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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n.
157 del R.G. 2022, avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c., promossa dal
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'avv. Lorena
[...] P.IVA_1
Corasaniti, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. –ATTORE–
CONTRO
(P.I. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
presso l'avv. Davide Goetz, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Emanuela Cofone, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
–CONVENUTA–
NONCHE'
(numero iscrizione Controparte_3
registro società ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Alberto P.IVA_3
Lai Molè, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. –TERZA CHIAMATA–
1 All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Il ha citato in Parte_1
giudizio la e , deducendo: a) che con Controparte_1 Controparte_2
decreto n. 580/2014 del 09.09.2014 il Tribunale di Castrovillari aveva ingiunto alla il pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1 [...]
dell'importo di € 39.325,00, oltre interessi di mora e Parte_1
spese; b) che la aveva proposto opposizione avverso il Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
c) che il giudice del giudizio di opposizione aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di €
10.000,00, che la aveva immediatamente corrisposto;
d) che Controparte_1
le parti avevano concluso un accordo transattivo, prevedendo che la opponente avrebbe dovuto versare all'opposta l'ulteriore importo di € 11.500,00, corrispondente a meno della metà del credito residuo, pari, invece, a €
29.325,00, oltre interessi di mora per circa € 6.000,00; e) che la
[...]
con scrittura privata del 06.02.2017, aveva Parte_1
ceduto il credito riveniente dall'atto di transazione di cui trattasi all'avv.
la quale aveva incassato la somma sulla base della procura Controparte_2
2 notarile all'incasso del 06.02.2017; f) che con sentenza n. 17/2017 del
12.07.2017 il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento del ricorso presentato da , e , aveva dichiarato il Parte_2 Parte_3 Parte_4
fallimento della g) che l'atto di Parte_1
transazione e quello di cessione del credito, posti in essere pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, sarebbero suscettibili di revocatoria ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., poiché avrebbero arrecato pregiudizio alle ragioni degli altri creditori.
L'attore ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere - accertare e dichiarare che la scritture privata di transazione intervenuta tra la Società
e la Società e Parte_1 Controparte_1
la scrittura privata di cessione del credito intervenuta tra la Società
[...]
e l'Avv. entrambe Parte_1 Controparte_2
prive di data certa, sono state poste in essere in danno dei creditori della fallita;
- per l'effetto, dichiarare i suddetti atti di disposizione patrimoniale inefficaci nei confronti dell'odierna attrice. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2. La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda poiché infondata.
3. si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza delle Controparte_2
avverse argomentazioni e concludendo come segue: “1. IN VIA PRELIMINARE, atteso che l' Avv. ha stipulato assicurazione per la Responsabilità CP_2
civile professionale si chiede di autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269
c.p.c. a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti della propria Compagnia Assicurativa in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale per l'Italia in Via Della
Moscova, 3 20121 Milano, polizza n. R.2022.1143159, e di conseguenza chiede
3 che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2. In via principale, rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata per tutti i motivi indicati in narrativa;
3. Nel merito, rigettare la domanda spiegata dalla curatela poiché l'azione intrapresa difetta dei requisiti essenziali per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e per l'effetto CONFERMARE la validità della transazione intercorsa tra
l'avv. e la con pedissequa cessazione del credito CP_2 Controparte_1
alla convenuta;
4. RICONOSCERE all'Avv. l'estraneità ai fatti che CP_2
hanno portato alla dichiarazione di fallimento della Parte_1
5. In via riconvenzionale e nel merito in caso di accoglimento della
[...]
domanda di parte attrice riconoscere all'avv. l'importo dovuto di CP_2
Euro 11.500,00 (undicimilacinquencento,00) a titolo di onorari professionali, mai versati da parte dell'odierna convenuta o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
6. Con condanna dell'attore alle spese di lite da distrarre ex art. 93 cpc”.
4. Autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2 Controparte_3
, quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto
[...]
della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, sul presupposto che l'evento per cui è causa sarebbe estraneo ai rischi assicurati con il contratto di assicurazione.
5. All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
4 6. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si osserva che, ai sensi del combinato disposto degli art. 66 L.F. e 2901 c.c., laddove, come nel caso di specie, l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia a titolo oneroso e sia successivo al sorgere dei crediti, i presupposti per la dichiarazione di inefficacia di tale atto sono da rinvenire nel pregiudizio alle ragioni dei creditori (eventus damni) e nella consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore medesimo e al terzo (scientia damni).
Con riferimento al requisito oggettivo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha
l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (in tal senso, Cass.
Civ., Sez. I, ordinanza n. 11296 del 29.04.2025).
In relazione, invece, al requisito soggettivo, la prova della sussistenza della scientia damni può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI-
III, ordinanza n. 16221 del 18.06.2019).
7. Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa, il fallimento ha omesso di produrre lo stato passivo, ragion per cui non è possibile verificare se vi siano creditori ammessi al passivo, a quanto ammonti il credito dagli stessi vantato e se esso sia
5 preesistente rispetto al compimento degli atti pregiudizievoli.
In applicazione del principio giurisprudenziale innanzi citato, difetta quindi la prova, in relazione a ciascuno degli atti di disposizione oggetto del presente giudizio, della sussistenza del requisito dell'eventus damni.
Ne consegue, in definitiva, il rigetto di tutte le domande attoree.
8. Non occorre inoltre pronunciarsi con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da poiché espressamente Controparte_2
subordinata all'accoglimento della domanda del fallimento.
Tale domanda appare comunque inammissibile, poiché, come è noto,
l'accertamento dei crediti nei confronti di un'impresa fallita deve necessariamente ed esclusivamente avvenire in sede di verifica del passivo, previa proposizione di apposita istanza di insinuazione.
9. In ossequio al principio della soccombenza, l'attore va condannato alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che, alla luce della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del valore degli atti dispositivi oggetto di domanda revocatoria, sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
10. Quanto, invece, alle spese sostenute dal terzo chiamato, si osserva che, secondo la Suprema Corte, “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (Cass. Civ., Sez. L, ordinanza n. 13172 del 18.05.2025).
Orbene, nell'ipotesi in oggetto, la chiamata in garanzia della compagnia
6 assicurativa operata dalla convenuta è manifestamente Controparte_2
infondata, considerato che, come evidenziato dalla Controparte_3
e come, d'altronde, costantemente affermato dalla
[...]
giurisprudenza di legittimità, “il positivo esito dell'azione revocatoria fallimentare relativa a compensi professionali postula l'accertamento della consapevolezza del professionista dello stato di insolvenza del cliente al momento del loro pagamento, mentre è irrilevante la natura della prestazione remunerata, sicché l'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile stipulata dal professionista non opera per l'obbligazione restitutoria, che non costituisce esercizio dell'attività professionale.” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.
17346 del 31.08.2015).
Le spese di cui trattasi, liquidate anch'esse, per le ragioni innanzi esposte, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, vanno quindi poste a carico di
. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna il alla Parte_1 Parte_1
rifusione, in favore della e di , delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 ciascuna, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., da distrarre, limitatamente alla posizione di , in favore Controparte_2
dell'avv. Emanuela Cofone, dichiaratasi antistataria;
3) condanna alla rifusione, in favore della Controparte_2 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, Controparte_3
oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a.
7 Così deciso in Castrovillari, il 23.12.2025
8
Il Giudice
dott. Alessandro Paone