TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/02/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 8516/2019 R.G. avente ad oggetto: querela di
falso
tra rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Surico, giusta procura speciale in atti Parte_1 attore
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Monteduro, giusta procura speciale in atti convenuta
e
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Anita Verduci, giusta procura generale alle liti in atti
terza chiamata in causa con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
******
Conclusioni di parte attrice: “La difesa di parte attrice nel riportarsi integralmente a quanto già esposto, dedotto, eccepito e prodotto nel proprio atto introduttivo nonche' ai verbali di causa e memoria ex art 183 comma 6 nr. 1,2, 3 impugna e contesta tutto quanto sostenuto, prodotto ed eccepito dai convenuti costituiti. L'avvocato si riporta anche alle conclusioni della CTU, pertanto insiste
1 sull'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze ex dm 147/2022 in favore dell'Avv.
Surico che se ne dichiara antistatario”. Contr Conclusioni di parte convenuta ( ): “Il sottoscritto procuratore, preso atto del contenuto della perizia tecnica depositata dalla Dr.ssa insiste sull'eccepito difetto di legittimazione Persona_1 passiva di in ordine alle eventuali responsabilità che dovessero essere accertate. L' CP_5 [...]
non può infatti essere in alcun modo ritenuta responsabile di fatti e circostanze che Controparte_6
esulano la sua sfera di competenza e di conoscenza”.
Conclusioni di parte convenuta ( : “- rigettare il ricorso;
- con vittoria di spese”. CP_7
Conclusioni della terza chiamata ( ): “Nel riportarsi al contenuto degli atti e tutti i Controparte_3 verbali di causa, da intendersi qui integralmente trascritti, impugnando e contestando, estensivamente e
punto per punto, tutto quanto ex adverso dedotto ed allegato, in quanto infondato in fatto e in diritto, lo
scrivente patrocinio insiste nelle difese spiegate e precisa le conclusioni riportandosi a quelle nella comparsa di costituzione e risposta in atti. Inoltre, in via preliminare, richiede Controparte_3
l'estromissione dal giudizio in quanto, non essendo titolare delle posizioni giuridiche oggetto della presente controversia, è palese la carenza di legittimazione passiva in capo alla deducente Società”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento in via incidentale, chiesto da , della falsità della Parte_1 sottoscrizione a quest'ultimo attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
67207252410-2 13.9.2013 gli sarebbe stato notificato, in data 2.10.2013, l'intimazione Parte_2 Parte_3 di pagamento n. 10620139030318554000, a richiesta della Equitalia Sud SpA, oggi Controparte_8
Cont
, in seguito allegato -quale prova di atto interruttivo della prescrizione- dalla stessa e
[...] dall' , ente creditore, nel giudizio di opposizione promosso dall'odierno querelante dinanzi a questo CP_7
Tribunale - Sezione Lavoro, avverso la successiva intimazione di pagamento della somma complessiva di
€ 18.141,87 comprensiva di interessi, compenso per la riscossione e altre spese per il mancato versamento CP_ di contributi Ivs per gli anni 2003-2005.
Cont Costituitasi in giudizio, l si è opposta all'avversa pretesa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'estraneità al procedimento di notificazione, ascrivibile invece a
, e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della stessa;
ha inoltre eccepito Controparte_3
l'inammissibilità della querela, non vertendosi in ipotesi di dichiarazione coperta da fede privilegiata, e per la mancanza dei requisiti imposti dall'art. 221 cpc quanto all'indicazione degli elementi di prova della falsità.
Si è costituito in giudizio anche l' , sostenendo che l'accertamento della veridicità delle CP_7 dichiarazioni rese dall'agente postale non sono impugnabili di falso, dovendosi circoscrivere l'ipotesi di ammissibilità della querela solo all'attestazione di fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale.
2 Si è infine costituita in giudizio , previa autorizzazione alla chiamata in causa, Controparte_3 sostenendo la correttezza dell'operato dell'agente postale, da cui la piena validità della notificata effettuata nei confronti del ed eccependo, in sede di precisazione delle conclusioni, il proprio difetto di Pt_1
legittimazione passiva.
Confermata la querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc, esperita ogni formalità preliminare prevista dall'art. 223 cpc per l'acquisizione del documento oggetto di querela di falso alla presenza del Pubblico
Ministero intervenuto e rigettata la richiesta di prove orali, la causa è stata istruita con l'espletamento di c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autenticità o la apocrifia della sottoscrizione attribuita a
[...]
, in quanto destinatario dell'atto notificato, apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata Pt_1
n. 67207252410-2 mediante confronto con le firme presenti sulle scritture di comparazione allegate al fascicolo di parte attrice e con i saggi grafici, assunti dal c.t.u. in sede di svolgimento delle operazioni peritali ai sensi dell'art. 219 c.p.c.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa giunge al vaglio del Collegio per la decisione.
*****
Conviene premettere, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute, che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non
già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso
nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Alla luce di questi principi, l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti delle parti convenute, ed , le quali – nelle rispettive qualità di ente di riscossione e di ente creditore, CP_4 CP_7 possono avvalersi e si sono avvalse del documento per sostenere il perfezionamento della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione della pretesa creditoria nei confronti di dinanzi al Tribunale Parte_1 di Taranto- Sezione Lavoro, mentre va esclusa la legittimazione passiva di per i motivi Controparte_3
sopra evidenziati.
Ancora in punto di ammissibilità della querela nel caso di specie, si precisa che “nella notificazione
a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale
3 dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino
a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale
giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale
per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano
in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di
un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai
apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della
notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ.
Sez. 6 n. 22058 - 03/09/2019).
Va inoltre considerato che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto
l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino
a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4556 del 21/02/2020) e, pertanto, tenuto conto che – nella fattispecie -
l'agente postale notificatore ha spuntato la casella “destinatario”, seguita da firma illeggibile, è evidente che lo stesso, nella qualità, ha dichiarato – con fede privilegiata – che la raccomandata è stata ricevuta da e che la sottoscrizione dell'avviso è da attribuirsi a quest'ultimo, con conseguente Parte_1 ammissibilità della querela, nella misura in cui è diretta a contestare la riconducibilità della firma stessa alla mano scrivente del destinatario.
Non si ravvisano neppure gli estremi di nullità dedotti dalla convenuta sotto il profilo CP_1 dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, essendo state allegate scritture comparative a dimostrazione della difformità, rilevabile ictu oculi, dalla firma contestata e formulate le istanze di prove orali, in ossequio ai principi enucleati sul punto dalla Suprema Corte, secondo cui “sia la richiesta di
consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta
al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato
soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (Cass. civ. n. 8718 del 28/03/2023).
Passando al merito, all'esito della minuziosa disamina svolta dall'ausiliare della firma figurante sull'avviso di ricevimento impugnato di falso, mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza del e con i saggi grafici dallo stesso rilasciati, di cui è stata data accurata contezza Pt_1 nell'elaborato peritale, il c.t.u. ha evidenziato come dall'analisi siano emerse rilevanti incompatibilità,
4 collocabili fra quei segni altamente “individualizzanti” e cioè quei segni che nella grafia sfuggono al controllo cosciente dello scrivente, in quanto caratterizzati da “automatismi” che il soggetto scrivente non riesce a dominare e che per loro natura sono “caratterizzanti proprio perché personali e irripetibili”; ha precisato che dette incompatibilità riguardano: “- l'andamento dinamico della grafia che nella sigla in verifica si presenta dinamica, mentre le firme di comparazione si mostrano stentate e con un ritmo lento che è dovuto sia all'età avanzata del soggetto cha al fatto di aver conseguito solo la licenza di quinta elementare;
– l'aspetto morfologico delle lettere che nella sigla in verifica è curvilineo, mentre le firme
di comparazione hanno morfologia angolosa a dimostrazione di due diverse strutture costituzionali dei
soggetti scriventi;
- la forza difformante dovuta ad un grafia personalizzata che possiede propri
automatismi (intesi come gesti grafici che sfuggono al controllo cosciente dello scrivente) contrariamente
a quelli che può possedere una scrittura di tipo scolastico”.
Il c.t.u. ha dunque concluso affermando che la sigla a nome di apposta sull'avviso di Parte_1 ricevimento della raccomandata n. 67207252410-2 relativa all'avviso di intimazione di pagamento n.
10620139030318554000 non è omografa e, quindi, non è autografa, precisando -all'avvio dell'esame peritale- che la data di ricevimento riportata sull'avviso impugnato di falso è il 2.10.2013 e non quella del
20.11.2013 menzionata nel quesito, in quanto così indicata negli atti difensivi di parte.
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è pertanto da ritenere pienamente condivisibile dal
Collegio, tanto più che non è stata raggiunta da alcuna specifica osservazione o censura da parte d ei convenuti.
Ne deriva, alla luce delle risultanze della consulenza grafologica, che l'agente notificatore ha falsamente attestato di aver consegnato l'avviso di intimazione di pagamento nelle mani del destinatario, essendo stato accertato che l'avviso di ricevimento non è stato sottoscritto da . Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c., l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.
Ricorrono infine giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in quanto la volontà di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità degli enti convenuti al procedimento notificatorio, cui invece ha direttamente concorso l'agente postale, mentre i costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, i quali, nella misura liquidata con decreto del 19.08.2023, vanno posti per metà a carico delle parti (attrice e convenute), in considerazione della finalità di acquisizione di elementi di giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è
l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_9
[..
[...] e dell' con la chiamata in causa di , dichiara la falsità della
[...] CP_7 Controparte_3 firma, attribuita all'attore, che figura sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n.
67207252410-2 13.09.2013 e ricevuta il 2.10.2013; Parte_2
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale del documento oggetto di querela di falso;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- pone a carico dell'attore e dei convenuti e , ciascuno per un terzo, i costi alla CP_4 CP_7 consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata con decreto in data 19.08.2023.
Così deciso il 25 febbraio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice Onorario Est. Il Presidente
dr. Lucia Santoro dr. Martino Casavola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 8516/2019 R.G. avente ad oggetto: querela di
falso
tra rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Surico, giusta procura speciale in atti Parte_1 attore
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Monteduro, giusta procura speciale in atti convenuta
e
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Anita Verduci, giusta procura generale alle liti in atti
terza chiamata in causa con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
******
Conclusioni di parte attrice: “La difesa di parte attrice nel riportarsi integralmente a quanto già esposto, dedotto, eccepito e prodotto nel proprio atto introduttivo nonche' ai verbali di causa e memoria ex art 183 comma 6 nr. 1,2, 3 impugna e contesta tutto quanto sostenuto, prodotto ed eccepito dai convenuti costituiti. L'avvocato si riporta anche alle conclusioni della CTU, pertanto insiste
1 sull'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze ex dm 147/2022 in favore dell'Avv.
Surico che se ne dichiara antistatario”. Contr Conclusioni di parte convenuta ( ): “Il sottoscritto procuratore, preso atto del contenuto della perizia tecnica depositata dalla Dr.ssa insiste sull'eccepito difetto di legittimazione Persona_1 passiva di in ordine alle eventuali responsabilità che dovessero essere accertate. L' CP_5 [...]
non può infatti essere in alcun modo ritenuta responsabile di fatti e circostanze che Controparte_6
esulano la sua sfera di competenza e di conoscenza”.
Conclusioni di parte convenuta ( : “- rigettare il ricorso;
- con vittoria di spese”. CP_7
Conclusioni della terza chiamata ( ): “Nel riportarsi al contenuto degli atti e tutti i Controparte_3 verbali di causa, da intendersi qui integralmente trascritti, impugnando e contestando, estensivamente e
punto per punto, tutto quanto ex adverso dedotto ed allegato, in quanto infondato in fatto e in diritto, lo
scrivente patrocinio insiste nelle difese spiegate e precisa le conclusioni riportandosi a quelle nella comparsa di costituzione e risposta in atti. Inoltre, in via preliminare, richiede Controparte_3
l'estromissione dal giudizio in quanto, non essendo titolare delle posizioni giuridiche oggetto della presente controversia, è palese la carenza di legittimazione passiva in capo alla deducente Società”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento in via incidentale, chiesto da , della falsità della Parte_1 sottoscrizione a quest'ultimo attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
67207252410-2 13.9.2013 gli sarebbe stato notificato, in data 2.10.2013, l'intimazione Parte_2 Parte_3 di pagamento n. 10620139030318554000, a richiesta della Equitalia Sud SpA, oggi Controparte_8
Cont
, in seguito allegato -quale prova di atto interruttivo della prescrizione- dalla stessa e
[...] dall' , ente creditore, nel giudizio di opposizione promosso dall'odierno querelante dinanzi a questo CP_7
Tribunale - Sezione Lavoro, avverso la successiva intimazione di pagamento della somma complessiva di
€ 18.141,87 comprensiva di interessi, compenso per la riscossione e altre spese per il mancato versamento CP_ di contributi Ivs per gli anni 2003-2005.
Cont Costituitasi in giudizio, l si è opposta all'avversa pretesa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'estraneità al procedimento di notificazione, ascrivibile invece a
, e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della stessa;
ha inoltre eccepito Controparte_3
l'inammissibilità della querela, non vertendosi in ipotesi di dichiarazione coperta da fede privilegiata, e per la mancanza dei requisiti imposti dall'art. 221 cpc quanto all'indicazione degli elementi di prova della falsità.
Si è costituito in giudizio anche l' , sostenendo che l'accertamento della veridicità delle CP_7 dichiarazioni rese dall'agente postale non sono impugnabili di falso, dovendosi circoscrivere l'ipotesi di ammissibilità della querela solo all'attestazione di fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale.
2 Si è infine costituita in giudizio , previa autorizzazione alla chiamata in causa, Controparte_3 sostenendo la correttezza dell'operato dell'agente postale, da cui la piena validità della notificata effettuata nei confronti del ed eccependo, in sede di precisazione delle conclusioni, il proprio difetto di Pt_1
legittimazione passiva.
Confermata la querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc, esperita ogni formalità preliminare prevista dall'art. 223 cpc per l'acquisizione del documento oggetto di querela di falso alla presenza del Pubblico
Ministero intervenuto e rigettata la richiesta di prove orali, la causa è stata istruita con l'espletamento di c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autenticità o la apocrifia della sottoscrizione attribuita a
[...]
, in quanto destinatario dell'atto notificato, apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata Pt_1
n. 67207252410-2 mediante confronto con le firme presenti sulle scritture di comparazione allegate al fascicolo di parte attrice e con i saggi grafici, assunti dal c.t.u. in sede di svolgimento delle operazioni peritali ai sensi dell'art. 219 c.p.c.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa giunge al vaglio del Collegio per la decisione.
*****
Conviene premettere, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute, che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non
già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso
nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Alla luce di questi principi, l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti delle parti convenute, ed , le quali – nelle rispettive qualità di ente di riscossione e di ente creditore, CP_4 CP_7 possono avvalersi e si sono avvalse del documento per sostenere il perfezionamento della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione della pretesa creditoria nei confronti di dinanzi al Tribunale Parte_1 di Taranto- Sezione Lavoro, mentre va esclusa la legittimazione passiva di per i motivi Controparte_3
sopra evidenziati.
Ancora in punto di ammissibilità della querela nel caso di specie, si precisa che “nella notificazione
a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale
3 dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino
a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale
giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale
per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano
in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di
un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai
apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della
notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ.
Sez. 6 n. 22058 - 03/09/2019).
Va inoltre considerato che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto
l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino
a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4556 del 21/02/2020) e, pertanto, tenuto conto che – nella fattispecie -
l'agente postale notificatore ha spuntato la casella “destinatario”, seguita da firma illeggibile, è evidente che lo stesso, nella qualità, ha dichiarato – con fede privilegiata – che la raccomandata è stata ricevuta da e che la sottoscrizione dell'avviso è da attribuirsi a quest'ultimo, con conseguente Parte_1 ammissibilità della querela, nella misura in cui è diretta a contestare la riconducibilità della firma stessa alla mano scrivente del destinatario.
Non si ravvisano neppure gli estremi di nullità dedotti dalla convenuta sotto il profilo CP_1 dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, essendo state allegate scritture comparative a dimostrazione della difformità, rilevabile ictu oculi, dalla firma contestata e formulate le istanze di prove orali, in ossequio ai principi enucleati sul punto dalla Suprema Corte, secondo cui “sia la richiesta di
consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta
al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato
soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (Cass. civ. n. 8718 del 28/03/2023).
Passando al merito, all'esito della minuziosa disamina svolta dall'ausiliare della firma figurante sull'avviso di ricevimento impugnato di falso, mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza del e con i saggi grafici dallo stesso rilasciati, di cui è stata data accurata contezza Pt_1 nell'elaborato peritale, il c.t.u. ha evidenziato come dall'analisi siano emerse rilevanti incompatibilità,
4 collocabili fra quei segni altamente “individualizzanti” e cioè quei segni che nella grafia sfuggono al controllo cosciente dello scrivente, in quanto caratterizzati da “automatismi” che il soggetto scrivente non riesce a dominare e che per loro natura sono “caratterizzanti proprio perché personali e irripetibili”; ha precisato che dette incompatibilità riguardano: “- l'andamento dinamico della grafia che nella sigla in verifica si presenta dinamica, mentre le firme di comparazione si mostrano stentate e con un ritmo lento che è dovuto sia all'età avanzata del soggetto cha al fatto di aver conseguito solo la licenza di quinta elementare;
– l'aspetto morfologico delle lettere che nella sigla in verifica è curvilineo, mentre le firme
di comparazione hanno morfologia angolosa a dimostrazione di due diverse strutture costituzionali dei
soggetti scriventi;
- la forza difformante dovuta ad un grafia personalizzata che possiede propri
automatismi (intesi come gesti grafici che sfuggono al controllo cosciente dello scrivente) contrariamente
a quelli che può possedere una scrittura di tipo scolastico”.
Il c.t.u. ha dunque concluso affermando che la sigla a nome di apposta sull'avviso di Parte_1 ricevimento della raccomandata n. 67207252410-2 relativa all'avviso di intimazione di pagamento n.
10620139030318554000 non è omografa e, quindi, non è autografa, precisando -all'avvio dell'esame peritale- che la data di ricevimento riportata sull'avviso impugnato di falso è il 2.10.2013 e non quella del
20.11.2013 menzionata nel quesito, in quanto così indicata negli atti difensivi di parte.
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è pertanto da ritenere pienamente condivisibile dal
Collegio, tanto più che non è stata raggiunta da alcuna specifica osservazione o censura da parte d ei convenuti.
Ne deriva, alla luce delle risultanze della consulenza grafologica, che l'agente notificatore ha falsamente attestato di aver consegnato l'avviso di intimazione di pagamento nelle mani del destinatario, essendo stato accertato che l'avviso di ricevimento non è stato sottoscritto da . Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c., l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.
Ricorrono infine giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in quanto la volontà di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità degli enti convenuti al procedimento notificatorio, cui invece ha direttamente concorso l'agente postale, mentre i costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, i quali, nella misura liquidata con decreto del 19.08.2023, vanno posti per metà a carico delle parti (attrice e convenute), in considerazione della finalità di acquisizione di elementi di giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è
l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_9
[..
[...] e dell' con la chiamata in causa di , dichiara la falsità della
[...] CP_7 Controparte_3 firma, attribuita all'attore, che figura sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n.
67207252410-2 13.09.2013 e ricevuta il 2.10.2013; Parte_2
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale del documento oggetto di querela di falso;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- pone a carico dell'attore e dei convenuti e , ciascuno per un terzo, i costi alla CP_4 CP_7 consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata con decreto in data 19.08.2023.
Così deciso il 25 febbraio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice Onorario Est. Il Presidente
dr. Lucia Santoro dr. Martino Casavola
6