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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2469/2024, posta in decisione all'udienza del 01.04.2025 promossa da
nata il [...] a [...], Merlo, Buenos Aires Parte_1
(Argentina), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata il [...] a [...], Brasile e nato il Persona_1 Persona_2
31.10.2022 a San Paolo, Brasile;
nata il [...] a [...], Merlo, Buenos Aires (Argentina), Parte_2 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Ugo Maiorana (C.F. C.F._1
) del Foro di Ragusa e presso suo studio elettivamente domiciliati,
[...]
ricorrenti
CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, C.F._2
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 13.06.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Esponevano, anzitutto, di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3
RE di AL (ME) in data 11.10.1893, deducendo altresì in fatto: che il sig. Persona_3
emigrava con destinazione Argentina, dove si naturalizzava cittadino argentino in data 12.06.1956; che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra ; che da suddetta Persona_3 Persona_4
unione coniugale nasceva, in data 11.07.1927, a Buenos Aires, il sig. che Persona_5 quest'ultimo convolava a nozze con la sig.ra che, in costanza di tale Controparte_2
matrimonio, veniva alla luce la sig.ra nata a Merlo, in [...], Persona_6
in data 07.05.1952; che la sig.ra sposava il sig. e che Persona_6 Persona_7
dal loro matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti (nata in data [...] Parte_1
a San Antonio De Padua, Merlo, in provincia di Buenos Aires) e (nata il Persona_8
28.01.1991 a San Antonio de Padua, Merlo, in provincia di Buenos Aires); che la sig.ra Parte_1
contraeva matrimonio con il sig. che questi ultimi generavano i minori
[...] Controparte_3
(nata il [...] a [...], Brasile) e (nato il [...] a Persona_1 Persona_2
San Paolo, Brasile).
In merito alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilevavano i richiedenti l'impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa dal
Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, risultando il relativo sistema di prenotazione interrotto, ormai da tempo, a causa delle innumerevoli domande presentate.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, senza Controparte_1 contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico
Ministero, che emetteva il visto.
In esito all'udienza di giorno 01.04.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle
Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di San RE di AL
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei richiedenti, attesa la notoria e non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa;
sul punto, infatti, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze Parte_3
di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord.
Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione;
di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, si può,
a ragione, ritenere che gli odierni istanti siano diretti discendenti del sig. nato in [...] Persona_3
12.06.1956 nel Comune di San RE di AL, in provincia di NA.
Nello specifico, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra l'avo Per_3
e la sig.ra è nato il sig. da quest'ultimo e dalla moglie
[...] Persona_4 Persona_5
nasceva, poi, la sig.ra nipote del sig. Controparte_2 Persona_6 Persona_3
Successivamente, dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. Persona_6 Persona_7
nascevano i ricorrenti e infine, la sig.ra Parte_1 Persona_8 [...]
e il sig. generavano i minori e Parte_1 Controparte_3 Persona_1 Persona_2
oggi istanti. Pertanto, è stato provato che il sig. è il bisnonno delle ricorrenti Persona_3 [...]
e e il trisavolo dei minori e Parte_1 Persona_8 Persona_1 [...]
Per_2
Nei documenti versati in atti vi è prova, inoltre, della naturalizzazione dell'ascendente quale cittadino argentino, conferita in data 12.06.1956 con provvedimento n. Persona_3
10029652 (v. allegato n. 2 al ricorso) e intervenuta quando il figlio aveva già Persona_5
raggiunto il ventinovesimo anno di età. A parere di questo decidente, suddetta naturalizzazione non ha in alcun modo inciso sulla continuità della linea trasmissiva, né interrompendola né inficiando la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis. Infatti, come anticipato, la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del capostipite è intervenuta nel 1956 quando il figlio Persona_3 aveva già ampiamente raggiunto la maggiore età; pertanto, avendo l'avo Persona_5
conservato lo status di cittadino italiano durante tutta la minore età del figlio , glielo Persona_5
ha trasmesso.
Il caso di specie ricade, difatti, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma appena richiamata si riferisce ai casi di c.d. doppia cittadinanza e prevede che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera possa, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana.
Non trova, di contro, applicazione, nel caso in esame, l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del
1912, a mente del quale "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e
9", che si riferisce ad un'ipotesi ben diversa, ossia al caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge;
l'effetto caducatorio descritto dalla norma de quo opera, dunque, soltanto nei confronti dei figli minori non emancipati e non anche nei riguardi dei figli già maggiorenni.
Da una lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n. 555/1912 si ricava, dunque, che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana.
La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, il sig. ha conservato la Parte_4
cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da parte del padre;
il sig. Persona_5
ha poi comunicato lo status civitatis italiano alla figlia alle nipoti
[...] Persona_6 [...]
e e ai pronipoti e Parte_1 Persona_8 Persona_1 Persona_2
Pertanto, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
NA, 28 aprile 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di NA.