Art. 1.
Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639 , fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.
Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato.
Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.
Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639 , fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.
Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato.
Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.