TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 - ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 285/2020 R.G.
Promossa da
, nato a [...] l'[...], residente in [...](c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura speciale CodiceFiscale_1
allegata al ricorso, dall'avvocato Francesca Corda, presso la quale è
elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro la
, con sede in Cagliari, via dei Falconi Controparte_1
n. 35 (c.f. e partita I.V.A. n. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dagli avvocati Luca Crotta e
Alessandro Vascellari, presso i quali è elettivamente domiciliata
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente
pagina 1 Conclusioni di cui al ricorso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis
reiectis, e alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto sopra
esposte:
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare, per i titoli indicati nella
superiore parte espositiva, la società , in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
favore del ricorrente, della complessiva somma di € 56.009,13 o di
quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del
giudizio anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 della
Costituzione e 2099 cod. civ., oltre agli interessi ed alla rivalutazione
monetaria come per legge ovvero ai sensi dell'art. 432 cpc;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Conclusioni di cui alle note del 18.3.2025: “insiste affinché vengano
accolte le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, nei
limiti dei conteggi depositati in data 04.03.2025, che tengono conto
esclusivamente del periodo di lavoro regolare dal 18.09.2014 e di un
orario di lavoro di 44 ore alla settimana, con inquadramento nel IV
livello e in subordine nel V livello retributivo del CCNL”.
Nell'interesse della convenuta
Conclusioni di cui alla memoria difensiva e di costituzione, riportate
nelle note del 18.3.2025: “rigettare la domanda del ricorrente perché
infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, mandare assolta la società
convenuta da ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese e compensi
professionali del giudizio, oltre rimborso spese generali e cpa ed iva,
come per legge”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2020 il signor Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
domandando l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso, ha esposto quanto segue.
pagina 2 1.1. Ha allegato che, a far data dal 3.9.2014, egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta CP_1
di titolare di un bar e di un ristorante presso il centro CP_1
sportivo Rari Nantes in Cagliari.
Ha quindi allegato che, fino al 17.9.2014, aveva lavorato senza regolare contratto di lavoro, con il seguente orario:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 15:00, con mansioni di cameriere presso il ristorante, e quindi, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, con mansioni di banconiere presso il bar situato nella medesima struttura;
- la domenica, dalle ore 07:30 alle ore 17:00 al bar;
- il sabato era la giornata di riposo.
Il predetto rapporto di lavoro era stato formalizzato soltanto il
18.9.2014, con un contratto di lavoro a tempo parziale (72,50%).
Tale contratto prevedeva un orario di lavoro dalle ore 13:00 alle ore
18:00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 09:00 alle ore 13:00 la domenica,
con il sabato libero;
prevedeva inoltre l'inquadramento del ricorrente nella qualifica di operaio, con la mansione di banconiere di bar, nel livello sesto super di cui al C.C.N.L. Turismo - Pubblici Esercizi.
Il ricorrente ha affermato che, tuttavia, tanto l'orario quanto le mansioni che lo avevano visto concretamente impegnato erano quelle,
differenti, sopra riportate.
Egli, infatti, aveva sempre prestato la propria attività lavorativa secondo l'orario sopra riportato e si era sempre occupato da solo della sala del ristorante, svolgendo mansioni superiori a quelle di inquadramento.
Nello specifico, egli si occupava della pulizia e della preparazione della sala ristorante, dell'apparecchiamento dei tavoli per i pranzi, per un totale di circa 150 coperti;
tale incombenza durava dalle ore 11:00 alle ore 12:30.
Durante il servizio al ristorante, si occupava di prendere ed annotare le prenotazioni, dell'accoglienza dei clienti e del servizio ai tavoli, di
pagina 3 prendere le comande e servire i piatti, preparare i conti e incassare i corrispettivi.
Inoltre, era suo compito segnalare le merci mancanti, come bevande alcoliche e analcoliche e tovagliato di carta, affinché il titolare potesse procedere ad effettuare gli acquisti. Egli verificava anche lo stato del tovagliato tessile e talvolta si occupava di portarlo al lavaggio e ritirarlo dalla lavanderia.
Svolgeva le predette mansioni spesso da solo.
Talvolta accadeva che, nel weekend, in ragione del numero elevato di prenotazioni e presenze di clienti, gli venisse affiancato qualche aiuto che si occupava lui stesso di formare e coordinare.
Al termine del servizio al ristorante, verso le ore 15:00 circa, egli faceva una breve pausa di 5-10 minuti, per poi prendere servizio al bar ubicato nel medesimo centro sportivo, non prima di aver ritirato tutti i bicchieri dai tavoli che poi, mentre si trovava al bar, lavava e restituiva al ristorante entro le 18:30 in vista del turno della cena che iniziava dalle
20:30.
Qualche volta capitava che, dopo la chiusura del bar, il ricorrente si recasse di nuovo al ristorante per fare servizio ai tavoli per la cena fino alle ore 23:30/24:00.
Una volta giunto al bar il ricorrente, oltre a lavare i bicchieri del ristorante, si occupava di servire i clienti al banco, incassandone il corrispettivo.
Preparava e serviva i prodotti di caffetteria, le bevande alcoliche e analcoliche, i cocktail, gli snack salati e dolci, preparava i panini e tramezzini e infornava paste e pizzette, procedendo anche a servire ai tavoli.
Si occupava, infine, di incassare i corrispettivi.
Il ricorrente, che al bar lavorava sempre da solo, faceva la lista delle merci mancanti da consegnare al titolare;
talvolta si occupava lui stesso in prima persona di effettuare gli ordini.
pagina 4 Nel mese di marzo 2016, allorquando la RNCA4 aveva preso gestione il bar della Promogest ubicato all'interno del centro sportivo di Quartu
Sant'Elena nella via San Benedetto, per un mese circa il ricorrente aveva svolto attività lavorativa presso il bar predetto dalle ore 07:00 alle ore
10:30, per poi prendere servizio alla Rari Nantes dalle ore 11:00 fino alle ore 21:00, come da periodo antecedente.
Dopo un mese, il ricorrente era stato nuovamente trasferito presso il citato bar del centro sportivo di Quartu Sant'Elena, nel quale aveva lavorato per le prime due settimane dalle ore 07:30 alle ore 21:00, e successivamente, dopo l'arrivo di una nuova dipendente, dalle ore 10:30
alle ore 21:00.
Dopo altri due mesi, nel mese di giugno/luglio 2016, il ricorrente era stato nuovamente trasferito presso il ristorante della Rari Nantes, dove aveva ripreso a lavorare con orario dalle 11:00 alle 21:00, ad eccezione dei mesi estivi, nei quali si occupava di trasportare con il veicolo di sua proprietà dalla Rari Nantes al centro sportivo di Quartu i pasti destinati ai bambini che usufruivano del servizio piscina: questa incombenza interessava la fascia oraria dalle ore 12:00 alle ore 13:00, dopo la quale il ricorrente tornava alla Rari Nantes ove continuava a lavorare fino alle ore
21:00.
Il 13.1.2017 il ricorrente aveva subito un infortunio sul lavoro, in quanto afferrando la busta del pane che si trovava su un ripiano alto di un mobile, il mobile stesso - non fissato evidentemente alla parete - gli era crollato addosso, provocando la sua caduta per terra;
aveva battuto la testa contro il muro e la schiena su un barattolo di vernice lasciato imprudentemente nella zona di lavoro;
era poi caduto sopra di lui un estintore. In stato confusionale, era stato soccorso dalla cuoca e da un cameriere.
Il socio accomandatario, signor giunto sul luogo dopo CP_1
alcuni istanti, gli aveva intimato di non chiedere alcuna sospensione per infortunio, pena la perdita del posto di lavoro. Sopraffatto dal timore di
pagina 5 perdere il lavoro, il ricorrente aveva deciso di non avanzare alcuna richiesta di infortunio, ma il suo stato di salute, già compromesso dallo stress causato degli orari di lavoro e dalla continua pressione psicologica esercitata su di lui, dopo un mese, si era aggravato ulteriormente a causa di un sinistro stradale, tanto da essere costretto a mettersi in malattia,
durante la quale, nel giugno 2017, era stato sottoposto a un intervento chirurgico di erniectomia e decompressione radicolare.
In data 17.7.2017 era stato licenziato per superamento del periodo di comporto.
Il ricorrente, dal momento della sua assunzione e fino al mese di giugno 2016, era stato inquadrato nel livello retributivo sesto super, che,
con manifesta evidenza, era del tutto inadeguato all'effettivo contenuto delle mansioni svolte, per poi passare al quinto livello soltanto a far data dal mese di giugno 2016.
Il ricorrente, in data 7.8.2018, aveva presentato una richiesta di intervento al Servizio Ispettivo Direzione Territoriale del Lavoro di
Cagliari, in seguito alla quale era stato avviato il tentativo di conciliazione monocratica, che aveva sortito esito negativo per mancata comparizione della società datrice di lavoro all'incontro fissato per il
16.11.2018.
1.2. Tanto premesso, il ricorrente ha affermato il proprio diritto ad essere inquadrato, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, nel quarto livello retributivo del C.C.N.L. Turismo - Pubblici Esercizi (espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro e costantemente applicato),
in quanto corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Secondo il ricorrente, considerata la declaratoria del quarto livello
(secondo cui “appartengono a questo livello i lavoratori che, in
condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o
di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”), egli doveva
pagina 6 essere correttamente inquadrato nel profilo professionale di cameriere di ristorante, mansione che aveva svolto, in via prevalente, per l'intero periodo di lavoro.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto che le mansioni svolte non fossero sussumibili nel quarto livello,
le stesse dovevano essere inquadrate nel quinto livello (la cui declaratoria afferma che “appartengono a questo livello i lavoratori che in possesso
di qualificate conoscenze tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che
richiedono preparazione pratica di lavoro”).
In questo livello, in particolare, è inquadrato il profilo professionale di cassiere di bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria e gelateria;
nello stesso livello è altresì collocato il profilo professionale del cameriere di bar, tavola calda, self-service e del barista.
Per i titoli sopra indicati, il ricorrente ha affermato di vantare, nei confronti della società convenuta, un diritto di credito pari a complessivi euro 56.009,13, dovuti a titolo di differenze retributive derivanti dall'inquadramento nel predetto quarto livello, come da analitici conteggi allegati al ricorso.
2. Parte convenuta ha resistito in giudizio, deducendo l'infondatezza delle avverse domande.
In particolare, ha contestato la ricostruzione dei fatti di causa operata dalla controparte, deducendo di aver correttamente inquadrato il ricorrente e che il rapporto di lavoro si era svolto secondo le previsioni contrattuali.
Ha allegato di gestire il ristorante e l'attiguo bar presenti all'interno della Rari Nantes, sita in Controparte_3
Cagliari, Calata dei Trinitari, precisando che il ristorante ed il bar sono frequentati principalmente dai soci e dai dipendenti della oltre CP_3
che dagli iscritti alle attività sportive praticate nel centro sportivo.
Si tratta di locali attigui e comunicanti, per cui il personale addetto al bar può agevolmente trasferirsi nel locale ristorante e viceversa.
pagina 7 Di fronte al bar si trovano alcuni tavolini dove i clienti possono fare le consumazioni, ma senza servizio al tavolo.
Parte convenuta ha quindi allegato che il rapporto di lavoro con il ricorrente aveva avuto effettivamente inizio il 18.9.2014 e non il
3.9.2014, soggiungendo che, in precedenza, vi era stata soltanto un'occasionale frequentazione dell'esercizio, per verificare le condizioni di lavoro.
L'orario di lavoro effettivamente seguito dal ricorrente, anche nei quasi tre mesi in cui egli aveva operato nel bar della Promogest di
Quartu, era quello previsto contrattualmente: dalle ore 13:00 alle ore
18:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9:00 alle ore 13.00, la domenica.
Talvolta terminava di lavorare alle ore 19:00 e l'ora in più veniva retribuita come lavoro supplementare.
Durante l'orario di lavoro, considerata anche la scarsa presenza di clienti, il ricorrente faceva una pausa di circa 10 minuti, per ognuna della cinque ore, ed inoltre fruiva di una pausa di mezz'ora, tra le ore 15:00 e le ore 16:00, per il pranzo.
All'epoca dei fatti di causa, i coperti giornalieri del ristorante non superavano le 30/40 unità, mentre gli incassi serali del bar non erano generalmente superiori agli 80/100 euro.
In merito all'inquadramento del ricorrente, la convenuta ha allegato quanto segue.
Dalla data della sua assunzione e sino al mese di giugno 2016,
allorquando era stato inquadrato nel superiore quinto livello, il ricorrente aveva prestato solo attività di aiuto barista, operando in ausilio del signor ma sotto il suo controllo e la sua supervisione. In CP_1
particolare, il ricorrente si limitava a preparare caffè e cappuccini e a servire le colazioni e altre bevande e alimenti, nonché a lavare le stoviglie, anche quelle del ristorante. Solo occasionalmente serviva il pane e l'acqua ai tavoli.
Dal lunedì al venerdì, la mattina, lavorava nel bar unicamente la
pagina 8 dipendente NC , e ciò fino al suo licenziamento, Persona_1
avvenuto nel mese di luglio 2016; da tale momento, la mattina, nel bar vi lavorava CP_1
Le mansioni di cameriere del ristorante erano svolte unicamente dalla dipendente in quanto, come detto, l'attività di Parte_2
ristorazione era numericamente contenuta ed un addetto era sufficiente per garantire il servizio ai tavoli. Poteva capitare, in via del tutto meramente occasionale, che il ricorrente fosse chiamato a servire acqua e pane ai tavoli o a prestare supporto alla collega Pt_2
La predisposizione dei conti e il loro incasso erano effettuati unicamente dalla predetta dipendente, oltre che da il CP_1
quale provvedeva altresì, in via esclusiva, ad ordinare la merce mancante ed al suo scarico, ad eccezione delle bibite, per le quali provvedeva in autonomia il fornitore Il signor provvedeva Parte_3 CP_1
autonomamente pure al controllo del tovagliato e al suo lavaggio.
Il signor inoltre, era stato l'unico ad occuparsi la mattina, dal CP_1
mese di marzo al mese di maggio 2016, anche del bar del menzionato centro sportivo Promogest.
Non corrispondeva, poi, al vero che il ricorrente:
- provvedesse a servire ai due tavolini posti vicino al banco, atteso che tale servizio è del tutto escluso nell'organizzazione aziendale;
- nei mesi estivi, dalle ore 12:00 alle ore 13:00, servisse i pasti per i bambini del centro sportivo Promogest;
- formasse e coordinasse nel week-end qualche aiuto che gli veniva affiancato, considerato pure che il sabato era il suo giorno libero mentre la domenica lavorava solo la mattina;
- l'infortunio del lavoro si fosse verificato con le modalità indicate nel ricorso e ancor meno che il signor avesse fatto pressioni sul CP_1
dipendente o minacciato il licenziamento;
tali circostanze, ad ogni modo,
apparivano del tutto irrilevanti rispetto alla domanda proposta.
Per tali ragioni, il ricorrente era stato correttamente inquadrato nel
pagina 9 livello sesto super, al quale appartengono “i lavoratori in possesso di
adeguate capacità tecnico pratiche, comunque acquisite, che eseguono
lavori di normale complessità e cioè: … commis di cucina, sala e bar
diplomato e che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o
pratica di lavoro nell'esecuzione delle relative mansioni ...”.
Poi, dopo aver iniziato ad operare con maggiore autonomia,
l'inquadramento del ricorrente era stato quello di banconiere di quinto livello, dal mese di giugno 2016.
Non sussistevano, invece, i requisiti previsti dalla declaratoria,
richiamata nel ricorso, dell'invocato quarto livello, ossia, l'autonomia esecutiva, la preposizione a gruppi operativi e lo svolgimento di mansioni specifiche di vendita che richiedono conoscenze specialistiche.
In ogni caso, la mansione di cameriere, o meglio di supporto al cameriere, era stata svolta occasionalmente e in misura straordinariamente inferiore a quelle di aiuto banconiere prima e di banconiere poi.
Parte convenuta ha inoltre contestato i conteggi allegati al ricorso, in primo luogo perché basati su una qualifica che non compete e, in secondo luogo, perché la quantità di lavoro su cui erano stati elaborati non corrispondeva al lavoro effettivamente prestato.
Inoltre, la convenuta ha eccepito che:
- per i mesi di gennaio 2015 e giugno 2015 era stata calcolata la retribuzione piena anche se il ricorrente era in malattia;
- da febbraio ad aprile 2015 e per luglio 2015 e poi da marzo a dicembre 2016 era presente un “ad personam assorbibile” denominato
“premio aziendale”, e nei conteggi era considerato sia nello spettante che nell'erogato; ovviamente detto emolumento doveva essere considerato solamente nell'erogato; circa euro 1.156,19, infatti, erano stati erogati al ricorrente a titolo di “ad personam” e erano stati, impropriamente, considerati anche tra lo “spettante”, mentre, come è noto, la retribuzione che eccede quella c.d. “necessaria” deve essere imputata in conto di
pagina 10 quanto eventualmente spettante;
- per i permessi non goduti erano state contabilizzate solo le ore di permesso monetizzate in busta, non le ore godute.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante prova per testimoni.
In accoglimento dell'istanza di esibizione formulata da parte del ricorrente, sono stati acquisiti dalla Direzione Territoriale del Lavoro di
Cagliari-Oristano gli atti relativi all'accertamento ispettivo eseguito nei confronti della convenuta in seguito alla richiesta di intervento presentata dal ricorrente.
Non hanno avuto esito positivo i pur esperiti tentativi volti ad una conciliazione della lite.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata quindi tenuta in decisione in seguito al deposito di note sostitutive della trattazione orale, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c..
*******
4. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Il contratto di lavoro in essere tra le parti, stipulato in data 17.9.2014,
è espressamente indicato quale contratto a tempo indeterminato part-
time.
In forza del predetto contratto il ricorrente, assunto con la qualifica di
“OPERAIO” e con mansioni di “BANCONIERE DI BAR”, è stato inquadrato nel livello sesto super del C.C.N.L. Turismo - Pubblici
Esercizi.
Il contratto prevedeva che, a far data dal 18.9.2014, la prestazione lavorativa si sarebbe svolta secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 18:00; il sabato era previsto il riposo settimanale;
la domenica, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Per un totale di n. 29 ore settimanali.
Il rapporto di lavoro è pacificamente cessato a far data dal 17.7.2017.
pagina 11 Come si è visto, il ricorrente ha allegato di aver svolto un differente orario di lavoro, articolato in un numero di ore ben maggiore, e di aver svolto le mansioni superiori di cameriere di ristorante.
4.1. Per quanto concerne l'orario di lavoro, è emerso che, a discapito delle previsioni contrattuali, al ricorrente sia stato richiesto di lavorare per almeno 44 ore alla settimana.
È pacifico che il ricorrente non lavorasse nella giornata di sabato e che nella giornata di domenica osservasse l'orario mattutino dalle ore 9:00
alle ore 13:00.
Per quanto riguarda invece i giorni dal lunedì al venerdì, dalla prova testimoniale è emerso che il ricorrente fosse solito lavorare almeno otto ore al giorno.
La IM , che ha dichiarato di aver svolto le Persona_1
mansioni di NC del bar dall'ottobre 2013 fino al luglio 2016,
osservando il turno dalle ore 8:00 alle ore 15:00 e, il sabato, dalle ore
8:00 alle ore 13:00, ha dichiarato che il ricorrente arrivava al lavoro verso le ore 10:30/11:00.
Secondo quanto riferito dalla predetta IM, il ricorrente dapprima lavorava presso il ristorante adiacente al bar, preparando i tavoli e quindi servendo i clienti, e quindi prendeva il posto della
IM medesima al bar, a partire dalle ore 15:00.
La IM ha riferito che le poche volte che le era capitato di osservare il turno pomeridiano, dalle 15:00 in poi, aveva terminato di lavorare alle ore 19:00.
Dalla deposizione della predetta IM si evince che il ricorrente,
dal lunedì al venerdì, lavorasse per almeno 8 ore, dalle 11:00 alle 19:00.
Per quanto riguarda le pause, ha affermato che nessuno dei dipendenti aveva la pausa pranzo.
Il IM che ha dichiarato di aver svolto Testimone_1
mansioni di pizzaiolo dal 2013 fino al 2017, ha dichiarato che il suo orario di lavoro iniziava alle ore 16:00 e ha riferito che, all'ora del suo
pagina 12 arrivo, vedeva il ricorrente intento al lavoro, e che quest'ultimo terminava di lavorare intorno alle ore 20:00. Ha riferito di essere a conoscenza del predetto orario per aver visto il ricorrente lasciare il locale.
Ha riferito che gli capitava di fare una pausa insieme al ricorrente per fumare, mentre non ha riferito di pause pranzo.
Il IM che ha dichiarato di aver frequentato Testimone_2
assiduamente il bar e il ristorante negli anni 2015 e 2016, recandovisi dal lunedì al venerdì, ha dichiarato che, in genere, arrivava verso le 12:00 –
anche se gli poteva capitare di arrivare verso le 11:30 – e che il ricorrente era sempre presente.
Ha inoltre dichiarato che, circa una o due volte alla settimana, era solito ordinare delle pizze da asporto, chiamando il locale verso le ore
19:30 – 20:00, e che l'ordine della pizza veniva preso dal ricorrente.
La IM , che ha dichiarato che all'epoca dei fatti di Tes_3
causa era solita frequentare il locale bar e ristorante, ha dichiarato di aver visto il ricorrente prendere servizio verso le ore 11:00, mentre non ha saputo riferire in ordine agli orari di fine turno del ricorrente.
Al pari della deposizione della IM , anche le altre Per_1
deposizioni sopra citate, se lette congiuntamente, dimostrano che il ricorrente, nei giorni dal lunedì al venerdì, lavorasse quantomeno dalle ore 11:00 alle ore 19:00, se non fino alle ore 20:00.
L'unica testimonianza di segno contrario è costituita da quella della signora la quale ha confermato il capo di prova dedotto Parte_2
dalla convenuta, a riprova dell'osservanza, da parte del ricorrente,
dell'orario contrattualmente svolto.
Ha inoltre dichiarato – unica tra i testimoni - che vi era una pausa pranzo di circa 30 minuti.
Senonché la medesima IM, allorquando è stata sentita dagli ispettori del lavoro nell'ambito del procedimento originatosi in seguito alla richiesta d'intervento del ricorrente, ha dichiarato (v. il relativo
pagina 13 verbale) che il ricorrente lavorava sei giorni alla settimana, dalle 13:00
circa sino alle 19/20.
La predetta IM, oltre ad essersi contraddetta, è risultata essere legata da una relazione sentimentale, o comunque di profonda amicizia,
con il signor come riferito dalla IM CP_1 Tes_3
(che ha dichiarato: “so che era molto amica di Parte_2
) ed è quindi da ritenere non particolarmente attendibile, al CP_1
contrario di altri testimoni.
Infine, la IM , che ha dichiarato di lavorare Testimone_4
presso il ristorante come cuoca dal 2016, ha reso delle dichiarazioni poco precise, avendo dichiarato che, a suo ricordo, il ricorrente lavorava al bar osservando un turno dalle ore 12:00 alle ore 15:00 – circostanza non dichiarata da alcun altro IM – e che dava il cambio al bar ad una ragazza di nome Per_2
Verosimilmente, la ragazza alla quale ha fatto riferimento la predetta
IM è chiamata dalla Persona_1 Per_2 Pt_2
allorquando è stata sentita dagli ispettori del lavoro, che tuttavia, come ha lei stessa riferito, non iniziava alle ore 15:00, bensì smontava a quell'ora.
4.2. Per quanto concerne la pretesa del ricorrente a vedersi riconosciuto, fin dall'origine del rapporto, l'inquadramento nel quarto livello, ovvero, in subordine, nel quinto livello del C.C.N.L. Turismo -
Pubblici Esercizi, si osserva quanto segue.
Come è noto, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può
prescindersi dalle seguenti tre fasi: 1) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal dipendente;
2)
dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) dal confronto dei risultati di tali due indagini
(v. ex multis, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 2164 del 5.2.2004).
Per quanto concerne la prima fase, dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente, nei giorni dal lunedì al venerdì, durante la mattinata e fino al
pagina 14 pranzo, ha svolto le mansioni di cameriere di ristorante, e che lo stesso,
dalle ore 15:00 sino alle ore 16:00, ha svolto quelle di barista.
Per quanto concerne le mansioni di cameriere di ristorante, si richiama innanzitutto la deposizione del citato IM che ha precisato Tes_1
che il ricorrente svolgeva anche mansioni di cameriere di sala nel ristorante – pizzeria.
Ed ancora, si richiama la deposizione del IM il quale Tes_2
ha dichiarato che il ricorrente lo serviva allorquando egli si recava al ristorante per il pranzo.
Il predetto IM ha anche affermato di aver visto il ricorrente
“fare le pulizie ed occuparsi della preparazione della sala ristorante
(…)”, “prendere le prenotazioni”, “accogliere i clienti, servire i tavoli, incassare i soldi (…)”, e “fare i conti”.
Ha precisato che, nel lasso di tempo di circa due ore in cui egli si recava nel locale gestito dalla convenuta per il pranzo, vedeva il ricorrente lavorare sia in sala che al bar, ma “principalmente in sala”. Ha
anche confermato la circostanza, pacifica, per cui nel locale vi è un'unica cassa, situata nel bar, dove si paga anche il conto del ristorante.
Anche la IM allorquando è stata sentita dagli ispettori Pt_2
del lavoro, ha dichiarato che il ricorrente “si occupava di svolgere
prevalentemente mansioni di banconiere sostituendo quando Per_2
finiva il suo turno e svolgeva anche mansioni di cameriere durante
l'orario del pranzo”.
Lo svolgimento delle mansioni di barista è stato confermato da tutti i testimoni, e non risulta neppure, di per sé, contestato dalla convenuta.
Dalle deposizioni testimoniali è emerso che anche le predette mansioni venissero svolte dal ricorrente in autonomia.
La IM ha riferito che “Al bar il ricorrente si occupava Per_1
di servire ai clienti al banco, incassando il corrispettivo, preparava e
serviva i prodotti di caffetteria, le bevande alcoliche e analcoliche, i
cocktail, gli snack salati e dolci, preparava i panini e tramezzini e
pagina 15 infornava pasta e pizzette, procedendo anche a servire ai tavoli e
incassare i corrispettivi, faceva la lista delle merci mancanti da
consegnare al titolare (…)”.
Il IM ha riferito che gli capitava di vedere il ricorrente Tes_1
fare servizio al tavolo, che “Il ricorrente era quasi sempre da solo al bar” e che “il titolare andava e tornava”. CP_1
L'art. 290 del citato C.C.N.L., per lo specifico comparto dei pubblici esercizi, prevede quanto segue in ordine ai livelli di inquadramento rilevanti ai fini di causa.
Con riferimento al livello sesto super, il citato articolo del C.C.N.L.
prevede la seguente declaratoria: “Appartengono a questo livello i
lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque
acquisite, che eseguono lavori di normale complessità”.
Tra i profili professionali ricompresi in tale livello viene indicato anche il “Commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia,
comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella
esecuzione delle relative mansioni”.
Con riferimento al quinto livello, prevede la seguente declaratoria:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di
qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti
esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
Tra i profili professionali ricompresi in tale livello viene indicato anche il “Cameriere bar, tavola calda, self-service” e il “Barista”.
Con riferimento al quarto livello, prevede la seguente declaratoria:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di
autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di
vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso
di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Tra i profili professionali ricompresi in tale livello viene indicato anche il “Cameriere di ristorante”.
pagina 16 Il successivo art. 291, precisa, al secondo comma, che “In ogni
esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà
superare le proporzioni appresso indicate: - pubblico esercizio avente da
2 a 5 baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due baristi;
-
pubblico esercizio avente 6 o più baristi: 1 commis di bar (ex aiuto
barista) ogni 3 baristi. Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei
baristi va considerato anche il capo-barista sempre che svolga la sua
attività al banco”.
Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di merito -
chiamata a pronunciarsi su un caso di una lavoratrice addetta ai servizi di ristorazione che rivendicava la superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, nell'ambito di un rapporto soggetto al medesimo C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi - l'elemento distintivo tra le diverse qualifiche non è dato tanto dalle attività materiali che le stesse comportano, quanto dal grado di professionalità, capacità tecniche e conoscenze professionali che le stesse implicano (Trib. Roma, Sezione
Lavoro, 3 ottobre 2019 n. 8390).
Dal confronto tra le attività concretamente svolte dal ricorrente e l'individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dal contratto collettivo si può desumere quanto segue.
L'attività svolta dal ricorrente presso il bar rientra nel profilo di
“Barista”, ed è ricompresa nel quinto livello.
Come risulta dalle deposizioni testimoniali sopra riportate, il ricorrente ha svolto tale attività, fin da subito, in piena autonomia.
Non è stato, pertanto, corretto il suo inquadramento nel livello sesto super, che è invece previsto per il “Commis di bar”, ovvero l'aiuto barista, dal momento che, come detto, il ricorrente ha sempre svolto le sue funzioni da solo, operando in piena autonomia e senza l'aiuto di altre figure, tra cui il socio accomandatario CP_1
Del tutti indimostrata, oltre che smentita dalle deposizioni testimoniali sopra citate, si è rivelata la circostanza per cui il ricorrente operasse in
pagina 17 ausilio del signor oltre che sotto il suo controllo e la usa CP_1
supervisione.
Del resto, come risulta dalla scheda anagrafico – professionale,
all'epoca della sua assunzione presso la convenuta il ricorrente aveva già
maturato una certa esperienza nel settore.
L'attività svolta dal ricorrente presso il ristorante rientra, invece, nel profilo di “Cameriere di ristorante”.
Anche in questo caso, come risulta, in particolare dalla deposizione del teste l'attività è stata da lui svolta in piena autonomia, senza Tes_2
l'ausilio di terze persone.
Quanto al grado di professionalità della predetta attività, dalla predetta deposizione si evince che il ricorrente era in grado di svolgere autonomamente tutte le mansioni tipiche di tale profilo, quali la preparazione della sala, il servizio ai tavoli, l'accoglienza dei clienti,
l'incasso dei corrispettivi.
Il profilo di cameriere di ristorante in esame si distingue da altri profili ricompresi in livelli inferiori, ed in particolare da quello di “Cameriere
bar, tavola calda, self-service” ricompreso nel quinto livello, in relazione alla complessità delle mansioni richieste.
Ed infatti, nel secondo caso (si pensi al cameriere di una tavola calda o di un self-service), la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati ovvero per i processi operativi standardizzati, non presenta caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste per i livelli superiori.
Poiché il ricorrente ha svolto contemporaneamente, per tutta la durata del rapporto, le predette mansioni, alcune delle quali riconducibili al quarto livello ed altre riconducibili al quinto, occorre individuare il corretto livello di inquadramento.
L'art. 52 del CCNL, per lo svolgimento di mansioni c.d. promiscue, prevede che “In caso di mansioni promiscue si farà riferimento
all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore
pagina 18 professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un
normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o
complementare”.
La disposizione della contrattazione collettiva è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui, in caso di mansioni promiscue, la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 26978 del 22.12.2009 e ordinanza n. 2969 dell'8.2.2021).
Applicando tali principi al caso di specie, deve essere, quindi,
affermato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel quarto livello di cui al C.C.N.L. Turismo - Pubblici esercizi, per tutto il periodo in cui il rapporto di lavoro è durato, ovverosia dal 18 settembre 2014 al 17 luglio
2017.
Sul punto si precisa che il ricorrente non ha fornito la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa in assenza di regolare contratto, e quindi in regime di scopertura assicurativa, nel periodo, anteriore, dal 3
al 17 settembre 2014.
4.3. In ordine alla quantificazione delle differenze retributive, non vi è
motivo di discostarsi dai dettagliati ed esaustivi conteggi da ultimo prodotti dal ricorrente in data 4.3.2025, che tengono conto delle osservazioni di parte convenuta.
I conteggi depositati si riferiscono al periodo dal 18 settembre 2014 al
17 luglio 2017 e prendono in considerazione un orario di 44 ore settimanali.
Per le settimane di malattia o di infortunio, essi prendono in considerazione l'orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali, sul corretto rilievo per cui il ricorrente ha sempre di fatto espletato almeno il tempo pieno sul quale devono essere parametrati tutti gli istituti;
pagina 19 altrettanto dicasi per le ferie, correttamente rapportate alla retribuzione ordinaria di diritto.
L'assegno ad personam è stato inserito solo nel percepito e non nel dovuto, modificando così il dato presente nei conteggi allegati al ricorso.
Sulla base dei predetti conteggi, è quindi dovuta al ricorrente la complessiva somma di euro 28.724,60 (di cui euro 24.712,33 a titolo di differenze retributive ed euro 4.012,27 a titolo di differenze di T.F.R.).
Agli importi dovuti accedono, come per legge (art. 429 c.p.c.), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
5. In ragione dell'entità della reciproca soccombenza, derivante dall'accoglimento della domanda in misura sensibilmente minore rispetto al petitum di cui al ricorso, le spese processuali vengono compensate per metà, mentre la parte convenuta, rimasta maggiormente soccombente,
viene condannata alla rifusione delle spese processuali residue, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (nella liquidazione delle spese si procede come segue: si determina l'importo che sarebbe dovuto osservando la vigente tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, avuto riguardo alla somma domandata nel ricorso, per poi procedere alla riduzione della metà di tale importo, in forza della disposta compensazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che tra la e il Controparte_1
signor è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Parte_1
a tempo pieno e indeterminato, dal 18.9.2014 al 17.7.2017, e che il signor per l'intero periodo, ha svolto mansioni proprie del Parte_1
quarto livello di cui al C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi;
2) per l'effetto, condanna la alla Controparte_1
corresponsione in favore del signor della somma di Parte_1
pagina 20 euro 28.724,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) compensa le spese per metà e condanna la Controparte_1
alla rifusione in favore del signor delle spese
[...] Parte_1
processuali residue, che liquida in euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 19.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 21