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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4563/2024 R.G. promossa da
e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà sulla minore , rappresentati e difesi dall'avv. Lusianna Persona_1
Garambone come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso al CP_1
funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 21.5.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 09.04.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei CP_1
ratei maturati a titolo di indennità di frequenza, sulla base della sentenza n.1998/2023 del Tribunale di Napoli Nord del 5.05.2023 nell'ambito del procedimento avente n. 7517/2022 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo che “con provvedimento (TE08) del 02/09/2024 ha eseguito la sentenza e liquidato la prestazione determinando arretrati fino al
30/09/2024 per un importo pari ad euro 5.909,73”;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_2 si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue 2 componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614;Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione - modello T08 del 02/09/2024);
- le spese di lite, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta dopo il deposito e dopo la notifica del ricorso, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1310,00 oltre spese CP_1
generali IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 22.05.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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