatture per il consumo di energia elettrica.
Si tratta di un assunto ribadito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore, la quantificazione dei consumi presunti può essere effettuata sulla scorta dei criteri oggettivi e
Pag. 5 a 6 predeterminati dettati dall' in applicazione del principio di cui all'art. 1560 c.c., Pt_2 considerando il normale fabbisogno dell'avente diritto, calcolato per il periodo di cinque anni precedente la data di constatazione della manomissione(Corte D'appello Di Napoli, sentenza n.
1796/2021 del 14-05-2021).
Risulta, quindi, superflua una nuova CTU, richiesta da parte opponente, atteso che le questioni tutt'oggi controverse sono questioni non di fatto ma di diritto, circa la normativa applicabile per il calcolo dei consumi derivanti da prelievo irregolare.
11. Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione deve essere rigettata tanto nei Part confronti del quanto nei confronti di , con conferma del d.i. opposto. Controparte_2
12. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da entrambe le società costituitesi, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in considerazione del valore della causa (€ 37.160,37).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 546/2019, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 26.05.2019, che, ai sensi dell'art. 653, comma
1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e di che liquida, per ciascuno, in € Controparte_1 Controparte_4
7.616,00, a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
RE AI
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
RE AI, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3591/2019
PROMOSSA DA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO MB, presso il cui studio in Montalbano, alla via Aspromonte, 16 è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F./P.I.: rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio in P.IVA_1
Catania, alla via MO Leopardi, 63 è elettivamente domiciliato parte opposta nonchè CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Rizzi, presso il cui studio in Taranto, alla via P.IVA_2
Umbria, 228 è elettivamente domiciliata terza chiamata in causa
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 546/2019, notificatogli il 02.07.2019, con cui il Tribunale di
Brindisi, su dichiaratosi creditore dell'importo CP_3 Controparte_1
Pag. 1 a 6 indicato nella fattura n. 0741446015023082 del 08.10.2014 per il prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 01.10.2009 al 16.09.2014, gli ha ingiunto il pagamento di € 37.160,37 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda, nonché il pagamento delle spese di lite, liquidate in €
286,00 per esborsi e € 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge.
1.1 Con atto di citazione in opposizione, notificato a mezzo pec il 04.09.2019,
[...]
ha chiesto, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Parte_1 [...]
e, nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli articoli 125, Controparte_4
633 e 634 c.p.c. con revoca dello stesso e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A fondamento dell'opposizione spiegata, l'attore ha sollevato molteplici doglianze, che si riportano nel medesimo ordine con il quale sono state riportate nell'atto di citazione: A) Errori circa il periodo degli importi fatturati;
B) Il metodo di ricostruzione dei consumi;
C) L'assenza di contraddittorio nella determinazione del guasto;
D) L' entità dell'attività esercitata;
E) La nullità del ricorso monitorio per violazione dell'art. 125 c.p.c.; F) L'infondatezza della pretesa creditoria nell'an e nel quantum;
G) L'eccezione di inadempimento contrattuale;
H) L'insussistenza del credito per estinzione e/o compensazione;
I) L' inesistenza della prova del credito ingiunto;
L)
L'impossibilità di munire di provvisoria esecuzione il decreto ingiuntivo opposto.
Ha aggiunto, poi, che la manomissione del contatore riscontrata dei tecnici in sede di verifica non sarebbe addebitabile allo stesso.
2. si è costituito in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
24.12.2019, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'opposizione, stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come da Delibera n. 209/2016 dell'AEG,
e chiedendo, nel merito, la conferma del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
Al riguardo, la società opposta ha osservato che la fattura posta a fondamento della domanda monitoria è stata emessa sulla base del ricalcolo dei consumi relativi al periodo 01.10.2019-
16.09.2014 tenuto conto “dell'errore di valutazione accertato in sede di verifica che è risultato essere pari a -
98%”, atteso che, dall'accertamento eseguito dai tecnici di in data 17.09.2014, Controparte_2 presso il punto di prelievo n. POD IT001E74857649 intestato, al momento della verifica alla ditta individuale “Oasi Mezzaluna di AS AN, è emersa la manomissione del contatore con prelievo irregolare di energia elettrica, con trasmissione degli atti anche alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
Con riferimento alle numerose doglianze dell'opponente, ha dedotto che: il decreto ingiuntivo non è nullo, avendo prodotto, nel giudizio monitorio, l'estratto autentico del libro giornale, costituente idonea prova scritta, ai sensi dell'art. 634 c.p.c.; la quantificazione dei consumi è stata
Pag. 2 a 6 svolta testando il funzionamento del contatore manomesso e collegandolo con un contatore campione, così rilevando l'errore percentuale;
il era presente alle operazioni di Parte_1 verifica, come dimostrato dalla sottoscrizione da questi apposta in calce a ciascun foglio del verbale, sì da non residuare alcuna violazione del contraddittorio;
il contatore risulta intestato al sì da non potersi dire estraneo;
ulteriori questioni di merito vanno imputate Parte_1 imputare direttamente alla sollevando al riguardo il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva;
l'eccezione estintiva e/o compensativa è estremamente generica.
3. Alla prima udienza, il Tribunale ha disposto che le parti espletassero il tentativo obbligatorio di conciliazione, come da Delibera n. 209/2016 dell'AEG, conclusosi con verbale negativo, in atti.
3.1 Alla successiva udienza del 24.06.2020, è stato, poi, concesso il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, come richiesto dall'opponente che, in data 30.06.2020 ha ritualmente notificato alla atto di chiamata in causa del terzo. Controparte_4
4. Il terzo chiamato in causa si è costituito in giudizio con comparsa del Controparte_2
20.11.2020, chiedendo, preliminarmente, di dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo, per violazione dell'art. 163, 3° co, nn. 3 e 4, c.p.c., e, nel merito, il rigetto dell'opposizione spiegata, vinte le spese di lite.
Al riguardo, ha dedotto di essere mero distributore dell'energia elettrica e non anche venditore, precisando che tale attività compete al Servizio Elettrico Nazionale, responsabile della fatturazione.
5. La causa è stata istruita con le prove orali richieste dalle parti.
È stata disposta anche CTU con nomina dell'Ing. il quale ha evidenziato, con Persona_1 comunicazione del 01.07.2024, l'impossibilità di svolgere alcuna verifica tecnica, atteso che i tecnici di hanno rimosso, dopo il controllo svolto, il contatore di energia Controparte_2 elettrico dei cui consumi si discute.
Su richiesta delle parti è stata fissata, quindi, udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note finali in cui le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
Pag. 3 a 6 6. Prima di entrare nel merito, occorre affrontare l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo sollevata da . Controparte_2
Al riguardo, deve osservarsi che la costituzione in giudizio di ha sanato i Controparte_4 vizi di nullità della citazione del terzo ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione indicata.
7. Ciò premesso, si deve entrare nel merito della controversia.
Nella specie, l'opposizione formulata da è infondata e, pertanto, va Parte_1 rigettata sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
8. È utile, anzitutto, svolgere una breve ricostruzione del fatto.
Durante la verifica svolta il 17.09.2014 nel contraddittorio tra la parti, alla presenza dell'opponente, è emerso che il , titolare dell'impresa individuale “Oasi Mezzaluna di Parte_1
AS AN, ha utilizzato corrente elettrica illecitamente prelevata tramite manomissione del contatore elettronico, sul quale i tecnici di hanno rinvenuto la Controparte_4
“presenza di allarme con triangolino su display. Presenza su un lato del CE di un foro, richiuso esternamente”, così da legittimare e poi a ricalcolare i consumi Controparte_2 Controparte_1 nell'intervallo temporale compreso tra il 01.10.2009 e il 16.09.2014 al periodo pregresso 07.2010
– 06.2015 ed emettere la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio.
9. Nel merito, con riferimento alla posizione del terzo chiamato in causa Controparte_2
deve osservarsi che quest'ultima società è proprietaria del contatore e gestore della rete,
[...] ma è del tutto estranea al rapporto contrattuale di fornitura tra i clienti e il Controparte_1
Cont È titolare della fornitura dell'energia elettrica il cui costo viene oggi
[...] richiesto in pagamento a titolo di prelievo illecito.
Nessuna rilevanza assume, quindi, nella vicenda per cui è causa. Controparte_2
Cont
10. Con riferimento alla posizione dell'opposta società , deve notarsi, poi,
l'infondatezza delle eccezioni afferenti alla nullità del d.i., all'assenza di contraddittorio e Cont all'eccezione compensativa, atteso che il ha prodotto già in sede monitoria fattura ed estratto autentico del libro giornale, unitamente all'estratto conto, che il ha Parte_1 partecipato alla verifica svolta il 17.09.2014, come emerge dal verbale in atti, e che nessun controcredito specifico è stato indicato in compensazione.
Va precisato, infatti, che, in materia di somministrazione di energia elettrica, il verbale di verifica redatto dai dipendenti del distributore nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e manutenzione dei misuratori riveste valore di atto di incaricato di pubblico servizio ed è dotato di fede privilegiata, facendo prova fino a querela di falso delle dichiarazioni riportate e dei fatti avvenuti in presenza degli operatori o da loro compiuti.
Pag. 4 a 6 10.1 Per quanto attiene, poi, alla prova dell'an e del quantum del credito azionato in via monitoria, deve osservarsi che, per un verso, è pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale e della manomissione del contatore, senza che l'opponente abbia allegato alcuna spiegazione alternativa al fine di escludere la sua responsabilità personale, quale intestatario del contatore, e che, per altro verso, gli importi richiesti sono stati correttamente quantificati sulla base della normativa di settore applicabile.
Sul punto, deve sottolinearsi l'errore della tesi difensiva dell'opponente.
Nel caso di specie, infatti, non trova applicazione la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il
Gas e il Sistema Idrico (AEEG) n.200 del 28/12/99, modificata dalla n.148-06 del 14/07/06, atteso che, come chiarito all'art. 10, questa fa riferimento alla ricostruzione dei consumi nella diversa ipotesi in cui si sia verificato un guasto o una rottura del contatore, mentre nel caso di specie si discorre di manomissione illecita del contatore.
Invero, in tema di somministrazione di energia elettrica, la manomissione dolosa del contatore configura un'ipotesi di prelievo fraudolento che non può essere equiparata al prelievo irregolare, con la conseguenza che non trovano applicazione i criteri temporali per la ricostruzione dei consumi previsti dalla delibera AEEG sopra citata.
Viceversa, la ricostruzione dei consumi è stata eseguita correttamente mediante il raffronto tra il contatore manomesso e un contatore campione del tipo LELA matr. M640, dal quale è stato rilevato un errore percentuale del 98%.
Infatti, in assenza di una specifica normativa per l'ipotesi di manomissione fraudolenta, nella ricostruzione dei consumi deve privilegiarsi il criterio fondato sull'errore di misurazione del contatore manomesso rilevato mediante apposito misuratore di controllo, in quanto maggiormente approssimativo del dato reale, applicando l'aumento in percentuale del consumo registrato per tutto il periodo di prelievo abusivo. In via subordinata, può farsi ricorso ad altri criteri, quali, ad esempio, ai consumi storici dell'utenza per i periodi precedenti e successivi e, in via subordinata, al cosiddetto criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
Per il periodo di ricostruzione dei consumi, si è poi correttamente fatto riferimento alla data della manomissione, ove accertata o accertabile, secondo un criterio di maggiore probabilità sulla base del calo anomalo dei consumi non ascrivibili ad altra circostanza, ovvero, in mancanza, al quinquennio precedente alla verifica, termine di prescrizione delle fatture per il consumo di energia elettrica.
Si tratta di un assunto ribadito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore, la quantificazione dei consumi presunti può essere effettuata sulla scorta dei criteri oggettivi e
Pag. 5 a 6 predeterminati dettati dall' in applicazione del principio di cui all'art. 1560 c.c., Pt_2 considerando il normale fabbisogno dell'avente diritto, calcolato per il periodo di cinque anni precedente la data di constatazione della manomissione(Corte D'appello Di Napoli, sentenza n.
1796/2021 del 14-05-2021).
Risulta, quindi, superflua una nuova CTU, richiesta da parte opponente, atteso che le questioni tutt'oggi controverse sono questioni non di fatto ma di diritto, circa la normativa applicabile per il calcolo dei consumi derivanti da prelievo irregolare.
11. Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione deve essere rigettata tanto nei Part confronti del quanto nei confronti di , con conferma del d.i. opposto. Controparte_2
12. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da entrambe le società costituitesi, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in considerazione del valore della causa (€ 37.160,37).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 546/2019, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 26.05.2019, che, ai sensi dell'art. 653, comma
1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e di che liquida, per ciascuno, in € Controparte_1 Controparte_4
7.616,00, a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
RE AI
Pag. 6 a 6