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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NT RT RA Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 500 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 vertente tra
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DI MICELI
VA
Appellante
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti BONO MAURIZIO e
SS IG MO
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 60/2020 dell'11.2.2020 il Tribunale di Sciacca ha accolto la domanda di accertamento di nullità di clausole di contratti bancari e di ripetizione di indebito, avanzata dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
determinando il saldo a debito della banca in € 68.358,29 per il conto corrente n. 10027/P, €
6.849,49 per il conto corrente n. 10653F ed € 2.201,58 per il conto corrente n. 10652E. Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione dell'11.3.2020,
[...]
censurando la statuizione per diverse ragioni. Parte_1
Costituendosi, ha contestato il gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “conclude come in atto di appello”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - RIGETTARE il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto;
-
CONFERMARE l'impugnata sentenza di primo grado in ogni sua parte;
- con vittoria delle spese di lite con oneri di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti legali antistatari”.
Indi, con ordinanza del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, vale innanzitutto ricordare che in prime cure aveva addotto di aver acceso, presso Controparte_1 Parte_1
(già e prima ancora Banca Agricola Etnea), tre conti correnti
[...] Controparte_2
bancari con apertura di credito, contrassegnati dai nn. 10027.72 (già 10027.31, già n.10027P e prima ancora n. 30/03), acceso il 14.5.1999, 10653F e 10652E, accesi l'8.3.2004, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite, essendo stati applicati interessi e commissione di massimo scoperto in forza di clausole nulle.
Il primo giudice, all'esito del giudizio, richiamando i risultati della consulenza tecnica espletata, ha accolto la domanda attorea e condannato la alla restituzione dei saldi Pt_1
ricostruiti.
Con l'impugnazione, ha evocato: 1) l'errata Parte_1
valutazione delle regole sull'onere della prova;
2) l'inattendibilità della consulenza stante l'assenza di dati contabili relativi a diversi periodi del rapporto;
3) l'errata esclusione degli addebiti a titolo di CMS relativamente ai rapporti n. 10652E e n. 10653F. nel costituirsi ha contestato i motivi di gravame, chiedendo la Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 conferma della sentenza di primo grado.
Ciò posto, alla luce di tutte le diverse contestazioni, il gravame risulta infondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo e secondo motivo di gravame – da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi - l'appellante contesta l'impugnata statuizione in ordine alla ripartizione dell'onere della prova e all'utilizzabilità dell'espletata CTU.
In dettaglio, lamenta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore per non aver prodotto gli estratti conto integrali relativi al conto corrente n. 10027.72, quali:
- quelli dall'apertura (14.5.1999) al 31.1.2002;
- estratto conto relativo al settembre 2008;
- estratto conto relativo al dicembre 2008;
- estratto conto relativo al gennaio 2013;
- estratto conto relativo al luglio 2015.
Di conseguenza la sostiene che in assenza dell'intera sequenza degli estratti conto, Pt_1
dall'apertura sino alla chiusura del conto, il ricalcolo contabile del conto corrente n. 10027.72 deve ritenersi inammissibile e quindi la CTU inutilizzabile.
Le censure non meritano accoglimento.
Principiando la disamina dalle questioni in punto di onere della prova, vale ricordare che nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. impone alla parte che propone la domanda giudiziale l'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto;
ne consegue che laddove, come nel caso di specie, sia stato il correntista ad avviare il giudizio chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente annotate, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi; in particolare, laddove l'illiceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass. civ., sez. VI,
03/08/2022, n. 24095).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Il Supremo Collegio ha, però, anche puntualizzato che “Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass.
21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione).” (v. Cass., ordinanza n. 10140/2022).
Vale richiamare ancora la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una Pt_1
valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni
e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019).
Tale operazione è stata correttamente effettuata dal consulente tecnico in primo grado.
Quanto alla ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 10027.72, dall'elaborato del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 consulente emerge che: “… il conto corrente ordinario n. 30/03 aperto originariamente in data 14.5.1999 presso la Banca Agricola Etnea e poi variamente identificato a seguito delle varie incorporazioni in altre banche, l'ultima delle quali è la banca MPS contro cui l'attore ha esperito azione giudiziaria de quo”; con riguardo alla documentazione contrattuale, rileva che “si evince che la data di accensione del c/c in questione è il 14 maggio 1999, ma non risulta in atti il relativo estratto conto (2° trimestre 1999) né quelli immediatamente successivi;
infatti, il primo estratto conto presente nei fascicoli è quello relativo al 1° trimestre 2002). Il contratto di apertura di conto corrente firmato dal correntista (cfr All. c -
“Contratto di conto corrente 30.03 - 10027”) presente agli atti, a motivo della cattiva risoluzione dell'immagine, si presenta in buona parte illeggibile”; quanto agli estratti conto questi chiarisce che “Sono presenti agli atti gli estratti conto trimestrale dal 31/01/2002 al
31/12/2015, si specifica che mancano gli estratti conto relativi a: - 09/2008; - 12/2008; -
01/2013; - 07/2015” e precisa che dall'analisi degli estratti conto presenti in atti “si evincono variazioni di condizioni applicate (tassi, spese a forfait, cms, ecc.), ma non vi sono atti da cui esse risultano espressamente accettate o sottoscritte da parte del correntista”. In particolare,
l'esperto ha specificato che “In merito alle spese a vario titolo, si registrano frequenti variazioni desumibili dalle risultanze degli estratti conto. Riguardo alla CMS, si registrano anche in questo caso frequenti variazioni delle percentuali applicate (dati sempre desunti dagli estratti-conto), che non vengono cronologicamente riportate dallo scrivente ctu poiché appaiono irrilevanti in quanto non ne risulta agli atti alcuna pattuizione sottoscritta dal correntista ed il Giudice ha fatto scaturire da tale circostanza la conseguenza dello storno delle stesse. In ogni caso è possibile rinvenirne traccia nei vari estratti. La periodicità della capitalizzazione degli interessi è trimestrale sia per gli interessi a debito che per quelli a credito, e dall'analisi dei documenti in atti si evince altresì l'applicazione della clausola di reciprocità”.
Ancora, a pag. 26 della relazione il CTU ha spiegato che “Per il conto 10027, essendo la richiesta pervenuta dal cliente, si è partiti dal saldo esposto nell'estratto conto documentato più recente, come da richiesta in quesito, cioè quello al 31/01/2002. Si specifica che per i
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 mesi per i quali mancano gli estratti conto (09/2008, 12/2008, 01/2013 e 07/2015) si è raccordato – secondo il modo più logico ed anche più neutro - il saldo di fine mese precedente con quello di inizio mese successivo attraverso l'inserimento di una somma pari alla differenza algebrica (a credito o a debito che fosse) non attribuendo alcuna natura alla somma, dato che non se ne conosce il dettaglio”.
Queste conclusioni, siccome basate sulle previsioni negoziali documentate, conformi ai quesiti disposti dal Tribunale, nonché ai criteri condivisi dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, non possono che confermarsi, non offrendo l'appellante indicazioni tali da poterle superare;
né rileva quanto addotto sulla mancata ammissione dell'esibizione che pure la correntista aveva chiesto (diniego implicito da quest'ultima non contestato), stante quanto prima evidenziato sulla sufficienza della documentazione per operare le verifiche contabili tramite consulenza.
In definitiva, gli estratti conto prodotti dall'attore (oggi parte appellata) e sottoposti a consulenza contabile possono certamente considerarsi sufficienti ai fini di una compiuta ricostruzione dei rapporti. I primi due motivi di gravame risultano, dunque, infondati.
Passando al terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, relativamente ai rapporti di conto corrente n. 10652E e n. 10653F, il giudice ha escluso gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, per cui la consulenza tecnico-contabile sarebbe inutilizzabile anche sotto questo profilo.
In particolare, l'istituto di credito sostiene che il giudice di prime cure ha aderito al ricalcolo del saldo dei due rapporti di conto corrente in questione effettuato dal CTU “senza addebito di CMS” (pag. 6 della sentenza impugnata), “senza minimamente spiegarne le ragioni” (v. atto di appello, p. 11). Rileva pure che entrambi i contratti di conto corrente prevedono espressamente detta commissione, e che l'espressa previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto la rende legittima.
Anche tale censura è infondata.
Ed invero, anche sotto questo aspetto possono condividersi i risultati della citata CTU contabile. In dettaglio, con riguardo ai conti n. 10652E “Stato Avanzamento Lavori” e n.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 10653F “Finanziamento Cantiere”, l'esperto ha precisato in primo luogo che per “i conti
10653F e 10652E la documentazione risulta completa di tutti gli estratti dall'accensione all'estinzione del rapporto” e, in risposta al quesito n. 5 dell'ordinanza del Tribunale, ha specificato che è vero che “la Commissione massimo scoperto è presente nei contratti sottoscritti dal correntista, pertanto la stessa risulta pattuita per iscritto”, ma ha proceduto ad eliminarla “in quanto risulta calcolata via via sul picco massimo di scoperto” (v. relazione
CTU di primo grado, p. 20), senza che tale criterio risulti aderente alla previsione pattizia, che non indica l'esatta metodologia di calcolo.
Invero, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19825/2022, ha ribadito che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che in tal caso il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinazione percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale”.
Alla luce di tale principio, considerato che nel contratto oggetto di giudizio è pattuita solo la misura percentuale della commissione di massimo (1,875 % in entrambi i contratti nn.
10652E e 10652F), mentre non sono indicati né la base di calcolo né il periodo di riferimento, la clausola non può ritenersi valida;
difatti, la previsione evocata dalla banca appellante richiamando, ad esempio, anche la parte motiva della sentenza (pag. 5) prevede
“Commissione massimo scoperto per utilizzi senza affidamento 1,875%”, mancando gli altri elementi (appunto base di calcolo e criterio temporale).
Dovendosi, per tutte tali ragioni, ritenere conclusivamente infondate le doglianze, il gravame deve essere disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, con la liquidazione indicata in dispositivo, in favore della società appellata.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
dell'11.3.2020 avverso la sentenza n. 60/2020 resa l'11.2.2020 dal Tribunale di Sciacca;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge (con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.
1. comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 novembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De EG NT RT RA
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NT RT RA Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 500 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 vertente tra
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DI MICELI
VA
Appellante
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti BONO MAURIZIO e
SS IG MO
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 60/2020 dell'11.2.2020 il Tribunale di Sciacca ha accolto la domanda di accertamento di nullità di clausole di contratti bancari e di ripetizione di indebito, avanzata dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
determinando il saldo a debito della banca in € 68.358,29 per il conto corrente n. 10027/P, €
6.849,49 per il conto corrente n. 10653F ed € 2.201,58 per il conto corrente n. 10652E. Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione dell'11.3.2020,
[...]
censurando la statuizione per diverse ragioni. Parte_1
Costituendosi, ha contestato il gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “conclude come in atto di appello”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - RIGETTARE il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto;
-
CONFERMARE l'impugnata sentenza di primo grado in ogni sua parte;
- con vittoria delle spese di lite con oneri di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti legali antistatari”.
Indi, con ordinanza del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, vale innanzitutto ricordare che in prime cure aveva addotto di aver acceso, presso Controparte_1 Parte_1
(già e prima ancora Banca Agricola Etnea), tre conti correnti
[...] Controparte_2
bancari con apertura di credito, contrassegnati dai nn. 10027.72 (già 10027.31, già n.10027P e prima ancora n. 30/03), acceso il 14.5.1999, 10653F e 10652E, accesi l'8.3.2004, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite, essendo stati applicati interessi e commissione di massimo scoperto in forza di clausole nulle.
Il primo giudice, all'esito del giudizio, richiamando i risultati della consulenza tecnica espletata, ha accolto la domanda attorea e condannato la alla restituzione dei saldi Pt_1
ricostruiti.
Con l'impugnazione, ha evocato: 1) l'errata Parte_1
valutazione delle regole sull'onere della prova;
2) l'inattendibilità della consulenza stante l'assenza di dati contabili relativi a diversi periodi del rapporto;
3) l'errata esclusione degli addebiti a titolo di CMS relativamente ai rapporti n. 10652E e n. 10653F. nel costituirsi ha contestato i motivi di gravame, chiedendo la Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 conferma della sentenza di primo grado.
Ciò posto, alla luce di tutte le diverse contestazioni, il gravame risulta infondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo e secondo motivo di gravame – da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi - l'appellante contesta l'impugnata statuizione in ordine alla ripartizione dell'onere della prova e all'utilizzabilità dell'espletata CTU.
In dettaglio, lamenta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore per non aver prodotto gli estratti conto integrali relativi al conto corrente n. 10027.72, quali:
- quelli dall'apertura (14.5.1999) al 31.1.2002;
- estratto conto relativo al settembre 2008;
- estratto conto relativo al dicembre 2008;
- estratto conto relativo al gennaio 2013;
- estratto conto relativo al luglio 2015.
Di conseguenza la sostiene che in assenza dell'intera sequenza degli estratti conto, Pt_1
dall'apertura sino alla chiusura del conto, il ricalcolo contabile del conto corrente n. 10027.72 deve ritenersi inammissibile e quindi la CTU inutilizzabile.
Le censure non meritano accoglimento.
Principiando la disamina dalle questioni in punto di onere della prova, vale ricordare che nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. impone alla parte che propone la domanda giudiziale l'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto;
ne consegue che laddove, come nel caso di specie, sia stato il correntista ad avviare il giudizio chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente annotate, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi; in particolare, laddove l'illiceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass. civ., sez. VI,
03/08/2022, n. 24095).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Il Supremo Collegio ha, però, anche puntualizzato che “Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass.
21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione).” (v. Cass., ordinanza n. 10140/2022).
Vale richiamare ancora la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una Pt_1
valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni
e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019).
Tale operazione è stata correttamente effettuata dal consulente tecnico in primo grado.
Quanto alla ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 10027.72, dall'elaborato del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 consulente emerge che: “… il conto corrente ordinario n. 30/03 aperto originariamente in data 14.5.1999 presso la Banca Agricola Etnea e poi variamente identificato a seguito delle varie incorporazioni in altre banche, l'ultima delle quali è la banca MPS contro cui l'attore ha esperito azione giudiziaria de quo”; con riguardo alla documentazione contrattuale, rileva che “si evince che la data di accensione del c/c in questione è il 14 maggio 1999, ma non risulta in atti il relativo estratto conto (2° trimestre 1999) né quelli immediatamente successivi;
infatti, il primo estratto conto presente nei fascicoli è quello relativo al 1° trimestre 2002). Il contratto di apertura di conto corrente firmato dal correntista (cfr All. c -
“Contratto di conto corrente 30.03 - 10027”) presente agli atti, a motivo della cattiva risoluzione dell'immagine, si presenta in buona parte illeggibile”; quanto agli estratti conto questi chiarisce che “Sono presenti agli atti gli estratti conto trimestrale dal 31/01/2002 al
31/12/2015, si specifica che mancano gli estratti conto relativi a: - 09/2008; - 12/2008; -
01/2013; - 07/2015” e precisa che dall'analisi degli estratti conto presenti in atti “si evincono variazioni di condizioni applicate (tassi, spese a forfait, cms, ecc.), ma non vi sono atti da cui esse risultano espressamente accettate o sottoscritte da parte del correntista”. In particolare,
l'esperto ha specificato che “In merito alle spese a vario titolo, si registrano frequenti variazioni desumibili dalle risultanze degli estratti conto. Riguardo alla CMS, si registrano anche in questo caso frequenti variazioni delle percentuali applicate (dati sempre desunti dagli estratti-conto), che non vengono cronologicamente riportate dallo scrivente ctu poiché appaiono irrilevanti in quanto non ne risulta agli atti alcuna pattuizione sottoscritta dal correntista ed il Giudice ha fatto scaturire da tale circostanza la conseguenza dello storno delle stesse. In ogni caso è possibile rinvenirne traccia nei vari estratti. La periodicità della capitalizzazione degli interessi è trimestrale sia per gli interessi a debito che per quelli a credito, e dall'analisi dei documenti in atti si evince altresì l'applicazione della clausola di reciprocità”.
Ancora, a pag. 26 della relazione il CTU ha spiegato che “Per il conto 10027, essendo la richiesta pervenuta dal cliente, si è partiti dal saldo esposto nell'estratto conto documentato più recente, come da richiesta in quesito, cioè quello al 31/01/2002. Si specifica che per i
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 mesi per i quali mancano gli estratti conto (09/2008, 12/2008, 01/2013 e 07/2015) si è raccordato – secondo il modo più logico ed anche più neutro - il saldo di fine mese precedente con quello di inizio mese successivo attraverso l'inserimento di una somma pari alla differenza algebrica (a credito o a debito che fosse) non attribuendo alcuna natura alla somma, dato che non se ne conosce il dettaglio”.
Queste conclusioni, siccome basate sulle previsioni negoziali documentate, conformi ai quesiti disposti dal Tribunale, nonché ai criteri condivisi dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, non possono che confermarsi, non offrendo l'appellante indicazioni tali da poterle superare;
né rileva quanto addotto sulla mancata ammissione dell'esibizione che pure la correntista aveva chiesto (diniego implicito da quest'ultima non contestato), stante quanto prima evidenziato sulla sufficienza della documentazione per operare le verifiche contabili tramite consulenza.
In definitiva, gli estratti conto prodotti dall'attore (oggi parte appellata) e sottoposti a consulenza contabile possono certamente considerarsi sufficienti ai fini di una compiuta ricostruzione dei rapporti. I primi due motivi di gravame risultano, dunque, infondati.
Passando al terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, relativamente ai rapporti di conto corrente n. 10652E e n. 10653F, il giudice ha escluso gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, per cui la consulenza tecnico-contabile sarebbe inutilizzabile anche sotto questo profilo.
In particolare, l'istituto di credito sostiene che il giudice di prime cure ha aderito al ricalcolo del saldo dei due rapporti di conto corrente in questione effettuato dal CTU “senza addebito di CMS” (pag. 6 della sentenza impugnata), “senza minimamente spiegarne le ragioni” (v. atto di appello, p. 11). Rileva pure che entrambi i contratti di conto corrente prevedono espressamente detta commissione, e che l'espressa previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto la rende legittima.
Anche tale censura è infondata.
Ed invero, anche sotto questo aspetto possono condividersi i risultati della citata CTU contabile. In dettaglio, con riguardo ai conti n. 10652E “Stato Avanzamento Lavori” e n.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 10653F “Finanziamento Cantiere”, l'esperto ha precisato in primo luogo che per “i conti
10653F e 10652E la documentazione risulta completa di tutti gli estratti dall'accensione all'estinzione del rapporto” e, in risposta al quesito n. 5 dell'ordinanza del Tribunale, ha specificato che è vero che “la Commissione massimo scoperto è presente nei contratti sottoscritti dal correntista, pertanto la stessa risulta pattuita per iscritto”, ma ha proceduto ad eliminarla “in quanto risulta calcolata via via sul picco massimo di scoperto” (v. relazione
CTU di primo grado, p. 20), senza che tale criterio risulti aderente alla previsione pattizia, che non indica l'esatta metodologia di calcolo.
Invero, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19825/2022, ha ribadito che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che in tal caso il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinazione percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale”.
Alla luce di tale principio, considerato che nel contratto oggetto di giudizio è pattuita solo la misura percentuale della commissione di massimo (1,875 % in entrambi i contratti nn.
10652E e 10652F), mentre non sono indicati né la base di calcolo né il periodo di riferimento, la clausola non può ritenersi valida;
difatti, la previsione evocata dalla banca appellante richiamando, ad esempio, anche la parte motiva della sentenza (pag. 5) prevede
“Commissione massimo scoperto per utilizzi senza affidamento 1,875%”, mancando gli altri elementi (appunto base di calcolo e criterio temporale).
Dovendosi, per tutte tali ragioni, ritenere conclusivamente infondate le doglianze, il gravame deve essere disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, con la liquidazione indicata in dispositivo, in favore della società appellata.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
dell'11.3.2020 avverso la sentenza n. 60/2020 resa l'11.2.2020 dal Tribunale di Sciacca;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge (con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.
1. comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 novembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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