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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6537/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Casaburo Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Funari RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.23, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Giuseppe Vesuviano dal 8.4.80 al 27.10.94, e di essere poi transitato alle dipendenze del dal 28.10.94 al 31.1.2020 senza Controparte_2 soluzione di continuità, esponeva che, a seguito del collocamento in quiescenza in data 1.2.2020, gli venivano liquidate solo le somme maturate a titolo di tfs per il periodo di lavoro alle dipendenze del e nulla percepiva per il periodo di servizio alle dipendenze del Comune di Controparte_2
CP_ San Giuseppe Vesuviano. Sollecitato il pagamento all' l'istanza rimaneva inevasa. CP_ Tanto premesso chiedeva condannarsi l' al pagamento della somma complessiva di €
29.593,82, di cui €. 13.322,41 per sorta capitale ed € 16.271,41 a titolo di interessi, maturata a titolo di tfs in riferimento al periodo di impiego presso il Comune dal 8.4.80 al 27.10.94. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' deducendo che la prestazione reclamata sarebbe stata presumibilmente erogata già all'epoca della cessazione del rapporto con il Comune a seguito di modello 350/P compilato dal ricorrente in data 6.4.95.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda risulta fondata nei limiti delle considerazioni che seguono.
Invero, non v'è alcuna contestazione in ordine all'an debeatur (da ritenersi perciò pacifico) atteso CP_ che l' si è limitato unicamente a dedurre che l'importo spettante a titolo di tfs per il periodo di servizio alle dipendenze del Comune presumibilmente è stato già corrisposto. Non fornisce, tuttavia, alcuna prova del pagamento. Ne consegue che, a fronte della deduzione attore di inadempimento (pacifico l'an), gravava sull' provare l'avvenuto adempimento ovvero la sussistenza di ragioni ostative al medesimo. CP_1
Ebbene, l' ha avanzato una mera presunzione senza documentare alcunchè. CP_1
Ne deriva la condanna dell' al pagamento del tfs reclamato. CP_1
In ordine al quantum, l' si limita ad una contestazione sul punto del tutto generica. CP_1
Di contro i conteggi di parte istante in ordine alla sorta capitale appaiono rettamente redatti sicchè possono pienamente condividersi e farsi propri. CP_ L' va dunque condannato al pagamento della somma di € 13.322,41 (sorta capitale) a titolo di tfs per il periodo di servizio dal 8.4.80 al 27.10.94. Sugli importi a titolo di sorta capitale sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91, data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: CP_ a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 13.322,41 (sorta capitale) a titolo di tfs per il periodo di servizio dal 8.4.80 al 27.10.94, oltre interessi come in parte motiva;
CP_ b) condanna altresì l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, li 18.11.25
Il Giudice
dott.ssa Fabrizia Di Palma
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6537/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Casaburo Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Funari RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.23, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Giuseppe Vesuviano dal 8.4.80 al 27.10.94, e di essere poi transitato alle dipendenze del dal 28.10.94 al 31.1.2020 senza Controparte_2 soluzione di continuità, esponeva che, a seguito del collocamento in quiescenza in data 1.2.2020, gli venivano liquidate solo le somme maturate a titolo di tfs per il periodo di lavoro alle dipendenze del e nulla percepiva per il periodo di servizio alle dipendenze del Comune di Controparte_2
CP_ San Giuseppe Vesuviano. Sollecitato il pagamento all' l'istanza rimaneva inevasa. CP_ Tanto premesso chiedeva condannarsi l' al pagamento della somma complessiva di €
29.593,82, di cui €. 13.322,41 per sorta capitale ed € 16.271,41 a titolo di interessi, maturata a titolo di tfs in riferimento al periodo di impiego presso il Comune dal 8.4.80 al 27.10.94. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' deducendo che la prestazione reclamata sarebbe stata presumibilmente erogata già all'epoca della cessazione del rapporto con il Comune a seguito di modello 350/P compilato dal ricorrente in data 6.4.95.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda risulta fondata nei limiti delle considerazioni che seguono.
Invero, non v'è alcuna contestazione in ordine all'an debeatur (da ritenersi perciò pacifico) atteso CP_ che l' si è limitato unicamente a dedurre che l'importo spettante a titolo di tfs per il periodo di servizio alle dipendenze del Comune presumibilmente è stato già corrisposto. Non fornisce, tuttavia, alcuna prova del pagamento. Ne consegue che, a fronte della deduzione attore di inadempimento (pacifico l'an), gravava sull' provare l'avvenuto adempimento ovvero la sussistenza di ragioni ostative al medesimo. CP_1
Ebbene, l' ha avanzato una mera presunzione senza documentare alcunchè. CP_1
Ne deriva la condanna dell' al pagamento del tfs reclamato. CP_1
In ordine al quantum, l' si limita ad una contestazione sul punto del tutto generica. CP_1
Di contro i conteggi di parte istante in ordine alla sorta capitale appaiono rettamente redatti sicchè possono pienamente condividersi e farsi propri. CP_ L' va dunque condannato al pagamento della somma di € 13.322,41 (sorta capitale) a titolo di tfs per il periodo di servizio dal 8.4.80 al 27.10.94. Sugli importi a titolo di sorta capitale sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91, data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: CP_ a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 13.322,41 (sorta capitale) a titolo di tfs per il periodo di servizio dal 8.4.80 al 27.10.94, oltre interessi come in parte motiva;
CP_ b) condanna altresì l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, li 18.11.25
Il Giudice
dott.ssa Fabrizia Di Palma